ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DIASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461

DIREZIONE GENERALE – Area Prestazioni e contributi

Direzione Contributi

(Circolare 17 giugno 2004 numero 17)

 

 

 

Oggetto:          lavoratori autonomi esercenti attività musicali. Istruzioni attuative

Sommario:      nella presente circolare vengono esaminate le norme, introdotte dalla legge n.350 del 2003, che disciplinano il rilascio del certificato di agibilità e l’adempimento degli obblighi contributivi per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e si forniscono le necessarie istruzioni operative.

 

1. Il quadro normativo

La legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria dello Stato per l’anno 2004, ha introdotto all’art. 3, commi 98, 99 e 100, una nuova categoria di iscritti all’ENPALS e, relativamente ad essa, alcune innovazioni in materia di certificato di agibilità e di obblighi contributivi.

In particolare, il comma 98 del predetto articolo ha aggiunto all’elenco dei lavoratori assicurati all’ENPALS, di cui all’art.3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947, il numero 23-bis, corrispondente ai “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”.

Il successivo comma 99 ha integrato l’art.6, comma 2, del D.Lgs.C.P.S.

708/1947, stabilendo che i predetti lavoratori autonomi richiedano direttamente il certificato di agibilità, previsto dall’art.10 del sopra citato decreto, il cui obbligo di custodia continua a permanere, per espressa disposizione legislativa, in capo al committente.

Infine, il comma 100 dell’art.3 della legge n.350/2003, aggiungendo il comma 15-bis all’art.1 del D.Lgs. n.182/1997, ha disposto che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali provvedano direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi. 

Al riguardo, è opportuno precisare che, qualora il soggetto committente della prestazione lavorativa risulti sprovvisto del certificato di agibilità, al medesimo verrà irrogata la sanzione amministrativa contemplata dall’art.6, comma 3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni. In tal caso, ai fini della individuazione del soggetto tenuto all’assolvimento  dei relativi obblighi contributivi, la circostanza che la prestazione sia resa in qualità di “lavoratore autonomo esercente attività musicali” dovrà, ovviamente, essere suffragata da adeguati elementi documentali (contratti, ecc.). Si ricorda che, conformemente a quanto stabilito nella circolare 21/2002, nell’ipotesi di artisti ingaggiati direttamente da privati che organizzano l’evento, il gestore del locale è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, di aver accertato che i lavoratori dello spettacolo siano in possesso del certificato di agibilità. 

Per quanto attiene ai lavoratori autonomi che esercitano attività musicali congiuntamente con altri lavoratori della medesima categoria, gli adempimenti finalizzati al rilascio del certificato di agibilità, nonché quelli connessi all’assolvimento degli obblighi contributivi, gravano su ciascuno dei lavoratori interessati. Naturalmente, laddove si tratti di complessi o gruppi musicali legalmente costituiti continua a valere il regime ordinario, in base al quale i sopra citati obblighi sono a carico del complesso o gruppo musicale.

Si precisa che, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, per i lavoratori in questione, non si applica l’istituto del deposito cauzionale, che l’art.10, comma 3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947 prevede unicamente per le imprese.  Va da sé che, in caso di violazione degli obblighi contributivi, ulteriori certificati di agibilità o proroghe di quelli già in possesso del lavoratore saranno rilasciati previa regolarizzazione dell’inadempienza.

Si fa presente, infine, che, poiché ai sensi della legge n.350/2003 i lavoratori autonomi esercenti attività musicali costituiscono una nuova categoria di iscritti all’ENPALS e pertanto non sono stati presi in considerazione dal D.M. 10 novembre 1997 che ha suddiviso le categorie dei soggetti assicurati in tre raggruppamenti allo scopo di determinare i requisiti per il raggiungimento dell’annualità contributiva, l’Ente ha attivato, per l’individuazione del raggruppamento di appartenenza, la procedura prevista dall’art. 3, secondo comma, del D.Lgs.C.P.S. 708/1947 come modificato dall’art. 43, 2 comma della legge n.289/2002.

 

2. Istruzioni operative

A. Rilascio del PIN

L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali deve essere preceduta dal rilascio di apposito PIN per l’accesso alle procedure che consentono l’adempimento degli obblighi previdenziali di legge, a partire dal 1° luglio 2004.

