IL CONTRATTO TELEMATICO
di Aldo
Ceniccola
Introduzione
La dottrina si è lungamente interrogata sulla
collocazione sistematica dei contratti telematici.
Inizialmente prevalse l’idea di collocare i
contratti telematici nella dogmatica dell’oggetto del contratto: i contratti
telematici venivano identificati con i contratti aventi un oggetto informatico,
ossia con i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di un bene o
l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (es.
l’acquisto o la fornitura di un hardware, l’installazione o la manutenzione di
un software).
Si individuava in tal modo una speciale categoria
contrattuale ‘trasversale’ rispetto ai normali schemi contrattuali, venendo in
rilievo normali contratti tipici (vendita, fornitura, appalto, ecc.) ovvero
atipici (es. leasing) peculiari solo in ragione dell’oggetto (un bene o un
servizio telematico).
Muovendo da tale impostazione, altro orientamento
inquadrò il fenomeno nella teoria della causa, sostenendo che il particolare
oggetto che connotava il contratto finiva per conferire al programma negoziale
una particolare connotazione causalistica, per cui per contratto telematico
doveva intendersi qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente perseguito
dalle parti veniva realizzato attraverso il mezzo informatico che,in un certo
senso, ne facilitava la pratica attuazione.
Tale ricostruzione ha avuto il merito di ampliare
la categoria dei contratti telematici: non più solo i contratti aventi un
oggetto connesso all’informatica, ma qualsiasi contratto il cui scopo poteva
essere attuato attraverso lo strumento dell’informatica.
Dottrina assai autorevole, sulla scia di tale
impostazione, ha finito per ricondurre il fenomeno dei contratti telematici
nella tematica della forma del contratto: se i contratti telematici, si
sostiene, sono quelli il cui scopo è attuato attraverso l’uso di tale
tecnologia, ciò vuol dire che l’informatica è il mezzo attraverso il quale il
contratto viene stipulato ossia lo strumento attraverso il quale l’accordo
contrattuale viene esteriorizzato, e quindi, in definitiva, la forma del
contratto.
La dottrina più recente ha infine giustamente
ricondotto il fenomeno nell’area dell’autonomia negoziale: la conclusione di un
contratto mediante computer va ricollegata ad uno dei principi cardine del
sistema contrattuale, quello del pluralismo dei procedimenti di formazione del
contratto, legato al fenomeno dell’autonomia dei privati, per cui come i
privati possono optare tra vari schemi di formazione del contratto (elaborazione
comune del testo, conclusione del contratto mediante inizio dell’esecuzione,
contratti reali, offerta al pubblico, scambio tradizionale
proposta-accettazione), allo stesso modo possono decidere di utilizzare un
procedimento formativo dell’accordo basato sul mezzo telematico, considerato
dalle stesse come un luogo idoneo per la formazione ed eventualmente
l’esecuzione del programma negoziale.
Ciò ha consentito di definire i contratti
telematici (detti anche digitali, informatici o virtuali) come quei contratti
stipulati mediante l’utilizzo di un sistema telematico.
Parte della dottrina ha giustamente operato una
precisazione terminologica, specificando che: per contratto digitale deve
intendersi quel contratto stipulato in forma elettronica, con firma digitale,
senza l’utilizzo di documenti cartacei (paperless contract); per
contratto telematico deve intendersi il contratto concluso attraverso strumenti
telematici senza che le parti siano contemporaneamente presenti nello stesso
luogo (contratti c.d. a distanza); per contratto informatico deve intendersi il
contratto che ha per oggetto beni o servizi informatici (es. contratto per lo
sviluppo di software o contratto di fornitura di sistema informatico).
Solitamente il sistema telematico utilizzato è la
rete internet con il duplice strumento: delle pagine web (spesso adoperate per
consentire l’adesione a schemi contrattuali già formati dal predisponente), e
della posta elettronica (che ben si presta a veicolare informazioni
contrattuali o lo stesso consento contrattuale).
I contratti telematici sono stati quindi inquadrati
nel fenomeno del commercio in rete (o commercio elettronico) in cui, sotto
l’aspetto programmatico le parti adoperano comuni schemi contrattuali tipici o
atipici, sotto l’aspetto formale, si avvalgono della rete telematica.
Il problema che si pone è stabilire in che modo
l’utilizzo della particolare forma contrattuale influenza l’applicabilità della
disciplina generale dettata dal codice in ordine ai singoli elementi
costitutivi del contratto (soggetti, accordo, forma, contenuto) e riguardo alla
sua esecuzione, tenendo conto delle particolari disposizioni dettate dalle
leggi speciali in materia.
I soggetti contraenti
Sotto il profilo soggettivo i protagonisti dei
contratti telematici possono essere ricondotti a due categorie:
·
professionisti, qualora il soggetto operi nel quadro della
propria attività imprenditoriale o professionale;
·
consumatori, qualora il soggetto operi su un terreno
estraneo alla propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente
svolta.
Conseguentemente
nella prassi dell’e-commerce potranno prospettarsi i seguenti tre modelli:
1. contratti
conclusi tra soggetti che posseggano entrambi la qualifica di professionisti:
in tal caso viene in rilievo una relazione commerciale tra due imprese di cui
una è interessata ad acquisire i prodotti dell’altra (modello c.d. business to
business B2B);
2. contratti
conclusi tra un soggetto che possegga la qualifica di professionista e l’altro
che operi in qualità di consumatore (modello c.d. business to consumer B2C);
3. contratti
conclusi tra soggetti entrambi in veste di consumatori, operando ambedue i
soggetti su un terreno estraneo alla propria attività professionale (dove il
consumatore è protagonista sia dal lato dell'offerta, proponendo la vendita dei
propri prodotti, che da quello della domanda -l'esempio più tipico cui fare
riferimento è quello delle aste online-: modello c.d. consumer to consumer
C2C).
La
rilevanza della distinzione fra i vari modelli si manifesta soprattutto in
ordine ai livelli di protezione del contraente apprestati dall’ordinamento,
variando il sistema di tutela a seconda del modello di volta in volta
adoperato: nell’ipotesi di contratti tra professionisti e consumatori (B2C)
troverà infatti applicazione la disciplina prevista dagli artt. 1469 bis ss.
c.c.; negli altri casi troverà applicazione, in caso di clausole vessatorie, la
sola tutela formale apprestata dall’art. 1341 c.c. (cfr. infra).
LA FASE
DELLE TRATTATIVE
La
formazione dell’accordo contrattuale è normalmente preceduta dalla fase delle
trattative.
tale
fase ricorre specialmente nei contratti tra professionisti ove le parti si
trovano ad operare su un piano paritetico; la fase delle trattative normalmente
è assente nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, laddove,
invece, si ricorre allo schema del contratto per adesione.
Riguardo
alla fase precontrattuale, occorre partire dal presupposto che il contratto
telematico rientra tra i contratti a distanza con la conseguenza che troverà
applicazione, nelle ipotesi di contratti conclusi tra professionisti e
consumatori (B2C), il d. lgs. n. 185/99 che, in attuazione della direttiva
97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza.
Tale
normativa prevede all’art. 3 una serie di obblighi informativi a carico del
fornitore oltre al fatto che le informazioni preliminari vanno fornite in modo
chiaro e comprensibile, osservando i principi di buona fede e lealtà in materia
di transazioni commerciali.
Il
riferimento al disposto dell’art. 1337 c.c. appare evidente con conseguente
configurabilità della responsabilità extracontrattuale per l’ipotesi di
violazione di tali obblighi precontrattuale.
Più in
particolare i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi
informativi sono sostanzialmente due: la richiesta di risarcimento del danno
per responsabilità precontrattuale del fornitore e l’annullamento del contratto
per dolo o per errore.
Oltre a
tale normativa relativa ai contratti a distanza, poi, troverà applicazione
quella più specifica prevista in materia di commercio elettronico dal d. lgs.
n. 70/2003, il quale, all’art. 12, prevede l’obbligo da parte del prestatore di
fornire le necessarie informazioni dirette alla conclusione del contratto.
Anche
l’omesso rispetti di tali obblighi informativi determina l’applicazione di una
sanzione amministrativa, applicata ai sensi della legge n. 689 del 1981 e salvo
che il fatto non costituisca reato (art. 21 d. lgs. n. 70/2003) oltre alle già
viste conseguenze civilistiche in termini di responsabilità precontrattuale ed
annullabilità per dolo o errore.
la
formazione dell’accordo
La forma
ordinaria di conclusione del contratto è quella dello scambio di proposta e
accettazione, onde il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo
in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione dell’altra parte (1326
c.c.).
