Corte d'Appello di Milano

Sezione Lavoro

Sentenza 5 aprile 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta dai Signori Magistrati

Dott. GIUSEPPE CASTELLINI Presidente Relatore
Dott.ssa LAURA CURCIO Consigliere
Dott.ssa PAOLA ACCARDO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'Appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza Collegiale del 09/3/2006 e promossa con ricorso depositato il 09/08/2004

DA

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A, in persona del dott. L. L. C. nella sua qualità di General Counsel e del dott. M. D., nella sua qualità di Vice President. "Commercial Human Resources",

Elettivamente domiciliata in Milano, via Vittorio Emanuele II n. 1, presso lo studio dell'avv.Giuseppe Menegazzi che unitamente agli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo; Carlo Boursier Niutta, Maurizio Marazza, lo rappresentano e difendono in giudizio come in atti.

APPELLANTE

CONTRO

A. ANDREA, B. LUCA, B. ENRICA, C. LAURA, C. CARLO (recte PAOLO), D. GIORGIO, D. ROBERTO, F. VINCENZO, G. ALESSANDRA, G. BRUNA, L. LUCIANO, M. A., M. MARCELLO, M. RICCARDO, M. SARA, N. ANDREA, O. FRANCO, P. FABIO, P. VALERIA, P. UMBERTO EMANUELE, V. MARIA D.,

elettivamente domiciliati in Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta, 18 presso lo studio dell'avv. Carla Cavalieri che, unitamente agli avv.ti Sergio Ciliegi e L. Cosattini del foro di Bologna, li rappresenta e difende in giudizio come in atti.

APPELLATI

OGGETTO: Appetto sentenza di Tribunale,

I Procuratori della parti come sopra costituiti cosi precisavano (e conclusioni;

Per l'appellante:

Voglia la Corte, ad integrale modifica della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte in primo grado dagli attuali appellati condannando gli stessi al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Si chiede a tal fine la fissazione della udienza di discussione e si riservano i successivi adempimenti.

