LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni,   ed   in  particolare  l'art.  205,  come  modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
  Vista  la  delibera  n.  11971  del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato  con  delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18
aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001,
n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del
4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre
2003,  n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.
14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del
20  luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre
2006,  n.  15915  del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007 e n.
16515 del 18 giugno 2008;
  Vista,  in  particolare,  la Parte I del regolamento concernente la
disciplina degli emittenti, recante disposizioni in materia di «Fonti
normative e definizioni»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  integrare  l'art.  2  del regolamento
concernente  la  disciplina  degli emittenti, al fine di indicare, ai
sensi  dell'art.  205  del  decreto  legislativo  n.  58 del 1998, le
condizioni  al  ricorrere  delle  quali  le  offerte di acquisto e di
vendita  di  prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali
di  negoziazione  o da internalizzatori sistematici non costituiscono
offerta  al  pubblico  di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di
acquisto  o  di  scambio  ai  sensi  della  Parte  IV, Titolo II, del
medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;
  Cconsiderate  le  osservazioni  formulate  dagli  Organismi ed Enti
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
                              Delibera:

  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
12475  del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3
maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002,
n.  13616  del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002
del  27  marzo  2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11
agosto  2004,  n.  14743  del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile
2005,  n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n.
15520  del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del
3  maggio  2007, n. 15960 del 30 maggio 2007 e n. 16515 del 18 giugno
2008, e' modificato come segue:
   nell'art. 2, dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:
  «3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 100 del Testo unico
e delle relative norme di attuazione, le quotazioni di prezzi immesse
nei  sistemi  multilaterali di negoziazione non costituiscono offerta
al  pubblico di strumenti finanziari ne' offerta pubblica di acquisto
o  di  scambio  ai  sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico,
purche'  tali  sistemi, tenuto conto del tipo di strumento negoziato,
prevedano:
   a)   prima   dell'inizio   della  negoziazione,  un  documento  di
ammissione alle negoziazioni contenente:
    1)  le informazioni sufficienti affinche' gli investitori possano
pervenire  ad  un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria   e   sulle  prospettive  dell'emittente,  nonche'  sugli
strumenti finanziari e sui relativi diritti;
    2)  l'avvertenza  che  lo  stesso  non  e'  stato  esaminato  ne'
approvato dalla Consob;
   b)  per  la  durata  delle  negoziazioni,  obblighi  finalizzati a
rendere accessibili al pubblico informazioni sufficienti a permettere
agli investitori di pervenire a un giudizio sull'investimento.
  4. Il documento di ammissione di cui al comma 3, lettera a), non e'
richiesto  nei  casi  in  cui  l'offerta  abbia  ad oggetto strumenti
finanziari  che sono gia' stati oggetto di un'offerta al pubblico per
la  quale  e'  stato  pubblicato,  non  piu'  di  dodici  mesi  prima
dell'ammissione  alle  negoziazioni  nel  sistema  multilaterale,  un
prospetto  redatto  conformemente alle disposizioni comunitarie o che
hanno  costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per
la  quale  e'  stato  pubblicato  un documento d'offerta negli ultimi
dodici mesi ai sensi dell'art. 102 del Testo unico.
  5.  Non costituiscono offerta pubblica di acquisto le quotazioni di
prezzi  di acquisto immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione
riservati  ai  soli investitori qualificati, ovvero aventi ad oggetto
gli strumenti finanziari di cui all'art. 100, comma 1, lettere d), e)
e  g),  nonche'  gli strumenti finanziari di valore nominale unitario
minimo  di  almeno  50.000  euro  o  gli OICR aperti il cui ammontare
minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro.
  6.  Non  costituiscono  altresi'  offerta  al pubblico di strumenti
finanziari  ne'  offerta  pubblica  di acquisto o di scambio ai sensi
della  Parte  IV,  Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi
immesse  nei  sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate
da  internalizzatori  sistematici  aventi  ad  oggetto  gli strumenti
finanziari  indicati  nell'art.  100-bis,  comma  4,  del Testo unico
nonche'  gli  strumenti  finanziari,  emessi  da  soggetti italiani o
esteri:
   1)  ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano
o di un altro Paese dell'Unione Europea;
   2) gia' diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'art. 2-bis
o gia' distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea
a  condizione  che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale
garante o la societa' controllante abbia strumenti finanziari ammessi
alla  negoziazione  in  mercati  regolamentati  dell'Unione Europea e
comunque fornisca informativa periodica.
  7.  Alle  offerte di vendita di strumenti finanziari effettuate nei
sistemi   multilaterali   di   negoziazione   o  da  internalizzatori
sistematici  diverse da quelle indicate nei commi 3, 4 e 6, numero 1,
si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100-bis, commi
2 e 3, del Testo unico.».
  II.  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in
vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
   Roma, 27 novembre 2008
                                                Il presidente: Cardia