MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
Circolare 14 ottobre 2004 n° 40
 
Alle direzioni regionali del lavoro
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  lavoro
                                  Alla  Regione siciliana Assessorato
                                  lavoro Ufficio Regionale del lavoro
                                  Ispettorato del lavoro
                                  Alla  provincia autonoma di Bolzano
                                  Assessorato lavoro
                                  Alla  provincia  autonoma di Trento
                                  Assessorato lavoro
                                  All'INPS - Direzione generale
                                  All'INAIL - Direzione generale
                                  Alla    direzione   generale   AA.G
                                  G.R.U.A.I. - Divisione VII
                                  Al SECIN
 
Oggetto: il nuovo contratto di apprendistato
 
1. Premessa.
  Il  nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47
e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, da' luogo a una tipica
ipotesi  di  lavoro  caratterizzato  per il contenuto formativo della
obbligazione  negoziale.  A  fronte  della prestazione lavorativa, il
datore  di  lavoro si obbliga infatti a corrispondere all'apprendista
non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a
mezzo  di  soggetti  in  possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo
individuati,  gli  insegnamenti necessari per il conseguimento di una
qualifica  professionale, di una qualificazione tecnico-professionale
o  di  titoli  di  studio  di  livello  secondario,  universitari,  o
specializzazioni  dell'alta  formazione  (tra cui la specializzazione
tecnica  superiore  di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144),  attraverso  percorsi  di  formazione  interna  o  esterna alla
azienda.
  Va  peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276
del  2003  l'apprendistato  diventa  l'unico  contratto  di  lavoro a
contenuto  formativo  presente  nel  nostro  ordinamento, fatto salvo
l'utilizzo  del  contratto  di  formazione  e  lavoro nelle pubbliche
amministrazioni.  Nel  settore  privato,  per contro, il contratto di
formazione e lavoro continuera' infatti a trovare applicazione in via
transitoria  e  meramente  residuale  nei  limitidi  cui  al  decreto
legislativo  6 ottobre 2004, n. 251, recante «Disposizioni correttive
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro».
  Diversa  e'  invece  la funzione del nuovo contratto di inserimento
disciplinato  agli  articoli 54  e ss. del decreto legislativo n. 276
del 2003, in cui la formazione del lavoratore e' solo eventuale e non
integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale.
  Il   nuovo   apprendistato,  cosi'  come  configurato  nel  decreto
legislativo  di  riforma  del  mercato  del  lavoro, vuole essere uno
strumento  idoneo  a  costruire  un  reale percorso di alternanza tra
formazione  e  lavoro,  quale  primo  tassello  di  una  strategia di
formazione  e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita. A
tal   fine   sono   state   disciplinate   tre   diverse  ipotesi  di
apprendistato:    1)    l'apprendistato    per   l'espletamento   del
diritto-dovere   di   istruzione   e  formazione;  2) l'apprendistato
professionalizzante;  3)  l'apprendistato  per  la acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
  Il  raggiungimento  effettivo  delle  finalita'  sottese alla nuova
disciplina  dell'apprendistato  presuppone  il raccordo tra i sistemi
della  istruzione  e  quelli  della  formazione  professionale.  Tale
raccordo     e'     particolarmente    evidente    con    riferimento
all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione,  che  infatti presuppone per la sua piena operativita' la
definitiva  implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del
2003.
  Anche  l'apprendistato  professionalizzante  non e' oggi pienamente
operativo,  in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili
formativi,  da  definirsi  d'intesa  con  le  parti sociali, a cui e'
subordinata l'applicabilita' dei profili normativi definiti a livello
nazionale,  come  legislazione  di  cornice,  nell'ambito del decreto
legislativo  n.  276  del  2003.  Pienamente operativa e' pertanto da
considerarsi   unicamente   la   disciplina   dell'apprendistato  per
l'acquisizione  di  un  diploma  o  per  percorsi di alta formazione,
rispetto  al  quale e' possibile avviare le prime sperimentazioni nei
limiti  e  alle condizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo
n.  276  del  2003.  Le  Regioni, nell'ambito delle competenze a loro
attribuite,  potranno  peraltro  rendere  agevolmente operativo anche
l'apprendistato    professionalizzante    dando    luogo   a   quelle
regolamentazioni,   non   necessariamente  nella  forma  della  legge
regionale,   che   consentono   di   definire   i  profili  formativi
dell'istituto.
2. Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti.
  In  conformita'  alla  disciplina  previgente, e in coerenza con le
finalita'  dell'istituto,  e'  stabilito  un limite quantitativo alle
assunzioni  di  apprendisti.  Non  e'  infatti possibile assumere con
contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore
al  100  per  cento  delle  maestranze specializzate e qualificate in
servizio  presso  uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati,  o  che  comunque  ne abbia in numero inferiore a tre,
puo' assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre.
  Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per
le  quali  resta  applicabile  la  disciplina di cui all'art. 4 della
legge n. 443 del 1985.
  In  caso  di  assunzione  con  contratto  di  apprendistato  e'  da
ritenersi   immediatamente   abrogato   l'obbligo   di  richiesta  di
autorizzazione   alla  direzione  provinciale  del  lavoro  ai  sensi
dell'art.  85,  comma  1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. E'
fatto   salvo  tuttavia  il  diritto  della  normativa  regionale  di
reintrodurre,  in  attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge  n.  30  del  2003,  una diversa procedura autorizzativa, anche
attraverso  il  rimando  agli  enti  bilaterali.  In  mancanza di una
disciplina  regionale  che  regoli tale procedura non potranno essere
considerate  legittime  le  previsioni  di  contratti  collettivi che
subordinino  la  stipula  del contratto alla autorizzazione dell'ente
bilaterale.  Non  potranno  altresi'  essere  considerate  legittime,
neppure  ai  sensi  dell'art. 10 della legge n. 30 del 2003, le norme
dei  contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di
apprendistato   alla   iscrizione  all'ente  bilaterale  o  ad  altre
condizioni non espressamente previste dal legislatore.
3. Apprendistato  per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione.
3.1 Le finalita'.
  L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e  formazione  e'  finalizzato  al  conseguimento di una qualifica di
istruzione  e formazione professionale ai sensi della legge n. 53 del
2003,  ossia  alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di
un   titolo   di   studio,  consentendo  l'assolvimento  dell'obbligo
formativo  attraverso  lo  strumento dell'alternanza scuola - lavoro.
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione  e'  infatti  previsto  quale  percorso  alternativo  alla
formazione  scolastica  ma  cio'  nondimeno  integrativo dell'obbligo
formativo  che si traduce oggi nel «diritto dovere» di istruzione per
almeno  12  anni e comunque fino ai 18 anni d'eta'. Sussiste pertanto
un  diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni
d'eta' e l'attivita' lavorativa oggetto del contratto.
  Con   il   contratto   di   apprendistato  per  l'espletamento  del
diritto-dovere  di  istruzione e formazione si vuole dunque garantire
ai  giovani,  che  acquisiscono  la  capacita'  lavorativa a 15 anni,
secondo  l'art.  2  del codice civile, di poter terminare il corso di
studi   obbligatorio  anche  attraverso  l'alternanza  scuola-lavoro.
L'apprendistato  per  il  diritto-dovere  di  formazione si configura
pertanto  come  l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno
da  chi  abbia  meno  di  18  anni e non sia in possesso di qualifica
professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
  Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di  istruzione e formazione puo' essere stipulato da datori di lavoro
appartenenti   a   tutti   i  settori  lavorativi,  ivi  comprese  le
associazioni  dei  datori  di lavoro e le organizzazioni sindacali, e
con  soggetti  tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non
abbiano  ancora  completato  il  percorso  formativo. Il contratto di
apprendistato  di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di
una  qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o un titolo
di studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi.
  La  disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere  di  istruzione  e  formazione  stabilita  dal decreto
legislativo n. 276 del 2003 e' strettamente connessa alla riforma del
sistema  di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia
pertanto  alla  implementazione  della delega di cui alla legge n. 53
del  2003  per  formulare  gli  opportuni  chiarimenti  rispetto alla
disciplina dell'istituto che dunque non e' al momento operativo.