Per gli appellati:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza od eccezione disattesa e reietta, rigettare l'appello proposto da Alitalia Linee Aeree s.p.a.avverso la sentenza n. 213/2003 dei Tribunale di Busto Arsizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Alitalia Linee Aeree Italiane spa ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che (dopo una fase cautelare che aveva visto l'accoglimento del ricorso in via d'urgenza, non confermato in sede di reclamo per difetto del requisito dell'urgenza), dichiarata l'estinzione I di giudizio per rinuncia limitatamente a due ricorrenti, aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti da gruppi di dipendenti nei confronti dell'allora Alitalia Team (che aveva incorporato la Alitalia spa, variando la propria denominazione), per la quale avevano prestato la propria opera per con la qualifica di responsabili unici di cabina (RUC), operando su tutti i tipi di aeromobili della Compagnia, i quali chiedevano che fosse accertato il loro diritto ad essere adibiti su tutti i tipi di volo operanti da Alitalia senza subordinazione gerarchica ad altro personale e l'illegittimità del demansionamento realizzato con l'accordo collettivo siglato dalle organizzazioni sindacali e dalla datrice di lavoro il 16 febbraio 1999, con il quale erano state soppresse le precedenti qualifiche e ne erano state Istituite tre nuove qualifiche denominate assistenti di voio (AV), Purser di II e Purser di I, in base ai quale erano stati inquadrati dai giorno 1 aprile 2000 come Purser di II ed abilitati a comandare l'equipaggio di cabina sui soli voli nazionali ovvero a volare come sottoposti ad un Purser di I nei voli di lungo raggio. I ricorrenti chiedevano di essere inquadrati nella categoria di Purser di I e di essere adibiti alle mansioni di responsabili di tutto il servìzio di cabina su tutti i voli, il primo giudice aveva altresì condannato la convenuta ai risarcimento del danno alla professionalità, liquidato nella misura del 40% della retribuzione, dichiarando estinto il giudizio nei confronti di alcuni dei ricorrenti per rinuncia. La sentenza impugnata dopo avere escluso che i contratti collettivi di lavoro potessero non uniformarsi ai principi dello SL ed in particolare all'art. 13 che aveva modificato l'art. 2103 cc (anche in applicazione dell'art. 35, ult. comma, ed il corrispondente art. 906 del cod. nav, ha ricordato che i lavoratori, già dipendenti di Alitalia, erano stati inquadrati come RUC (già AV senior), in applicazione del contratto del 22 ottobre 1996, il cui art. 30 tutelava il personale di volo dall'assegnazione a mansioni inferiori, dando luogo a diritti quesiti. Ha [ritenuto quindi che dovesse escludersi che l'inquadramento nella categoria di Purser di Il, con il mantenimento della posizione di vertice sui soli voli nazionali, avesse mantenuto il patrimonio professionale dei ricorrenti. Pur dando atto dell'intervenuta nuova classificazione e della soppressione della figura dei RUC, operato il confronto tra le mansioni espletate nella vigenza del vecchio inquadramento e quelle attribuite latta nuova classificazione, ha ravvisato la pratica coincidenza, salvo marginali differenze, tra i due profili professionali. appellante ha invece sostenuto la inapplicabilità dell'art. 2103 cc così come modificato dall'art. 13 SL, contestando l'identificazione con la norma dell'art. 905 cod. nav., che costituisce una nonna speciale, anche in forza dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, nonché dei contratti collettivi che si erano succeduti nel tempo, i quali ne avevano escluso l'applicazione. Ha quindi richiamato i diversi tipi di inquadramento prima operanti in Alitalia Team (scaturita da Avianova, una compagnia low cost) ed in Alitalia e che il nuovo modello organizzativo prevedeva una organizzazione di bordo diversa da quella praticata da Alitalia Team, creando due livelli di responsabilità Invece di uno solo ed i ruoli non erano coincidenti per molteplici profili: il contratto unico collettivo X dei 16 dicembre 1999 prevedeva un nuovo sistema di qualifiche, liste di anzianità aziendali con il passaggio automatico da assistente di volo alle qualifiche di Purser l e II, un nuovo sistema retributivo, una progressione in carriera articolata sulla anzianità aziendale, i passaggi dall'una all'altra qualifica mediante norme transitorie, cosicché gli assistenti di volo capo cabina acquisiscono automaticamente la qualìfica di Purser i di 1 (con un'anzianità dì qualifica Alitalia superiore a quella dei ricorrenti), mentre i responsabili Alitalia ed i responsabili unici di Alitalia i Team acquisiscono automaticamente la qualifica di Purser di II, collocatì nella lista di anzianità maturata nella rispettiva provenienza, e verranno impiegati come non subordinati nei voli nazionali. Ha quindi criticato la sentenza anzitutto nel punto in cui aveva riconosciuto iI diritto i dei ricorrenti ad essere inquadrati nella nuova categoria di Purser di I per salvaguardare la intangibilità dello loro posizione di lavoro, in quanto l'art. 2095 cc rimette all'autonomia collettiva l'individuazione dei requisiti di appartenenza alle varie categorie, non vige il principio della parità di trattamento ed in secondo luogo l'errore per avere valutato la 1 parità di situazioni non in relazione all'assetto contrattuale attuale, bensì rispetto alla situazione preesistente ai contratto del 1999, così impedendo alla contrattazione collettiva di individuare una nuova figura professionale, quella di Pulser di I, avente contenuti innovativi meglio rispondente alle esigenze perseguite dalla società (miglior servizio di bordo) Si sarebbe invece dovuto verificare se nelle dimensioni assunse dal contratto collettivo del 1999 le mansioni svolte dai ricorrenti I comportassero l'attribuzione delle qualifica rivendicata, mentre irrazionale ed apodittica era l'attribuzione da parte del primo giudice della natura marginale e strumentate dei compiti affidati alia qualifica di Purser di I, mentre si trattava di compiti essenziali per meglio qualificare i servizi di bordo. Ha difeso infine la razionalità dei criteri adottati dal CCNL sotto il profilo della valutazione dell'anzianità aziendale e alla precedente collocazione dei capi cabina atticciata su tre livelli. Ha inoltre contestata l'avvenuta dequalificazione per la mancata tutela nel mutamento di mansioni, di cui non era stato mutato il contenuto oggettivo, anche per via della possibilità di partecipare ai voli internazionali in posizione non apicale e di progredire alla qualifica superiore per effetto del maturare dell'anzianità. Ha poi contestato la quantificazione del danno.

