SENTENZA DELLA CORTE
7 gennaio 2004
«Art. 141 CE - Direttiva 75/117/CEE - Parità di
trattamento tra uomini e donne - Esclusione di un convivente transessuale dal
diritto ad una pensione di reversibilità la cui concessione è riservata al
coniuge superstite - Discriminazione basata sul sesso»
Nel procedimento C-117/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), nella causa dinanzi
ad essa pendente tra
K.B.
e
National
Health Service Pensions Agency,
Secretary
of State for Health,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 141
CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione
del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso
maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19),
LA CORTE,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg.
C.W.A. Timmermans, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, presidenti di
sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e
N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra K.B., dalle sig.re C. Hockney e L.
Cox, QC, nonché dal sig. T. Eicke, barrister;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E.
Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Paines, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla
sig.ra N. Yerrel, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra K.B.,
rappresentata dalla sig.ra L. Cox e dal sig. T. Eicke, del governo del Regno
Unito, rappresentato dal sig. J.E. Collins, assistito dal sig. N. Paines, e
della Commissione, rappresentata dai sigg. J. Sack e L. Flynn, in qualità di
agenti, all'udienza del 23 aprile 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 10 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
1.
Con
ordinanza 14 dicembre 2000, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2001, la Court
of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Corte d'appello civile
d'Inghilterra e del Galles) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234
CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 141 CE e
della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione
del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso
maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).
2.
Tale
questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra K.B.,
iscritta al regime pensionistico del National Health Service (servizio
sanitario nazionale; in prosieguo: il «NHS»), da un lato, e il NHS Pensions
Agency (Ufficio Pensioni del NHS) ed il Secretary of State for Health (Ministro
della Sanità), dall'altro, in merito al rifiuto di attribuire una pensione di
reversibilità al suo convivente transessuale.
Ambito normativo
Normativa comunitaria
3.
L'art.
141 CE dispone quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro
assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra [i]
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro
o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende,
a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo
e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o
in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di
quest'ultimo.
(...)».
4.
L'art.
1, n. 1, primo comma, della direttiva 75/117 così prevede:
«Il principio della parità delle
retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile,
previsto dall'articolo 119 del trattato, denominato in appresso principio della
parità delle retribuzioni, implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al
quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi
discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle
retribuzioni.
(...)».
5.
Ai sensi
dell'art. 3 della stessa direttiva:
«Gli Stati membri sopprimono le
discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e
contrarie al principio della parità delle retribuzioni».
Normativa nazionale
6.
Dagli
artt. 1 e 2 della Sex Discrimination Act 1975 (legge 1975 sulle discriminazioni
basate sul sesso; in prosieguo: la «legge 1975») risulta vietato commettere
atti discriminatori diretti nei confronti di una persona di un sesso
particolare, riservandole un trattamento meno favorevole di quello di cui gode
o godrebbe una persona del sesso opposto. Tali articoli vietano anche la
discriminazione indiretta, da essi definita in sostanza come l'applicazione di
condizioni od obblighi identici, aventi l'effetto di sfavorire in maniera
sproporzionata ed ingiustificata le persone di un sesso particolare.
7.
In
seguito alla sentenza della Corte 30 aprile 1996, causa C 13/94, P./S. (Racc.
pag. I-2143), il Regno Unito ha adottato il Sex Discrimination (Gender
Reassignment) Regulations 1999 (regolamento 1999 sulla discriminazione sessuale
in ipotesi di cambiamento di sesso), che ha modificato la legge 1975 affinché
disciplinasse i casi di discriminazione diretta basata sul cambiamento di sesso
di un dipendente.
8.
L'art.
11, lett. c), della Matrimonial Causes Act 1973 (legge 1973 sul matrimonio)
dichiara nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano rispettivamente di
sesso maschile e di sesso femminile.
9.
L'art.
29, nn. 1 e 3, della Birth and Deaths Registration Act 1953 (legge 1953 sulla
registrazione delle nascite e dei decessi) vieta ogni modifica al registro
degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di scrittura o di errore
materiale.
10.
Il NHS
Pension Scheme Regulations 1995 (regolamento 1995 sul regime pensionistico del
NHS) prevede al suo art. G7, n. 1, che, se un iscritto di sesso femminile
decede nelle circostanze previste dal citato regolamento e lascia un vedovo,
quest'ultimo ha diritto, in linea di principio, ad una pensione di
reversibilità. Il termine «vedovo» non viene definito. E' tuttavia pacifico
che, nel diritto inglese, tale termine indica la persona coniugata con
l'iscritto.
