REPUBBLICA
ITALIANA
In
Nome del Popolo Italiano
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione
Giurisdizionale Regionale Toscana
in composizione monocratica,
nella persona del Primo Referendario dott. Rinieri FERONE, ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
(Numero 620/2005)
sul
ricorso iscritto al n. 51018/PM, del registro di Segreteria, proposto da P.O.,
nato il 30 giugno 1932, domiciliato per il presente ricorso presso lo Studio
Crucianelli in Viterbo, via Matteotti n. 73 contro il Ministero della Difesa,
Direzione Generale per il Personale militare ed avverso il decreto n. 242 del
9.9.1998 della Direzione Generale delle Pensioni.
Esaminati
gli atti e documenti tutti della causa.
F A T T O
Il sig.
P.O., già Maresciallo 1^ cl.sc.A.M., è cessato dal servizio, per limiti di età,
in data 30.6.1998 ed è stato collocato in ausiliaria, posizione nella quale è
rimasto fino al 30.6.1996.
Al
termine dell'ausiliaria, l'Amministrazione ha liquidato il trattamento
provvisorio di pensione con il provvedimento qui impugnato, del quale il ricorrente
lamenta l'illegittimità sotto due profili: il primo, in quanto
l'Amministrazione della Difesa, nel determinare l'indennità di ausiliaria, non
avrebbe tenuto conto di quanto dispone l'art. 6 - comma 2 - della legge
27.12.1990, n. 404, circa la non computabilità delle somme a titolo di
perequazione automatica nell'operazione di determinazione della differenza tra
trattamento di ausiliaria e trattamento del pari grado in servizio; il secondo,
costituito dall'eccezione relativa alla mancata valorizzazione dell'indennità
di ausiliaria ai fini della rivalutazione del 18% della base pensionabile di
cui all'art. 53 - comma 1 - del d.P.R. 1092/1973.
A
sostegno della prima delle due pretese qui azionate, la difesa del
ricorrente invoca il dettato normativo di cui all'art. 6 - comma 2 - lett. b)
n. 5 bis, norma interpretativa dell'art. 67, primo e secondo comma della legge
10.4.1954 n. 113, come sostituiti dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 44 della
legge 19.5.1986, n. 224.
La
suddetta norma dispone che per il calcolo delle differenze di cui all'art. 67 -
commi 1 e 2 - della legge 113/1954, non si tiene conto, oltre ad altri
elementi indicati precedentemente, degli incrementi a titolo di
perequazione automatica.
Dal
decreto impugnato risulta che l'Amministrazione della difesa per tutto il
periodo di durata dell'ausiliaria, durante il quale è stata corrisposta
l'indennità di ausiliaria: 1.7.1988-30.6.1996, le somme corrisposte al
ricorrente a titolo di perequazione automatica sono state computate ai fini sopra
precisati.
Tale
doglianza è solo in parte fondata.
Ed
invero, la disposizione contenuta nel n. 5 bis dell'art. 6 della legge 404/1990
è stata aggiunta a quella norma dall'art. 14 della legge 28.7.1999, n. 266,
ovvero tre anni dopo l'ultima operazione di rideterminazione dell'indennità di
ausiliaria prima che la stessa confluisse nel trattamento di pensione e,
comunque, dopo l'adozione del provvedimento qui impugnato. Per tale ragione il
provvedimento è immune da vizi.
Tuttavia
deve considerarsi che la norma che ha aggiunto il ricordato n. 5 bis al comma 1
- lett.b) dell'art. 6 della legge 404/1990, essendo norma interpretativa
dell'art. 67 della legge 113/1954 è retroattiva in quanto chiarisce la portata
di una norma già da tempo operativa e tale retroattività incontra solo il
limite delle situazioni definitive, ovvero delle situazioni per le quali sia
intervenuta una pronuncia coperta dal giudicato formale e quelle per le quali
si siano prodotti gli effetti della prescrizione. Nel caso di specie, il fatto
che l'indennità di ausiliaria confluisca nella pensione alla cessazione del
periodo di ausiliaria, determina nel titolare del trattamento pensionistico una
permanente legittimazione alla pretesa al corretto adempimento della
prestazione pensionistica, il cui oggetto, pur riconducibile ad un'unica
“datio” periodica di somme di denaro, trova il suo titolo in una
complessità di elementi, le voci della base pensionabile, che vivono di propria
e specifica disciplina giuridica, come dimostra, nella fattispecie, il
particolare meccanismo determinativo dell'indennità di ausiliaria.
Stando
così le cose, mentre non appare accoglibile la pretesa ad una revisione della
indennità di ausiliaria per il periodo durante il quale il ricorrente si
trovava nella posizione di ausiliaria, dovendosi considerare quello specifico
rapporto esaurito alla data dell'entrata in vigore della legge 266/1999,
ostando ad ogni ipotesi di reviviscenza di quel rapporto il principio della
certezza del diritto, che sarebbe leso ove si dovesse ritenere invocabile una
retroattività della norma interpretativa oltre i limiti sopra evidenziati, è
fondata la pretesa ad ottenere una rideterminazione dell'indennità di
ausiliaria conforme alla ripetuta disposizione aggiuntiva di cui all'art.