Gli appellati hanno invece ribadito l'applicabilità anche al rapporto di lavoro nella navigazione aerea dei princìpi di cui agli art. 2103 cc e 905 cod. Nav., sostenendo che dal raffronto tra le attività svolte in concreto dai Ruc con le mansioni previste per la nuova qualifica di Purser 2 emerge che il nuovo inquadramento non consentiva agli ex Ruc di mantenere intatto il corpus delle competenze esercitate sino a quel momento, mentre l'unica qualifica coerente con la precedenti mansioni era quella di Purser I e che era indicata una piena equiparazione tra l'assistente di volo capo cabina e il responsabile unico di cabina (RUC). Ha ribadito quindi anche le considerazioni in tema di demansionamento conseguente all'acquisizione della nuova posizione P 1, sottolineando che la lista predisposta dall'azienda per i passaggi di qualifica richiedeva un'anzianità aziendale di 12 anni e che la valutazione dei corretto inquadramento di un lavoratore in una qualifica contrattuale non può prescindere dall'esame congiunto delle mansioni e del contesto nel quale vengono rese et infine circa la quantificazione del danno tenuto anche conto del tempo trascorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere riformata la sentenza che ha attribuito ai ricorrenti, già RUC in Alitalia Team prima della fusione con Alitalia, la qualifica di Purser di I, in luogo di quella di Purser di II, attribuita loro da Alitalia. condannando quest'ultima al risarcimento dei danni da demansionamento, in quanto, pur dando atto delta nuova classificazione che vedeva la soppressione della qualìfica dei RUC, aveva ritenuto sostanzialmente equivalenti, salvo marginali differenze, le mansioni espletate fi nella vigenza del vecchio ordinamento raffrontate con quella della nuova classificazione, muovendosi sostanzialmente nell'ottica del diritto alla conservazione delle mansioni (di cui all'art. 2103 cc e 905 cod. Nav.).

L'appellante ha contestato l'applicabilità dell'art. 2103, così come dell'art. 905 del cod. nav.. rilevando però che se ara rimasta sostanzialmente inalterata la mansione svolta, era tuttavia mutato l'ambito nel quale le mansioni stesse venivano rese, che era stato stabilito dalla I nuova contrattazione collettiva, ricordando che essa era stata conclusa in vista della fusione tra le due società. In tal modo il discorso si sposta 1 sulle previsioni della autonomìa collettiva, in effetti, mediante un accordo sottoscritto da tutte le associazioni di categoria erano state istituite nuove liste basate sulla anzianità dì compagnia e sulla progressione di carriera. In basa a quest'ultimo criterio, i responsabili di Alitalia che erano 612 ed avevano una anzianità superiore a quella dai ricorrenti) avevano acquisito automaticamente la qualifica di Purser di I, mentre quelli che erano i responsabili unici di cabina in Alitalia Team avevano acquisito automaticamente la qualifica di Purser di II. Come ricorda giustamente l'appellante, il nuovo accordo collettivo concluso il 16 dicembre 1999 contenente il diverso inquadramento, era stato predisposto in vista della prossima riunificazione delle due società che è avvenuta mediante la fusione per incorporazione di Alitalia in Alitalia Team (che ha poi assunto la nuova denominazione attuale). I Occorre quindi tener presente che alle trasformazioni societarie (fusioni, incorporazioni e scissioni, espressamente menzionate dalla direttiva n. 50 del 1996, oltre che in recerti pronunce della Corte di Giustizia), è stato applicato il concetto di trasferimento dì azienda ai sensi dell'art. 2112 cc, in quanto comportano analoghe conseguenze sul rapporto di lavoro.

Se questa era la specifica funzione dell'accordo concluso ii 16 dicembre 1999, non ci si trova in presenza di un semplice avvicendamento di contratti collettivi, bensì di una convenzione finalizzata ad una vicenda circolatoria, per cui opera il sistema delle consultazioni introdotto dall'art. 47, comma 2° della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (attuativa della normativa comunitaria, non essendo all'epoca entrata in vigore la successiva modifica introdotta dall'art. 2 del Dlgs 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2001, peraltro limitatamente all'espressa previsione del trasferimento parziale dell'azienda, restando immutati gli altri aspetti e le relative elaborazioni).