A questo
proposito –tuttavia- si pone un problema legato al carattere recettizio di tali
dichiarazioni contrattuali, essendo necessario, per la loro efficacia, che
vengano portati a conoscenza del destinatario.
Il
carattere recettizio della proposta e dell’accettazione non pone problemi
allorché i contraenti sono presenti o si avvalgono di mezzi comunicativi a
percezione diretta (es. telefono); maggiori problemi sorgono nei contratti tra
assenti, laddove il legislatore, in accoglimento della teoria della ricezione,
considera sufficiente che l’atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario,
salva la prova dell’impossibilità incolpevole della conoscenza (1335 c.c.).
Il
legislatore, dunque, fa scattare una presunzione relativa di conoscenza
allorchè l’atto perviene all’indirizzo del destinatario: con specifico
riferimento ai contratti telematici occorre allora verificare se la presunzione
di conoscenza scatti anche con riferimento all’indirizzo di posta elettronica
del destinatario.
La tesi
prevalente sostiene la soluzione affermativa sulla base dei seguenti rilievi:
1. la
corrispondenza elettronica è equiparata a tutti gli effetti a quella cartacea
(si pensi ad es. all’equiparazione ai fini delle sanzioni penali in caso di
violazione della corrispondenza);
2. anche
l’indirizzo elettronico possiede tutti i requisiti che sono normalmente
considerati idonei dalla giurisprudenza per individuare l’indirizzo idoneo a
far scattare la presunzione relativa (occorrendo all’uopo un recapito che, in
ragione di un collegamento ordinario o di una normale frequenza -es. dimora,
domicilio, ufficio- o di una preventiva indicazione o pattuizione, rientri
nella sfera di dominio o di controllo del destinatario stesso);
3. l’equiparazione
tra indirizzo reale e virtuale costituisce un principio oramai acquisito anche
a livello positivo (v. art. 14 co. 1 d.p.r. n. 445/2000).
Il
contratto telematico, allora, si perfezionerà –nel modo ordinario di formazione
dell’accordo- allorché l’accettazione dell’oblato pervenga all’indirizzo di
posta elettronica del proponente.
Secondo
alcuni l’art. 1326 c.c. sarebbe inapplicabile al contratto telematico, giacchè,
attesa la velocità di trasmissione degli impulsi elettronici, il momento
dell’arrivo dell’accettazione coincide con il suo invio, onde il contratto
dovrebbe considerarsi perfezionato al momento dell’accettazione da parte
dell’oblato.
Altra
tesi, invece, partendo dal presupposto che non vi è coincidenza temporale tra i
due momenti, giacchè l’email può essere smistata dal provider
anche dopo un certo lasso di tempo, reputa perfettamente applicabile ai
contratti telematici la regola ordinaria circa il tempo ed il luogo di
conclusione del contratto.
Per
quanto riguarda il luogo di conclusione del contratto, perfezionato nelle forme
ordinarie (scambio proposta accettazione mediante posta elettronica), sono
state sostenute varie tesi.
Secondo
una prima tesi, il contratto dovrebbe ritenersi concluso nel luogo in cui il
proponente ha scaricato la posta elettronica contenente l’accettazione
dell’oblato.
Tale
tesi, tuttavia, è stata sottoposta a critiche perché foriera si incertezze (si
pensi al proponente che scarica la posta da un computer portatile durante un
viaggio in treno), onde ragioni di certezza impongono di considerare quale
luogo di conclusione quello in cui è collocato il server del provider
contenente la casella postale del proponente.
Secondo
una terza tesi, infine, onde evitare le ulteriori difficoltà connesse
all’accoglimento della tesi precedente, il luogo di conclusione del contratto
andrebbe ravvisato nel luogo ove ha sede l’impresa o viene svolta l’attività
professionale del destinatario dell’accettazione, indipendentemente dal luogo
ove si trova il computer o il sito utilizzato.
Altro
problema che si pone riguardo al modo di conclusione ordinario, concerne
l’evenienza della revoca degli atti formativi del contratto.
Per
quanto concerne la revoca della proposta, è noto che la revoca deve pervenire
all’oblato prima che l’accettazione di questi pervenga al proponente, sicchè la
revoca che perviene dopo tale momento (o contemporaneamente) è inefficace
essendo ormai il contratto già concluso.
Di
conseguenza, con riferimento al contratto telematico, la revoca della proposta
dovrebbe essere possibile finchè il messaggio di accettazione non giunga
all’indirizzo elettronico del proponente; poiché tuttavia tale momento coincide
con quello dell’invio del messaggio di accettazione (i due momenti possono
considerarsi contestuali, attesa la velocità di trasmissione del sistema), la
revoca della proposta sarà in pratica possibile finchè l’accettante non abbia
accettato (inviando il messaggio di accettazione).
Ciò
comporta dubbi circa l’applicabilità dell’art. 1328 co. 1 c.c. al contratto
telematico.
La
norma, infatti, dispone che se l’accettante ha intrapreso in buona fede
l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto ad un
indennizzo (da atto lecito) per le spese e le perdite subite per l’intrapresa
esecuzione del contratto.
Pertanto
se per i contratti telematici la revoca della proposta è possibile fino al
momento dell’accettazione, ciò significa che l’oblato assume sempre un onere
prima di accettare, quello di controllare (check mail) l’eventuale revoca della
proposta; qualora accetti senza operare il dovuto controllo ed intraprenda
l’esecuzione, non potrà far valere la propria buona fede, dipendendo la sua
ignoranza da colpa grave (1147 co. 2 c.c.).
Tuttavia
se la revoca della proposta non è avvenuta in modo corretto, potrà prospettarsi
una responsabilità precontrattuale a carico del proponente ex art. 1337 c.c.
Per
quanto concerne la revoca dell’accettazione, l’art. 1328 co. 2 reputa
necessario che la stessa giunga a conoscenza del proponente prima
dell’accettazione; tuttavia, stante l’annullamento del lasso temporale
intercorrente tra l’invio ed il ricevimento del messaggio, tipico dei contratti
telematici, appare ben difficile ipotizzare un’efficace revoca dell’accettazione,
a meno che non si riesca a dimostrare che il proponente (destinatario della
revoca dell’accettazione) abbia prima conosciuto la revoca (ossia il messaggio
successivo) e poi l’accettazione (ossia il messaggio precedente) -fattispecie
difficilmente ipotizzabile-.
Altra
forma di manifestazione della volontà contrattuale è l’inizio dell’esecuzione
(1327 c.c.): riguardo a questa particolare forma si discute se l’invio dei
numeri identificativi della carta di credito sia sufficiente ad integrare
l’inizio dell’esecuzione di cui all’art. 1327 c.c.: appare preferibile la tesi
positiva sostenuta sia in base all’assunto dell’efficacia solutoria di tale
strumento di pagamento sia tenendo conto del fatto che tali forme di pagamento
spesso sono irreversibili e quindi si concretizzano in un forte indizio di
definitività del consenso del consumatore.
Un’ulteriore
distinzione, circa i modi formativi dell’accordo, attiene al numero dei
destinatari della proposta, onde occorre distinguere:
1. casi nei
quali la proposta è rivolta ad uno o più destinatari determinati, come nei casi
di:
·
e-mail inviato a soggetti specifici (in tal caso, fermo
restando lo schema perfezionativo ordinario, sopra descritto, potrebbero dover
trovare applicazione le regole previste per la vendita per corrispondenza e, in
particolare, quelle indicate dall’art. 18 del d. lgs. n. 118/98);
·
ovvero di contrattazioni che si svolgono nell’ambito di
siti ad accesso limitato tra utenti registrati;
2. casi nei
quali la proposta contrattuale è rivolta ad un numero indeterminato di
soggetti, dovendosi allora ulteriormente distinguere due evenienze:
·
quando il sito web contiene tutti gli elementi essenziali
della proposta contrattuale, lo schema adoperato è quello dell’offerta al
pubblico (1336 c.c.) alla quale resta applicabile la regola generale che
richiede la ricezione dell’accettazione da parte del proponente (1326 c.c.);
·
si tenga presente che in tal caso, allorché il programma
negoziale sia stato unilateralmente predisposto dal solo offerente senza che
alla controparte sia stato lasciato alcun margine di trattativa, viene in
rilievo la fattispecie del contratto per adesione che pone un diverso problema
di tutela dell’aderente (cfr. infra);
·
nell’ipotesi di offerta incompleta, la proposta dovrà
considerarsi un semplice invito ad offrire, onde l’acquirente assumerà la
qualifica di proponente ed il fornitore si riserverà la veste di accettante.