A tal fine, i predetti lavoratori sono tenuti a consegnare, alle Sedi Compartimentali e Sezioni distaccate ENPALS (v. allegato n.1) competenti per territorio, il mod. 032/AUT (disponibile e scaricabile sul portale www.enpals.it), debitamente compilato e sottoscritto, sulla base delle indicazioni seguenti:

¾  nella parte superiore del frontespizio, barrare il primo riquadro (“richiesta del PIN”), indicando la data di presentazione della domanda.  Il secondo riquadro (“denuncia di variazione dei dati”) va barrato nel caso di denuncia di variazione dei dati forniti al momento della richiesta del PIN;

¾  i valori del campo “codice gruppo” sono generati automaticamente dal sistema e vengono attribuiti dall’operatore ENPALS (solo nel caso di denuncia di variazione dei dati il campo deve essere compilato dal lavoratore);

¾  nel campo “matricola ENPALS lavoratore” indicare la matricola lavoratore, se posseduta in virtù di precedente iscrizione all’Ente (nel caso in cui il lavoratore non risulti iscritto all’Ente, va richiesta contestualmente l’immatricolazione sulla base delle procedure ordinarie);

¾  nel campo “partita IVA” indicare la partita IVA se posseduta;

¾  nel campo “codice sede ENPALS” indicare il codice corrispondente alla sede di appartenenza, da individuare sulla base della residenza del lavoratore o, in caso di residenza all’estero, sulla base del domicilio (cfr. allegato n.1 della presente circolare);

¾  nel campo “data cessazione attività” indicare la data di cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, da comunicare utilizzando il mod.32/AUT per la denuncia di variazione dei dati. 

Gli Uffici ENPALS, acquisita la documentazione sopra descritta ed espletati i controlli di rito, debbono procedere alle operazioni di acquisizione del modello 032/AUT, digitando nell’ambito dell’apposita maschera di inserimento dei dati, nel campo “tipo di attività”, il codice A, corrispondente a “23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali – L.350/2003”. Si tiene a precisare che i suddetti lavoratori dovranno essere inquadrati:

¾ con il seguente codice di categoria di attività delle imprese: 714;
¾ con il seguente codice di forma societaria: AUT;
¾ con il seguente codice categoria lavoratore: 500.

Il codice di attività (001), che sarà fornito automaticamente dal sistema, insieme al codice gruppo, è unico e rimarrà invariato.

Il tesserino PIN, di regola rilasciato dalle Sedi ENPALS contestualmente alla presentazione della predetta richiesta, consente lo svolgimento in via telematica degli adempimenti connessi al rilascio del certificato di agibilità e degli ulteriori adempimenti contributivi.

E’ appena il caso di rilevare come, qualora il lavoratore autonomo esercente attività musicale non risulti già titolare di posizione assicurativa ENPALS,  gli Uffici dovranno procedere all’immatricolazione dello stesso utilizzando i dati contenuti nel modello 032/AUT ed al rilascio del previsto mod. 051 (libretto personale di iscrizione del lavoratore).

Al fine di agevolare le operazioni di rilascio del PIN, il lavoratore può anche precompilare il modello 032/AUT collegandosi al portale www.enpals.it e inserendo i dati richiesti all’interno del modello. Al termine della compilazione il lavoratore potrà a scelta stampare il modello o annotarsi il numero progressivo rilasciato dalla procedura, per poi presentare l’uno o l’altro presso gli Uffici ENPALS al fine del rilascio del PIN.

Il lavoratore in possesso del PIN potrà effettuare l’accesso all’area riservata agli utenti registrati e visualizzare il numero di matricola composto dal codice gruppo e dal codice attività e il numero di matricola lavoratore.

Si ricorda che le operazioni di richiesta del PIN potranno avere inizio a partire dal 1° luglio 2004.

 

B. Certificato di agibilità (circ. n. 21 del 4/6/2002 e circ. n.27 del 6/8/2002)

Per agevolare e semplificare lo svolgimento degli adempimenti a carico del lavoratore, l’ENPALS ha attivato un’apposita procedura telematica che consente il tempestivo rilascio del certificato di agibilità.

Per una corretta utilizzazione della procedura è stato realizzato un manuale operativo volto a garantire la giusta fruizione delle informazioni ed il loro aggiornamento, consultabile attraverso il sito dell’Ente (www.enpals.it).