E' dunque in quest'ottica che, ad avviso del Collegio, deve essere valutata la legittimità della nuova classificazione delle funzioni degli assistenti dì volo, operata dal citato accordo in funzione del regolamento dei rapporti di lavoro in séguito alla riunificazione delle due Compagnie. In simili casi la legge consente accordi modificativi della situazione contrattuale dei lavoratori trasferiti (nella specie, in realtà, i ricorrenti appartengono alla società incorporante, onde, se non vi fosse state il nuovo accordo avrebbe dovuto operare per tutti, anche per i dipendenti dell'incorporata che possono considerarsi "trasferiti", per effette di quella che viene definita una "sostituzione automatica", il contratto collettivo risalente al 1996 vigente presso il datore di lavoro che investe il ruolo di cessionario). Il principio opera nella direzione della modificazione del regolamento contrattuale applicabile al rapporto con salvezza dei diritti quesiti.

Tuttavia, riguardo alle previsioni peggiorative rispetto ai trattamenti praticati in precedenza, non bisogna dimenticare che, in tema di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda a norma dell'art. 2112, comma 2 cc (come modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990, in attuazione della direttiva CEE a 187 dei 1977), il nuovo contratto collettivo sostituisce immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l'azienda alienante la quale, secondo i principi generali, può essere modificala anche in peius dalla successiva contrattazione collettiva, mentre la comparazione fra I diversi contratti collettivi al fine di stabilire quale risulti più favorevole per il lavoratore non può limitarsi al rapporto tra singola clausola o singoli istituti, ma deve essere effettuata globalmente, con riferimento all'insieme del trattamento economico e normativo rispettivamente assicurato (cfr Cass. 8 settembre 1999, n. 9545). A differenza quindi dalle regole che riguardano in genere la successione di contratti collettivi, per la quale, come la stessa sentenza impugnata non si nasconde, vige il principio delia derogabilità in peius da parte di un successivo contratto collettivo, in questo caso è la stessa legge che facultizza la modifica che può essere di qualunque segno. Come osservane i commentatori della normativa d'origine comunitaria, il legislatore non si preoccupa tanto di determinare gli effetti del trasferimento d'azienda in relazione al contenuto dei contratti collettivi applicabili, quanto di reatizzare la finalità di promuovere l'ingresso nei sistema contrattuale ed è a quest'ultimo che è assegnata la definizione delle relative conseguenze secondo le regole che gli sono proprie.

Nel caso in esame, le parti dell'accordo del 16 dicembre 1999 danno espressamente atto che il contratto collettivo di lavoro realizzato con I l'intesa dà l'avvio ad un nuovo sistema di qualifiche e ad una nuova struttura retributiva, che si propone la sostituzione integrale delle preesistenti normative contrattuali di Alitalia del 5 febbraio 1992 e dì Alitalia Team del 22 ottobre 1996 (vedi verbale, foglio primo). Non sembra invero contestata la legittimità delia creazione di tre distinte qualifiche, laddove in precedenza era conosciuta una bipartizione tra due livelli di AV (culminanti in quello dì AV Senior, ribattezzato come RUC, ossia responsabile unico di cabina); quella di Purser di 1A, di Purser di 2A e di assistente di volo, con la specificazione che la qualifica di Purser di 1° è presente su tutti i voli, ad eccezione degli avvicendamenti esclusivamente nazionali, in coerenza con la composizione dell'equipaggio previste. L'appellante ha fornito una giustificazióne della più complessa strutturazione alla stregua della normativa che prescrive le modalità della composizione personale per i voli internazionali (legge 1973). Anche la sentenza ritiene che la specificità del lavoro nautico giustifichi la previstone di un più lungo perìodo dì tempo nell'esercizio effettivo di mansioni superiori, salvo ritenere la salvaguardia dei livelli acquisiti, pervenendo alla conclusione che i ricorrenti avrebbero dovuto essere inquadrati con il nuovo contralto del 1999 nella categoria di Purser di I.