Controversia principale e
questione pregiudiziale
11.
K.B.,
ricorrente nella causa principale, è una donna che ha lavorato per circa 20
anni presso il NHS, specificamente come infermiera, ed è iscritta al NHS
Pension Scheme.
12.
K.B. ha
da diversi anni una relazione affettiva e di convivenza con R, una persona nata
di sesso femminile e registrata come tale allo stato civile che, in seguito ad
un'operazione medica di cambiamento di sesso, è diventata un uomo, senza che
abbia potuto tuttavia modificare il suo atto di nascita per formalizzare tale
cambiamento. Per questa ragione, e contrariamente alla loro volontà, K.B. e R
non hanno potuto unirsi in matrimonio. K.B. ha dichiarato nelle sue memorie e
ha ricordato in udienza che la loro unione è stata consacrata con «una
cerimonia in chiesa approvata da un membro dell'Episcopato anglicano» e che
sono stati scambiati voti «allo stesso modo di una coppia tradizionale».
13.
In
mancanza di matrimonio, il NHS Pensions Agency ha informato K.B. che, nel caso
in cui questa decedesse prima di R, quest'ultimo non potrebbe ricevere una
pensione di reversibilità in quanto il beneficio di tale prestazione è
riservato al coniuge superstite, e che nessuna disposizione del diritto del
Regno Unito riconosce la qualità di coniuge in assenza di legittimo matrimonio.
14.
K.B. ha
adito l'Employment Tribunal (Commissione per le controversie di lavoro del Regno
Unito), facendo valere che le disposizioni nazionali che limitano le
prestazioni ai vedovi ed alle vedove di iscritti costituivano una
discriminazione fondata sul sesso, contraria all'art. 141 CE e alla direttiva
75/117. Secondo K.B., tali ultime disposizioni esigono che, in un tale
contesto, la nozione di «vedovo» sia interpretata in maniera tale da includere
anche il membro superstite di una coppia che acquisirebbe tale qualità se la
sua identità sessuale non fosse il risultato di un'operazione medica di
cambiamento di sesso.
15.
Sia
l'Employment Tribunal, con decisione 16 marzo 1998, sia l'Employment Appeal
Tribunal London (Commissione di appello per le controversie di lavoro di
Londra) con sentenza pronunciata in appello il 19 agosto 1999, hanno giudicato
che il regime pensionistico di cui trattasi non è discriminatorio.
16.
K.B. ha
adito la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) che ha deciso
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l'esclusione del convivente
transessuale (una persona originariamente di sesso femminile) di una donna
iscritta al National Health Service Pension Scheme (regime pensionistico del
servizio sanitario nazionale britannico), in forza del quale le prestazioni per
persone a carico spettano solo al vedovo, costituisca una discriminazione
basata sul sesso, vietata dall'art. 141 CE e dalla direttiva 75/117».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni sottoposte alla
Corte
17.
Secondo
K.B., la decisione che le nega il diritto di designare R come beneficiario
della pensione di reversibilità è stata adottata unicamente per un motivo
legato al cambiamento di sesso di quest'ultimo. Infatti, se R non avesse
cambiato sesso e se ciò non gli impedisse di contrarre matrimonio, R avrebbe
diritto alla pensione di reversibilità in qualità di coniuge superstite.
18.
Ella
sostiene che la citata sentenza P./S, secondo cui il diritto comunitario vieta
le discriminazioni che hanno origine nel cambiamento di sesso di una persona,
troverebbe applicazione nella causa principale, in quanto il giudice del rinvio
ha considerato K.B. e R come una coppia eterosessuale, il cui solo tratto
caratteristico è che il sesso di uno dei due è il risultato di un'operazione
medica. Conseguentemente, il trattamento sfavorevole riservato a questi ultimi
deriverebbe unicamente dal fatto che R ha subito un cambiamento di sesso, il
che costituirebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso, vietata
dall'art. 141 CE e dalla direttiva 75/117.
19.
In via
preliminare, K.B. sostiene che la condizione del matrimonio costituisce una
discriminazione indiretta nei confronti dei transessuali poiché, contrariamente
a ciò che avviene in una coppia eterosessuale in cui nessuno dei due membri è
un transessuale, nel caso di una coppia eterosessuale, in cui uno di essi abbia
subito un'operazione per cambiare sesso, la condizione del matrimonio non
potrebbe mai essere soddisfatta.
20.
