REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
Sentenza 20.7.2012 n. 873
composta dai
magistrati
Dr. PIERI Giorgio Presidente
rel.
Dr. BRONZINI Giovanni
Consigliere
Dr. SCHIAVONE Gaetano
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1478 e 1521 del
Ruolo Generale anno 2010, discusse all'udienza del 12 luglio
2012, promosse da
ISTITUTO NAZIONALE PER l'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO - Appellante
CONTRO
COMUNE DI COLLESALVETTI e Fa. Ma.,;
Conclusioni delle parti: Per l'appellante INAIL: " ..in parziale
riforma della sentenza n. 383/2010 del Tribunale di
Livorno, accogliere l'appello per tutti i motivi di cui in
premessa ed al ricorso di primo grado, condannando le parti
appellate a pagare all'Istituto la somma complessiva di
38.308,97..., oltre accessori e con favorevole governo
delle spese del doppio grado di giudizio
".
Per gli appellanti Comune di Collesalvetti e Fa. Ma.: "... in
totale riforma della sentenza n. 383/2010...rigettare la
domanda proposta dall'INAIL nel giudizio celebratosi dinanzi al
Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con vittoria di spese del
giudizio di I e II grado ".
Per l'appellato INAIL: ..rigettarsi l'appello proposto.
In parziale riforma della sentenza n.
383/2010 del tribunale di Livorno,
accogliere l'appello dell'INAIL...condannando le parti
appellanti a pagare all'Istituto la somma complessiva
di 38.308,97..., oltre accessori e con
favorevole governo delle spese del doppio grado di
giudizio
".
Per gli appellati Comune di Collesalvetti e Fa. Ma.:
"..respingere l'appello proposto dall'INAIL perché infondato e, in via
incidentale, riformare totalmente la sentenza n. 383/2010.., con il
rigetto della domanda proposta dall'INAIL nel
giudizio celebratosi dinanzi al tribunale di Livorno,
sezione lavoro.
Con vittoria di spese del giudizio di primo e
secondo grado
".
OGGETTO: azione di regresso dell'INAIL nei
confronti del comune datore lavoro e del sindaco
di un operaio infortunato; accertata violazione
dell'art. 2087 c.c. nella causazione
del sinistro e conseguente responsabilità datoriale ex
artt. 10 e 11 del T.U. n.
1124/65.
Fatto
Con sentenza n. 383/2010, emessa il
giorno 20 maggio 2010, il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno
ha, in accoglimento dell'azione di regresso proposta dall'INAIL,
condannato i convenuti Comune di Collesalvetti e Fa. Ma., quale sindaco
pro-tempore, a risarcire all'INAIL quanto corrisposto per danno
biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. I
convenuti soccombenti sono stati, altresì, condannati in via solidale
al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
L'azione di regresso era stata promossa dall'INAIL per il rimborso del
costo dell'infortunio occorso al dipendente comunale Mo. Fr. in data
14.12.1994, quantificato dalla sede INAIL in 88.346,81. In particolare,
il giudice livornese, all'esito dell'esperita istruttoria testimoniale,
ha ritenuto che nella dinamica dell'infortunio fossero ravvisabili dei
profili imputabili al comune convenuto e, per esso, al suo sindaco,
tali da integrare la violazione dell'art. 2087 c.c., necessario
presupposto per l'accertamento incidenter tantum della responsabilità
penale del comune di Collesalvetti. Il giudizio penale a carico del
sindaco Fa. era stato archiviato.
L'infortunio si era verificato nel momento in cui Mo. Fr., operatore
ecologico che si trovava sulla pedana posteriore destra di un mezzo di
raccolta dei rifiuti solidi urbani di proprietà del comune, in quel
momento impegnato a svoltare da un vicolo stretto, sterrato e con
buche, era rimasto con la mano destra schiacciata tra il paramano della
pedana - sporgente di circa 5 cm. dalla sagoma del veicolo - ed il muro
di cinta di un edificio. A seguito del trauma da schiacciamento il Mo.
aveva subito l'amputazione del 2°, 3° e 4° dito della mano destra.
La sentenza è impugnata con separati ricorsi dal Comune di Collesalvetti e da Fa. Ma. da un lato, e dall'INAIL dall'altro lato.
Il comune ed il suo sindaco pro-tempore, con un articolato motivo,
deducono l'erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della
decisione da parte del Tribunale di Livorno. Gli elementi istruttori
non consentirebbero in alcun modo l'affermazione di penale
responsabilità dei convenuti in primo grado e la motivazione sul punto
del primo giudice è del tutto carente, essendosi questi affidato, nella
ricostruzione della dinamica dell'infortunio, al c.t.u. nominato, il
quale ha, a sua volta, fatto propri in modo acritico gli accertamenti
svolti dai tecnici della A.S.L. Sul punto gli appellanti svolgono ampie
difese, al termine delle quali, nel rassegnare le conclusioni
richiamate in epigrafe, formulano istanza di sospensione della
provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
La sentenza è, altresì, impugnata dall'INAIL, il quale, pur concordando
con le valutazioni del Tribunale di Livorno in punto di responsabilità
dell'ente nella causazione del sinistro, censura la parte della
statuizione afferente la liquidazione dei rimborsi reclamati
dall'INAIL. Il primo giudice ha condannato il Comune di Collesalvetti
ed il suo sindaco pro- tempore al risarcimento del danno biologico, che
neppure era stato chiesto con la domanda giudiziale. Infatti, il costo
dell'infortunio, oggetto del regresso dell'Istituto, afferiva alle
prestazioni erogate al lavoratore infortunato, l'indennità di
temporanea e la rendita per i postumi permanenti, con riferimento,
però, al danno alla capacità lavorativa generica da esso subito (
l'infortunio era avvenuto prima dell'introduzione del nuovo regime in
tema di prestazioni INAIL introdotto dal d.lgs. n. 38/00 ). La difesa
dell'Istituto, poi, evidenzia che, a seguito dell'intervenuto decesso
dell'infortunato Mo. Fr., il costo dell'infortunio si è ridotto ad
38.308,97, con conseguente limitazione della iniziale domanda.
Questa Corte, con ordinanza riservata del 14 gennaio 2011, ha accolto
la richiesta inibitoria sospendendo la provvisoria esecuzione della
sentenza di primo grado.
Le parti appellate, ritualmente costituitesi, contestano le
impugnazioni avversarie, di cui chiedono il rigetto. Insistono, invece,
nell'accoglimento delle rispettive impugnazioni, a tal fine proponendo
il comune di Collesalvetti e Fa. Ma. appello incidentale.
La causa, all'udienza di discussione del 12 luglio 2012, dopo la
relazione del giudice incaricato e l'audizione dei difensori delle
parti, è stata decisa come da separato dispositivo letto in aula.
Diritto
L'appello principale dell'INAIL è
fondato e deve trovare accoglimento; ne consegue, pertanto,
l'infondatezza dell'appello principale del comune di Collesalvetti e di
Fa. Ma..
Il procedimento penale a carico di Fa. Ma., sindaco pro-tempore di
Colòlòesalvetti, di Salvadorini Piergiorgio, già capo sezione del
comune e responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti - comunque,
nel frattempo deceduto -, e di Mattolini Paolo, conducente del mezzo,
in ordine al delitto di cui all'art. 590 c.p.c. ed alle contravvenzioni
agli artt. 8 e 374 del d.p.r. n. 547/55, è stato archiviato dal G.I.P.
del Tribunale di Livorno per intervenuta prescrizione in data 3 marzo
2000.
Tale provvedimento, ovviamente, non fa in alcun modo stato nei
confronti dell'I.N.A.I.L., che non ha partecipato al giudizio penale,
e, pertanto, non può dispiegare alcun effetto preclusivo nei confronti
dell'azione di regresso dell'istituto.
Sul punto si rimanda alla sentenza 29 aprile 1981 n. 102 della Corte
Costituzionale, con la quale fu dichiarata, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e
11 del T.U. n. 1124/1965 nella parte in cui preclude in sede civile
l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore
di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo
dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia
concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'istituto non sia
stato posto in grado di partecipare a detto procedimento penale.
Ciò comporta che il giudice civile in presenza dell'azione di regresso
dell'INAIL - lo stesso discorso vale per quanto concerne l'azione del
lavoratore infortunato diretta all'accertamento del csd. "danno
differenziale", quello cioè non coperto dalle prestazioni dell'istituto
assicuratore - debba accertare, " incidenter tantum", l'esistenza del
reato nei suoi elementi costitutivi, obiettivi e soggettivi,
individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel
rispetto dei canoni della legislazione penale ( in tal senso,
Cass.Sez.Lav. n. 13425/00 ). Nel compiere tale indagine il giudice
civile non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale e ben può,
sulla scorta sia del medesimo materiale probatorio acquisito in sede
penale che di ulteriori elementi di prova acquisiti nell'ambito del
giudizio civile pervenire ad una diversa decisione ( Cass.Sez.Lav.