4. Apprendistato professionalizzante.
4.1 Le finalita'.
  Il contratto di apprendistato professionalizzante e' finalizzato al
conseguimento  di  una  qualificazione  professionale  attraverso  la
formazione  sul  lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito
dell'apprendistato   professionalizzante  deve  essere  intesa  quale
acquisizione     di     competenze    di    base,    trasversali    e
tecnico-professionali.  Non si persegue pertanto l'acquisizione di un
titolo  di  studio  o  di  una qualifica professionale del sistema di
istruzione  e  formazione professionale, bensi' l'accrescimento delle
capacita'  tecniche  dell'individuo  al  fine  di  farlo diventare un
lavoratore qualificato.
4.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
  Il  contratto  di  apprendistato  professionalizzante potra' essere
stipulato  da  datori  di  lavoro  appartenenti  a  tutti  i  settori
produttivi,  comprese  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro e le
organizzazioni  sindacali,  con  soggetti  dai  18 ai 29 anni d'eta',
secondo  quanto  disposto dall'art. 49 del decreto legislativo n. 276
del  2003. Il contratto potra' altresi' essere stipulato con soggetti
che  abbiano  compiuto  i  17  anni d'eta' e siano in possesso di una
qualifica  professionale  conseguita  ai  sensi  della legge 28 marzo
2003, n. 53.
  Tali  limiti  d'eta'  sono  direttamente collegati con le finalita'
perseguite  e con la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto non
si    considerano    applicabili   fino   alla   piena   operativita'
dell'istituto.
4.3 La disciplina del rapporto.
  Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non e' oggi
pienamente  operativo,  in  attesa  delle  discipline  regionali, che
andranno  adottate d'intesa con le parti sociali, per quanto riguarda
i  profili  formativi.  E'  tuttavia  opportuno  fornire taluni primi
chiarimenti   in   considerazione  del  fatto  che  il  contratto  di
apprendistato   professionalizzante   e'   gia'   stato   oggetto  di
regolamentazione  da  parte  di  contratti  collettivi  nazionali con
contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la ratio del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
  Il  contratto di apprendistato professionalizzante dovra', in primo
luogo,  essere stipulato in forma scritta ad substantiam. All'interno
del  contratto  dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a
cui  il  lavoratore  verra'  adibito,  la qualifica professionale che
potra' essere conseguita al termine del rapporto e il piano formativo
individuale.  Il  piano formativo individuale, documento distinto dal
contratto  di  lavoro,  dovra' essere allegato al contratto a pena di
nullita' dello stesso.
  Il contratto di apprendistato professionalizzante puo' avere durata
minima  di  due  anni  e  durata massima di sei anni. E' rimessa alla
contrattazione  collettiva  la  possibilita' di individuare la durata
dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di
base   e   tecnico-professionali  da  conseguire  e  della  eventuale
qualifica professionale, cosi' come indicata altresi' nell'istituendo
«Repertorio delle professioni» presso il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali. Resta dunque inteso che, in attesa della concreta
regolamentazione  dell'istituto  ad  opera di regioni e parti sociali
resta  in  vigore  la  vigente  normativa in materia anche per quanto
attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla rilevando
diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
  Trattandosi  di  contratti  a  finalita'  diverse,  il contratto di
apprendistato   professionalizzante  potra'  essere  stipulato  anche
successivamente  ad  un contratto di apprendistato per l'espletamento
del  diritto  dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata
massima  cumulativa  dei due contratti non potra' essere superiore ai
sei anni.
  Il  datore  di  lavoro  potra' recedere dal rapporto al termine del
periodo di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata al
contratto  di  lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano
formativo individuale non e' ancora stata conseguita. Sussiste invece
il  divieto  per il datore di lavoro di recedere prima della scadenza
del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso
l'apprendista  ha  diritto  alla  valutazione  e certificazione delle
competenze  acquisite  e  dei  crediti  formativi maturati durante il
periodo di apprendistato.
  La  disciplina  del  contratto  di apprendistato resta soggetta, in
quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio
1955,  n.  25, e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi
ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n.
25  del  1955,  relative  ai  diritti  e doveri del datore di lavoro,
nonche'  la  disciplina  previdenziale ed assistenziale prevista agli
articoli 21  e  22,  cosi'  come espressamente previsto dall'art. 53,
comma  4.  Sara'  altresi'  da  ritenersi  applicabile  la previgente
disciplina  in  materia  di recesso dal rapporto, cosi' come regolata
dall'art.  19  della  legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del
termine   del   contratto   di   apprendistato   professionalizzante,
l'apprendista  si  riterra'  mantenuto  in  servizio salvo disdetta a
norma dell'art. 2118 del codice civile.