Il
governo del Regno Unito fa valere che i dipendenti di sesso sia maschile sia
femminile del NHS, che non siano legati da vincolo matrimoniale con i loro
conviventi, non possono beneficiare delle prestazioni di reversibilità previste
dal NHS Pension Scheme, e ciò indipendentemente dal motivo per cui non sono
sposati. Poco importerebbe che la ragione per la quale un singolo dipendente
non può soddisfare la condizione obbligatoria del matrimonio risieda nel fatto
che il suo compagno sia omosessuale, come nella causa che ha dato luogo alla
sentenza 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant (Racc. pag. I-621), o
transessuale, come nella causa principale, o risulti da un qualsiasi altro
motivo.
21.
Il
governo del Regno Unito sostiene inoltre che la soluzione di cui alla sentenza
31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 P e C-125/99 P, D e Svezia/Consiglio
(Racc. pag. I-4319) possa essere estesa alla causa principale, in quanto la
disposizione controversa dello Statuto del personale delle Comunità europee
prevede, come nella presente causa, il requisito del matrimonio e non richiede
semplicemente una relazione stabile di un certo carattere per l'attribuzione
degli assegni di famiglia.
22.
La
Commissione ritiene che l'elemento determinante nella causa che ha dato luogo
alla citata sentenza P./S. fosse il fatto che il trattamento sfavorevole di cui
P. era oggetto era direttamente provocato dal suo cambiamento di sesso e in
questo trovava la sua origine, in quanto quest'ultimo non sarebbe stato
licenziato se non avesse cambiato la sua identità sessuale.
23.
Tuttavia,
nella causa principale, il trattamento sfavorevole contestato avrebbe solo un
collegamento remoto con il cambiamento di sesso di R e sarebbe piuttosto legato
all'impossibilità per la coppia di contrarre matrimonio. Alla luce di queste
circostanze, la Commissione ritiene che non si possa fare riferimento alla
citata sentenza P./S. nella presente causa.
24.
La
Commissione sostiene inoltre che K.B. non può richiamare il diritto comunitario
per far valere che il collegamento indiretto tra il cambiamento di sesso di R
ed il rifiuto di pagargli la pensione di reversibilità sia sufficiente per
qualificare tale rifiuto come una discriminazione fondata sul sesso. Infatti,
da un lato, la citata sentenza Grant avrebbe implicitamente riconosciuto che la
definizione della nozione di matrimonio è questione di diritto di famiglia, che
rientrerebbe nella competenza degli Stati membri. Dall'altro, la Corte europea
dei diritti dell'uomo avrebbe ripetutamente giudicato che l'impedimento al
matrimonio, legato al fatto che il diritto britannico non permetta ad un
transessuale di modificare il suo atto di nascita, non costituisce una
violazione degli artt. 8, 12 o 14 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
Giudizio della Corte
25.
Le
prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico, il quale è
strutturato essenzialmente in funzione del posto coperto dall'interessato, si
ricollegano alla retribuzione che quest'ultimo percepiva e rientrano nelle
previsioni dell'art. 141 CE (v., in particolare, sentenze 17 maggio 1990, causa
C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 28, e 12 settembre 2002, causa
C-351/00, Niemi, Racc. pag. I-7007, punto 40).
26.
La Corte
ha altresì ammesso che una pensione di reversibilità prevista da un siffatto
regime rientra nella sfera di applicazione dell'art. 141 CE. Essa ha precisato
al riguardo che la circostanza che la suddetta pensione, per definizione, non
sia corrisposta al lavoratore, ma al coniuge superstite, non è tale da
infirmare questa interpretazione, in quanto tale prestazione è un beneficio che
trae origine dall'iscrizione al regime del coniuge del superstite, di modo che
la pensione spetta a quest'ultimo nell'ambito del rapporto di lavoro tra il
datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza
dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo (v. sentenze 6 ottobre 1993,
causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punti 12 e 13, nonché 9 ottobre
2001, causa C-379/99, Menauer, Racc. pag. I-7275, punto 18).
27.
La
pensione di reversibilità versata nell'ambito di un regime previdenziale di
categoria, quale quello istituito dal NHS Pension Scheme, costituisce quindi
una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE e della direttiva 75/117.
28.
La
decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate, escludendone
tutti coloro che convivono senza essere sposati, è affidata sia alla scelta del
legislatore, sia all'interpretazione effettuata dai giudici nazionali delle
norme giuridiche di diritto interno, senza che un soggetto possa far valere
alcuna discriminazione fondata sul sesso vietata dal diritto comunitario (v.,
per quanto riguarda i poteri del legislatore comunitario, sentenza D e
Svezia/Consiglio, cit., punti 37 e 38).