Contestata è dunque la parte del nuovo accordo laddove le parti collettive dichiarano di ricondurre automaticamente alla categoria dei Purser gli assistenti di volo capo cabina (nella loro articolazione di Senior e Junior), a differenza degli assistenti di volo responsabili unici di cabina (si tratta di coloro che nel precedente regime contrattuale vigente in Alitalia Team rivestivano il ruolo di RUC), i quali acquisiranno invece la qualifica di Purser di II e verranno impiegati come non subordinati sugli avvicendamenti nazionali, con la facoltà di operare anche su tutti gli altri avvicendamenti degli aeromobili appartenenti al gruppo di abilitazione C (si veda la nota a verbale che segue negli allegati alla convenzione la tabella del nuovo sistema di qualifiche: pag. 12 in fine del testo). A questo proposito, le memorie delle parti e la sentenza impugnata si Inoltrano nella questione circa l'applicabilità dell'art. 2103 cc (come modificato dall'art. 13 Stat. Lav.) allo speciale rapporto (nel quale vige una norma apposita nella disciplina generale del contratto degli agenti dì volo: l'art. 905, comma 2° del cod. nav., in base a! quale il lavoratore non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato assunto, salve esigenze particolari), che tuttavia non possono giocare un ruolo risolutivo nella questione, onde non ritiene il Collegio di aggiungere altre osservazioni a quanto puntualmente argomentato dal primo giudice. Infatti nella specie, come fa rilevare giustamente l'appellante, non ci si trova in presenza di un problema riguardante le mansioni, quanto piuttosto di qualifiche che raggruppano una pluralità mansioni pur tra loro simili che non sono toccate. Non si fa quindi questione di diritti indisponibili, quali quelli relativi all'esercìzio delle mansioni contrattualmente stabilite al riguardo, anzitutto, ad onta dell'ampiezza e dell'autonomia delle mansioni svolte dai RUC, quali emergono dalla documentazione indicata dal primo giudice oltre che dalle dichiarazioni dei testi (assunti sia nella fase cautelare sia in quella di merito), emergono pur sempre notevoli diversità - sotto il profilo della molteplicità delle funzioni non certo marginali e strumentali, come afferma il primo giudice, attribuite dalla contrattazione collettiva alla nuova figura del Pulser di I oltre che dello stesso Pulsar di II rispetto a quelle del RUC (vedi ii prospetto a pag. 34 del ricorso in appello, che riproduce le nuove declaratorie individuate a pag. 12 del verbale di accordo, affiancate a quelle del contratto vigente in Alitalia Team) - tra le mansioni svolte dai ricorrenti e quelle assegnate alia categoria superiore degli assistenti di volo cui il regolamento attuativo conferisce la qualifica di Purser di I. Tuttavia, anche se risultasse una maggiore corrispondenza dal confronto tra le due serie di mansioni, ciò non basterebbe a giustificare l'inclusione in quest'ultima categoria dei ricorrenti dal momento che dopo la riunificazione delle due compagnie, all'interno della summa divisio fra gli assistenti di volo, è stata creata una bipartizione sulla base di un criterio gerarchico che - come emerge visibilmente dai ruoli che il Collegio ha voluto acquisire a conferma delle affermazioni dell'appellante (si vedano le liste di anzianità di assunzione dei Purser di I ri-Mente addirittura dall'anno 1968 al 1971; quella dei Purser di II, che va dal 1974 al 1989, e infine quella dei ricorrenti appellati, posizionati tra i Purser di II, di cui due già divenuti Purser di I verso la fine del 2005, la cui anzianità si attesta sugli anni che vanno dal 1989 al 1998) - appare fondato, corno riconoscono gli appellati, sulla diversa anzianità dì partecipazione all'azienda, che si traduce in un maggior numero i dì ore di volo. Un simile criterio non può non apparire congruo in un campo come quello dei voli internazionali - ove evidentemente maggiori sono la durata, le difficoltà e i rischi delia navigazione - per misurare la maggiore esperienza richiesta agli assistenti, anche in presenza di analogia dì mansioni, e riconnettervi una posizione più avanzata nella ; graduatoria. L'accordo prevede anche un "passaggio di qualifica" - sia pure nel termine non breve di un dodicennio (vedi pag. 13 s, del verbale di accordo) - che tuttavia non dovrebbe essere considerato come . semplice tempo di attesa, bensì come termine di raggiungimento i dell'anzianità aziendale richiesta dalia superiore qualifica. Ricorda il Collegio che nel caso della precedente incorporazione in Alitala di altra Compagnia è stata ritenuta legittima la formazione della graduatoria dei piloti fondata sull'anzianità - facendo tuttavia salvo il diritto del lavoratore al mantenimento di quella conseguita alle dipendenze della società incorporata, oltre alle possibilità di carriera non inferiori a quelle dei colleghi della società incorporante, in applicazione dell'art 2112 cc, anche prima delle modifiche intervenute - non rilevando che in caso di formazione della relativa graduatoria potessero 'insorgere questioni di equiparazione fra le mansioni svolte dai diversi lavoratori nelle due società prima della incorporazione (ad es. l'aver volato su diversi tipi di aeroplano), da risolversi secondo criteri di dicrezionalità tecnica (Cass. 1° luglio 1998, n. 6428, che richiama nella motivazione l'orientamento già espresso nella stessa vicenda di Alitalia: Cass. 16 marzo 1994, n. 2491) definitiva, i criteri prescelti nella formazione dell'equipaggio, sia riguardo ai piloti sia agli assistenti, appaiono fondati su preminenti esile di sicurezza dei voli, che non sono sindacabili da parte del giudice. I ricorrenti hanno criticato la collocazione nella nuova scala gerarchica, assegnata, invocando la semplice somiglianza delle mansioni, ma non hanno contestato i criteri basati sull'anzianità di carriera che hanno spirato la formazione della graduatoria stessa da parte dell'Alitalia in esecuzione del raccordo attuale, estendendo la questione al precedente passaggio dei ricorrenti da Alitalia in Alitalia Team, che sembra essere stato realizzato mediante una doppia vicenda: estintiva del rapporto precedente e costitutiva di uno nuovo (dimissioni seguite da riassunzione), con azzeramento della anzianità pregressa (salvo agli effetti evidenziali), anziché con la prosecuzione dello stesso rapporto con il nuovo soggetto con salvaguardia di tutti i diritti, come vuole il principio dell'art. 2112, comma 1° cc, che avrebbe dovuto essere applicato anche in quel caso di in corporazione.