Si fa presente che il rilascio del certificato potrà essere effettuato solo utilizzando la suddetta procedura telematica ovvero avvalendosi dei servizi disponibili presso le Sedi ENPALS.

Si ricorda, infine, che per l’utilizzo della predetta procedura è necessario disporre dell’apposito PIN.

 

C. Denuncia contributiva

Per lo svolgimento degli adempimenti contributivi a carico del lavoratore, l’ENPALS ha attivato un’apposita procedura telematica che semplifica le relative operazioni.

Anche in questo caso, per una corretta utilizzazione della procedura è stato realizzato un apposito manuale operativo, consultabile attraverso il sito dell’Ente (www.enpals.it).

Si fa presente che la denuncia dei contributi dovuti potrà essere effettuata solo utilizzando la suddetta procedura telematica ovvero avvalendosi dei servizi disponibili presso le Sedi ENPALS.

Naturalmente, anche in questo caso, per l’utilizzo della predetta procedura è necessario disporre del predetto PIN.

Si ricorda che la denuncia contributiva va effettuata ogni mese entro e non oltre 25° giorno del mese successivo a quello di competenza (es. entro il 25 agosto 2004 per il periodo contributivo riferito al mese di luglio 2004).

 

D. Aliquote contributive

TABELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DAL 1° GENNAIO 2004

Categoria lavoratori

Codice tabella

Aliquota contributiva

Codice causale

Lavoratori iscritti all'ENPALS

 

 

 

successivamente al 31.12.95 e privi di

C3

32,70

020

anzianità contributiva

 

 

 

Lavoratori già iscritti all’ENPALS al 31.12.95

 

 

 

e lavoratori iscritti all'ENPALS

 

 

 

successivamente al 31.12.95, ma con

Y3

32,70

020

precedente anzianità contributiva in altre

 

 

 

gestioni pensionistiche obbligatorie

 

 

 

 

Versamento per aliquota contributiva aggiuntiva 1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/92, convertito dalla legge n. 438/92)

Codice tabella

Aliquota contributiva

Codice causale

A1

1%

022

 

Versamento per contribuzione di solidarietà (art.1, comma 8, D. Lgs. n. 182/1997)

Codice tabella

Aliquota contributiva

Codice causale

S2

5,00%

043

 

Minimale di retribuzione giornaliera

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2004 il minimale di retribuzione giornaliera per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge è fissato in 39,16 euro.

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, è pari, per l’anno 2004, a 82.401,00 euro. L’aliquota di finanziamento del fondo pensioni va applicata fino al raggiungimento del predetto massimale.

Aliquota aggiuntiva

L’aliquota aggiuntiva si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 37.883,00 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 82.401,00 euro.

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 82.401,00 euro.

Lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995

Per l’anno 2004, sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di € 600,70, si applica l’aliquota contributiva pari al 32,70%; per lo stesso anno, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione imponibile sono i seguenti:

 

Massimale di retribuzione

Giorni di

Fasce di retribuzione

giornaliera imponibile (anno

contribuzione

giornaliera

2004)

accreditati

 

 

 

 

Da euro

A euro

Euro

 

600,71

1.201,40

600,70

1

1.201,41

3.003,50

1.201,40

2

3.003,51

4.805,60

1.802,10

3

4.805,61

6.607,70

2.402,80

4

6.607,71

8.409,80

3.003,50

5

8.409,81

10.812,60

3.604,20

6

10.812,61

13.215,40

4.204,90

7

13.215,41

In poi

4.805,60

8

 

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente indicate e fino al limite della fascia di appartenenza.

Aliquota aggiuntiva

L’aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 121,42 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente indicate.

 

E. Modello di pagamento unificato (mod. F24)

Il versamento della contribuzione dovuta deve essere effettuato, utilizzando il modello di pagamento unificato (mod. F24), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza (es. entro il 16 agosto 2004 per il periodo contributivo riferito al mese di luglio 2004).