In base
alle forme di perfezionamento del contratto, merita particolare rilievo la
distinzione tra contratti consensuali e contratti reali, ponendosi per questi
ultimi seri dubbi circa l’ammissibilità della stipulazione in via telematica.
In
quanto i contratti reali siano intesi secondo la tradizionale definizione, come
quei contratti che si perfezionano con la consegna della cose che ne è oggetto
(quali il mutuo, il comodato, il deposito, il pegno, il riporto), deve
riconoscersi che senza la traditio il contratto non si intende formato,
onde la via telematica dovrebbe considerarsi radicalmente esclusa.
Senonchè,
come esattamente avvertito dalla dottrina più recente, la nozione di contratto
reale appare in contrasto con un dato di esperienza che vede comunemente il
costituirsi di vincoli contrattuali relativi ad operazioni di mutuo, deposito,
ecc, senza la preventiva consegna della cosa, per cui deve certamente
ammettersi, in forza del principio dell’autonomia contrattuale, che i tipici
programmi negoziali che normalmente formano oggetto dei contratti reali,
possano essere conclusi anche in forma consensuale (laddove ad es. la parte anzicchè
consegnare la somma mutuata, si obblighi a consegnarla).
L’utilizzo
del contratto telematico appare allora certamente compatibile con tale forma
alternativa ai classici contratti reali (appare cioè compatibile con i
contratti consensuali atipici aventi ad oggetto programmi negoziali reali),
fermo restando che il contratto potrà perfezionarsi subito al momento
dell’accordo, ma i tipici effetti restitutori, normalmente connessi a tali
programmi negoziali, si produrranno solo in seguito all’effettiva consegna (il
mutuatario assumerà l’obbligo di restituire la somma solo dopo che il mutuante
ne abbia effettuato la consegna).
LA FORMA
La forma
è in generale il mezzo attraverso il quale le parti manifestano il consenso
contrattuale: le principali forme per il contratto sono l’atto pubblico, la
scrittura privata, la forma verbale ed il comportamento concludente.
Il
principio che regola la materia è quello della libertà di forma (corollario del
principio di autonomia negoziale), nel senso che le parti possono optare
liberamente per qualunque fra le suddette forme da dare all’atto.
Eccezionalmente
la legge prevede in alcuni casi una determinata forma a pena di nullità (forma
vincolata ad substantiam): pensiamo ad esempio agli atti dispositivi di
diritti immobiliari per i quali, allo scopo di responsabilizzare il consenso e
dare certezza all’atto, la legge richiede l’atto scritto, ossia il documento
firmato dagli autori, cioè la scrittura privata; pensiamo alle donazioni, per
le quali occorre l’atto pubblico, cioè il documento redatto con le richieste
formalità da un notaio.
Pensiamo,
poi, al campo delle forme volontarie, in cui l’onere della forma ha la sua
fonte nella volontà delle parti (es. patto di forma).
In tale
quadro si innesta la problematica della forma dei contratti telematici.
Preliminarmente
va fatta una precisazione: fuori dalla problematica in oggetto si pongono
tutte le ipotesi in cui lo strumento informatico serva solo per redigere e
stampare il documento. In tal caso, infatti, non si è in presenza di un
contratto telematico, ma di un normale contratto in cui, il documento
rappresentativo del programma negoziale, è stato redatto attraverso il
computer.
Il
problema della forma si pone, quindi, solo per i contratti telematici in senso
tecnico, ove il consenso contrattuale è espresso esclusivamente in via
telematica. In tale prospettiva, occorre distinguere quattro
ipotesi.
1. Nelle
ipotesi in cui il contratto telematico debba avere ad oggetto un programma
negoziale per il quale vige la regola della libertà di forma (e le parti
nemmeno abbiano previsto l’onere della forma volontaria), l’uso del mezzo
telematico non pone alcun problema, essendo l’ipotesi equiparabile al caso di
contratto concluso a mezzo telefono o via fax; in tal caso, si sostiene, è sufficiente
la pressione del tasto virtuale per manifestare la propria volontà
contrattuale.
In
definitiva i contratti a forma libera si stipulano in via telematica attraverso
il sistema del “point and click” ossia del puntamento del mouse sul tasto
virtuale di accettazione e della pressione del relativo tasto sinistro.
2.
Problemi maggiori, invece, si pongono per i programmi negoziali per i quali la
legge preveda la necessità della scrittura privata, richiedendo che il
documento sia sottoscritto dagli autori.
In tal
caso il legislatore ha fatto ricorso ad un espediente, ossia ad una procedura
di validazione che consente al mittente di rendere manifesta ed al destinatario
di verificare la riferibilità soggettiva del documento ad un determinato
individuo: la c.d. firma digitale che contenuta all’interno di una smart
card in possesso del titolare, imprimendo un codice sul documento (una
sorta di impronta digitale) consente di ritenere con certezza che
il documento appartiene al mittente firmatario.
L'Italia
è stata tra i primi paesi dell'Unione Europea a dare piena validità giuridica
alla firma digitale attraverso vari interventi normativi anche di contenuto
tecnico tra i quali il più significativo è il D.P.R. 513 del 10 novembre 1997,
confluito nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000) e il D.Lgs. n.10 del 15 febbraio 2002, che ha definito le
norme primarie per l'attuazione della direttiva comunitaria 1999/93/CE. Il
D.Lgs. n. 10/2002 ha introdotto una rilevante novità: l'introduzione di diverse
tipologie di firme elettroniche aventi validità ed efficacia giuridiche
diverse: la firma elettronica avanzata, c.d. forte, (la firma digitale del
D.P.R. 513/1997 è l'esempio principale ma non unico di questa tipologia di firma),
nei casi in cui la firma è basata su un certificato qualificato e creata con
dispositivo sicuro; le firme elettroniche "deboli", ossia firme
elettroniche che non rispettano i requisiti tecnici e organizzativi di
sicurezza previsti per le firme elettroniche "forti": pensiamo ad
esempio all’uso di un username o una password associata ad un
documento informatico.
Sotto il
profilo dell’assolvimento dell’onere formale, va subito specificato che
entrambe le tipologie di firma soddisfano il requisito della forma scritta, nel
senso che laddove il legislatore richiede che un determinato programma
negoziale rivesta la forma scritta ad substantiam, i contraenti possono
indifferentemente avvalersi di qualsiasi tipo di firma.
Il
problema si è posto allorché si tratti di atti soggetti a trascrizione (2643
c.c.), laddove il titolo per la trascrizione è costituito dall’atto pubblico
ovvero dalla scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal pubblico
ufficiale (2657 c.c.).
Tale
problema è stato risolto con l’art. 24 del d.p.r. 445/2000 che, introducendo e
disciplinando la figura della firma digitale autenticata, ha esteso la
disciplina di cui all’art. 2703 c.c. (che considera riconosciuta la
sottoscrizione autenticata) alla firma digitale, la cui apposizione sia stata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
A
seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 10/2002 con l’introduzione della
distinzione tra firme elettroniche deboli e forti, si è posto il problema se la
disciplina della firma digitale autenticata possa trovare applicazione anche
per la seconda categoria di firme; la tesi prevalente sostiene la soluzione
positiva, proponendo l’applicazione analogica dell’art. 24 cit. alle firme
elettroniche semplici.
3. Nelle
ipotesi in cui la legge richieda per un determinato programma negoziale la
forma dell’atto pubblico (es. donazione, convenzioni matrimoniali) sono state
formulate due tesi.
La tesi
negativa, pure autorevolmente sostenuta in dottrina, sostiene che la firma
digitale non può essere utilizzata gli atti pubblici, giacchè in base all’art.
12 della legge 4.1.1968 n. 15, in materia di documentazione amministrativa e
sull’autenticazione di firme, gli atti ricevuti dai notai e dagli altri
pubblici ufficiali sono redatti a stampa o con scrittura a mano o a macchina;
inoltre si sostiene che il decreto in materia di firma digitale non consente di
ritenere superata tale previsione non facendo alcuna menzione della formazione
dell’atto pubblico ma solo della scrittura privata elettronica con firma
digitale.
Nell’ambito
di coloro che accolgono la tesi favorevole:
·
alcuni sostengono in proposito che l’attività di
formalizzazione richiesta al notaio in sede di autenticazione si scrittura
privata (sicuramente consentita in forma telematica) appare sostanzialmente
analoga a quella tipica della redazione dell’atto pubblico per cui non si vede
perché si debba ammettere l’autenticazione telematica della scrittura privata
dal pubblico ufficiale e negare la redazione dell’atto pubblico in via
telematica;
·
altri evidenziano che la figura dell’atto pubblico
informatico trova il suo riconoscimento anche a livello normativo (cfr. ad es.
l’art. 491 bis c.p. che applica al documento informatico pubblico le norme sul
falso in atto pubblico; la legge 15.3.1997 n. 59 in materia di atto
amministrativo in forma elettronica);
·
altri ancora reputano che la stessa legge n. 15/1968, da
alcuni richiamata a fondamento della tesi negativa, se estensivamente applicata
consentirebbe di far rientrare nell’ampio concetto di stampa o di scrittura a
macchina, l’utilizzo del computer.
