INPDAP

(Circolare 22 giugno 2004 numero 40)

 

OGGETTO: A) Prestazioni aggiuntive degli infermieri professionali dipendenti, svolte ai sensi dell’art.1 della legge n. 1/2002. B) Prestazioni aggiuntive del personale non medico per attività di supporto alla libera professione intramuraria. Nuova disciplina previdenziale e regolarizzazione contributiva.

 

1) Premessa.

Il decreto legge 12 novembre 2001 n.402, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 2002 n.1, nel dettare disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ha previsto, all’articolo 1, comma 2, che le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare, non oltre il 31.12.2003, agli infermieri dipendenti, prestazioni orarie aggiuntive rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, rese al di fuori dell’impegno di servizio. Tali prestazioni, come precisato dalla citata legge di conversione (art.1, allegato unico), vengono svolte in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese presso l’amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi. Si aggiunge, in merito, che una proroga dei termini al 31 dicembre 2004 della disposizione di cui all’art.1, comma 2, del decreto legge 402/2001, convertito con modificazioni nella legge n.1/2002 è stata prevista dall’art.16 del decreto legge 24 dicembre 2003 n.355, convertito nella legge 27 febbraio 2004 n.47.

Sull’argomento, l’Istituto ha emanato le informative n.19 del 8 ottobre 2002 e n.24 del 30 giugno 2003, con le quali le prestazioni aggiuntive in argomento sono state ricondotte alla tipologia reddituale dei redditi assimilati a lavoro dipendente, disciplinati dal vigente articolo 50 (ex art.47) del D.P.R. n.917/86 (T.U.I.R.) e quindi sono state ritenute assoggettabili a contribuzione previdenziale in favore della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza degli Infermieri professionali (IPASVI).

Tale interpretazione era stata, peraltro, condivisa dal Ministero del Lavoro con nota protocollo n.9/PP/80366/INF.Q.3 del 9 maggio 2003.

Inoltre, con l’informativa n.29 del 17 luglio 2003 i compensi per prestazioni aggiuntive rese dal personale non medico a supporto della libera professione medica intramuraria (cfr. punto B di cui all’oggetto), sono stati, in analogia, considerati rientranti nella medesima tipologia reddituale di cui al vigente art.50 (ex art.47) citato e non soggetti quindi a contribuzione nei riguardi di questa gestione.

 

2) Riconoscimento dell’obbligo contributivo.

A seguito di perplessità sorte in ordine agli orientamenti assunti, questo Istituto ha sospeso, con l’informativa n.41 del 16 ottobre 2003, le direttive contenute nelle informative precedentemente emanate ed ha chiesto al Ministero del Lavoro un approfondimento sulla quiescibilità dei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative indicate in oggetto e, in particolare, sull’esatta portata della norma di cui all’art.1, comma 2, del citato decreto legge n. 402/01, come modificato dall’art.1 della summenzionata legge n.1/2002.

A riscontro della richiesta, con nota 8-9-P-P-70396-P.B.L.72 del 9 marzo 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - a seguito di intese raggiunte con il Ministero dell’Economia, con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con l’ARAN - dopo aver rilevato l’ambiguità delle disposizioni in esame, ha dichiarato non più coerenti al quadro normativo le indicazioni inizialmente fornite da questo Istituto, facenti riferimento ad un assoggettamento in favore dell’IPASVI dei compensi attribuiti al personale infermieristico ai sensi degli articoli richiamati, ed ha concluso ritenendoli, invece, assoggettati ad obbligazione contributiva in favore dell’INPDAP.

Nel prendere atto del parere pervenuto, questa Gestione, a rettifica dell’orientamento già espresso e nell’intento di garantire un’omogeneità di trattamento, ritiene parimenti assoggettabili all’obbligo contributivo, in quanto redditi da lavoro dipendente, i compensi corrisposti per prestazioni aggiuntive rese dal personale non medico per attività di supporto alla libera professione intramuraria.

 

3) Regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, si invitano le Amministrazioni e gli Enti interessati a prendere contatti con le Sedi INPDAP provinciali per gli adempimenti connessi al riconoscimento, ai soli fini pensionistici, dell’obbligo contributivo sopra definito ed alla  conseguente regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva, riguardante i compensi già corrisposti.

