REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati

Dr. BARTOLOMEI Luigi

Dr. FIERI Giorgio

Dr. NISTICO’ Fausto

ha pronunciato la seguente sentenza

Numero 723/2004

nella causa iscritta al n.  382 del Ruolo Generale anno 2003, discussa all’udienza dell’ 11 giugno 2004, promossa

da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via C. Il Grande n.  21, rappresentato e difeso dall’Avv. M.M., in virtù di procura generale alle liti 19.06.1998 n.  66729 a rogito Dott.ssa L.B., Notaio in Roma, e dall’Avv. L.F., giusto mandato generale alle liti n.  22784 del 7.10.1993 in Notaio F. L.

appellante

contro

C.C., nata elettivamente domiciliata in Firenze (studio Avv. A.V.) Presso l’Avv. V.I. dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria difensiva

appellata

Conclusioni delle parti

Per l’appellante: “In riforma dell’impugnata sentenza, accertare e dichiarare la non spettanza all’appellato della indennità di disoccupazione per cui è causa e per l’effetto assolvere l’INPS dall’obbligo di corrisponderla. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche per il primo grado di giudizio.”

Per l’appellata: Conclude perché la Ecc.ma Corte voglia ritenere del tutto infondato e quindi respingere il gravame proposto dall’INPS avverso la sentenza n.  70 del 03.02.2003 resa inter partes dal Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Pistoia e, di conseguenza, confermata in toto la sentenza medesima, condannare l’Istituto appellante alla refusione delle spese, diritti e onorari del giudizio di appello da distrarre a favore del difensore che se ne dichiara antistatario.”.

Oggetto: indennità di disoccupazione requisiti ridotti lavoro a domicilio — pause lavorative - spettanza -  esclusione.

Svolgimento del processo

Con sentenza 3 febbraio 2003 il Tribunale di Pistoia accoglieva la domanda avanzata da C.C. e condannava l’Inps a corrisponderle l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti (anno 2000).

Avverso la sentenza interponeva appello l’Inps negando che la prestazione fosse dovuta, in quanto il trattamento era destinato ad indennizzare i periodi di pausa in un rapporto di lavoro a domicilio e chiedeva l’integrale riforma della pronuncia.

La lavoratrice resisteva con una memoria.

All’udienza dell’ 1.6.2004 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.

Motivi della decisione

L’appello è fondato. Su analoga questione — essendo sovrapponibili gli elementi di fatto — questa Corte di è già espressa nella sentenza 4.6.2004, Inps c. C., Pres. Bartolomei, Est. Pieri, con motivazione che qui si riporta integralmente perché valga anche per la presente.

“Questa Corte, proprio in una recentissima pronuncia ( emessa all’udienza del 14 maggio 2004 nelle cause riunite I.N.P.S. / G. P. + vari ) ha avuto modo di affrontare la questione, rivisitando anche alla luce di una recente giurisprudenza di legittimità ed in considerazione di una diversa impostazione difensiva dell’ istituto previdenziale, il proprio precedente orientamento. In tale giudizio, la Corte, alfine di una completa acquisizione degli elementi conoscitivi, ebbe a disporre un’informativa presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia — Sezione di Pescia per sapere, con riferimento agli ultimi anni, con quali “tempi e modalità” la V. S.r.l. avesse proceduto a sospensioni dell’ attività lavorativa. Gli elementi in tal modo acquisiti, nel pieno contraddittorio delle parli, possono, quindi, essere utilizzati anche nell’ambito del presente procedimento.

Fatta tale premessa, osserva il Collegio che per un’esatta comprensione dei termini della controversia appare necessario procedere ad una ricognizione preliminare della normativa in materia di indennità di disoccupazione da un lato e dello specifico trattamento previdenziale del lavoro a domicilio dall’altro.

L’indennità di disoccupazione costituisce una prestazione previdenziale predisposta a tutela dello stato di disoccupazione involontaria ordinaria, di quella disoccupazione, cioè, che deriva dall’estinzione del rapporto di lavoro. Ne restano esclusi i lavoratori inoccupati alla ricerca di un primo lavoro. L’evento protetto è costituito, quindi, dalla disoccupazione involontaria: per la sua fruizione è anche richiesta l’iscrizione nelle liste di collocamento (articolo  75 del R.D.L. n.  1827/1935). L’indennità in esame è corrisposta a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessa da/lavoro (articolo  73 del R.D.L. n.  1827/35). Anche la disoccupazione determinata da dimissioni e da licenziamento per giusta causa è soggetta a tutela, sia pure con diversa decorrenza delle prestazioni (art. 76 comma 3 del D.D.L. citato.). Tuttavia, con l’articolo 34 della Legge n. 448 del 1998, nell’ambito di una politica di contenimento della spesa pubblica, si è previsto che a decorrere dal 1999 la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà più titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione.

