REPVBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta
dai seguenti magistrati:
Dr.
Gaetano PELLEGRINO Presidente
Dr.
Silvio AULISI Consigliere
relatore
Dr.
Enzo ROTOLO Consigliere
Dr.
Luciano CALAMARO Consigliere
Dr.
Eugenio SCHLITZER Consigliere
ha
pronunciato la seguente
(Numero 4/2006)
sul
ricorso in appello iscritto al n. 21102 del registro di Segreteria proposto
dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica (I.N.P.D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocato Raffaele
Genovesi;
il
Sig. M.A. Adriano, rappresentato e
difeso dagli Avvocati E.U., C.M., A.C.
la
sentenza n. 179/2004 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto,
depositata in data 18.02.2004.
VISTA
la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;
VISTO
l'atto di appello notificato e tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITO
alla pubblica udienza dell'11.11.2005, con l'assistenza del Segretario Signora
Bianco Lucia, il consigliere relatore Silvio Aulisi, non presenti le parti.
Ritenuto
in
Con
l'appellata sentenza la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto,
pronunciandosi sul ricorso proposto da M.A., quale ex dipendente portuale
collocato a riposo dal 01.08.1994, avverso il provvedimento con il quale
l'INPDAP aveva respinto l'istanza, da questi avanzata, di riliquidazione del
proprio trattamento di riposo stesso ai sensi della legge n. 257 del 1992, ha
riconosciuto il diritto del M.A., quale soggetto a suo tempo esposto
all'amianto (giusta attestazione del competente ufficio dell'INAL) e quale
lavoratore andato in pensione dopo l'entrata in vigore della disciplina
invocata, ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della predetta legge n.
257 del 1992, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso
la sentenza ha proposto appello l'I.N.P.D.A.P. chiedendo, in via principale, di
voler dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, il difetto
di legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale, nonché il consequenziale
difetto di giurisdizione del Giudice adito per attenere la pretesa al rapporto
di impiego e, comunque, di voler respingere, per violazione dell'articolo 13,
ottavo comma, della legge n. 257 del 1992,
la richiesta di controparte in quanto infondata. E ciò in quanto
l'invocata norma, avente chiara finalità di favorire l'esodo dal lavoro, poteva
trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti occupati al
momento della richiesta del beneficio. In via subordinata parte appellante ha
chiesto che il beneficio sia riconosciuto con applicazione della prescrizione
quinquennale.
Parte
appellata si è costituita in giudizio ribadendo la giurisdizione di questa
Corte dei conti, la propria legittimazione attiva, la legittimazione passiva
dell'I.N.P.D.A.P. e, infine, l'applicabilità della prescrizione decennale
vertendosi in tema di crediti non liquidi e non esigibili
All'odierna
pubblica udienza, assenti i difensori delle parti, il giudizio è stato
trattenuto per la decisione.
Considerato
in
Preliminarmente
disattese tutte le eccezioni (di giurisdizione di questa Corte dei conti, di
difetto di legittimazione attiva dell'appellante e di legittimazione passiva
dell'Amministrazione) in quanto risulta dedotta in giudizio una questione che
chiaramente attiene ad un rapporto pensionistico, il Collegio giudica l'atto di
appello meritevole accoglimento sotto il profilo della non applicabilità, nei
riguardi del ricorrente in primo grado, della normativa invocata.
E
merita accoglimento in quanto (come già precisato da questa stessa Terza
Sezione Giurisdizionale in sue precedenti pronunce: per tutte sentenza n.
693/05 del 17.11.2005) la finalità perseguita con la legge in discussione - e
precisamente con l'articolo 13 della stessa, nel testo rivisitato dalla legge
n. 271 del 04.08.1993 (di conversione del D.L. n. 169 del 05.06.1993) -
non è di sicuro quella di incrementare i trattamenti pensionistici già
erogati, ma unicamente quella di favorire l'esodo dal lavoro di soggetti esposti
all'amianto in un periodo di ristrutturazione e di riorganizzazione delle
imprese del settore.
Le
spese del presente giudizio possono essere compensate.
La
Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente
pronunciando, accoglie l'atto di appello proposto dall'I.N.P.D.A.P. avverso la
sentenza in epigrafe e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, non
riconosce il diritto di M.A. a vedersi riliquidare il proprio trattamento di
riposo ai sensi della legge n. 257 del 1992.
Spese
compensate
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2005.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
f.to
Silvio Aulisi f.to Gaetano
Pellegrino
Depositata in Segreteria il giorno 4 gennaio 2006
IL DIRIGENTE
f.to Antonio
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