Il recupero dell’intera contribuzione dovuta ovvero degli importi differenziali, derivanti dall’applicazione di maggiori aliquote dovute all’INPDAP rispetto a quanto già versato allo stesso titolo all’IPASVI, avverrà senza interessi di mora e aggravio di sanzioni e secondo le modalità di seguito indicate.

 

3.a) Modalità per l’Ente datore di lavoro

Ai fini della regolarizzazione della posizione iscrittiva gli Enti interessati dovranno preliminarmente compilare i modelli di sistemazione contributiva allegati e disponibili in Internet al sito www.inpdap.gov.it alla sezione “contributi”. Detti modelli potranno essere inviati alle Sedi provinciali o territoriali competenti con le medesime modalità con cui viene trasmessa la dichiarazione dei versamenti dei contributi mensili (allegato di cui alla circolare 1/2002).

 

Versamento IPASVI

Ogni Ente provvederà a compilare il modello allegato MOD. 1/SC INPDAP/IPASVI, evidenziando nello stesso i dati anagrafici dell’iscritto, l’anno e il periodo di servizio, la retribuzione riferita ai compensi percepiti, il contributo versato all’IPASVI e la percentuale di aliquota presa a base per il calcolo del contributo, nonché l’importo da versare all’INPDAP, dato dalla differenza tra il contributo versato e il totale dei contributi da versare a questo Istituto sulla base dell’aliquota vigente (23,80 a carico dell’Ente + 8,55 a carico dell’iscritto + 0,35, sempre a carico dell’iscritto, da destinare al fondo credito).

[Esempio: retribuzione € 1.000,00 – aliquota applicata nei confronti del preesistente regime pensionistico 12 % = € 120,00. Aliquota INPDAP complessiva 32,70 – contributo INPDAP pari ad € 327,00. Importo differenziale da evidenziare nel prospetto e versare ad INPDAP a cura dell’Ente datore di lavoro pari ad € 207,00].

 

Nessun versamento contributivo

Ogni Ente provvederà a compilare il modello allegato MOD. 1/SC MANCATO VERSAMENTO, evidenziando nello stesso i dati anagrafici dell’iscritto, l’anno e il periodo di servizio, la retribuzione riferita ai compensi percepiti e l’intero importo da versare all’INPDAP sulla base dell’aliquota vigente (23,80 a carico dell’Ente + 8,55 a carico dell’iscritto + 0,35, sempre a carico dell’iscritto, da destinare al fondo credito).

 

Versamento dei contributi.

Il pagamento dei contributi dovrà quindi avvenire secondo le consuete modalità, utilizzando la distinta dei versamenti (all.2 – circ.1) via internet:

- Per gli anni 2002 e 2003 sarà utilizzato un modello per ogni anno, con l’indicazione, nel quadro periodo precedente, dell’anno di regolarizzazione, del numero degli iscritti interessati e dell’importo dei contributi che si versano;

- Per l’anno 2004 il pagamento sarà effettuato indicando, nel quadro periodo corrente del predetto modello, le medesime informazioni di cui al precedente punto.

 

3.b) Modalità per gli Uffici Provinciali e Territoriali

Gli Uffici INPDAP, in conformità a quanto sopra specificato, acquisiti i modelli presentati dagli Enti, dovranno comunicare all’Uff. IV della Direzione Centrale Entrate il totale dei contributi da richiedere all’IPASVI e provvedere alla variazione della posizione assicurativa dei diretti interessati sulla base dei dati retributivi acquisiti con i sopraindicati modelli. Detta variazione, dovrà  opportunamente essere effettuata solo a seguito del caricamento in Banca Dati delle denunce contributive relative agli interessati per gli anni di cui trattasi.

 

3.c) Modalità per l’IPASVI

L’IPASVI presso il quale sono affluiti i contributi, dopo aver ricevuto comunicazione da parte di questo Istituto in merito all’importo da trasferire, provvederà al versamento a livello centrale sul conto corrente infruttifero n. 29821, intestato all’INPDAP gestione ex CPDEL, acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d’Italia, con l’indicazione della causale “contributi per compensi a personale non medico”.

 

La Direzione Centrale delle Entrate è a disposizione per qualsivoglia chiarimento all’indirizzo di posta elettronica dcecDIRGEN@inpdap.gov.it .

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luigi MARCHIONE)

F.to MARCHIONE

 

 

Note: i link rimandano al sito Inpdap dove potranno essere reperiti i moduli citati nella circolare

 

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