Ai sensi dell’articolo  8 della Legge 5.11.1968 n.  1115 (estensione in favore dei lavora tori degli interventi della Cassa Integrazione guadagni, della gestione del!’assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti di dipendenti di imprese industriali (diverse da quelle edili), per cessazione non temporanea di attività aziendali di stabilimento o di reparto o per riduzione di personale, è attribuito un trattamento speciale di disoccupazione a/lavoratore licenziato che possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e  comunque non a termine, alle dipendenze della stessa impresa, presso sue aziende, stabilimenti o reparti permanenti. Tale trattamento è determinato prendendo a base de! calcolo analiticamente previsto dal secondo comma dello stesso articolo  8 l’ultima retribuzione netta di fatto corrispondente all’orario contrattuale ordinario.

I lavoratori precari e quelli stagionali, inizialmente esclusi dalla tutela previdenziale in esame ( l’articolo  40 comma 1 nn.  8 e 9 dei r.d. i. n.  1827/1935), sono stati inclusi nell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai sensi dell’articolo  7 comma 3 del d. 1. n.  86/88, convertito in legge n.  160/88 — relativamente all’anno 1988 — e, a decorrere dall’anno 1990, ai sensi dell’articolo  I comma 2 del d.l. n.  108/91, convertito con modifiche in legge n.  169/91. L’assicurazione contro la disoccupazione, quindi, è stata estesa, con requisiti ridotti — è richiesta la prestazione di almeno settantotto giorni di attività lavorativa per la quale siano stati versati o siano, comunque, dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria — a “coloro che solo occasionalmente prestano l’opera loro alle dipendenze altrui” ed a “coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore a sei mesi” (appunto i nn. 8 e 9 del r.d.l. n.  182 7/35).

Si tratta ora di esaminare se il rapporto di lavoro subordinato a domicilio presenti, per sua natura, dei connotati di incompatibilità ai fin! dell’operatività dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Originariamente, l’articolo 40 comma primo n. 3 del r.d.l. n.  1827/35, convertito con modifiche nella legge n.  1115/36, escludeva espressamente i lavoratori a domicilio dalla soggezione all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

L’estensione anche ai lavoratori a domicilio di tutte le assicurazioni sociali è stata successivamente disposta dall’ari’. 13, comma primo, della Legge 13.3.1958 n.  264 — avente ad oggetto, appunto, la tutela del lavoro a domicilio -. Con l’articolo  19 del d.p.r. n.  1289/59, recante norme di attuazione della predetta legge n.  264/58, è stato precisato che tra le assicurazioni sociali di cui all’articolo  13/1° comma stessa legge, era ricompresa pure quella contro la disoccupazione.

Tutta la materia del lavoro a domicilio è stata successivamente disciplinata con nuove disposizioni dalla legge 18 dicembre 1972 n. 877, che all’articolo  14 ha previsto, in coerenza sistematica con le nuove disposizioni sulla materia, l’abrogazione della precedente legge n.  264/58. Con l’articolo  9 si è ribadito e precisato che ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali (e di assegni familiari), fatta eccezione di quelle sulla integrazione salariale.

Ai fini del calcolo dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, è stato, poi, emanato, in attuazione di quanto disposto dal secondo comma del citato art. 9, il D.lvo 6.11.1974, recante la determinazione delle retribuzioni mensili convenzionali da porre a base del calcolo predetto, con riferimento alle classi delle retribuzioni effettive (articolo  1,), alloro ragguaglio a giornata secondo il rapporto per mese, di 1:22 (art. 2) ed al periodo c.d. di commessa per l’accertamento delle giornate di effettiva prestazione di lavoro (articolo 3). In attuazione, infine, di quanto previsto dall’arI. 10 della legge n. 877/73, è stato anche approvato con D.M. 15.2.74, il modello di libretto personale di Controllo per i lavoratori a domicilio, per la documentazione analitica delle quantità e qualità dell’attività lavorativa, anche, eventualmente, notturna o festiva, della relativa retribuzione, delle maggiorazioni per ferie, festività e gratifica natalizia e delle trattenute operate.

Per effetto della estensione, prevista dall’art. 9 della legge n.  877/73, ai lavoratori a domicilio delle norme sulle assicurazioni sociali dei lavoratori subordinati, la richiamata disciplina sui trattamento speciale di disoccupazione involontaria di cui agli artt. 8 e 9 della legge n.  1115/68, si applica anche al rapporto di lavoro a domicilio che sia, al pari di quello riguardante gli altri lavoratori subordinati, continuativo e dipendente da unica impresa, ove la relativa prestazione di lavoro del lavorante a domicilio sia tecnicamente ed economicamente collegata o comunque riferita a quella svolta dagli altri lavoratori subordinati della stessa Impresa, presso aziende, Stabilimenti o reparti permanenti della medesima, prima del sopravvenire dei licenziamento per cessazione non temporanea dell’ attività o per riduzione del personale. In tal caso, infatti, il recesso dal rapporto del datore di lavoro determina per tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi quelli a domicilio, la medesima situazione di disoccupazione involontaria oggetto della speciale tutela assicurativo-previdenziale apprestata con la legge n.  115/68.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, i lavoratori a domicilio hanno diritto alla indennità per la disoccupazione involontaria sempre che il loro rapporto si estingua per licenziamento o (però solo prima del 1999) per dimissioni.

Il requisito contributivo ridotto, introdotto con le sopra richiamate discipline normative, non consente di superare, per i lavoratori a domicilio, la necessità, ai fini della fruizione della indennità di disoccupazione, della estinzione del rapporto di lavoro e della iscrizione alle liste di collocamento (in tal senso, v. Cass.Sez.Lav. 10 ottobre 2002 n.  14127; Cass.Sez.Lav. 18 febbraio 1991 n. 1697).

Né si può ritenere che l’estensione del trattamento di disoccupazione ai lavoratori precari ed occasionali ed a quelli “stagionali (ai sensi dei citati art. 7 di. n. 86/88, conv. in legge n.  160/88 e dell’articolo 1 del dl. n. 108/91, conv. in legge n. 108/91) riguardi anche il lavoro a domicilio: per esso, infatti, nessuna norma consente la corresponsione della indennità di disoccupazione durante i periodi di inoccupazione tra una commessa e l’altra e, comunque, durante i periodi di sospensione o diminuzione dell’attività della committente, nella perdurante esistenza del rapporto stesso. Infatti, la situazione del lavoratore a domicilio che non riceva commesse tali da “procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria” (articolo  11 della legge n. 877/73) non è assimilabile a quella del lavoratore occasionale, che presti saltuariamente la sua opera alle dipendenze altrui, o stagionale, impossibilitato a svolgere l’attività al di fuori di un determinato periodo annuo — inferiore ai sei mesi , durante il quale vengono effettuate determinate lavorazioni.

Del resto, il lavoro a domicilio, per la sua assoluta specie è caratterizzato da una sua intrinseca precarietà, da una mancanza di continuità nelle commesse, tanto che il lavorante a domicilio può operare contemporaneamente per più imprenditori.

Il riconoscere al lavoratore a domicilio per i periodi non lavorati tra una commessa e l’altra ( quale ne sia la causa: motivi personali, ragioni tecnico-produttive aziendali, situazioni più o meno transitorie di mercato etcc.. ) il diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione involontaria significa attribuire a detta indennità “una funzione ad essa estranea: quella di integrazione dei guadagni del lavoratore a domicilio non sufficientemente occupato, una funzione del tutto analoga a quella propria delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, dalle quali il lavoratore a domicilio è espressamente escluso (articolo 9 /1° comma L. 877/73) “(v.Cass.Sez.Lav. a. 1412/02). Una conferma della non spettanza al lavoratore a domicilio dell’indennità di disoccupazione in caso di temporanea/e sospensione/i dell’attività lavorativa del committente, la si ricava dalla sentenza n.  106 del 12 marzo 2001 delle SS. UU della Cassazione, con la quale viene affermata la spettanza del beneficio per i lavoratori a domicilio iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo  16 della Legge n. 223/1991, perché in questo caso vi è stata la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, che determina una situazione di disoccupazione involontaria non temporanea, ben più meritevole di tutela previdenziale di quella del lavoratore solo temporaneamente sospeso dal lavoro. Nell’affermare il principio i giudici di legittimità si Preoccupano di evidenziare che a questa conclusione non è di ostacolo la norma che prevede l’inapplicabilità ai lavoratori a domicilio della disciplina del!’integrazione salariale, dal momento che l’indennità di mobilità di cui all’arI. 7 della legge n.  223/91 “non presuppone necessariamente un previo intervento della cassa integrazione potendo tale indennità essere riconosciuta in caso di riduzione di personale (articolo  16) o della cessazione dell’attività di impresa (articolo 24 comma 2), nei quali manca la preventiva sospensione dei rapporti di lavoro.