26.11.1994 n. 10066 ).
L'azione di regresso dell'INAIL, ai sensi dell'art. 11 del T.U. n.
1124/65, diretta al rimborso delle prestazioni economiche erogate al
lavoratore infortunato, è esperibile nei confronti del datore di lavoro
in maniera autonoma rispetto al procedimento penale a carico del
medesimo - art. 112 comma terzo del T.U. cit. - ed il relativo giudizio
non è soggetto, quindi, a sospensione necessaria in attesa dell'esito
del processo penale pendente per gli stessi fatti: infatti, " in
applicazione dell'art. 654 c.p.c., l'efficacia della emananda sentenza
penale - di condanna o di assoluzione - non potrà mai fare stato nei
confronti dell'INAIL, che non è parte nel giudizio penale; né, d'altra
parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali
di sospensione previste dall'art. 75 c.p.c., in relazione all'azione
civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, posto che
l'azione di regresso esercitata dall'INAIL è diversa da quella
restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte
civile nel processo penale" ( v. Cass.Sez.Lav. 1.3.2001 n. 2952 ).
Nel sistema assicurativo di cui al T.U. n. 1124/65 l'esonero da
responsabilità civile per il datore di lavoro non opera laddove
l'infortunio sia avvenuto per fatto al medesimo imputabile.
Per quanto in precedenza osservato, deve, quindi, essere affrontata
nell'ambito del presente giudizio la questione relativa
all'accertamento della responsabilità del sindaco, quale legale
rappresentante del comune appellante nella produzione dell'evento
lesivo occorso a Fr. Mo.. Il compito del giudice civile - rectius, del
lavoro - consiste quindi nello stabilire se nella condotta
concretamente posta in essere dal comune di Collesalvetti sia
ravvisabile una violazione dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di
lavoro l'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare, in
generale, l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di
lavoro.
La violazione di tale obbligo è idonea di per sé - come ritiene un
ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - a
configurare la nozione giuridica di colpa prevista in linea generale
dall'art. 43 C.P., così che anche la violazione dell'art. 2087 c.c.,
qualora valga ad integrare un'ipotesi di reato colposo lesivo
dell'incolumità del lavoratore, costituisce inscindibilmente illecito
penale e civile e fa conseguentemente venir meno l'esonero da
responsabilità civile del datore di lavoro ( v. Corte Cost. 26 maggio
1981 n. 74;).
La natura contrattuale dell'obbligazione nascente dalla norma
richiamata non esclude che da questa scaturisca, altresì, il dovere,
finalizzato appunto alla tutela dell'integrità fisica e della
personalità morale del prestatore di lavoro, di prudenza, diligenza ed
osservanza di norme tecniche e di esperienza, così che l'art. 2087 si
atteggia a " norma di chiusura " del sistema antinfortunistico
estensibile a situazioni ed ipotesi non espressamente considerate e
valutate dal legislatore al momento della sua formulazione.
Più in particolare è possibile sostenere che la mancata previsione di
una specifica misura preventiva non esclude che il datore di lavoro
debba adottare quella generica prudenza, diligenza ed osservanza delle
norme tecniche e di esperienza, atteso che la prima misura è meramente
rafforzativa della seconda.
E siccome nella misura di prevenzione generica, come avanti
interpretata, sono chiaramente insiti gli estremi della colpa penale -
art. 41 C.P. -, anche dalla sola violazione del richiamato art. 2087
c.c., può trarre origine l'affermazione di penale responsabilità del
datore di lavoro.
La natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ex
art. 2087 c.c. fa sì che il lavoratore, che agisca per il risarcimento
del danno biologico ( inteso come danno all'integrità psico-fisica
della persona in sé considerato ) e morale ( conseguente al fatto-reato
) abbia l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro
all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità
psico-fisica del lavoratore. Una volta assolto tale onere, non occorre
invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del
datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso
onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non
imputabile. Il lavoratore, inoltre, deve provare sia la lesione
all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità fra tale evento
dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa ( in tal senso,
v. Cass.Sez. Lav. n. 26378/08; n. 10003-13309-238/07; n. 5493/06;.... ).
Analogamente grava sull'INAIL che agisce in regresso per il rimborso
del costo dell'infortunio l'onere di provare l'inadempimento del datore
di lavoro all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a tutelare
l'integrità psico-fisica del lavoratore. Una volta assolto tale onere,
valgono le precedenti osservazioni relative alla posizione del
lavoratore infortunato.