Il lavoratore autonomo esercente attività musicale compilerà il modello F24 indicando nella sezione “altri enti previdenziali ed assicurativi” i seguenti dati:

-        codice Ente: indicare il codice 0001, identificativo dell’ENPALS;

-        codice Sede: indicare il codice della Sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva come lavoratore autonomo esercente attività musicale (v. allegato 1);

 

-    causale contributo: indicare il codice “CCLS”, relativo al versamento di contributi correnti;

-    codice posizione assicurativa: indicare il codice della posizione assicurativa (nove caratteri), composto dal codice gruppo (sei caratteri), seguito da 001 (tre caratteri);

-        periodo di riferimento “da”: indicare nella forma mm/aaaa il mese e l’anno del periodo di competenza dei contributi versati (es. 07/2004);

-        periodo di riferimento “a”: non compilare;

 

-        importi a debito versati: indicare l’importo dei contributi e, ove dovute, delle trattenute di pensione, versati;

-        importi a credito compensati: indicare l’eventuale importo a credito che il lavoratore porta a compensazione nell’ambito del mod.F24.

 

Esempio di compilazione:

Versamento di 165 euro, sede di Roma, codice gruppo 000587, competenza luglio 2004:

codice ente codice sede causale codice periodo di riferimento importi a importi a contributo posizione da mm/aaaa a mm/aaaa debito credito versati

001/RM/CCLS/000587001/165,00

 

IL DIRETTORE GENERALE

     (Massimo Antichi)

Allegato n.1

 

Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate ENPALS

Sedi Comp.li e Sez. Dist.te

Codice Sede

Indirizzo

Telefono - telefax

Territorio di competenza

BARI

BA

V. Abate Gimma n.192 

Tel. 080/5210016-

Brindisi, Foggia, Lecce,

 

 

Cap. 70122

5232268-5237048

Matera, Taranto, Potenza

 

 

 

fax 080/5212710

 

 

 

 

 

 

BOLOGNA

BO

V. Galliera n.55 Cap. 40121

Tel. 051/248336- 248792-247672 fax 051/240951

Ferrara. Forlì, Modena, Piacenza, Parma, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

CAGLIARI

CA

V. Caprera n.37

Tel. 070/669405-

Nuoro, Oristano, Sassari

 

 

Cap. 09123

653294 

 

 

 

 

fax 070/655201

 

CATANIA

CT

V. Rindone n.7 Cap. 95128

Tel 095/447298-447501 fax 095/504427

Enna, Messina, Reggio Calabria, Ragusa, Siracusa

 

 

 

 

 

FIRENZE

FI

V. Solferino n.20 Cap. 50123

Tel. 055/2398877 - 2381866  fax 055/280672

Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Prato

GENOVA

GE

V. Mascherpa n.31/R

Tel. 010/591591-

La Spezia, Savona

 

 

Cap. 16129

540874

 

 

 

 

fax 010/532824

 

 

 

 

 

 

MILANO

MI

V. E. Chiesa, 6 Cap. 20122

Tel. 02/540051216- 540051211­540051209

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio,

 

 

 

fax 02/55180589

Varese, Lodi, Lecco

NAPOLI

NA

V. Chiaia n. 199/D Cap. 80121

Tel. 081/403073-413996 fax 081/415877

Avellino, Benevento, Campobasso, Cosenza, Caserta, Catanzaro, Isernia, Salerno,

 

 

 

 

Crotone, Vibo Valentia

PALERMO

PA

V. G. Turrisi Colonna n.7 - Cap. 90141

Tel. 091/346633-6250166

Agrigento, Caltanissetta, Trapani

 

 

 

fax 091/6250605

 

ROMA

RM

V. Nizza n.162 Cap. 00198

Tel. 06/854461 fax 06/8543145

Ancona, Ascoli Piceno, L'Aquila, Chieti, Frosinone, Latina,

 

 

 

 

Macerata, Pescara,

 

 

 

 

Perugia, Rieti, Teramo, Terni, Viterbo

SAINT

S1

V.le Piemonte n. 12/14

Tel. e fax

Aosta

VINCENT

 

Cap. 11027

0166/512602

 

SANREMO

S2

V.P. Agosti n.59

Tel. 0184/532970

Imperia

 

 

Cap. 18038

fax 0184/542557

 

 

 

 

 

 

TORINO

TO

V. S. Quintino n.16/a Cap. 10121

Tel. 011/5163111/115 - 5163124/118 fax 011/545210

Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Novara, Verbania, Biella

TRIESTE

TS

V. Sant' Anastasio n.5

Tel. 040/362639

Gorizia, Pordenone,

 

 

Cap. 34132

fax 040/3781333

Udine

VENEZIA

VE

Calle Emo n.1553/A Cap. 30121

Tel.041/717621-717000 fax 041/717328

Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Verona, Vicenza

 

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