Un riesame ex funditu della subiecta materia, alla luce anche dei recenti autorevoli interventi del giudice di legittimità, induce questa Corte a rivedere il proprio precedente orientamento interpretativo ampiamente richiamato dalla difesa delle appellate, (i casi in precedenza esaminati decisi riguardavano proprio lo stesso personale dipendenze della  V. S.r.l. e si riferivano ad annualità precedenti), concretatosi nel riconoscimento del diritto delle lavoratrici all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Vi è, comunque, da rilevare sul punto come in tali precedenti la difesa dell’I.N.P.S. si fosse limitata ad eccepire la non spettanza del beneficio in discussione alle lavoratrici ricorrenti in quanto dipendenti di impresa industriale e non artigiana ed in quanto non iscritte alle liste di collocamento.

Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, rileva la Corte come dalle informazioni trasmesse nel richiamato giudizio dalla Direzione del Lavoro sede di Pescia sia emerso che l’azienda V. S.r.l. negli anni 1988/2001 ebbe in più occasioni a comunicare a detto ufficio le ricorrenti sospensioni dell’attività lavorativa (di impagliamento dei fiaschi a domicilio) riguardanti tutte le dipendenti (tra le quali le odierne appellate). Tali sospensioni ebbero una cadenza assolutamente irregolare per durata e “collocazione” nei corso dell’anno (ad esempio, nell’anno 1999, dal 1° gennaio al 28 febbraio, dai 22 marzo al 30 aprile, dal 28 giugno al 31 agosto, dal 10 al 15 novembre, dal 20 dicembre al 10 gennaio 2000; nell’anno 2000 dagli inizi di giugno agli inizi di settembre, ed ancora tra la fine di marzo e la metà di aprile, dopo il 18 dicembre; nell’anno 200inel mese di agosto, da fine ottobre al 30 novembre, dall’li dicembre al 7 gennaio 2002;), così che non può essere invocata la ratio che condusse all’inclusione nell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori occasionali e stagionali, originariamente esclusi da essa (ex articolo  40 comma 1 del d.d.l. n.  1827/35). infatti, la continuità del rapporto di lavoro subordinato a domicilio, pur nella sua evidenziata precarietà (è una sua caratteristica la mancanza di continuità nelle commesse per le ragioni più svariate), lo differenzia nettamente dai lavori occasionali (costituiti da una pluralità di prestazioni e/o rapporti non assistiti dal “vincolo della continuazione”) e da quelli stagionali (che vengono svolti in maniera sistematica in determinati periodi dell’anno). Nel caso in esame, invece, le ricorrenti sospensioni dell’attività lavorativa da parte della datrice di lavoro delle appellate, nella loro variegata distribuzione nel corso dell’anno e nella diversa durata, rispondevano, evidentemente, ad una “strutturale” fragilità e ad una “volatilità” della domanda di mercato, di fronte alle quali la V. s.r.l. non aveva altro rimedio che ricorrere a periodi di sospensione dell’attività per mancanza di commesse.

Né la fattispecie esaminata può essere normativamente assimilata a quella delle lavoratrici addette alle mense scolastiche che operino con rapporto a part-time verticale, per le quali questa Corte ha in più occasioni affermato la spettanza dell’indennità di disoccupazione ordinaria sul presupposto, da un lato, che per la sua erogazione non sia richiesta /’estinzione del rapporto di lavoro, dall’altro lato che la scelta del rapporto di lavoro a part-time non è frutto di una libera scelta della lavoratrice, bensì della “oggettiva configurazione” dell’attività lavorativa offerta (è notorio che l’attività di refezione scolastica rimane sospesa nei mesi estivi in coincidenza con la chiusura delle scuole). infatti, da un lato siano in presenza di un rapporto di lavoro subordinato connotato di specifiche peculiarità e disciplinato da una normativa speciale — per il quale è, come visto, connaturale una fisiologica precarietà” pur in una continuità qualificata e ragionevole ( Cass.SS. UU n.  106/01) -, dall’altro lato vi è un’espressa disposizione l’art. 9 della legge n. 877/73 che esclude l’applicabilità al rapporto di lavoro a domicilio delle norme in materia di Integrazione salariale ( le cui prestazioni presuppongono non la risoluzione, ma la sola SOspensione del rapporto di lavoro determinata da una serie di ben individuate cause).

Le ragioni sopra esposte portano, quindi, ad escludere la sussistenza dei diritto delle lavoratrici

appellate a percepire l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti nei periodi di sospensione dell’attività di lavoro della loro datrice nel coro dell’anno 2000.

Ne consegue che in accoglimento dell’appello dell’I.N.P.S. ed in conseguente riforma delle sentenze impugnate, le domande proposte in primo grado dalle ricorrenti devono essere rigettate.

La complessità e la novità delle questioni affrontate e le non univoche risposte della giurisprudenza di merito, giustificano ex articolo 92 comma 2 c.p.c. la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado “.

P.Q.M.

In riforma dell’appellata sentenza rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente davanti al giudice di primo grado. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Firenze 11.6.2004

 

Inizio