INPDAP
(Circolare 22 giugno 2004 numero 40)
OGGETTO: A) Prestazioni aggiuntive degli infermieri
professionali dipendenti, svolte ai sensi dell’art.1
della legge n. 1/2002. B)
Prestazioni aggiuntive del personale non medico per attività di supporto alla libera
professione intramuraria. Nuova disciplina
previdenziale e regolarizzazione contributiva.
1) Premessa.
Il decreto legge 12 novembre 2001 n.402,
convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 2002 n.1,
nel dettare disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ha
previsto, all’articolo 1, comma 2, che le Aziende unità sanitarie locali, le
Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di
riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare, non oltre
il 31.12.2003, agli infermieri dipendenti, prestazioni orarie aggiuntive
rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, rese al di fuori
dell’impegno di servizio. Tali prestazioni, come precisato
dalla citata legge di conversione (art.1, allegato
unico), vengono svolte in regime libero professionale
e sono assimilate, ancorché rese presso l’amministrazione di appartenenza, al
lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi. Si aggiunge, in
merito, che una proroga dei termini al 31 dicembre 2004 della disposizione di
cui all’art.1, comma 2, del decreto legge 402/2001, convertito
con modificazioni nella legge n.1/2002 è stata prevista dall’art.16 del
decreto legge 24 dicembre 2003 n.355, convertito
nella legge 27 febbraio 2004 n.47.
Sull’argomento, l’Istituto ha emanato le informative n.19 del 8 ottobre 2002 e n.24 del
30 giugno 2003, con le quali le prestazioni aggiuntive in argomento sono state
ricondotte alla tipologia reddituale dei redditi
assimilati a lavoro dipendente, disciplinati dal vigente articolo 50 (ex art.47) del D.P.R. n.917/86 (T.U.I.R.) e quindi sono state ritenute assoggettabili a
contribuzione previdenziale in favore della Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza degli Infermieri professionali (IPASVI).
Tale interpretazione era stata, peraltro, condivisa dal Ministero
del Lavoro con nota protocollo n.9/PP/80366/INF.Q.3 del 9 maggio 2003.
Inoltre, con l’informativa n.29 del 17
luglio 2003 i compensi per prestazioni aggiuntive rese
dal personale non medico a supporto della libera professione medica intramuraria (cfr. punto B di cui all’oggetto), sono stati, in
analogia, considerati rientranti nella medesima tipologia reddituale
di cui al vigente art.50 (ex art.47)
citato e non soggetti quindi a contribuzione nei riguardi di questa gestione.
2) Riconoscimento dell’obbligo
contributivo.
A seguito di perplessità sorte in ordine agli
orientamenti assunti, questo Istituto ha sospeso, con l’informativa n.41 del 16 ottobre 2003, le direttive contenute nelle
informative precedentemente emanate ed ha chiesto al Ministero del Lavoro un
approfondimento sulla quiescibilità dei compensi corrisposti
per le prestazioni lavorative indicate in oggetto e, in particolare,
sull’esatta portata della norma di cui all’art.1,
comma 2, del citato decreto legge n. 402/01, come modificato dall’art.1 della summenzionata legge n.1/2002.
A riscontro della richiesta, con nota 8-9-P-P-70396-P.B.L.72 del 9
marzo 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - a seguito di intese raggiunte con il Ministero dell’Economia, con il
Dipartimento della Funzione Pubblica e con l’ARAN - dopo aver rilevato
l’ambiguità delle disposizioni in esame, ha dichiarato non più coerenti al
quadro normativo le indicazioni inizialmente fornite da questo Istituto,
facenti riferimento ad un assoggettamento in favore dell’IPASVI dei compensi
attribuiti al personale infermieristico ai sensi degli articoli richiamati, ed ha
concluso ritenendoli, invece, assoggettati ad obbligazione contributiva in
favore dell’INPDAP.
Nel prendere atto del parere pervenuto, questa Gestione, a
rettifica dell’orientamento già espresso e nell’intento di garantire
un’omogeneità di trattamento, ritiene parimenti assoggettabili all’obbligo
contributivo, in quanto redditi da lavoro dipendente,
i compensi corrisposti per prestazioni aggiuntive rese dal personale non medico
per attività di supporto alla libera professione intramuraria.
3) Regolarizzazione
della posizione assicurativa e contributiva.
In considerazione di quanto sopra esposto, si invitano
le Amministrazioni e gli Enti interessati a prendere contatti con le Sedi
INPDAP provinciali per gli adempimenti connessi al riconoscimento, ai soli fini
pensionistici, dell’obbligo contributivo sopra definito ed alla conseguente regolarizzazione della posizione
assicurativa e contributiva, riguardante i compensi già corrisposti.