~
La
dottrina più recente ritiene che al problema non possa darsi una soluzione
univoca, dipendendo la risposta dalla risoluzione di alcuni quesiti
preliminari, dalla cui soluzione dipende l’ammissibilità o meno dell’atto
pubblico telematico.
Nell’ambito
di tali tesi, secondo alcuni la questione dell’ammissibilità dell’atto pubblico
telematico andrebbe risolta alla luce della corretta interpretazione dell’art.
47 l. not. che prevede che l’atto notarile debba essere ricevuto dal notaio
solo in presenza delle parti per cui: se al concetto di presenza si assegna un
significato materiale (collocazione dei soggetti nello stesso contesto
spaziale), l’uso del mezzo telematico sarebbe incompatibile con il rispetto di
tale disposizione; se, invece, come appare più corretto, al termine presenza si
attribuisce un significato più lato, come semplice contatto tra il notaio e le
parti che consenta al primo di accertare l’identità e la capacità delle
seconde, non vi è dubbio che il mezzo telematico consenta di realizzare tale
fine, senza che scatti la sanzione di nullità che l’art. 51 l. not. ricollega
al mancato rispetto di dette prescrizioni. Fuori dall’ambito della forma
telematica resterebbero, allora, solo i casi in cui la legge richiede che la
sottoscrizione sia apposta in modo autografo dall’autore dell’atto (es.
testamento olografo);
Tale
tesi tuttavia, non si sottrae ad un importante rilievo critico. E’ stato
infatti replicato che i compiti del notaio, nell’ambito dell’atto pubblico, non
si risolvono unicamente nello svolgimento di un’attività identificativa (che
l’uso della firma digitale permetterebbe pur sempre di svolgere), ma comportano
anche, fra l’altro, l’interrogazione delle parti, l’accertamento dell’integrità
delle loro volontà e quindi tutta una serie di funzioni che non potrebbero
essere svolte in via telematica: di qui, in concreto, l’inammissibilità, ad
esempio, di una donazione on-line.
4. Per
ciò che concerne le forme volontarie, occorre distinguere varie ipotesi.
Nel caso
in cui il patto di forma preveda l’utilizzo dell’atto pubblico, si pongono i
medesimi problemi già visti in ordine all’ammissibilità dell’atto pubblico
telematico.
Nel caso
in cui le parti abbiano previsto l’utilizzo della scrittura privata
(autenticata o meno), la prescrizione di forma può ritenersi soddisfatta anche
attraverso l’utilizzo dello strumento informatico (stante il principio di
assoluta equivalenza).
Più
dubbio appare il caso in cui le parti prevedano l’utilizzo in via esclusiva
dello strumento cartaceo (escludendo il mezzo informatico) ovvero di quello
informatico (escludendo quello cartaceo), ponendosi il problema della
derogabilità, da parte dei contraenti, del principio di equivalenza tra
documento cartaceo e documento digitale: più corretta appare la soluzione
affermativa che facendo leva sulla considerazione che il principio di
equivalenza non comporta anche un’assoluta indifferenza tra le due forme,
ammette che gli interessati manifestino la loro preferenza per l’utilizzo di un
determinato mezzo escludendo ‘a priori’ il ricorso all’altro.
Segue:
L’efficacia probatoria
Connesso
al problema della forma è il discorso concernente l’efficacia probatoria dei
documenti sottoscritti con firma elettronica.
Su
questo terreno, infatti, la valenza delle diverse firme elettroniche ammesse
dalla legge subisce un’evidente scissione:
·
i documenti informatici senza alcuna firma, elettronica o
digitale, hanno l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c. in tema
di riproduzioni meccaniche, per cui il documento informatico farà piena
prova di ciò che in esso è rappresentato, salvo che l’interessato non ne
disconosca la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
·
i documenti sottoscritti con la firma elettronica debole,
pur soddisfando il requisito della forma scritta (come sopra specificato) producono
un’efficacia probatoria attenuata, liberamente valutabile dal giudice in
base alle caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza;
·
i documenti sottoscritti con la firma elettronica avanzata
(ivi compresa la firma digitale, costituente una species del genus),
posseggono il massimo dell’efficacia probatoria, nel senso che sono
equiparati alla scrittura privata, onde il documento fa piena prova della
provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, fino a querela di falso.
Il
problema che si è posto in relazione ai documenti sottoscritti con firme
digitali o comunque con firme elettroniche forti concerne la possibilità di un
disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’interessato.
Normalmente
la scrittura privata fa piena prova della provenienza dello scritto dal
titolare della sottoscrizione e che quest’ultimo può contestare tale
provenienza attraverso la procedura di disconoscimento (consistente nella
negazione della propria scrittura o sottoscrizione, art. 214 c.p.c.), onde per
effetto del disconoscimento la scrittura privata non spiegherà alcun rilievo
probatorio se la parte che l’ha prodotta non domanda la verificazione ed
ottiene il riconoscimento della scrittura (216 c.p.c.).
Il
problema che si è posto riguarda l’utilizzabilità di tale procedura con
riferimento al documento digitale, se il titolare della firma possa
disconoscere la sottoscrizione digitale apposta in calce al documento (ad
esempio nei casi in cui un terzo abbia copiato la chiave segreta ovvero abbia
sottratto al titolare il supporto contenente la firma digitale).
Secondo
un parte della dottrina in tali casi al titolare non resterebbe che fare
ricorso alla procedura di disconoscimento prevista per la scrittura privata
cartacea.
Tale
soluzione, tuttavia, è stata giustamente criticata sul rilievo che la procedura
di disconoscimento è poco compatibile con la firma elettronica atteso che le
relative norme, in merito al deposito delle scritture di comparazione (218 e
219 c.p.c.) ed alla nomina del consulente tecnico (art. 217 c.p.c.), sarebbero
del tutto inapplicabili al caso in esame. Inoltre si è sostenuto che lo stesso
art. 10 t.u. (nella nuova versione) al co. 3 prevede che il documento
sottoscritto con firma digitale o altre firme forti fa piena prova della
‘suitas’ fino a querela di falso, senza prevedere alcuna possibilità di
disconoscimento.
Ecco
perché la dottrina prevalente, nega l’ammissibilità della procedura di
disconoscimento e risolve i casi problematici (di utilizzo abusivo della firma
digitale) attraverso l’applicazione dei principi dell’apparenza imputabile e
dell’autoresponsabilità.
In
particolare, il titolare della firma digitale non può disconoscere la firma
perché quella è giuridicamente la sua firma (una sorta di impronta digitale
incontestabile).
Nell’ipotesi
in cui la chiave sia stata utilizzata da un terzo, tutto sta a verificare se
tale utilizzo sia in qualche modo giuridicamente imputabile al titolare della
chiave.
Qualora
l’utilizzo della chiave da parte del terzo sia stato consentito dal titolare,
si ricade nello schema della rappresentanza (c.d. mandato ad scribendum),
per cui il documento sarà senz’altro imputabile al rappresentato, titolare
della firma.
Qualora,
invece, il terzo, pur autorizzato, ecceda dall’ambito dei propri poteri
rappresentativi e confezioni un documento contra pacta (ossia
difformemente da quanto convenuto con il titolare della firma), viene in
rilievo una divergenza tra ciò che si voleva venisse dichiarato e ciò che
concretamente è stato dichiarato, ipotesi che la giurisprudenza riconduce ai
vizi della volontà ed in particolare alla figura del c.d. errore ostativo
(relativamente al caso in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa
dalla persona che ne era stata incaricata) equiparato all’errore vizio, in
punto di disciplina, dall’art. 1433 c.c..
