REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal referendario dr. Stefano PERRI, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 7099/PC del registro di segreteria della Sezione, sul ricorso proposto dal sig. L.F. ed elettivamente domiciliato in Roma che lo rappresenta e lo assiste in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo :

avverso

Il Ministero della giustizia;;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

UDITO alla pubblica udienza del 11 febbraio 2005 il dott. Luciano Sposato per l'Amministrazione della Giustizia;

FATTO

Con ricorso non notificato e depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 21 ottobre 1996 il ricorrente, magistrato della Corte di Cassazione, collocato a riposo a decorrere dal 2 marzo 1976, si duole della parziale esecuzione che l'Amministrazione avrebbe dato alla sentenza di questa Corte dei conti n. 62911 del 22 febbraio - 15 marzo 1989 che avrebbe disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base degli aumenti stipendiali contenuti nelle tabelle annesse alla legge 19 febbraio 1981 n. 27, dettata per i magistrati in servizio. In particolare la doglianza si appunta sulla circostanza che il maggior trattamento liquidato sia stato conservato come assegno “ ad personam “ e destinato ad essere riassorbito con i futuri miglioramenti derivanti dalle leggi di perequazione successive, mentre il ricorrente ne reclama l'autonoma ed aggiuntiva applicazione. Secondo la tesi del ricorrente gli adeguamenti previsti dall'articolo 2 della legge n. 27/81, continuerebbero ad essere applicabili anche dopo l'intervenuta legge limitativa n. 265 del 1991 che riguarderebbe i trattamenti pensionistici dei magistrati cessati dal servizio dopo la sua entrata in vigore fissata il 23 agosto 1991 e non quelli precedenti che sono regolati dalle disposizioni anteriori e comunque sono destinatari di giudicati giurisdizionali intangibili.

L'Amministrazione ha dapprima inviato gli atti pensionistici relativi al ricorrente e solo in data 20 aprile 2004 ha prodotto memoria nella quale si è costituita in giudizio, sanando così l'omessa notifica del ricorso introduttivo, ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.

In particolare l'Amministrazione ha sostenuto di aver dato applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 501/88, di aver dato esecuzione al giudicato di questa Corte dei conti prima citato ma di non aver potuto considerare gli adeguamenti automatici di cui alla legge n. 27/81 come computabili ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento. E' stato, pertanto, escluso che detti adeguamenti possano avere proiezione per il futuro per l'assenza, nell'ordinamento, di un principio di adeguamento automatico delle pensioni con le retribuzioni, né possono cumularsi con gli incrementi previsti dalle leggi di perequazione, per cui l'operato amministrativo di ritenere tali incrementi pensionistici come assegno ad personam riassorbibile appare conforme al diritto. Questa posizione è stata peraltro ribadita dall'articolo 2 della legge 265/91 che si pone come norma di interpetrazione autentica e non di portata innovativa rispetto alle precedenti disposizioni, come definitivamente chiarito dalle SS.RR. di questa Corte dei conti  nella pronuncia resa su questione di massima n. 11/QM/99.

Alla pubblica udienza l'Amministrazione si è rimessa agli atti scritti depositati.

DIRITTO

La questione posta all'esame della Sezione concerne la possibilità prospettata dal ricorrente di conservare, con proiezione per il futuro, i benefici derivanti dagli adeguamenti automatici previsti dall'articolo 2 della legge n. 27 del 1981, evitando che gli stessi siano considerati come “ assegno ad personam” e riassorbiti con i miglioramenti derivanti dalle leggi di perequazione.

La pretesa è infondata e deve essere respinta.

L'adeguamento triennale previsto dall'art. 2 della legge n.27 del 1981 non può essere applicato a fini pensionistici come richiesto dalla parte ricorrente, ma può soltanto determinare l'ammontare pensionistico liquidabile alla data del 1° gennaio 1988 (in tal senso, chiaramente, già Corte dei conti Sez. III Pens. Civ., sent. n. 66420 del 1991).

Ciò vale ancor di più dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 265, (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato) che, all'art. 2, comma 1, ha previsto che: “1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 6 dell'art. 1.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento”.

Detta disposizione ha in sostanza posto, in relazione ai trattamenti pensionistici in godimento, il divieto di computare, ai fini della riliquidazione, gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della L. n. 27 del 1981.