Il recupero dell’intera contribuzione dovuta ovvero degli importi
differenziali, derivanti dall’applicazione di maggiori aliquote dovute
all’INPDAP rispetto a quanto già versato allo stesso titolo all’IPASVI, avverrà
senza interessi di mora e aggravio di sanzioni e secondo le modalità
di seguito indicate.
3.a) Modalità per l’Ente
datore di lavoro
Ai fini della regolarizzazione della
posizione iscrittiva gli Enti interessati dovranno
preliminarmente compilare i modelli di sistemazione contributiva allegati e
disponibili in Internet al sito www.inpdap.gov.it alla sezione “contributi”. Detti modelli
potranno essere inviati alle Sedi provinciali o territoriali competenti con le
medesime modalità con cui viene trasmessa la dichiarazione
dei versamenti dei contributi mensili (allegato di cui alla circolare 1/2002).
Versamento IPASVI
Ogni Ente provvederà a compilare il
modello allegato MOD. 1/SC INPDAP/IPASVI, evidenziando
nello stesso i dati anagrafici dell’iscritto, l’anno e il periodo di servizio,
la retribuzione riferita ai compensi percepiti, il contributo versato
all’IPASVI e la percentuale di aliquota presa a base per il calcolo del
contributo, nonché l’importo da versare all’INPDAP, dato dalla differenza tra
il contributo versato e il totale dei contributi da versare a questo Istituto
sulla base dell’aliquota vigente (23,80 a carico dell’Ente + 8,55 a carico dell’iscritto
+ 0,35, sempre a carico dell’iscritto, da destinare al fondo credito).
[Esempio: retribuzione € 1.000,00 – aliquota applicata nei
confronti del preesistente regime pensionistico 12 % =
€ 120,00. Aliquota INPDAP complessiva 32,70 – contributo INPDAP pari ad €
327,00. Importo differenziale da evidenziare nel prospetto e
versare ad INPDAP a cura dell’Ente datore di lavoro pari ad € 207,00].
Nessun versamento contributivo
Ogni Ente provvederà a compilare il
modello allegato MOD. 1/SC MANCATO VERSAMENTO,
evidenziando nello stesso i dati anagrafici dell’iscritto, l’anno e il periodo di
servizio, la retribuzione riferita ai compensi percepiti e l’intero importo da
versare all’INPDAP sulla base dell’aliquota vigente (23,80 a carico dell’Ente +
8,55 a carico dell’iscritto + 0,35, sempre a carico dell’iscritto, da destinare
al fondo credito).
Versamento dei
contributi.
Il pagamento dei contributi dovrà quindi avvenire secondo le
consuete modalità, utilizzando la distinta dei
versamenti (all.2 – circ.1)
via internet:
- Per gli anni 2002 e 2003 sarà utilizzato un modello per ogni
anno, con l’indicazione, nel quadro periodo precedente, dell’anno di regolarizzazione, del numero degli iscritti interessati e
dell’importo dei contributi che si versano;
- Per l’anno 2004 il pagamento sarà effettuato indicando, nel
quadro periodo corrente del predetto modello, le medesime informazioni di cui
al precedente punto.
3.b) Modalità per gli
Uffici Provinciali e Territoriali
Gli Uffici INPDAP, in conformità a quanto sopra specificato,
acquisiti i modelli presentati dagli Enti, dovranno comunicare all’Uff. IV della Direzione Centrale Entrate il totale dei
contributi da richiedere all’IPASVI e provvedere alla variazione della
posizione assicurativa dei diretti interessati sulla base dei dati retributivi
acquisiti con i sopraindicati modelli. Detta variazione, dovrà opportunamente essere effettuata solo a
seguito del caricamento in Banca Dati delle denunce contributive
relative agli interessati per gli anni di cui trattasi.
3.c) Modalità per
l’IPASVI
L’IPASVI presso il quale sono affluiti i contributi, dopo aver
ricevuto comunicazione da parte di questo Istituto in
merito all’importo da trasferire, provvederà al versamento a livello centrale
sul conto corrente infruttifero n. 29821, intestato all’INPDAP gestione ex
CPDEL, acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d’Italia, con
l’indicazione della causale “contributi per compensi a personale non medico”.
La Direzione Centrale delle Entrate è a disposizione per
qualsivoglia chiarimento all’indirizzo di posta elettronica dcecDIRGEN@inpdap.gov.it .
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi MARCHIONE)
F.to MARCHIONE
Note: i link rimandano al sito Inpdap
dove potranno essere reperiti i moduli citati nella
circolare