Qualora,
infine, il terzo abbia utilizzato l’altrui firma digitale senza essere
autorizzato (absque pactis o sine pactis), occorre ulteriormente
distinguere:
·
nell’ipotesi in cui l’uso da parte del terzo era evitabile
con l’adozione delle ordinarie cautele da parte del titolare (ad es.
smarrimento colposo del supporto, imprudente affidamento ad un terzo,
negligente custodia, incauta rivelazione del codice a terzi), anche in tal caso
il titolare dovrà subire il rischio dell’abusivo utilizzo da parte del terzo;
·
nel caso in cui invece si dimostri che l’uso da parte del
terzo sia avvenuto senza che alcun addebito in chiave di colpevolezza sia
ascrivibile al titolare, l’abuso del terzo di risolve in una vera e propria
contraffazione o alterazione del documento, il quale non potrà in alcun modo
considerarsi autentico; venendo quindi in rilievo un falso, sarà possibile da
parte del titolare avvalersi dello strumento della querela di falso (art. 221
ss. c.p.c.) al fine di contestare la provenienza delle dichiarazioni contenute
nella scrittura rispetto al titolare della firma digitale.
IL
CONTENUTO
La
tematica del contenuto del contratto telematico assume connotazioni interessanti
specialmente nello schema formativo B2C, ossia allorché parti del contratto
siano il professionista ed il consumatore.
In tali
casi il contraente debole si limita il più delle volte ad aderire al programma
negoziale predisposto dal soggetto economicamente più forte (attraverso l’uso
del linguaggio ipertestuale del world wide web –www- di internet), onde
il primo si limita ad una mera adesione.
Il vero
problema posto da tali contratti per adesione è ancora una volta quello della
tutela dell’aderente che si trova in condizione di debolezza contrattuale,
essendo normalmente privo di reali poteri di incidere sul programma negoziale
unilateralmente predisposto
Un primo
problema di tutela pongono le clausole contrattuali che realmente si presentino
come condizioni generali di contratto (1341 co. 1 c.c.), laddove ai fini della
qualificazione della clausola in questi termini ciò che conta, com’è noto, non
è tanto la predisposizione unilaterale della parte, ma lo stabile utilizzo
della clausola da parte di un solo contraente per regolare la propria
contrattazione in un dato settore economico.
Con
particolare riferimento alle condizioni generali on line, la loro
efficacia è subordinata, in applicazione della regola codicistica, alla
conoscibilità delle stessa da parte dell’aderente.
Pertanto
nell’ipotesi in cui le stesse risultino dalla stessa pagina web contenente le
restanti condizioni contrattuali, l’onere del predisponente può dirsi assolto e
verserebbe in colpa grave l’aderente che omettesse di prenderne visione.
Invece
nell’ipotesi in cui le condizioni generali risultassero richiamate per relationem,
perché contenute in altre sezioni del sito, in altre pagine web, in più
ipertesti aperti via via (pagine di secondo livello richiamabili con un link)
o al limite in altri documenti scritti aliunde reperibili, secondo
alcuni l’obbligo di esibizione può dirsi assolto ponendo con massimo risalto la
circostanza che il teso richiamato è contenuto in altra postazione, della quale
dev’essere fornito e deve risultare certamente funzionante il relativo
collegamento elettronico (link).
Parte
della dottrina, tuttavia, appare attestata su posizioni più intransigenti
sostenendo che una clausola di rinvio ai contenuti di altre sezioni del sito,
anche ove esse siano esattamente individuate, comporta pur sempre un grave
vulnus in termini di chiarezza e trasparenza nella presentazione delle
condizioni generali.
E’
evidente che l’operatore può successivamente modificare le condizioni
contrattuali contenute nelle condizioni generali di contratto, ma è evidente
che il regolamento negoziale applicabile al singolo contratto è quello esposto
sul sito al momento della conclusione, onde le eventuali nuove pattuizioni si
applicheranno solo ai contratti formati successivamente alla loro pubblicazione
on line.
La
disciplina delle condizioni generali, tuttavia, muta nell’ipotesi in cui si
tratti di clausole vessatorie, laddove mentre nel primo caso la regola
dell’adesione copre solo il conosciuto ed il conoscibile (1341 co. 1 c.c.), nel
secondo caso copre solo il sicuramente conosciuto (1341 co. 2 c.c.), venendo in
rilievo clausole che avvantaggiano il predisponente o aggravano la posizione
dell’aderente.
In tali
casi, contemplando la legge uno specifico elenco di clausole aventi la
caratteristica di palesare un pericolo presunto di vessatorietà, in deroga al
principio di libertà di forma prevede uno specifico onere formale, facendo
dipendere l’efficacia di esse dalla specifica approvazione per iscritto.
Con
particolare riferimento alle clausole vessatorie on line, premesso che
anche qui non basta la sottoscrizione del testo contrattuale ma occorre la
sottoscrizione delle singole clausole essendo all’uopo sufficiente una
sottoscrizione per un gruppo di clausole vessatorie nonché l’indicazione del
numero d’ordine (purchè sia individuato con precisione l’oggetto ovvero il
titolo della clausola), appare evidente che l’onere della specifica
sottoscrizione non possa che essere assolto attraverso il meccanismo della
firma digitale.
Potrà
pertanto accadere, nei contratti a forma libera, che la firma digitale debba
essere utilizzata solo allo scopo di approvare le clausole vessatorie (e non
per formalizzare l’accordo contrattuale), onde il contratto si perfezionerà
attraverso il sistema del point and clik (tasto negoziale virtuale) e le
clausole vessatorie saranno efficaci solo se specificamente approvate con la
firma virtuale.
Ferma
restando l’idoneità della firma digitale ad integrare il requisito della
specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, si è posto il
problema se analoga idoneità debba riconoscersi, in termini di sufficienza, per
le altre forme di sottoscrizione previste dal d. lgs. n. 10/2002, ossia per le
firme elettroniche.
Per ciò
che concerne le firme elettroniche avanzate, tale idoneità deve sicuramente
riconoscersi, attesa la loro equipollenza rispetto alla firma digitale (delle
quali quest’ultima costituisce una species).
Più
controversa è la questione con riferimento alle firme elettroniche deboli le
quali, se equiparate quanto agli effetti formali alla forma scritta (art. 10
co. 2 del d.p.r. 445/2000 come modif. dal d. lgs. n. 10/2002), produce effetti
attenuati sul terreno probatorio (sono liberamente valutabili dal giudice
tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità e di sicurezza di volta
in volta riscontrate).
Secondo
una prima ipotesi ricostruttiva, posto che le firme in questione non sono
basate su un certificato qualificato e comunque non vengono apposte avvalendosi
di un dispositivo per la creazione di una firma sicura, la soluzione dovrebbe
essere negativa, giacchè essendo la tutela del contraente unicamente affidata
all’assolvimento di un onere puramente formale, appare giusto pretendere tutte
le garanzie possibili riguardo all’effettiva conoscenza da parte dell’aderente
riguardo alle clausole vessatorie.
Secondo
una diversa impostazione, la differenza tra firme forti e firme deboli si
riflette solo sul piano dell’efficacia probatoria (essendo la seconda affidata
al libero apprezzamento del giudice), fermo restando che entrambe assolvono al
requisito legale della forma scritta, onde il problema non è se la firma debole
soddisfi o meno il requisito della specifica approvazione scritta ma è quello
di tutelare il consumatore dallo smarrimento incolpevole o dall’altrui abusivo
utilizzo di una firma che si considera giuridicamente appartenente
all’aderente.
La
ritenuta inadeguatezza della tutela formale dell’aderente predisposta dell’art.
1341 co. 2 c.c. ha indotto il legislatore, in esecuzione della Direttiva n.
13/93, a disciplinare diversamente, con la legge n. 52/1996, le clausole
vessatorie nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 1469
bis ss. c.c.).
Com’è
noto la disciplina predisposta si articola su una tripartizione:
·
clausola generale (1469 bis co. 1 c.c.), per la quale sono
vessatorie le clausole che, indipendentemente dall’erronea credenza circa la
non vessatorietà della clausola, determinano oggettivamente un significativo
squilibrio dell’equilibrio economico contrattuale;
·
c.d. lista grigia, contenente un elenco di clausole
assistite da una presunzione relativa di vessatorietà, superabile dalla prova
contraria da parte del professionista o che all’interno del contratto vi sono
altre clausole che controbilanciano lo squilibrio determinato dalla clausola,
ovvero che la clausola utilizzata in realtà non rientra nella lista grigia (nei
casi in cui il legislatore si sia avvalso di concetti elastici rinvenibili
nell’uso di avverbi o aggettivi quali ad es. “eccessivamente” o “ragionevole”);
·
c.d. lista nera, caratterizzata dal fatto che alcune delle
clausole (le nn. 1, 2, 10) contenute nella lista grigia, sono state riprodotte
nell’art. 1469 quinquies e differenziate dalle precedenti: secondo alcuni
semplicemente perché sottratte al principio per il quale la trattativa esclude
la vessatorietà; secondo altri perché, oltre a tale aspetto, sarebbero altresì
assistite da una presunzione assoluta di vessatorietà, nel senso che la
sanzione dell’inefficacia non sarebbe superabile dalla prova contraria (consentita
per la lista grigia).