  L'art.   85,   comma   1,   lettera  b)  del  decreto  ha  tuttavia
espressamente  abrogato  sia  l'art.  2,  comma 2, sia l'art. 3 della
legge   n.   25   del  1955  eliminando  l'obbligo  di  richiesta  di
autorizzazione  preventiva  alla  direzione  provinciale  del lavoro.
Pertanto,  in  attesa  che  la  normativa  regionale regoli i profili
formativi  del  contratto di apprendistato professionalizzante, e' da
ritenersi  ancora  applicabile  la  disciplina  previgente al decreto
legislativo  n.  276 del 2003, fatta salva l'abrogazione dell'obbligo
di  richiesta  di autorizzazione pervenuta alla direzione provinciale
del lavoro che infatti e' immediatamente operativa.
4.4 La  retribuzione  dell'apprendista  e  gli  incentivi economici e
normativi.
  All'art.  49,  comma  4,  lettera b), e' fatto divieto al datore di
lavoro  di  retribuire  l'apprendista  con tariffe a cottimo. Si deve
peraltro  ritenere  ancora  in  vigore il comma 1, dell'art. 13 della
legge  n.  25  del  1955,  il quale prevedeva la determinazione della
retribuzione    dell'apprendista    mediante   un   procedimento   di
percentualizzazione  graduale  in  base  alla anzianita' di servizio,
determinato   sulla   base   della   retribuzione   stabilita   dalla
contrattazione collettiva.
  Il  trattamento normativo e retributivo dell'apprendista e' in ogni
caso  regolato  dall'art.  53, comma 1 del decreto legislativo n. 276
del  2003.  La  retribuzione dell'apprendista e' stabilita sulla base
della categoria di inquadramento dello stesso che non potra', secondo
quanto  stabilito  dalla  norma,  essere  inferiore  per  piu' di due
livelli  all'inquadramento  previsto  per  i  lavoratori  assunti  in
azienda  ed  impiegati per le stesse qualifiche cui e' finalizzato il
contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale.
  Fatte   salve   specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo,  i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4.5 Il profilo formativo.
  La   regolamentazione   dei  profili  formativi  del  contratto  di
apprendistato  professionalizzante  e'  demandata, nel rispetto della
riforma  del  titolo  V  della  Costituzione,  intervenuta  con legge
costituzionale  n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole regioni e alle
province  autonome  di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione dovra'
essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
regionale.
  L'art.  49,  comma  5,  lettera  a),  fissa  tuttavia  un minimo di
centoventi  ore  di  formazione  formale  che  potra'  essere  svolta
dall'apprendista  all'interno  o  all'esterno  dell'azienda,  secondo
quanto  stabilito  dal  piano  formativo individuale. Pertanto non e'
piu' previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria,
anche  se  il  decreto  impone  comunque che si tratti di «formazione
formale»,  ossia  di  una  formazione effettuata attraverso strutture
accreditate  o  all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati
di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili
secondo  le  modalita'  che  saranno  definite dalle future normative
regionali.  L'obbligo  di  formazione per l'apprendista potra' essere
adempiuto  anche  tramite  lo strumento della formazione a distanza e
strumenti di e-learning.
  Durante  il  periodo  di  apprendistato  dovra' essere garantita la
presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di
accompagnare  l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo
individuale.  Nel  caso in cui la formazione sia impartita attraverso
strumenti  di e-learning, anche l'attivita' di accompagnamento potra'
essere  svolta  in  modalita' virtualizzata e attraverso strumenti di
tele-affiancamento  o  video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla
normativa  regionale  per  la definizione delle specifiche competenze
del  tutor.  Si  ritiene  che, in conformita' con quanto previsto dal
decreto  ministeriale del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potra'
essere  svolto  dallo  stesso  datore  di  lavoro  in  possesso delle
competenze  adeguate  o  da  un  lavoratore  che sia inquadrato ad un
livello  pari  o  superiore rispetto alla qualifica professionale che
dovra'   conseguire   l'apprendista   al   termine   del  periodo  di
apprendistato  professionalizzante,  quale garanzia di possesso delle
adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore.