Passando, quindi, all'esame della fattispecie ritiene la Corte che le
risultanze processuali ( in verità assai poco analizzate nella
motivazione della sentenza impugnata, la quale sembra avere demandato
al c.t.u. nominato il compito di individuare i profili di
responsabilità del comune convenuto nell'infortunio de quo, con ciò
finendo con l'abdicare alla propria funzione ) evidenzino da parte del
comune di Collesalvetti una condotta indubbiamente imprudente ed
omissiva, tale da integrare una patente violazione della norma
dell'art. 2087 c.c., oltre che di specifica norma prevenzionistica, di
cui si dirà appresso.
La dinamica dell'infortunio, quale risultante dalle dichiarazioni
raccolte dal personale ispettivo della Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno e
dagli accertamenti da esso compiuti, può così essere sintetizzata: il
giorno 14 dicembre 1994, verso le ore 6,15, l'infortunato Mo. Fr. si
trovava a bordo di un mezzo di proprietà del comune di Collesalvetti,
adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani: in particolare, stava,
in posizione eretta, su una delle due pedane posteriori destinate agli
operatori ecologici incaricati dello svuotamento dei cassonetti. Il
mezzo stava percorrendo un tratto di strada sterrata, antistante
l'Istituto S. Caterina di Collesalvetti, dopo avere proceduto al
caricamento dei rifiuti: durante la fase di uscita dal vicolo,
caratterizzato dalla presenza di varie buche sul manto stradale e
delimitato sul lato destro - rispetto al senso di marcia del veicolo -
da un muro di cinta e sul lato sinistro da un fabbricato, il mezzo
aveva urtato con la parte posteriore destra contro il muro di cinta. In
quel momento il Mo. stava sulla pedana di destra sostenendosi con la
mano destra al parapetto di protezione laterale. La mano era rimasta in
tal modo schiacciata riportando gravi lesioni concretatesi nella
successiva amputazione di tre dita. Nel punto di svolta la larghezza
della sede stradale era di appena mt. 3.30 - delimitata dalla presenza
di un pilastro originariamente destinato a sostegno del cancello di
chiusura del vicolo -. La larghezza del mezzo comunale era di mt. 2,50,
ma le pedane posteriori presentavano un " fuori sagoma " su entrambi i
lati di cm. 5.
Sulla base di tali dati " oggettivi " e delle ulteriori risultanze
istruttorie - che saranno infra esaminate -, ritiene la Corte provata
la violazione da parte del comune convenuto, datore di lavoro
dell'infortunato Mo., della norma generale di chiusura dell'art. 2087
c.c..
Innanzitutto, un ruolo determinante nella causazione dell'infortunio va
attribuito alla inidoneità, sul piano della sicurezza del personale
trasportato sulle pedane posteriori, del mezzo - in violazione della
norma di cui all'art. 374, secondo comma, del d.p.r. n. 547/55 -, con
riferimento al " fuori sagoma " di cui si è detto. Infatti, durante la
fase di circolazione del veicolo, gli operatori che prendevano posto
sulle pedane posteriori, dovevano necessariamente sostenersi con la
mano destra al guardamano laterale: in tal modo la mano dell'operatore
si trovava " scoperta" e non protetta dalla sagoma del mezzo. Il
personale ispettivo operante ha evidenziato la non conformità del
veicolo alle previsioni della circolare del Ministero dei Trasporti n.
172 del 13.7.1983 relativamente alla conformazione degli alloggiamenti
posteriori dei mezzi. Tale decisivo aspetto fu ben apprezzato anche dal
giudice penale, il quale, con provvedimento del 29.3.1995, dispose il
sequestro preventivo del mezzo. Questo fu successivamente
dissequestrato, dopo che il comune di Collesalvetti, in ottemperanza a
specifica prescrizione del competente servizio ispettivo della USL
livornese, provvide ad eliminare le pedane posteriori.
Al di là di questo, già ex se assorbente profilo di responsabilità
colposa del comune, nella fattispecie sono ravvisabili ulteriori
profili che connotano, ancor di più, la responsabilità omissiva del
comune appellante e, per esso, dei suoi preposti.