Per
quanto concerne la tematica dei contratti conclusi in forma telematica, due
aspetti della richiamata disciplina destano interesse, quello della c.d.
trattativa individuale ‘sanante’ e quello della forma delle clausole contrattuali.
Per ciò
che concerne la trattativa individuale, premesso che le clausole rientranti
nella regola generale (1469 bis co. 1) e nella lista grigia (1469 bis co. 3)
non possono mai considerarsi vessatorie se sono state oggetto di trattativa
individuale (1469 ter co. 4), va in proposito specificato che il professionista
potrà assolvere all’onere probatorio a suo carico solo dimostrando che il
contenuto della clausola in oggetto sia stato concretamente negoziato dalle
parti, attraverso la produzione dei documenti rappresentativi della
negoziazione o sottoscritti dalla controparte con firma digitale o altre firme
elettroniche ovvero contenuti o allegati ad email scambiate prima della
conclusione del contratto.
Per ciò
che concerne la forma delle clausole contrattuali, l’art. 1469 quater prevede
il divieto delle clausole oscure, nel senso che le stesse vanno redatte in modo
chiaro e comprensibile.
Il
problema si pone nelle ipotesi, già affrontate a proposito delle condizioni
generali di contratto, in cui le clausole non siano contenute nella pagina web
contenente il testo contrattuale, ma quest’ultimo operi un rinvio ad altre
pagine di secondo livello ovvero richiamabili attraverso un link; in tal
caso la soluzione non può essere formulata in via generale, dovendosi di volta
in volta verificare se le modalità del rinvio effettuato consentano di
soddisfare le esigenze di certezza e chiarezza poste a fondamento della norma
(in base alla valutazione di parametri standard quali l’evidenza data
alla relatio, il funzionamento del link, la facile reperibilità e
leggibilità della pagina web richiamata, ecc.), onde l’unico problema che
realmente si pone in tal caso concerne la sanzione da applicare nell’ipotesi in
cui la valutazione di tali parametri si debba concludere in maniera negativa
(con conseguente giudizio in termini di oscurità della clausola richiamata).
Va in
proposito rimarcato che il legislatore non specifica le conseguenze del difetto
di forma e pare limitarsi a distinguere il difetto di trasparenza dalla valutazione
di vessatorietà, per cui mentre alcuni sostengono che la clausola oscura
comporta la responsabilità precontrattuale del predisponente con conseguente
possibilità di domandare un risarcimento in forma specifica, consistente
nell’espunzione della clausola oscura, secondo la tesi che sembra preferibile,
le clausole oscure equivalgono, in definitiva, alle clausole non conoscibili di
cui all’art. 1341 c.c., con conseguente sanzione dell’inefficacia verso
l’aderente.
L’ESECUZIONE
La fase
esecutiva del contratto telematico pone per lo più il particolare problema
relativo agli strumenti di pagamento.
Le
esigenze del commercio elettronico richiedono un sistema di pagamento che
consenta di soddisfare due interessi fondamentali: l’interesse dell’accipiens
a conseguire in tempi rapidi il trasferimento della somma di denaro e
l’interesse del solvens ad utilizzare un sistema di pagamento sicuro, al
riparo da utilizzazioni o intrusioni abusive.
Le forme
di pagamento utilizzate possono essere varie (carta di credito, bonifico
bancario, vaglia postale ecc.) anche se il legislatore comunitario, con la
raccomandazione n. 1997/489/CE ha colto un’importante distinzione tra gli
strumenti di pagamento elettronico.
In primo
luogo vengono in rilievo gli strumenti di pagamento tradizionali applicati alla
rete: essi consentono di effettuare pagamenti a favore del beneficiario con
forme ordinarie (bonifico bancario, c/c postale, contrassegno); tali strumenti
garantiscono un elevato grado di sicurezza, ma non soddisfano l’interesse del
venditore a conseguire velocemente la somma di denaro.
Accanto
a tale prima fattispecie si configurano gli strumenti idonei a realizzare la
c.d. moneta elettronica o virtuale: tale sistema è realizzato attraverso
molteplici forme che consentono un collegamento immediato tra debitore e
creditore, incorporando un credito acquistato contro contanti presso un
istituto emittente. In tale seconda categoria vengono in rilievo:
·
gli assegni elettronici: dopo aver stipulato una
convenzione con un istituto di credito, il cliente emette un
"assegno" sottoscritto con firma digitale, presentato dopo la firma
alla banca per l’incasso;
·
il portafoglio digitale: trattasi di una carta prepagata e
ricaricabile (una smart card), caratterizzata da un sistema di pagamento
a scalare che sottrae dall’ammontare originario quella effettivamente impiegata
per la spesa;
·
E-cash (moneta elettronica in senso
stretto): il sistema usa un proprio denaro virtuale, rappresentato da monete
fornite da banche associate, responsabili della certificazione dell'autenticità
delle monete virtuali. Per poter utilizzare il sistema è necessario aprire un
conto con una delle banche partecipanti per cui sarà poi possibile memorizzare
sul proprio computer monete elettroniche; tali monete, al momento di un
acquisto, verranno trasferite al venditore sfruttando tecniche di crittografia
a chiave pubblica e di firma cieca.
LA
RESPONSABILITA’
La
problematica della responsabilità copre vari profili.
Vi è in
primo luogo la responsabilità delle parti contrattuali, che si specifica nel
duplice aspetto della responsabilità contrattuale (da inadempimento) e
precontrattuale (specie per violazione degli obblighi di informazione: cfr.
ante).
Vi è poi
la responsabilità dei terzi, con particolare riferimento a colui o coloro che
hanno veicolato le informazioni contrattuali, rendendo possibile l’incontro
telematico dei consensi ed il perfezionamento del contratto telematico.
Tale
ultimo profilo risulta oggetto di una puntuale disciplina ad opera del d. lgs.
n. 70/2003 emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio
elettronico.
I punti
chiave di tale disciplina riguardano la responsabilità dell’ISP (Internet
Service Provider), definito dall’art. 2 quale “prestatore di un servizio
della società di informazione” (in base alle definizioni contenute nell’art. 2)
e che può identificarsi con la società che fornisce servizi Internet, siano
essi di accesso alla rete che di realizzazione e gestione di siti: trattasi, in
definitiva, del fornitore di accesso e spazio su internet che attraverso le
proprie pagine web rende possibile l’esecuzione del programma negoziale.
La
disciplina in proposito dettata parte da un presupposto fondamentale e cioè che
il prestatore del servizio (ISP) non è assoggettato ad alcun obbligo generale
di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza: del contenuto di
tali informazioni risponderà pertanto sempre l’utente del servizio (ossia colui
che ha adoperato la pagina web per diffondere le informazioni).
Il
prestatore neppure deve ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino
la presenza di attività illecite (art. 17).
Tuttavia,
riguardo alle informazioni illecite, il prestatore ha in tale senso solo due
obblighi: quello di informare subito le competenti autorità (giudiziaria o
amministrativa di vigilanza), non appena conosciuta l’attività o l’informazione
illecita veicolata; quella di fornire all’autorità competente tutte le
informazioni in proprio possesso per identificare gli utenti del servizio, allo
scopo di prevenire attività illecite.
Pertanto,
attesa l’esistenza di tali obblighi del prestatore nei riguardi delle attività
illecite del terzo, la normativa in esame distingue tre diverse ipotesi di
responsabilità civile dell’ISP, a seconda che svolga un’attività di semplice
trasporto delle informazioni fornite dall’interessato, ovvero un’attività di
memorizzazione temporanea ovvero di memorizzazione permanente.
Nella
prima ipotesi, qualora il prestatore svolga un mero servizio di trasmissione
delle informazioni fornite dall’interessato, non assume alcuna responsabilità
in ordine alle informazioni trasmesse, purchè non le abbia in alcun modo
modificate o manipolate ovvero selezionate: nel caso di attività di mera
trasmissione, quindi, egli è un mero nuncius e quindi non risponde
dell’illiceità delle informazioni; l’autorità giudiziaria o quella
amministrativa di vigilanza possono tuttavia imporre al prestatore di cessare
la trasmissione delle informazioni;
Nella
seconda ipotesi, allorché venga svolga un’attività più incisiva di
memorizzazione temporanea, l’ISP, appena a conoscenza che un’autorità
giudiziaria o amministrativa ne ha disposto la rimozione, a cagione del
carattere illecito dell’attività, deve attivarsi per la cancellazione delle
informazioni, con la conseguenza che l’ISP sarà responsabile in due casi: se ha
modificato o manipolato le informazioni; oppure se, venuta a conoscenza del
provvedimento di rimozione, non si è attivata per la cancellazione (o comunque
impedito l’accesso alle informazioni da parte dei terzi).