Stando invece all'ambito delle domande così come proposte, mentre non può accogliersi la richiesta dei ricorrenti di essere adibiti su tutti i tipi di volo senza subordinazione gerarchica ad altro personale, non sembra in ogni caso sostenibile la tesi del demansionarnento che deriverebbe - nei soli voli internazionali - per gli assistenti di volo, che prima della riunificazione non avevano alcuno al di sopra di sé, dalla subordinazione ad un collega più anziano nel senso della maggiore esperienza acquisita (ci si troverebbe in presenza di qualcosa di analogo all'istituto romanistico della capitis deminutio minima, in cui incorreva colui che perdeva i diritti della sua famiglia anteriore), che non può comportare una lesione della professionalità così da giustificare il risarcimento.

Con riferimento agli attuali ricorrenti, del resto che non hanno optato per la facoltà prevista dall'accordo medesimo di collocarsi nella posizione di Purser di II, con la possibilità di ascendere alla categoria superiore per anzianità, preferendo restare operatori unici nei voli nazionali, il problema di un eventuale risarcimento - posto che sia ancora ipotizjzabile in una simile situazione - andrebbe semmai impostato sotto il profilo della perdita di chance e non potrebbe in ogni caso essere quantificato nella misura di cui alla decisione di primo grado.

Nel caso in esame occorrerebbe inoltre tenere conto della situazione di coloro che, come si è visto, sono già progrediti nella carriera oltre che dei due ricorrenti che non fanno più parte della compagnia nazionale di volo.

Devono invece essere respinte, per le ragioni assorbenti sopra esposte, tutte le domande formulate dai ricorrenti in primo grado. Stante la complessità delle questioni sollevate dalla controversia, si giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Pqm

La Corte, in riforma della sentenza impugnata, respinge le domande degli appellati e dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Milano, 9 marzo 2006.

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
OGGI - 5 APR. 2006.