L'autista Ma. ha confermato la presenza di buche anche profonde nel
manto stradale del vicolo che provocavano oscillazioni del mezzo. Il
Ma., unitamente a Se. Ma. - il secondo operatore ecologico che stava
sulla pedana di sinistra - hanno evidenziato la difficoltà della
manovra di uscita dal vicolo in ragione della ristrettezza della sede
stradale, della larghezza del mezzo e della presenza sul lato sinistro
del vicolo, poco prima dello sbocco sulla via, di una canna fumaria
sporgente dal muro di circa 23 cm. e posta a circa 2,5 metri da terra,
che costringeva l'autista ad avvicinarsi al massimo al muro di destra
per effettuare la svolta ( circostanza accertata dal personale
ispettivo e riferita nel rapporto trasmesso alla Procura della
Repubblica ). Si consideri, altresì, ad aggravare la situazione
ambientale, la scarsa illuminazione presente, di cui hanno riferito i
testi Se. e Ma.: l'infortunio è avvenuto verso le ore 6.15 del 14
dicembre 1994, quando, cioè, la luce del giorno era..ancora di là da
venire.
Le difficoltà della manovra e la conseguente concreta situazione di
potenziale pericolo di " contatto " per gli operatori in piedi sulle
pedane posteriori avrebbe imposto al comune appellante e, per esso, ai
suoi responsabili preposti ( il sindaco in prima battuta ), di
verificare preventivamente il tragitto che il mezzo - che, non si
dimentichi, presentava quel pericoloso " fuori sagoma " delle pedane
posteriori e dei poggiamano - doveva abitualmente compiere. Ove una
tale verifica fosse stata effettuata non sarebbe stato difficile
individuare la situazione di potenziale pericolo cui erano esposti i
due operatori ecologici stando sulle pedane posteriori del mezzo in
quello specifico contesto. In tal caso, al di là dei doverosi - e
tardivamente attuati - interventi modificativi del mezzo oggetto di
prescrizione del servizio ispettivo, il Comune appellante avrebbe
dovuto: a) far sì che il manto stradale del vicolo fosse tenuto in
buona efficienza o provvedendo direttamente - se trattasi di pubblica
via - oppure avrebbe dovuto attivarsi acché l'ente proprietario vi
provvedesse, - se, invece, trattasi di strada privata -. In tal modo si
sarebbero prevenuti sobbalzi tali da aggravare la difficoltà della
manovra, in ragione dei ristrettissimi spazi; b) imporre ai due
operatori ecologici di uscire dal vicolo a piedi, salendo sulle pedane
posteriori solo dopo la svolta sulla pubblica via; c) fornire idonee e
doverose indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio e sulle
cautele da adottare sulla base di una concreta verifica del tragitto e
delle situazioni di potenziale pericolo presenti. Viceversa, tanto il
Se. che il Ma. hanno concordemente riferito di non avere mai ricevuto
alcuna indicazione sul comportamento da tenere.
La condotta omissiva e imprudente in esame integra, oltre alla
violazione della norma generale di chiusura del sistema
antinfortunistico di cui all'art. 2087 c.c., anche violazione specifica
dell'art. 374, secondo comma, del d.p.r. n. 547/55, per avere il Comune
di Collesalvetti omesso di mettere a disposizione degli addetti al
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani un mezzo adeguato al
lavoro da svolgere e idoneo ai fini della sicurezza.
Questi elementi sono, a giudizio della Corte, ex se bastevoli per
affermare la piena responsabilità del sindaco, in qualità di legale
rappresentante del comune appellante nella verificazione
dell'infortunio del Mo..
Per interrompere il nesso di causalità la condotta del lavoratore
infortunato avrebbe dovuto essere talmente strana ed imprevedibile, da
porsi al di fuori da ogni possibilità di controllo da parte dei
soggetti preposti all'applicazione delle norme antinfortunistiche. Nel
caso in esame, invece, il Mo. si è limitato ad eseguire il lavoro così
come la predisposizione del mezzo suggeriva in assenza di particolari
istruzioni o direttive ad opera dei preposti al servizio di raccolta
dei rifiuti.
Sul punto, comunque, è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui :
" Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a
tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua
disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza
ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro
è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando
ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti
e non vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da
parte del dipendente. Il concorso di colpa del lavoratore non ha alcuno
effetto esimente per la responsabilità del datore, a meno che la sua
condotta non presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed
esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico
ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva
dell'evento (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso di un
dipendente agricolo, con le mansioni di raccoglitore di mele,
precipitato da una scala per la rottura di un ramo dell'albero al quale
la stessa era appoggiata. Secondo i giudici del merito, che avevano
ricostruito la dinamica dei fatti, l'incidente era da addebitare ad un
movimento non corretto del lavoratore e quindi, era da escludere ogni
responsabilità dell'azienda che aveva adottato tutte le misure
necessarie. La Corte, invece, ha cassato la decisione, applicando anche
al caso delle manovre non corrette dei lavoratori incoscienti il
principio secondo cui la responsabilità del datore per gli infortuni è
esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore ovvero
di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo
svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale
dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è di
per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del
danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'onere
di provare d'avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il
verificarsi del danno stesso)." In tal senso, v. Cass.Sez.Lav. n.
