REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
composta dai magistrati:
Dr. DRAGO Fabio Massimo Presidente
Dr. BARTOLOMEI Luigi Consigliere
Dr. BRONZ1NI Giovanni Consigliere rei.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sentenza 555/2004
nella causa iscritta al n. 266 del Ruolo Generale anno 2004, discussa all’udienza del 18 maggio 2004, promossa
da
vari ricorrenti tutti dipendenti della B.C.F., rappresentati e difesi dall’Avv. I.V. ed elettivamente domiciliati in Firenze, Via S. Gallo n. 80 nello Studio deIl’Avv. A.V. per mandato a margine del ricorso in appello
appellanti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE — I.N. P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. M.M., per procura generale alle liti 19.06.1998 n. 66729 a rogito Dott.ssa L.B. e dall’Avv. L.F., per mandato generale alle liti n. 227841\del 7.10.1993 in Notaio F.L.,
appellato
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Piaccia all’Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, riconoscere e dichiarare che gli appellati hanno diritto al beneficio previdenziale previsto dall’art. 13, c. 8, della Legge 27.3.1992 n. 257 e quindi condannare l’Inps a rivalutare il periodo contributivo corrispondente, e per ciascuno di essi, al numero di giornate di esposizione all’amianto indicate nel prospetto nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, richiamato nel verbale della udienza 05.07.2001 e che nuovamente si deposita agli atti (doc.2).
Vittoria di spese diritti e onorari dei due gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”.
Per l’appellato Inps: “Rigettare l’avversò ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Oggetto Rivalutazione contributiva per lavoratori esposti all’ amianto
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.2.2004, i ricorrenti proponevano appello avverso la sentenza 22.1/26.2.2003, n. 41 del Tribunale d Pistoia- giudice del lavoro, che aveva respinto la loro rispettiva domanda dl rivalutazione di periodi contributivi per esposizione all’amianto ex art. 13, comma 8°, legge 27.3.1992, n. 297.
In particolare gli appellanti deducevano che - alla stregua della c.t.u. espletata In primo grado, delle testimonianze acquisiti, degli atti amministrativi ricognitivi del rischio - doveva considerarsi provata la loro esposizione ultradecennale all’amianto, alle dipendenze della B.C.F. e concludevano quindi per la riforma della sentenza Impugnata.
Con memoria depositata il 26.4.2004, 1’ INPS chiedeva il rigetto del gravame sottolineando la mancanza di prova circa i requisiti necessari per attribuire il beneficio previdenziale.
La causa è stata decisa oggi con pubblica lettura del dispositivo.
-Motivi della decisione-
Gli appellanti hanno prestato attività alle dipendenze della B.C.F. con mansioni di impiegati tecnici.
Le circostanziate prove testimoniali assunte dal Tribunale (dep. C.G., B.A., M.G.) hanno dimostrato che A.S. e i suoi litisconsorzi nell’espletamento delle loro mansioni, trascorrevano circa 11 50% della giornata lavorativa in officina, essendo addetti agli impianti e agli allestimenti delle carrozze, tutte attività che richiedevano, sia in fase di progettazione che di realizzazione, un coinvolgimento diretto con le pratiche attività di costruzione affidate agli operai.
L’indagine tecnica affidata al collegio peritale (L. A, F. C, A. M.,) ha accertato che nel reparti in cui operarono gli appellanti vi fu aerodispersione di fibre di amianto in concentrazioni significative fino al 1990:
si veda il prospetto relativo al settore « allestimento ferroviario” e “carpenteria ferroviaria” e livelli dl concentrazione evidenziati nella tabella 4.6.1, dove al grado “basso” è posto un valore da 10 a 100 fibre litro e a quello “medio” il valore da 100 a 200 fibre litro.
A ciò sia aggiunga che, con provvedimento 8.3.2001, prot. 500, diretto all’ INAIL, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esaminati gli atti di provenienza della USL, ha riconosciuto l’esposizione all’amianto degli addetti alle officine ferroviarie della B.C.F. fino a “tutto il 1990 compreso”, al sensi e per gli effetti della legge n. 257/1992.
Risalta dunque provato che, i ricorrenti nell’espletamento delle loro mansioni e per causa specifica della loro attività lavorativa, dalla data di rispettiva assunzione e fino al 31.12.1990, furono esposti all’amianto in maniera di gran lunga superiore rispetto alla generalità della popolazione.
In diritto, si osserva:
il beneficio previdenziale di cui si discute è attribuito dall’art. 13, comma 8°, legge 27.3.1992, n. 257 (come modificato con d.1. 5.6. 1993,n. 169, convertito con modifiche dalla legge 4.8.1993, n. 271) “ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci armi”. In base al suo testuale tenore, la norma non stabilisce — oltre al requisito temporale- alcun valore limite, In piena coerenza con l’acquisita consapevolezza scientifica che non esistono soglie al dl sotto delle quali la esposizione all’amianto sia innocua.