Nella
terza ipotesi (memorizzazione permanente) il prestatore, non appena a
conoscenza dell’illecito o di fatti che rendono manifesto il carattere illecito
delle informazioni, deve attivarsi per la cancellazione delle informazioni, per
cui sarà responsabile in tre ipotesi: se ha modificato o manipolato le
informazioni; se, venuto a conoscenza del provvedimento di rimozione, non ha
provveduto alla rimozione (o comunque impedito l’accesso alle informazioni);
oppure se, appreso il carattere illecito delle informazioni, non ha provveduto
alla cancellazione (o comunque impedito l’accesso alle informazioni).
Note
all’articolo
1) Su
tale categoria contrattuale v. G. Finocchiaro, I contratti ad oggetto
informatico, Padova 1993.
2) Cfr.
ad es. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano 2000.
3) F.
Caringella, Studi di diritto civile, Milano 2003, p. 2308.
4) Cfr.
in tal senso E. Tosi, in Digesto delle discipline privatistiche, voce Contratto
Virtuale, Torino 2003.
5) G.
Patanè, I contratti on-line stipulati con firma digitale secondo la vigente
normativa italiana in www.diritto.it.
6) Sui
contratti ad oggetto informatico v. Trib. Novara 20.11.2004 in Diritto
dell’Internet, 2, 2005, 141 con nota di V. Viti.
7)
Secondo Trib. Roma 11.8.2004 in Diritto dell’Internet, 2, 2005, 153 con nota di
G. Scorza, al contratto di fornitura di sistema informatico è applicabile la
disciplina del contratto di appalto o, in alternativa, quella relativa al
contratto di vendita con la conseguenza che l’acquirente che chiede il
risarcimento del danno sofferto per effetto della pretesa difformità del bene
consegnato rispetto a quello ordinato deve assolvere il duplice onere
probatorio di provare la sussistenza dei vizi lamentati e la tempestività della
denunzia e dell’azione proposta.
8) Sulla
pagina web vista come opera di ingegno e riguardo all’applicabilità della
normativa sul dirito d’autore v. M. Iaselli in Diritto dell’Internet, n. 2,
2005, 19 s., in nota di commento a Cass. civile n. 12089/2004.
9) È la
forma più nota, anche se non la più diffusa, di e-commerce, e indica
sostanzialmente la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale.
In genere avviene tramite un sito web dove il merchant (chi vende) mette
a disposizione del buyer (chi compra) un carrello della spesa virtuale
in cui inserire tutti gli oggetti da acquistare, tutti "osservabili"
da cataloghi appositi, più o meno sofisticati a seconda del sito e dei beni o
servizi che l'impresa propone. Il compratore può aggiungere o eliminare i prodotti
che vuole, modificarne le quantità, controllare tanto il valore complessivo
quanto quello di dettaglio, visionare tutto il contenuto, ecc. L'atto finale
della transazione consiste nella compilazione, da parte del compratore, di un
form con i suoi dati e gli estremi della carta di credito (al problema, molto
discusso, della sicurezza di queste transazioni abbiamo dedicato un articolo
apposito). Se tutto è andato come doveva, l'operazione si conclude con
l'arrivo, in tempi brevi, della merce ordinata direttamente a casa del buyer:
cfr. in proposito G. Sciulli, Modelli B2B e B2C, in www.Html.it.
10)
Altro esempio possibile è il cosiddetto Business consumer to business (C2B), un
modello ancora poco noto ma probabilmente destinato a vasta diffusione,
consistente in una serie di iniziative commerciali (come quelle avviate da
Priceline) dove è il consumatore a proporre il prezzo per il prodotto a cui è
interessato, provocando così l'offerta dei diversi merchant coinvolti nel
servizio: cfr. G. Sciulli, Modelli, cit.
11) L’art.
3 del d. lgs. 185/99 dispone che: “In tempo utile, prima della conclusione di
qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni:
a)
identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o
del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese
di consegna; e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f)
esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3; g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del
bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della
tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base; i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo; l)
durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o
la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Le
informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando
in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
In caso
di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio
della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto (…)”.
12) Tale
è la natura della responsabilità precontrattuale secondo la dottrina e
giurisprudenza prevalenti.
13)
L’art. 12 cit. prevede una serie di informazioni che si aggiungono a quelle
previste dalla normativa in materia di contratti a distanza e dispone che
“oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonchè
a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori,
deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima
dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti
informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del
contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le
relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del
destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati
prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta
cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione
per concludere il contratto oltre all'italiano; f) l'indicazione degli
strumenti di composizione delle controversie. 2. Il comma 1 non e' applicabile
ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le
condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe
a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.”
14) E.
Tosi, Contratto virtuale, cit., p. 463
15)
Cass. civile n. 4083/1978 in Giust. Civ. 1978, I, 1377; v. anche, riguardo al
concetto di domicilio effettivo, Cass. civile n. 2600/1982.
16)
Trattasi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. Il richiamato art. 14 disciplina la
trasmissione del documento informatico: “1. il documento
informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al
destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2.
la data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del presente testo unico
e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono
opponibili ai terzi. 3. la trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge”.
17) La soluzione
non muta nelle ipotesi in cui il contratto telematico non si concluda
attraverso lo scambio di email, bensì attraverso il sistema del tasto negoziale
virtuale (point and clik) o attraverso utilizzo delle firme elettroniche
(semplici o digitali); tali sistemi attengono alla tematica della forma del
contratto digitale e vengono perciò trattati in quella sede.
18)
Rileva Pasquino, in Dir. Inform., 1990, 770, che i contratti si perfezionano
nel momento in cui si incontrano gli impulsi elettronici dei due
videoterminali. Analogamente Bianca, diritto civile cit., p. 311 in nota,
sostiene l’inapplicabilità dell’art. 1326 co. 1 c.c. ai contratti telematici.
19) Così
E. Tosi, cit. p. 465, secondo il quale se il contratto si conclude mediante
proposta ed accettazione, esso si perfezionerà nel tempo e nel luogo in cui il
proponente ha notizia dell’accettazione dell’oblato, scaricando il messaggio di
posta elettronica.
Si tenga
presente in proposito che tale soluzione sembra trovare conferma nel d. lgs. n.
70/2003 sul commercio elettronico il cui art. 13 prevede che “le norme sulla
conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di
un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio
ordine per via telematica” ed aggiunge che, ricevuto l’ordinativo, il
prestatore dovrà senza indugio accusare ricevuta dell’ordine del destinatario e
che l'ordine e la ricevuta “si considerano pervenuti quando le parti alle quali
sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi”. Il comma 4 aggiunge però
che tali disposizioni non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente
mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali
equivalenti.
20)
Tripodi, I contratti telematici: le principali regole applicabili, in Manuale
del commercio elettronico, Tripodi, Santoro, Missineo, Milano, 2000, p. 268.
21) Come
nota esattamente Caringella, in Studi, cit., p. 2310, mentre in passato la
contrattazione fra soggetti distanti lasciava un ineluttabile margine temporale
tra proposta ed accettazione, oggi, invece, la trasmissione dell’impulso
elettronico, intelligibile in tempo reale, elimina qualunque intervallo di
tempo e comporta la sostanziale coincidenza fra il momento della spedizione e
quello della ricezione, ponendo così in crisi la regola della ricezione accolta
nel codice civile.
22)
L’ipotesi è riportata da N.M. de Angeli, cit., e potrebbe effettivamente
verificarsi solo in casi di errori commessi dal provider o dall’ente
gestore della posta elettronica.
23) Gambino,
L’accordo telematico, Milano 1997.
24) A.
Fraternale, I contratti a distanza, Milano 2002, p.28.
25)
Nirvana Martina de Angeli, I Contratti telematici, in www.diritto.it
26) Cfr.
Sul punto E. Tosi, Contratto virtuale, cit., p. 461.
27) Così
testualmente Bianca, Diritto civile, cit., p. 242.
28)
Bianca, Diritto civile, cit., p. 278.
29) La
firma digitale è il risultato di una procedura informatica, che consente al
sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento informatico e
al destinatario di verificarne la provenienza e l'integrità.
