INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 5 Gennaio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 1 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario Straordinario |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
ricorso gerarchico, silenzio-rigetto, effetti, decisione
tardiva in presenza di ricorso di ricorso giurisdizionale. |
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SOMMARIO: |
ricorso gerarchico, silenzio-rigetto, effetti, decisione
tardiva in presenza di ricorso di ricorso giurisdizionale |
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Il Comitato Amministratore
delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha chiesto a questa Direzione
di approfondire ed esaminare i rimedi giustiziali esperibili nei riguardi
delle decisioni adottate dagli organi preposti a deliberare sulle richieste
di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale. Con il documento che si allega
sono stati forniti al Comitato predetto i chiarimenti sulla materia indicata
in oggetto, condivisi altresì dall’Avvocatura centrale, sui principi di
diritto ivi illustrati. Su esplicito suggerimento dell’Organo centrale
citato, si comunica per opportuna conoscenza degli uffici amministrativi
dell’Istituto, il contenuto del documento menzionato.
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Ricorso gerarchico – silenzio-rigetto – effetti –
decisione tardiva in pendenza di ricorso giurisdizionale.
I ricorsi avverso i provvedimenti sulle integrazioni
salariali ordinarie assunti dalle Commissioni provinciali devono essere decisi
entro 90 giorni dalla data di presentazione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la
decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il
provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale
competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica, con l’osservanza
dei termini di decadenza (rispettivamente previsti in gg. 60 e120), decorrenti
dalla formazione del silenzio.
Il silenzio ha nella specie il valore legale tipico non di
decisione di rigetto, ma di rifiuto di annullamento, il cui concretarsi
costituisce presupposto processuale per la proposizione del ricorso
giurisdizionale o straordinario contro l’unico atto emanato
dall’Amministrazione.
Anche dopo la scadenza del termine di cui sopra permane
tuttavia in capo al Comitato la potestà di esaminare i ricorsi e di assumere le
decisioni di merito.
L’esercizio di tale potere non andrà mai a discapito del
ricorrente in quanto:
1) Art.
46 c.5 D.P.R. 30/4/1970 n. 639 “Attuazione delle deleghe conferite al Governo
con gli artt. 27 e 29 della L. 30/4/1969 n. 153, concernente revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”:
«Il ricorso in seconda istanza deve
essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di
mancata decisione entro tale termine, il ricorrente può adire l’autorità
giudiziaria a norma del seguente art. 47.»
Art. 20
Legge 6/12/1971 n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”:
«Nei
casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello
Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in
via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione
sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se,
nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato
e notificato la decisione all’interessato (…)»
2) Art. 6 D.P.R.
24/11/1971 n. 1199;
3) Consiglio
di Stato, adunanza plenaria, 27/11/1989 n. 16;
4) Art.
17 del “Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi”
(circ. 125 del 5.6.1993) e C.d.S.,Ad.plen., 27.11.1989 n. 16.
- in caso di accoglimento del ricorso si avrà la
soddisfazione del suo interesse con conseguente estinzione del processo
giurisdizionale per cessazione della materia del contendere;
- una decisione di rigetto, non possedendo una autonoma
lesività ma rendendo definitiva la lesione originaria, non soltanto non immuta
l’oggetto del giudizio pendente davanti al T.A.R. (o del
ricorso straordinario), che è costituito non dal silenzio
ma dall’atto di base, ma non determina nemmeno l’onere di una sua ulteriore
impugnazione, essendo istituzionalmente inidonea a pregiudicare in alcun modo
la decisione della causa pendente (C.d.S., Ad.plen., 24.11.1989 n.16).
Si ricorda infine che nel caso di annullamento
giurisdizionale della decisione impugnata, il giudice non ha la facoltà di
concedere le integrazioni salariali in quanto la relativa autorizzazione non si
riconnette direttamente a determinati eventi previsti dalla legge ma ne
presuppone l’apprezzamento da parte dell’autorità amministrativa, espresso in
un provvedimento amministrativo discrezionale e costitutivo (Corte di
Cassazione 3.2.95 n. 1311 Sezioni Unite).
Pertanto l’organo che ha emanato la decisione annullata
dovrà pronunciarsi nuovamente attenendosi ai principi di diritto affermati
nella sentenza, ferma restando la possibilità di un eventuale ulteriore rigetto
della richiesta delle integrazioni salariali in base a motivazioni diverse o
eliminando il vizio di procedimento accertato.
5) Il
giudice può sostituirsi alla P.A. solo nell’emanazione di atti vincolati:
così C.d.S. sez. IV, 7.7.86 n. 483 e C.d.S. sez. V, 15.3.91 n. 250.