L'ILLECITO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO A STRANIERI IRREGOLARI

L'ipotesi di confisca dell'immobile – Avv. Luigi Modaffari


L'art. 5 della legge 125 del 2008 (conversione del c.d. “Decreto Sicurezza”) ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato, finalizzata a reprimere una forma di favoreggiamento al permanere sul territorio nazionale da parte di immigrati irregolari.

Con il suddetto provvedimento normativo, infatti, all'art. 12 del d. lgs. 286 del 1998 (“Testo Unico sull'Immigrazione”) si è aggiunto il comma 5-bis, il quale, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.



LA RATIO DELLA FATTISPECIE

La finalità della suddetta fattispecie si ravvisa nella necessità di eliminare quelle condizioni, quei presupposti che possono contribuire ad alimentare la permanenza sul nostro territorio nazionale dello straniero senza regolare permesso di soggiorno. Rientrano in tale ipotesi non solo 1) gli extracomunitari clandestini entrati illegalmente o 2) quelli già espulsi ma anche 3) il comunitario allontanato dal territorio dello stato o 4) l'immigrato in genere che, a qualunque titolo, abbia fatto i scadere il permesso di soggiorno a tempo determinato. Pertanto, in base alla suddetta figura di reato si vuole reprimere quella particolare condotta di chi, in forza della condizione di debolezza dello straniero irregolare, possa speculare, favorendo indirettamente la permanenza illegale di tali soggetti. La disposizione predetta, inoltre, è stata approvata subito favorevolmente dal CSM col parere del 1 luglio 2008. Lo stesso CSM, invero, da tempo chiedeva un intervento urgente e deciso da parte dello Stato proprio al fine specifico di reprimere quei fatti di sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero da parte di terzi, con notevoli conseguenze sull'ordine pubblico e sulla sicurezza.



L'ELEMENTO OGGETTIVO

Quanto all'elemento oggettivo, il testo approvato dalle legge 125/2008 differisce rispetto al testo della medesima fattispecie previsto originariamente nel decreto legge. Infatti, ab inizio veniva sanzionato, in modo generico per la verità, colui che cedeva a titolo oneroso un immobile allo straniero irregolare. In sede di conversione, invece, sicuramente per prevenire ed evitare dubbi riguardo alla fattispecie contrattuale utilizzata, si punisce specificatamente il dare alloggio e il cedere l'immobile a titolo di proprietà o di locazione. Con il “dare alloggio” ci si riferisce all'ipotesi in cui il “terzo” condivida la propria attuale abitazione con lo straniero irregolare.

Inoltre, sempre con riguardo all'elemento oggettivo, si deve precisare che l'autore dell'illecito de quo non necessariamente corrisponde con il titolare dell'immobile, ma può essere sanzionato anche chi abbia agito in nome e per conto di quest'ultimo. Per esempio, gli agenti o i mediatori immobiliari. Pertanto, sussistendo il necessario e specifico elemento psichico indicato dalla legge, la responsabilità può anche essere in concorso tra l'agente o il mediatore immobiliare ed il proprietario o ricadere esclusivamente sul primo, quando sia provata la totale buona fede del proprietario stesso.




L'ELEMENTO SOGGETTIVO E CONSUMAZIONE

Nel testo originario, l'illecito in esame veniva perfezionato col solo dolo generico del soggetto attivo. Allora, ai fini dell'integrazione del reato, era sufficiente l'onerosità della pattuizione contrattuale con cui veniva messo a disposizione dello straniero irregolare l'immobile. Pertanto, nel “vecchio” testo non veniva richiesto alcun dolo specifico.

Invece, dopo la conversione, la norma incriminatrice richiede che la condotta del reo sia connotata dal dolo specifico, cioè dalla volontà e consapevolezza di dare alloggio o cedere un immobile all'irregolare, al fine di trarre un ingiusto profitto. Pertanto, per l'integrazione dell'illecito in esame, è necessario dimostrare che l'agente abbia voluto trarre un indebito vantaggio dalla condizione di straniero irregolare, imponendo per l'alloggio o per la cessione dell'immobile condizioni onerosissime ed indebitamente sproporzionate rispetto al valore economico-commerciale del negozio intercorso.

L'illecito de quo si consuma nel momento in cui il reo ceda, per trarre un ingiusto vantaggio, alle indebite condizioni sopra menzionate, l'alloggio o un immobile allo straniero irregolare, in modo tale che questo possa permanere, o comunque continuare a permanere, irregolarmente sul territorio nazionale.



DIFFERENZA TRA LA FATTISPECIE IN ESAME E IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO EX ART. 12, COMMA V, T.U. IMMIGRAZIONE

L'introduzione anche nella fattispecie ex comma 5-bis del dolo specifico risolve i rapporti tra questa e quella ben più grave di favoreggiamento ai sensi dell'art 12, comma 5 del d. lgs. 286 del 1998 (Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni).

La differenza tra le due fattispecie si riscontra, in primo luogo, nella circostanza per cui l'illecito ai sensi del sopra descritto comma 5 art. 12 T.U. Immigrazione si applica esclusivamente riguardo il favoreggiamento dello straniero clandestino mentre quello ex comma 5-bis può riguardare anche il cittadino comunitario irregolare.

In secondo luogo, vista la specificità della figura criminosa qui in esame, appare ben difficile che la condotta di fornire un alloggio al clandestino o all'irregolare possa essere ascritta al generico favoreggiamento ex comma 5 art. 12 del T.U..



L'IPOTESI DELLA PERDITA DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Nel succitato parere del 1 luglio 2008, il CSM pone l'ipotesi, riguardo all'applicazione della figura de qua, in cui lo straniero, munito di regolare titolo di soggiorno all'inizio dell'alloggio, si ritrovi sprovvisto in un secondo momento, per vari motivi, dello stesso titolo di soggiorno. Nel caso in esame, tuttavia, non appare configurabile alcun illecito per carenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo. Infatti, appare ben difficile che si possa commettere il reato in esame nel caso della detta circostanza sopravvenuta. Tale circostanza, per quanto rilevantissima per tanti motivi, infatti, esclude ab origine la sussistenza di quel dopo specifico richiesto per l'integrazione della figura criminosa oggetto di esame. Inoltre, nel caso in cui lo straniero “perda” il titolo di soggiorno, appare ben difficile che il dante causa non si attivi per interrompere immediatamente il rapporto di alloggio o cessione di immobile.



LA CONFISCA DELL'IMMOBILE

Il Legislatore prevede che, nel caso di condanna irrevocabile per la commissione dell'illecito sopra descritto, si deve confiscare l'immobile in cui lo straniero è alloggiato o che a questo è stato ceduto. Ovviamente, la confisca non ha luogo nel caso in cui l'immobile appartenga a persona estranea al fatto. Ciò si verifica nell'eventualità di persone che non hanno concorso nel reato e anche nell'ipotesi di soggetti che non hanno avuto alcun colpevole collegamento, diretto o indiretto, anche se non punibile, con la consumazione del reato.

Detta misura sanzionatoria, inoltre, è prevista sia nel caso di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p. sia anche quando al reo venga concessa la sospensione condizionale della pena. Riguardo all'istituto della confisca, questo viene disposto ed è disciplinato in base alla disposizione vigenti del c.p.p.. E' evidente che strumentalmente alla confisca possa essere disposto il sequestro preventivo dell'immobile ai sensi dell'art. 321, 2 comma, c.p.p..

Infine, l'ultimo periodo del succitato comma 5-bis specifica che i proventi derivanti dalla confisca devono essere destinati esclusivamente e obbligatoriamente a finanziare iniziative finalizzate a reprimere e contrastare i reati connessi all'immigrazione clandestina.



UNA IPOTESI RICORRENTE NELLA PRATICA

Il provvedimento della confisca dell'immobile (o meglio del sequestro preventivo), nelle sue prime ipotesi di applicazione, è stato posto in essere in concreto e più volte, oltre che nei casi “tipici” sopra descritti, anche quando l'immobile sia stato concesso in locazione ad un extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, il quale, però, invece che risiedervi, ceda in sub-locazione o dia alloggio ad un canone altissimo, sproporzionato, l'immobile stesso ad altri extracomunitari irregolari. Ai fini della confisca, deve sussistere il dolo specifico da parte del proprietario, il quale, nell'esempio concreto, si intascava gran parte del canone che di fatto veniva pagato all'apparente conduttore.



IN CONCLUSIONE

Tale figura si inserisce nel quadro dei provvedimenti urgenti finalizzati a contrastare l'illegalità derivante dal permanere sul territorio nazionale di immigrati clandestini. Con tale fattispecie, il Legislatore intende sanzionare pesantemente chi, a vario titolo, “favorisce” o comunque alimenti la permanenza degli stranieri irregolari sul nostro territorio. Ciò proprio al fine di rispondere ad una esigenza di sicurezza avvertita in questo periodo storico da tutte le fasce della popolazione. Con tale fattispecie criminosa è ragionevole prevedere una fortissima diminuzione delle affittanze o sub locazioni a clandestini. L'elemento centrale di tale illecito, nonché presupposto della confisca dell'immobile, si ravvisa come detto nel dolo specifico. Ne consegue la delicatezza e la doverosità di una rigorosa dimostrazione in ambito processuale della sussistenza, in capo al destinatario del provvedimento di confisca, del succitato elemento psichico.





Avv. Luigi Modaffari