Tale strumento utilizza le potenzialità delle chiavi asimmetriche (crittografia
a doppia chiave) e prevede che il titolare abbia due chiavi che gli vengono
attribuite in modo univoco, una "privata", in possesso e conosciuta
solo da lui, e una "pubblica", resa disponibile attraverso il
certificato rilasciato dal certificatore emittente.
Un documento elettronico firmato (cifrato) con una delle due chiavi può essere
reso "chiaro" (decifrato e verificato) esclusivamente utilizzando
l'altra.
La firma
digitale si basa su certificati elettronici rilasciati da soggetti definiti
"certificatori", i quali hanno il compito e la responsabilità di
garantire l'associazione firma digitale - titolare, pubblicare sul proprio sito
l'elenco dei certificati delle chiavi pubbliche dei titolari che si sono
avvalsi dei loro servizi di certificazione, mantenere aggiornato l'elenco
pubblico dei certificati sospesi o revocati.
30) Per
altro la scelta del legislatore di equiparare firme deboli e forma scritta è
stata recentemente sottoposta a due ordini di critiche: in primo luogo si
sostiene che le firme deboli sarebbero ontologicamente incapaci di garantire la
sicura riconducibilità soggettiva del documento al firmatario; in secondo luogo
è stata evidenziata l’incongruenza insita nella scelta di assegnare al
documento contrassegnato con firma debole l’idoneità ad integrare il requisito
della forma scritta ad substantiam, negandogli al contempo il valore
probatorio della scrittura privata (essendone l’efficacia probatoria affidata
al libero scrutinio del giudice).
Cfr. in
proposito E. Tosi, Contratto virtuale, cit., p. 473.
31) Per
ragioni di comodità si riporta l’intero testo dell’art. 24 cit.: “1. Si ha
per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile, la firma
digitale, la cui apposizione e' autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2.
L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la firma digitale e' stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita'
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volonta' della parte e non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi
dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3.
L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al
documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato
in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare
copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni
dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai
fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della
pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o
depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La
presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di
legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma
del presente testo unico”.
32)
Bianca, Diritto civile, cit., p. 311 e p. 748.
33)
Bianca, Diritto civile, cit., p. 310; Piccoli-Zanolini, Il documento
elettronico e la firma digitale, in I problemi giuridici di internet, Milano
1999, p. 97; Zagami, Firma digitale e sicurezza giuridica, Padova, 2000, 196.
34)
Andrini, Dal tabellone al sigillo elettronico, in Vita not., 1998, 1788;
Miccoli, Documento e commercio telematico, Milano, 1998, 104; Petrelli,
Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile, in
notariato, 1997, 583 ss.
35) In
tal senso v. A. Bortoluzzi, Forma telematica, in Digesto delle discipline
privatistiche, Torino 2003, p. 725, il quale aggiunge che del pari positiva
dovrebbe essere la risposta per le attività di verbalizzazione svolte a vario
titolo dal notaio tenendo presente che queste ultime si riducono a mera
attività di documentazione; nel caso di verbalizzazione di un’assemblea
societaria, si aggiunge, ben potrà darsi l’ipotesi di verbalizzazione di
un’attività telematica effettuata con mezzi tradizionali dal notaio
documentatore, ovvero della documentazione telematica di un’attività
assembleare anch’essa telematica. Sulla verbalizzazione telematica si richiama
Guidotti, Il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci nell’era di
internet, in Contratto e impresa, 2001, 840.
36) D.
Ricciardi, La c.d. firma digitale, in www.studiocelentano.it, il quale aggiunge
che la stessa legge notarile prevede un’ipotesi in cui la contestualità fisica
delle parti non è richiesta. L’art. 51, nel suo ampio contenuto, prevede che
"se le parti od alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di
rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad
esse, ma anche rispetto al loro rappresentante". Questo significa che la
parte può essere assente nella fase di documentazione purché vi sia un altro
soggetto che lo rappresenti. La rappresentanza riguarda l’esser parte, ossia
l’autore della dichiarazione negoziale onde ad un attento esame, tale norma non
garantisce a pieno il rispetto delle finalità, già sottolineate, della legge.
Infatti il notaio accerterà l’identità e la capacità del rappresentante, ma non
sarà in grado di indagare la volontà della parte assente rappresentata. Si
rileva, anzi, che lo strumento telematico garantisca con pienezza tali
obiettivi positivi. Il soggetto, assente fisicamente alla redazione notarile,
potrebbe essere rappresentato da sé medesimo, per mezzo dell’elaboratore.
37) G.
Piscitelli, Il contratto telematico, 2003, in www.diritto.it.
38) Il
patto di forma che, in deroga al principio di equivalenza, escluda il ricorso
al documento cartaceo ovvero a quello digitale, rientra nella categoria dei
contratti normativi e come tale deve perseguire un interesse meritevole di
tutela. In altri termini i privati ben possono escludere ‘a priori’ l’utilizzo
di una delle due forme, purchè l’esclusione persegue un apprezzabile interesse.
39) Si
riporta di seguito per ragioni di comodità il testo del nuovo art. 10 del
d.p.r. n. 445/2000 come sostituito dall’art. 6 del d. lgs. 10/2002 che,
riguardo alla forma ed efficacia del documento informatico così dispone:
“1.
Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712
del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.
2. Il
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il
requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso
è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare.
3. Il
documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro
tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato
qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
4. Al
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può
essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova
unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in
quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è
basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore
accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un
dispositivo per la creazione di una firma sicura.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è
basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui
alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato
qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea,
in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; c) il certificato
qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo
bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
6. Gli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze”.
40) Vedi
in tal senso fra gli altri: Bianca, I contratti digitali, in Studium Iuris,
1998, 1035 ss; Id., Diritto civile, cit., 306 s.
41) La
denuncia da parte del sottoscrittore dell'abusivo riempimento di foglio firmato
in bianco (o parzialmente in bianco) lo obbliga alla proposizione della querela
di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., solo se assume che il riempimento
è avvenuto senza la sua preventiva autorizzazione ("absque pactis o sine
pactis"), perché l'abuso in questo caso incide sulla provenienza e
riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre la contestazione del
riempimento in modo difforme da quello consentito dall'accordo (anche
implicito) precedentemente convenuto ("contra pacta") si risolve nella
denuncia di un vizio della volontà (di divergenza della volontà effettiva dalla
dichiarazione espressa, del quale è consentita la prova nei limiti e secondo i
profili di rilevanza che l'ordinamento riconosce, indipendentemente dalla
querela stessa: v. in tal senso da ultimo Cass. civ. n. 308/2002.
42) U.
Minteci e A. Sciarrone Alibrandi, in Digesto delle discipline privatistiche,
voce Documento elettronico e contratto telematico, Torino 2000.
43)
Aderisce alla tesi negativa M. Quadrelli, Le e-mail ed il loro valore
probatorio, in www.Diritto.it., sul rilievo che la valida sottoscrizione di
clausole vessatorie attraverso una firma elettronica leggera potrebbe trovare
l'ostacolo dell'art.11 dPR 445/2000, che indica nella firma elettronica
qualificata il sistema di validazione richiesto con riferimento a dichiarazioni
aventi un contenuto negoziale.
44)
Aderisce all’orientamento positivo A. Lisi, Il documento informatico
"scritto", "firmato", ma non "sottoscritto" nel
commercio elettronico internazionale: dall'e-mail all'accesso in un'area
riservata del sito web
(estratto dell’intervento durante il convegno svoltosi a Verona il 7 maggio
2004 – “Documento Informatico - Problematiche di formazione e probatorie),
reperibile su www.filodiritto.com.
45) In
un solo caso il difetto di trasparenza comporta di per sé la vessatorietà della
clausola: si tratta dell’ipotesi disciplinata dall’art. 1469 ter co. 2 allorchè
sia oscura la clausola che concerne l’oggetto o il corrispettivo, la quale
normalmente non è considerata vessatoria a meno che non sia oscura; in tal caso
la clausola è inefficace e se concerne il prezzo, esso sarà determinato dal
giudice secondo equità.
46)
Sulle problematiche legate alla sicurezza dei sistemi di pagamento e alla
tutela della privacy delle parti coinvolte, v. da ultimo P. Guarda,
Sicurezza dei pagamenti e privacy nell’e-commerce, in Diritto
dell’internet, 1, 2005, 16.
47) G.
Pica, Commercio telematico, in Digesto delle discipline privatistiche, Torino
2003, p. 289 s.
48) Vedi sul punto G. Di Tomassi, Contratto telematico e mezzi di pagamento via internet, in www.interlex.it., 2000; C. Rotunno, Sistemi di pagamento per il commercio elettronico, in www.interlex.it., 2000.