  E'  rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti
per  il  riconoscimento  della formazione sulla base delle competenze
tecnico-professionali  acquisite durante il periodo di apprendistato.
Tali   competenze  verranno  indicate  sul  «Libretto  formativo  del
cittadino»,  come  indicato  nell'art.  2,  comma  1,  lettera i) del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
5. Apprendistato  per  l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione.
5.1 Le finalita'.
  L'apprendistato  di  terzo tipo e' finalizzato alla acquisizione di
un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione,
nonche'  per  la specializzazione tecnica superiore introdotta con la
legge  17 maggio  1999,  n.  144, integrando la formazione pratica in
azienda   con   la  formazione  secondaria,  universitaria,  di  alta
formazione o comunque con una specializzazione tecnica superiore.
  L'art.  50,  comma  1, prevede pertanto un diretto collegamento tra
l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione  e  il  sistema dell'istruzione e della formazione tecnica
superiore  come  previsto  all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
5.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
  Il  contratto  di  apprendistato  per  acquisizione di un diploma o
percorsi  di  alta  formazione  puo'  essere  stipulato tra datori di
lavoro  appartenenti a tutti i settori produttivi, purche' esercitino
attivita'  compatibili  con  il  perseguimento  delle  finalita'  del
contratto, e soggetti di eta' compresa tra i tra i 18 e i 29 anni che
siano  gia'  in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire
una  qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potra'
tuttavia  essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il
diciassettesimo anno d'eta' qualora siano in possesso di un titolo di
studio.
  Il  contratto  puo'  essere stipulato anche con le associazioni dei
datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
5.3 La disciplina del rapporto.
  La  disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma
o  per  percorsi di alta formazione e' altamente flessibile in quanto
presuppone   moduli   di  formazione  ad  hoc  tra  loro  liberamente
combinabili:  formazione  formale, formazione non formale, formazione
informale.
  Concretamente    la    disciplina   dell'istituto   dovra'   essere
individuata, per quanto attiene ai profili formativi e anche caso per
caso,  dalle  regioni  ovvero  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano,   mediante   un   semplice  accordo  o  convenzione  con  le
associazioni  territoriali  dei  datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali  comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale,
nonche'  con  le universita' o altre istituzioni formative. L'accordo
dovra'  prevedere  programmi  di  lavoro  specifici e coerenti con il
percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi si
realizzeranno  con  il  supporto  di un tutor aziendale e di un tutor
formativo nominato dall'universita' o dall'istituto formativo.
  Il  contratto di lavoro dovra' essere stipulato in forma scritta ad
substantiam  e dovra' indicare: la qualifica da conseguire, la durata
del  contratto  nonche'  il piano formativo individuale finalizzato a
garantire  la  fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il
piano  formativo  individuale  dovra' essere allegato al contratto di
apprendistato a pena di nullita' dello stesso.
  L'innovazione    contenuta   nel   decreto   attiene   alla   ampia
flessibilita'  dei  percorsi  di apprendistato di alta formazione che
non   presuppongono   necessariamente  una  scissione  tra  attivita'
lavorativa  e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici
di  livello  secondario, universitario, dell'alta formazione o per la
specializzazione  tecnica  superiore.  L'attivita' svolta in azienda,
cosi' come concordata tra regione, associazioni datoriali e sindacali
e  istituti  formativi potra' dunque integrare pienamente il percorso
di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
  Nei  limiti  indicati  dalla regolamentazione regionale, in accordo
con  le  organizzazioni  sindacali  e  dei  datori di lavoro e con le
universita'    e    gli   altri   istituti   formativi,   la   durata
dell'apprendistato  per  l'acquisizione di un diploma o per titoli di
studio  universitari,  o  specializzazioni  dell'alta  formazione (in
particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69
della  legge  17 maggio  1999,  n.  144), e' stabilita dalle parti in
seguito  ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il
soggetto  possiede  al momento della stipula e quelle che si potranno
conseguire   per   mezzo  della  formazione  in  apprendistato.  Tale
valutazione   sara'   attuata   all'interno   del   piano   formativo
individuale.