29.
Nel caso
specifico, una tale condizione non può, di per sé, essere considerata come
discriminatoria in funzione del sesso e, pertanto, contraria all'art. 141 CE o
alla direttiva 75/117, in quanto il fatto che il richiedente sia un uomo o una
donna è indifferente ai fini della concessione della pensione di reversibilità.
30.
In una
situazione quale quella di cui alla causa principale, esiste tuttavia una
disparità di trattamento che, pur non mettendo direttamente in causa il
godimento di un diritto tutelato dall'ordinamento comunitario, incide su una
delle condizioni per la sua concessione. Come ha giustamente sottolineato
l'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, tale disparità di
trattamento riguarda non il riconoscimento di una pensione di reversibilità, ma
una condizione preliminare indispensabile alla concessione di questa, ossia la
capacità di contrarre matrimonio.
31.
Infatti,
nel Regno Unito, mentre le coppie eterosessuali, in cui l'identità di nessuno
dei due membri deriva da un'operazione di cambiamento di sesso, possono
contrarre matrimonio e, eventualmente, godere di una pensione di reversibilità,
che costituisce un elemento della retribuzione di uno di essi, una coppia quale
quella formata da K.B. e R non è assolutamente in grado di soddisfare la
condizione del matrimonio, quale prevista dal NHS Pension Scheme, al fine di
concedere una pensione di reversibilità.
32.
L'origine
di tale impossibilità oggettiva risiede nel fatto, innanzi tutto, che la legge
1973 sul matrimonio considera nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano
rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile; poi, che si considera
come sesso di una persona quello risultante sull'atto di nascita; e, infine,
che la legge sulla registrazione delle nascite e dei decessi vieta ogni
modifica del registro degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di
scrittura o di errore materiale.
33.
Occorre
ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato che
l'impossibilità per un transessuale di contrarre matrimonio con una persona del
sesso al quale egli apparteneva prima dell'operazione di cambiamento di sesso,
e che dipende dal fatto che, relativamente allo stato civile, essi appartengano
allo stesso sesso, dato che la normativa del Regno Unito non permette il
riconoscimento giuridico della sua nuova identità sessuale, costituisce una
violazione del suo diritto di contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 12 della
CEDU (v. Corte eur. D.U., sentenze 11 luglio 2002, Christine Goodwin/Regno
Unito e I./Regno Unito, non ancora pubblicate nella Recueil des arrêts et
décisions, rispettivamente ai §§ 97-104 e 77-84).
34.
Una
legislazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che, in
violazione della CEDU, impedisce ad una coppia, quale K.B. e R, di soddisfare
la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di
un elemento della retribuzione dell'altro, dev'essere considerata, in linea di
principio, incompatibile con le prescrizioni di cui all'art. 141 CE.
35.
Poiché
spetta agli Stati membri determinare le condizioni per il riconoscimento
giuridico del cambiamento di sesso di una persona nella situazione di R, come
peraltro riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza
Goodwin/Regno Unito, cit., § 103), spetta al giudice nazionale verificare se,
in un'ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona nella
situazione di K.B. possa invocare l'art. 141 CE affinché le si riconosca il
diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di
reversibilità.
36.
Da
quanto precede risulta che l'art. 141 CE osta, in linea di principio, ad una
legislazione che, in violazione della CEDU, impedisce ad una coppia, quale K.B.
e R, di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di
essi possa godere di un elemento della retribuzione dell'altro. Spetta al
giudice nazionale verificare se, in un'ipotesi quale quella di cui alla causa
principale, una persona nella situazione di K.B. possa invocare l'art. 141 CE
affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di
una pensione di reversibilità.
Sulle spese
37.
Le spese
sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle
parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione
sottopostale dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) con
ordinanza 14 dicembre 2000, dichiara:
L'art. 141 CE osta, in linea di
principio, ad una legislazione che, in violazione della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, impedisce ad una coppia, quale K.B. e R, di soddisfare
la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di
un elemento della retribuzione dell'altro. Spetta al giudice nazionale
verificare se, in un'ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una
persona nella situazione di K.B. possa invocare l'art. 141 CE affinché le si
riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione
di reversibilità.
|
Skouris
Timmermans Cunha
Rodrigues Rosas Edward Puissochet Macken Colneric von
Bahr |
Così deciso e pronunciato a
Lussemburgo il 7 gennaio 2004.
Il cancelliere
Il
presidente
R.
Grass
V. Skouris