14 della legge 266/1999, a decorrere dalla sua entrata in vigore e,
conseguentemente, una riliquidazione del trattamento di pensione con la
medesima decorrenza.
Sulle
somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria
quest'ultima solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso
percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere
inferiore, a quello dell'indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento
all'indice annuale ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp.att.c.p.c., ciò in
applicazione dell'art. 429 - comma 3 -c.p.c., cui rinvia l'art.5 della l. 21
luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di diritto affermati dalle
Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.
Sul
secondo punto di domanda, ossia la valorizzazione dell'indennità di ausiliaria
ai fini dell'aumento del 18%, il ricorso è infondato.
Ed
invero il punto di analisi fondamentale per una corretta impostazione e
soluzione della controversia, deve muovere dall 'art. 53 del t.u. n.1092/1973,
come modificato dall'art 16 della l. n.177/1976.
Tale
ultimo articolo, introducendo la maggiorazione del 18% della base pensionabile,
individuata nell'ultimo stipendio o nell'ultima paga percepiti e negli assegni
ed indennità in esso elencati, al secondo comma testualmente dispone: “Agli
stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono
essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede
espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Quest'ultima
disposizione, aggiunta contestualmente alla maggiorazione del 18%, con la
modifica inserita nell'originario art 53 dal citato art.16 della l.n.177/1976,
per delimitare la portata della innovazione al tradizionale limite del
trattamento di pensione, che non può oltrepassare la soglia massima del'80%,
riferito alla sola retribuzione effettivamente percepita, ed applicabile,
proprio per la sua innovatività, a tutti i casi di assegni od indennità di
futura istituzione, impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si
trovi a stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella base
pensionabile cui applicare la maggiorazione in parola, se essi abbiano ricevuto
dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la
connotazione,espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile.
Il
legislatore, in altri termini, per scongiurare surrettizi tentativi di far
passare per emolumenti suscettibili della maggiorazione del 18% elementi
retributivi che avessero i caratteri della quiescibilità, ha richiesto una
condizione ineludibile e cioè una formale dichiarazione, nelle disposizioni che
li concernono, che essi sono inclusi nella base pensionabile. Il che val quanto
dire che in definitiva il solo dato rilevante per risolvere dispute come questa
che qui si svolge è quello letterale della espressa disposizione che preveda la
inclusione nella base pensionabile dell'assegno, indennità o altro emolumento
retributivo comunque denominato.
L'equivoco
in cui talvolta è caduto l'operatore del diritto, Amministrazione che procedeva
alla liquidazione della pensione, oppure Giudice che affrontava una
controversia sulla possibilità di includere nella base pensionabile, ai fini
della maggiorazione del 18%, di un assegno od indennità, specie quando essi
avessero avuto la natura di emolumenti retributivi, è derivato verosimilmente
da una lettura dell'art. 53, quale si presentava prima delle innovazioni in
esso introdotte dall'art 16 della l. n. 177/1976, che, nel disegnare una nuova
nozione di base pensionabile ai fini della disposta maggiorazione, ha anche
soppresso l'originario comma 2° che così recitava: “Concorrono a formare la
base pensionabile gli altri assegni ed indennità previsti come utili a pensione
da disposizioni di legge”. Ne consegue che non basta più, per le ipotesi
successive alla introduzione della novella dell'art.16, che un assegno od
indennità sia computabile in pensione per essere incluso nella base
pensionabile cui applicare la maggiorazione, ma occorre una espressa disposizione
che disponga tale inclusione.
Tanto
basta per dichiarare infondato, in parte “qua”, il ricorso qui proposto, non
risultando da alcuna disposizione, l'espressa dichiarazione che l'indennità di
ausiliaria debba essere inclusa nella base pensionabile, pur avendone la
relativa normativa previsto la pensionabilità.
P. Q.
M.
La
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Toscana - Giudice Unico delle
pensioni
ACCOGLIE
parzialmente
il ricorso in epigrafe proposto da P.O. e, per l'effetto, dichiara il diritto
del medesimo alla riliquidazione della pensione, previa rideterminazione
dell'indennità di ausiliaria in essa confluita, calcolando la stessa con il
meccanismo di cui all'art. 46 della legge 10.5.1983, n.112 escludendo le somme
attribuite a titolo di perequazione automatica.
La
riliquidazione della pensione nei suesposti termini produrrà i suoi effetti
solo dall'entrata in vigore della legge 266/1999.
Sulle
somme arretrate sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria come in parte
motiva.
Respinge
per il resto.
Spese
compensate.
Così
deciso in Firenze, nell'udienza del 6 luglio 2005.
IL GIUDICE
f.to Rinieri
FERONE
Depositata in Segreteria il 13
P.O.bre 2005
IL DIRIGENTE
f.to G.Badame