  Si  applicano  in  quanto  compatibili  le disposizioni di cui alla
legge  n.  25  del  1955,  e  successive  modificazioni,  pertanto si
considerano  applicabili  le norma in materia di diritti e doveri del
datore   di   lavoro   e   dell'apprendista,  nonche'  la  disciplina
previdenziale ed assistenziale.
6. Piano formativo individuale.
  Il   piano  formativo  individuale  e'  un  documento  allegato  al
contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sara' stabilito
attraverso  la  definizione  di  un  unico modello nazionale previsto
dalle   regioni  e  dalle  province  autonome.  Nel  piano  formativo
individuale  andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze
del  soggetto  e  degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di
apprendistato,  il  percorso  di  formazione  formale  e  non formale
dell'apprendista  nonche'  la  ripartizione di impegno tra formazione
aziendale o extra-aziendale.
  Il  piano formativo individuale dovra' essere elaborato in coerenza
con  i  profili  formativi individuati dalle regioni e dalle province
autonome,  con  il supporto tecnico del repertorio delle professioni.
In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le regioni e le
province    autonome    potranno    autonomamente    attivarsi    per
l'individuazione dei profili formativi.
  In considerazione della difficolta' di prevedere percorsi formativi
precisi,  in  particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato
di  lunga  durata, il piano formativo individuale sara' seguito da un
piano  individuale  di  dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor,
nel  quale  le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso
formativo dell'apprendista.
  Spetta alle regioni ed alle province autonome definire le modalita'
per   lo   svolgimento,   la  valutazione,  la  certificazione  e  la
registrazione  sul  libretto  formativo  delle  competenze  acquisite
mediante percorso di apprendistato.
7. Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza.
  Quando   l'azienda   opera   per   l'erogazione   «a  distanza»  di
comunicazioni/informazioni  ai  clienti  e/o  al  mercato  attraverso
l'utilizzo   di  strumenti  informatici  e  telematici  in  rete,  e'
possibile  superare  il  concetto  di  unita'  produttiva  localmente
individuata.  Infatti  in  questi  casi  le  funzioni produttive sono
virtualizzate  e sono oggetto di concomitanti attivita' di controllo,
monitoraggio,  addestramento  e  formazione che si svolgono secondo i
sistemi    e-learning    anche    attraverso    teleaffiancamento   e
video-comunicazione da remoto.
  Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di
specializzati,  non  e' rilevante la loro localizzazione nella unita'
produttiva  ove  operano gli apprendisti stante la peculiarita' degli
strumenti  adottati.  Per  l'effetto,  analoga  soluzione puo' essere
adottata  per l'attivita' di tutoraggio il cui svolgimento, in questi
casi,   non  puo'  prescindere  dalle  modalita'  e  dagli  strumenti
tecnologici sopradescritti.
8. Disciplina sanzionatoria.
  L'art.  53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi'
come  modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre
tipologie  di  apprendistato.  A  tutela  del  rispetto  dell'obbligo
formativo  che  il  contratto  di apprendistato fa sorgere in capo al
datore  di  lavoro  si  prevede  infatti che in caso di inadempimento
all'obbligo  formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di
lavoro  e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte
dell'apprendista,  il  datore  e'  tenuto  a  versare all'I.N.P.S., a
titolo  sanzionatorio,  la  differenza tra la contribuzione versata e
quella   dovuta   con   riferimento   al   livello  di  inquadramento
contrattuale  superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al
termine  del  periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
La  maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi
altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
  L'inadempimento  formativo  imputabile  al  datore  di lavoro sara'
valutato  sulla  base del percorso di formazione previsto all'interno
del  piano  formativo  e  di  quanto  regolamentato  dalla disciplina
regionale.  Tale inadempimento potra' configurarsi in presenza di uno
dei  suddetti  elementi:  quantita'  di  formazione, anche periodica,
inferiore   a   quella   stabilita   nel   piano  formativo  o  dalla
regolamentazione  regionale;  mancanza  di  un tutor aziendale avente
competenze  adeguate  o  di  ogni  altro elemento che provi una grave
inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
  In  caso  di  inadempimento  dell'obbligo  formativo, e conseguente
applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro
sara'   preclusa   la  possibilita'  di  continuare  il  rapporto  di
apprendistato  con  lo  stesso  soggetto  e  per l'acquisizione della
medesima qualifica o qualificazione professionale.
    Roma, 14 ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Maroni

 

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