Ne può condividersi la tesi secondo la quale la legge avrebbe posto una “doppia soglia”, comprensiva cioè del limite minimo delle otto ore giornaliere come affermato da Cass. sez. lav.. 11.6.2003, n. 9399.
Ed è appunto per tale consapevolezza, maturata soltanto in anni recenti, che l’art. 1, comma 2°, legge n. 257/1992 citata, ha vietato (dal 28.4.1993) 1’estrazione, la produzione, la commercializzazione, la importazione, la esportazione dl amianto o di “prodotti contenenti amianto”.
Va quindi sottolineato che - a partire dall’entrata in vigore della legge n. 257/1992 — venne introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo il quale l’amianto, sotto ogni forma e In qualsiasi concentrazione aerodispersa, è dannoso per la salute, anche perché idoneo a cagionare non soltanto le patologie fino ad allora conosciute (come l’asbestosi), ma anche una varietà di forme tumorali, la cui eziologia è stata più recentemente diagnosticata.
Del resto, la normativa In materia di malattie professionali, prima e dopo 11 1992, non ha fissato alcun limite di concentrazione del materiale dannoso nell’aria, ma ha inteso tutelare gli addetti a lavorazioni che “comunque espongano ad inalazioni di polvere di amianto” (vedi la tab. 8 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e il d.m. 13.4.1994, n. 336).
Quest’ultimo aspetto ha posto il problema del significato da attribuire all’inciso contenuto nell’art. 13, comma 8, citato, secondo il quale il beneficio contributivo di cui si discute resta ancorato ai periodi lavorativi soggetti alla assicurazione contro le malattie professionali presso l’INAIL.
Al riguardo, il richiamo alla normativa del T.U. del 1965 non può essere inteso come riferimento a “ valori soglia (che, come si è visto, non esistono in detta fonte), ma piuttosto a tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi che il sistema assicurativo ha stabilito per accordare la tutela a fronte delle malattie professionali e a tutto il connesso apparato concettuale.
Ed è proprio tale apparato a costituire il principale parametro per l’interprete.
Del resto, se si tiene presente la giurisprudenza formatasi per la tutela delle c.d. malattie professionali non tabellate “ (a seguito di Corte cost. 18.2.1988, n. 179), non possono nutrirsi sospetti di eccessiva genericità a fronte dell’ari. 13, 8° comma, legge n. 257/1992. Ed è appunto questo il punto saliente dl Corte cost. 10/12.1.2000. n. 5, dove si ricorda all’interprete “il collegamento con il sistema generate dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali”.
Bisogna poi notare che il beneficio previdenziale di cui si discute è strettamente correlato al divieto assoluto di Impiego ed utilizzazione di prodotti contenenti amianto e “conserva la finalità di Incentivare l’esodo dal mondo del lavoro” (v. Corte cost. 31.10.2002, n. 434), senza alcuna distinzione circa il livello di rischio sopportato da ogni singolo lavoratore “esposto all’amianto”.
Ciò posto — a giudizio della Corte- non può condividersi la tesi secondo la quale, ai fini di cui al citato art. 13, comma 8°, si dovrebbero ricercare i valori soglia di concentrazione dell’amianto aerodisperso in fonti normative coeve.
Ne può condividersi la tesi secondo la quale la legge avrebbe posto addirittura una “doppia soglia”, comprensiva cioè del limite minimo delle otto giornaliere come affermato da Cass. sez. lav. 11.6.2003
n. 9399, in quanto una tesi siffatta - prima delle innovazioni legislative del 2003 - non trovava alcun sicuro ed effettivo riscontro normativo.
In proposito, infatti, non può trascurarsi che, per esempio il d.lgs. 15.7.1991, n. 277, (richiamato anche da Cass. sez. lav. 23.1. 2003, n. 997, è destinato ad operare sul ben diverso piano della indispensabile prevenzione in tutte le opere di bonifica, di trattamento e di smaltimento dell’amianto (non certo ultimate), che necessariamente sono imposte dalla diffusa permanenza del minerale nel più diversi prodotti e manufatti.
In questa ottica, e in base al testuale tenore delle fonti del 1991 (e successive modifiche), risulta evidente che, per il futuro, il legislatore ha posto dei livelli di “allarme”, al dl sopra dei quali devono essere adottate specifiche misure dl protezione o devono Interrompersi le attività di bonifica.
Una diversa Interpretazione (come quella che valorizza eccessivamente 1’ assai ambigua espressione di “fibre dl amianto respirabili” dl cui all legge n. 257/1992 citata) Indurrebbe alla paradossale conseguenza per cui il legislatore, nel momento in cui poneva l’assoluto divieto dell’impiego dl prodotti contenenti amianto, ne avrebbe stabilito il carattere innocuo In concentrazioni medio-basse.