Su questa disposizione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale (art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265) nella parte in cui, escludendo espressamente l'applicabilità del meccanismo di adeguamento stipendiale - previsto dall'art. 2, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 - ai trattamenti pensionistici, non consentiva il costante allineamento delle pensioni al trattamento dell'attività di servizio.

La questione, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, veniva tuttavia dichiarata manifestamente infondata dalla Consulta con sentenza n.531 del 18 dicembre 2002, sulla scia della precedente sentenza n.409 del 1995, nonché ancor prima della sentenza n. 42 del 1993 (contenente la declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 265 del 1991, sollevata in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione).

Ciò in quanto la Consulta riteneva che l'esclusione dell'applicazione alle pensioni spettanti ai magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, del meccanismo di adeguamento triennale previsto dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 non contrastasse con i principi sanciti dagli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, spettando al legislatore il potere di fissare discrezionalmente, entro i confini della ragionevolezza, le misure ed i limiti dei benefici pensionistici in maniera differenziata per le diverse categorie di pubblici dipendenti.

Tant'è che, anche in presenza di casi di riliquidazioni già effettuate tenendo conto degli adeguamenti periodici di cui al citato art. 2, gli "eventuali maggiori trattamenti" sono espressamente riconosciuti come muniti di limitata efficacia, nel senso di ritenerli conservabili "ad personam" sino al riassorbimento (Sez. Giur. Reg. Lazio, sentenze n. 679 del 1996 e n. 300 del 1998).

La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 99 del 1995 ha altresì avuto modo di evidenziare in altre pronunzie come la garanzia costituzionale dell'adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 36 Cost. debba comunque incontrare un limite massimo nel divieto di eccedere il livello delle risorse stanziate come disponibili in sede di manovra finanziaria ed oggetto delle necessarie modifiche alla legislazione di spesa.

Non è riscontrabile, d'altro canto, nel vigente ordinamento giuridico un principio di carattere generale che prescriva di computare automaticamente, ai fini del trattamento di quiescenza, gli incrementi retributivi introdotti in prospettiva futura per il personale in servizio e ciò risulta eccezionalmente possibile soltanto in presenza di una espressa previsione legale o contrattuale.

È vigente, anzi, il generale principio contrario, che è quello consacrato per il personale statale nell'art.43 del DPR n.1092 del 1973, secondo cui la pensione deve essere commisurata soltanto all'entità della retribuzione effettivamente percepita (o almeno maturata) all'atto del collocamento a riposo (Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello n.13 del 21 gennaio 2004 ed in tal senso anche Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto n.834 del 2001).

Vero è che, riconosciuto il carattere retributivo delle pensioni, il trattamento di quiescenza dev'essere proporzionale alla qualità e alla durata del lavoro prestato e tale da assicurare al pensionato ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, al pari di quanto viene garantito all'impiegato in servizio attivo, ma spetta poi, in ogni caso, alla valutazione del legislatore ordinario predisporre i mezzi per attuare tale principio, senza che dalla natura di retribuzione differita della pensione possa desumersi alcun necessario ed automatico collegamento tra essa ed il progressivo incremento del trattamento retributivo del personale ancora in servizio.

Del resto sono intervenute sul punto anche le Sezioni Riunite di questa Corte, le quali nella sentenza del 10 maggio 1999 n.11/99/QM, hanno ribadito che ai magistrati collocati in pensione precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 265 del 1991, non possono essere riconosciuti i miglioramenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981, neppure con riferimento al più circoscritto arco temporale conclusosi con l'entrata in vigore della legge n. 265/91.

Detta pronuncia ha pertanto chiarito che anche prima della legge 265 non esisteva alcun meccanismo di adeguamento automatico tra la pensione e la dinamica retributiva e che quindi che il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge n. 27/81 e stabilito espressamente per il trattamento di attività non può estendersi alle pensioni, o meglio, non può essere destinato ad aver proiezione per il futuro.

Applicando i delineati principi giuridici al caso di specie, ne consegue che il ricorso appare destituito di fondamento giuridico.

Sussistono, comunque, apprezzabili motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.

PQM

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 11 febbraio 2005.

Il GIUDICE

REFERENDARIO DOTT. STEFANO PERRI

 

 

 

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