9689/09; n. 9817/08..
Per le ragioni sopra esposte, l'appello del Comune di Collesalvetti e
del suo sindaco Fa. Ma. va rigettato con conseguente affermazione del
diritto di regresso dell'INAIL per le somme e le prestazioni erogate al
Mo. a seguito del dedotto infortunio, ex artt. 10 e 11 del d.p.r. n.
1124/65.
Il costo dell'infortunio, attestato inizialmente dal direttore della
sede INAIL nella misura di 88.346,81, è stato, nelle more del giudizio,
ridotto ad 38.308,97 a seguito dell'intervenuto decesso del Mo. ( con
conseguente cessazione dell'erogazione della rendita del 33% erogata al
lavoratore infortunato ). Una siffatta determinazione delle prestazioni
erogate dall'INAIL ( oltre alla rendita nella indicata misura
l'Istituto erogò il trattamento di temporanea per il periodo dal
18.12.1994 al 5 agosto 1995 ) non è mai stata oggetto di rilievi e/o
contestazioni di sorta da parte del comune convenuto. Gli importi
liquidati dall'INAIL al Mo. rientrano ampiamente nel tetto del danno
civile risarcibile, tenuto conto del valore tabellare ( secondo le
tabelle milanesi adottate da questa Corte ) ragguagliato ad un danno
biologico del 25% ( tale la misura accertata dal c.t.u. nominato dal
Tribunale di Livorno ) occorso ad un uomo - il Mo. - che all'epoca
dell'infortuni aveva appena compiuto 40 anni. In ogni caso nessun
rilievo su tale " capienza " è mai stato sollevato dalla difesa del
comune.
Ha errato il primo giudice, sul punto dovendo trovare accoglimento
l'appello dell'INAIL, quando, in modo del tutto incongruente, ha
condannato il comune ed il suo sindaco a risarcire quanto corrisposto
dall'INAIL al lavoratore infortunato per danno biologico, secondo gli
allegati " conteggi ".
Infatti, il Tribunale non ha considerato che l'infortunio de quo è
avvenuto nel dicembre 1994, nella vigenza, cioè, del sistema
indennitario previsto dal d.p.r. n. 1124/65 e non certo da quello
successivamente introdotto dal d.lgs. n. 38/00. Secondo il T.U. cit..
l'INAIL indennizzava al lavoratore infortunato la perdita della
capacità lavorativa generica e non già il danno biologico.
Il costo delle prestazioni erogate dall'Istituto risulta da
un'attestazione del direttore della Sede, la cui attendibilità - in
quanto proveniente da un ente pubblico - , comunque, non è mai stata
messa in dubbio dal comune di Collesalvetti.
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'INAIL, il comune di
Collesalvetti ( in persona del suo sindaco pro-tempore e non già questi
in proprio, come erroneamente statuito dal primo giudice ) deve essere
condannato a rimborsare all'INAIL il costo dell'infortunio occorso in
data 14.12.1994 al lavoratore Fr. Mo. misura di 38.308,97, oltre
interessi legali dalle singole scadenze a far data dal 13 ottobre 2000
- data di messa in mora del comune - fino al saldo effettivo.
Il Comune di Collesalvetti, infine, in ragione della sua piena
soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da separato
dispositivo - ex art. 91 c.p.c. -,
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello
dell'INAIL, così rigetto quello del comune di Collesalvetti e di Fa.
Ma., in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il comune
di Collesalvetti, accertatane la responsabilità nella verificazione
dell'infortunio sul lavoro occorso a Mo. Fr. in data 23 agosto 1994, a
rimborsare all'INAIL il costo dell'infortunio determinato in 38.308,97,
oltre interessi legali dalle singole scadenze a far data dal 13 ottobre
2000 al saldo effettivo. Condanna il comune di Collesalvetti al
pagamento delle spese processuali del doppio grado di competenza
dell'INAIL, che liquida in complessivi 5.000,00, di cui 1.500,00 per
diritti e 3.500,00 per onorario di avvocato.
Firenze 12 luglio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 LUG. 2012.