Nel quadro sopra delineato, appare dunque più conforme al dato letterale e sistematico, l’interpretazione del citato art. 13, comma 8°, che attribuisce il beneficio previdenziale ai lavoratori che, oltre al requisito temporale decennale, diano prova - come nella specie - di una esposizione “qualificata” all’amianto, Imposta cioè da specifiche mansioni, svolte in postazioni ed ambienti nei quali il minerale non soltanto era impiegato in forme diverse e in quantità significative, ma era anche soggetto a facffi e frequenti casi di aerodispersione, (per erosione, sfarinamento o sfilacciamento, etc.), in una situazione di gran lunga più rischiosa rispetto a quella che è data alla generalità delle persone.
La conclusione ora enunciata, del resto, non contrasta con quanto stabilito da Corte cost. 10/12.1.2000, n. 5, la quale, giudicando infondata la questione di illegittimità costituzionale del ricordato art. 13, comma 8°, (in relazione art.3 Cost.), si è limitata a precisare che il nostro ordinamento del lavoro ivi compresa la normativa in materia di malattie professionali) fornisce sufficienti parametri, che, coordinati con il requisito temporale, consentono di stabilire, nel caso concreto, quali siano I lavoratori effettivamente “esposti all’amianto”, in base ad una - ragionevole applicazione ed interpretazione”.
La normativa sopravvenuta nel corso del presente giudizio — che denota di aver contemplato tutta la complessa tematica ora illustrata - fornisce ulteriore e sicura conferma alla soluzione sopra accolta (art. 47 D.L. 30.9.2003, n. 269 convertito con modifiche in legge 24.1 1.2003,n. 326 e art. 3, commi 132 e 133, legge 24.12.2003, n. 350, in GU 27.12.2003,n. 299, suppl. ord. n. 196).
Infatti, per la prima volta, il legislatore, fra l’altro, ha stabilito che, a decorrere dal 1.10.2003, il beneficio contributivo in esame spetta “esclusivamente” ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo decennale “in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre I litro come valore medio su otto ore al giorno” (ed è in questa fonte che, fra l’altro, si trova un collegamento, prima inesistente, tra la “rivalutazione contributiva” e le otto ore giornaliere).
Ed è evidente che la fissazione di un siffatto e specifico limite minimo di concentrazione non sarebbe stata necessaria ove fosse già stata prevista dall’ordinamento ai fini previdenziali che ci occupano. Del resto, la nuova legge contempla espressamente una normativa transitoria, evidentemente indispensabile a seguito della portata restrittiva della riforma del 2003.
Infatti, il sicuro carattere innovativo della citata normativa sopravvenuta è confermato dal fatto che l’art. 3, comma 132, legge 24.12.2003, n. 350, “fa salve le disposizioni previgenti alla data del 2.10.2003”, per coloro che, entro la stessa data, hanno avanzato domanda di riconoscimento all’ INAIL o che “ ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data”.
Quest’ultima platea di soggetti appare individuata con formula apparentemente complessa, ma l’averli accomunati a coloro che presentarono domanda amministrativa in epoca anteriore al 2.10.2003, conduce alla conclusione per cui la nuova (e più restrittiva) disciplina (compreso l’abbattimento del coefficiente a 1,25) non si applica ai giudizi in corso. Per i motivi sopra illustrati, la sentenza impugnata va dunque riformata. Tutti gli appellanti possono far valere un periodo altra decennale di esposizione come emerge dal “curricula” non contestati e dettagliati in atti.
Pertanto, ad essi va riconosciuta, rispettivamente, la rivalutazione contributiva per i periodi specificati In dispositivo. L’evoluzione giurisprudenziale e legislativa che ha interessato la materia, anche in epoca successiva alla pronunzia della sentenza di primo grado,fa ravvisare I giusti motivI dl cui all’art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese processuali, mentre quelle di CTU, come liquidate dal Thbunale, restano a carico dell’ INPS.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, accerta che gli appellanti hanno diritto alla rivalutazione della contribuzione INPS, secondo il coefficiente 1,5, a norma dell’art. 13, comma 8°, legge n. 257/1992, per i periodi sotto indicati:
A.S. dal 1.9.1978 al 31.12.1990, B.C. dal 29.3.1977 al 31.12.1990, L.G. dal 16.1.1978 al 31.12.1990; T.E. dal 1.10.1979 al 31.12.1990: G.L. dall’ 11.9.1978 al 31.12.1990, C.S. dal 3.9.1979 al 31.12.1990, V.M. dal 1.12.1977 al 31.12.1990, M.O. dal 3.9.1979 al 31.12.1990; R.P. dal 1.1.1980 al 31.12.1990; B.C. daI 5.11.1979 al 31.12.1990; B.B. dal 1.1.1980 al 31.12.1990, G.F. dal 3.9.1979 aI 31.12.1990, S.M. dal 1.2.1978 aI 31.12.1990, F.C. dal 10.2. 1977 aI 31.12.1990, G.F. dal 18.1.1978 al 31.12.1990; P.G. dal 1.10.1979 al 31.12.1990
dichiara compensate le spese processuali di entrambi i gradi e pone le spese di CTU a carico dell’INPS come liquidate dal Tribunale.
Così deciso in Firenze 11 18 maggio 2004. Il Consigliere estensore