Cassazione: niente squilli dopo la mezzanotte
E’ una regola della buona educazione : non telefonare dopo una certa ora della sera. Tale principio è stato maggiormente sottolineato dai Giudici di Cassazione comminando un’ammenda di euro 300 ad un abruzzese che aveva telefonato alla ex moglie dopo le 24 (n. 36/2010). A nulla è valsa la giustificazione addotta che la telefonata dopo quell'ora non era dettata dall'intento di "interferire nella sfera della libertà della ex moglie ma era stata fatta allo scopo di richiedere informazioni sul figlio"., ma esclusivamente per informarsi del mancato incontro con il figlio il giorno prima. Già il Tribunale di Chieti aveva condannato l'uomo, denunciato per lo squillo dalla ex , per il reato punito dall'art. 660 c.p.. Il ricorso avanzato, per dimostrare la buona fede, non è stato accolto anzi la Cassazione ha ritenuto "impertinenti le considerazioni sull'assenza del requisito della petulanza, avendo la sentenza impugnata basato la decisione sull'esistenza dell'unico biasimevole motivo di recare molestia... L'ora in cui era stata effettuata la telefonata, attorno alla mezzanotte, dimostrava sia l'obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo sia l'evidente intenzione di molestare la moglie piuttosto che di vedere il bambino, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire".
Purtroppo ogni atto e gesto crea una conseguenza anche penale infatti oltre al verificarsi di:
- "molestia o disturbo alle persone" (art. 660 c.p.).
Ricevere in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici.
- "Violenza privata" (art. 610 c.p.).
Essere costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa,
ci si aggiunge anche l'articolo 339 "Circostanze aggravanti".
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti lievitano se la violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da gruppo di persone, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o mediante intimidazione derivante da "sette" o associazioni segrete, esistenti o fittizie. Se la minaccia o atto violento e' commessa da un numero superiore a cinque persone riunite, tramite l' uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, oppure da dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi succitati dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni
La legge del 23 Aprile 2009 n 38 introduce la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
Queste norme sono applicabili nei casi di stalking.
Per stalking s'intende l'insieme di comportamenti fastidiosi finalizzati allo sconvolgimento della vita della vittima così da costringerla a vivere prigioniera di se stessa.
Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata attentamente e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad ammonire verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto l'intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità di adottare eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e munizioni. Di tale azione "ammonitoria" viene stilato un verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una all’ammonito.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, perpetrando ancora azione di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa automaticamente d’ufficio e la pena prevista è sensibilmente più elevata.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare