INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Dirigenti
centrali e periferici |
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Direttori
delle Agenzie |
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Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 1 Dicembre 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 181 |
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e, per conoscenza, |
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Commissario
Straordinario |
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Vice
Commissario Straordinario |
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Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Riforma della disciplina in
materia di orario di lavoro in attuazione delle
direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce. |
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SOMMARIO: |
D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Riforma della disciplina in
materia di orario di lavoro in attuazione delle
direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce. |
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PREMESSA Il
decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, pubblicato in Supplemento Ordinario n.
61 alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.4.2003 ed entrato in vigore il
29.4.2003, dà attuazione alle direttive n. 93/104/Ce e 2000/34/Ce e regola i
profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di realizzare un
adeguato livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO Ambito
di applicazione Le
norme del D.Lgs. n. 66/2003 trovano applicazione, in
base all’art. 2, co. 1, a tutti i settori pubblici e privati, ad eccezione
del lavoro della gente di mare, del personale di volo dell’aviazione civile e
dei lavoratori mobili (con riferimento ai profili di cui alla direttiva
2002/15/Ce)(1). Il co. 4 dell’art. 2 dispone inoltre che la nuova disciplina
si applica anche agli apprendisti maggiorenni, per i quali, in precedenza,
l’art. 11, co. 1, della legge n. 25/1955 conteneva
specifiche disposizioni. Per effetto di tale previsione si ha la piena
equiparazione di tali soggetti, nella materia trattata dal decreto in
oggetto, alla generalità dei lavoratori. Definizione di orario di
lavoro In base all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo
in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Orario normale di lavoro L’art. 3 dispone che l’orario normale di lavoro è
fissato in 40 ore settimanali e che i contratti collettivi possono stabilire
una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle
prestazioni di lavoro in un periodo non superiore all’anno.Viene quindi confermato il meccanismo di determinazione
dell’orario normale di lavoro previsto dall’art. 13 della legge n. 196/1997.
La norma non contiene più, tuttavia, la previsione secondo la quale la
possibilità di definizione dell’orario su base plurimensile é attribuita ai
soli contratti collettivi nazionali, cosicché devono ritenersi abilitate in
tal senso le fonti collettive di qualsiasi livello. Durata
massima dell’orario di lavoro
Il D.Lgs. n. 66/2003 non
stabilisce un limite legale giornaliero di durata dell’orario di lavoro,
definendo, per converso, soltanto il diritto al riposo giornaliero del
lavoratore, che non può essere inferiore, ai sensi dell’art. 7, co. 1, alle
undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. L’art.
4, co. 1, introduce inoltre un limite di durata massima settimanale
dell’orario di lavoro. Tale limite legale viene individuato con riferimento ad un periodo di sette
giorni ed include le ore di lavoro straordinario. Pertanto la durata massima
dell’orario di lavoro stabilita dai contratti collettivi ai sensi del co. 1
dell’art. 4 non può comunque superare, ai sensi
del successivo co. 2, le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, comprese le
ore di lavoro straordinario. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato con lettera circolare n. 5/27373/70 dell’
11.9.2003 (relativa all’adempimento degli obblighi di comunicazione connessi
al superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni di lavoro
straordinario) che non può darsi della settimana lavorativa una definizione
rigida. Si può quindi considerare tale ogni periodo di sette giorni, con la
conseguente possibilità per i datori di lavoro di far decorrere la settimana
di riferimento a partire da qualsiasi giorno, ovvero in alternativa
di ritenere quale settimana quella prevista dal calendario (dal lunedì alla
domenica). Ai fini
dell’applicazione in materia di durata massima settimanale dell’orario di
lavoro, il co. 3 dell’art. 4 precisa che la durata media dell’orario di
lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4
mesi. Con circolare n. 27 del
30.7.2003 lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha identificato quale termine iniziale per la decorrenza
del criterio legale di computo della media settimanale il 30.4.2003. Ciò
anche con riferimento ai casi di cui al successivo co. 4, in base al quale i
contratti collettivi possono elevare il limite di cui al co. 3 fino a 6
ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all’organizzazione del lavoro, che siano specificate
negli stessi contratti collettivi. Il periodo di riferimento ai fini del
calcolo della durata massima media dell’orario settimanale può essere
individuato, oltre che secondo il criterio fisso indicato dalla legge (cioè a partire dal 30.4.2003) anche diversamente, essendo
necessaria ai fini della verifica del rispetto della media settimanale
soltanto la predeterminazione, e quindi la certezza, dei termini iniziale e
finale del periodo stesso nonché della collocazione dei sette giorni di
riferimento. Il superamento dei limiti settimanali può essere individuato
solo a consuntivo, cioè al termine del periodo di
riferimento legale di 4 mesi a decorrere dal 30 aprile 2003 ovvero di quello
indicato dalla contrattazione collettiva. Ai fini della verifica del
rispetto o meno dei termini di riferimento faranno fede, in caso di
determinazione contrattuale del periodo di riferimento, le indicazioni
contenute nella comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. Dal computo
della media settimanale di cui all’art. 4 devono essere esclusi, per espressa
disposizione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 66/2003, i periodi di
ferie annue e i periodi di assenza per malattia. Le stesse ore di straordinario
prestate non si computano ai fini della media settimanale nell’ipotesi in cui
il lavoratore fruisca di riposi compensativi in alternativa
o in aggiunta alla maggiorazione retributiva dovuta per lavoro straordinario,
in base a quanto precisato dal co. 2 dello stesso articolo. Il lavoro straordinario L’art. 1, co.2, lett. c) del
D.Lgs. n. 66/2003 definisce quale lavoro
straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro, così come
definito dall’art. 3, quindi quello prestato oltre la quarantesima ora,
ovvero oltre la minore durata stabilita dai contratti collettivi ai sensi
dell’art. 3, co. 2. Premessa l’enunciazione di principio che il ricorso al
lavoro straordinario deve essere contenuto, l’art. 5 del D.Lgs. n.
66/2003 dispone che i contratti collettivi regolamentano le modalità di
esecuzione del lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di durata massima
dell’orario di lavoro. L’art.
4, co. 2, del D.Lgs. n. 66/2003, nel disporre che la
durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore per un periodo
di 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario definisce nuovi
limiti di ricorso al lavoro straordinario. In
difetto di una disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore
per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi, il ricorso al lavoro straordinario è
inoltre ammesso in relazione alle particolari
fattispecie indicate al co. 4 dell’art. 5 del D.Lgs. n.
66/2003(3). Gli stessi contratti collettivi possono consentire che, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva
prevista dall’art. 5, co. 5, i lavoratori fruiscano di riposi compensativi. In
tal caso le ore di lavoro straordinario prestate non si computano, come sopra
indicato, ai fini della media settimanale di cui all’art. 4. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SUL LAVORO
STRAORDINARIO Le disposizioni del D.Lgs. n.
66/2003 regolano, per espressa indicazione dell’art. 1, i profili di
disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di
lavoro e non determinano alcuna modifica in materia di disciplina del
contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. La
legge n. 549/1995, quale apposita fonte normativa di
disciplina di tale contribuzione, ha dettato al co. 18 dell’art. 2 una
definizione di lavoro straordinario ai soli fini dell’applicazione della
contribuzione da essa prevista, a conferma della autonomia delle disposizioni
in materia contributiva rispetto a quelle in materia organizzativa
dell’orario di lavoro, nozione e disciplina che rimangono integralmente in
vigore, e per l’applicazione delle quali si rimanda alle circolari emanate
nel tempo (4). Superamento del
limite settimanale
L’introduzione del limite massimo delle 48 ore su sette
giorni non incide sulla previsione del versamento di una contribuzione pari
al 15% sul lavoro straordinario prestato oltre la 48esima ora per
le aziende industriali ovvero pari al 5% per le imprese diverse da quelle
industriali. Come sopra è stato precisato, le disposizioni del D.Lgs.
n. 66/2003 non modificano la materia del versamento
della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, quale disciplinata
dall’art.2 della legge n. 549/1995. Non è inoltre sanzionata la violazione
del limite settimanale di svolgimento del lavoro
straordinario. Ne consegue che detto contributo rimane in vigore ed è dovuto ogni qualvolta si verifichi a consuntivo del
periodo individuato ai fini del calcolo della media settimanale il
superamento del limite massimo delle 48 ore di lavoro, fermo restando il
versamento della contribuzione pari al 5% per le ore di straordinario svolte
dalla quarantesima ora fino alla quarantottesima, elevato al 10% per le
imprese industriali con più di 15 dipendenti per le ore successive alla
quarantaquattresima. Esclusioni
Tenuto
conto della definizione orario di lavoro contenuta nell’art. 2, co. 1, lett.
a), quale “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle
sue funzioni”, si osserva che l’art. 16, co. 1, lettere da
a) a p) del decreto n. 66/2003 elenca una serie di attività che sono
escluse dall’ambito di applicazione della disciplina della sola durata
settimanale dell’orario dettata dall’art. 3 dello stesso (che individua quale
orario normale di lavoro quello delle 40 ore settimanali) e non anche
dall’applicazione dell’art. 4, che individua la durata massima dell’orario di
lavoro, fissata in 48 ore per un periodo di 7 giorni (come sopra illustrato);
ne consegue che anche le attività indicate nelle lettere da a) a p) del
co. 1 dell’art. 16 sono soggette ai limiti di durata massima settimanale
dell’orario di lavoro indicati del decreto n. 66/2003 (5). Pertanto anche in tali settori
l’eventuale superamento del limite delle 48 ore settimanali, in caso di
superamento dei limiti multiperiodali, comporta il versamento del contributo
aggiuntivo sul lavoro straordinario, a decorrere dalla verifica a consuntivo
del superamento del limite. Sono inoltre fatte salve le condizioni di miglior
favore stabilite dai contratti collettivi nazionali. Per quanto
attiene, invece il lavoro straordinario prestato tra la quarantesima e la
quarantottesima ora in questi stessi settori (che rimangono esclusi dal
limite di durata settimanale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n.
66/2003), sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali circa la perdurante applicabilità delle istruzioni di cui
alla circolare n. 100 del 1996, attesa la provvisorietà delle stesse nonché
la rinnovata nozione di orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003. Nelle more delle indicazioni ministeriali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla circolare
dell’Istituto n. 174
del 1996 per le attività indicate nelle lettere da
a) a n) dell’art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 66
del 2003 . Per le attività indicate alle lettere o) e p) di quest’ultima
norma, invece, il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro
straordinario è comunque dovuto anche per le ore
dalla quarantesima alla quarantottesima, in quanto non contemplate
nell’elenco contenuto nella circolare n. 100 del 1996 del Ministero del
lavoro. Deroghe L’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede alcune deroghe alla disciplina in
materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima
settimanale dell’orario di lavoro. Riveste interesse ai fini della presente
circolare quanto disposto dal comma 5 della norma che stabilisce, tra
l’altro, che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso
decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario
di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è
misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e in
particolare, quando si tratta di: dirigenti, personale direttivo delle
aziende o di altre persone aventi potere di
decisione autonomo, manodopera familiare, lavoratori nel settore liturgico
delle chiese e delle comunità religiose, prestazioni rese nell’ambito di
rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro. A causa della particolare
natura dei rapporti di lavoro e le particolari modalità
di esecuzione della prestazione di lavoro, per il personale dirigenziale e
con funzioni direttive e per i lavoratori a domicilio non è dovuto, come
noto, il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. Per
quanto attiene, invece, alle prestazioni rese nell’ambito dei rapporti di
telelavoro, lo stesso contributo aggiuntivo deve essere versato in assenza di esplicite previsioni normative di esonero. Apprendisti maggiorenni La piena equiparazione degli
apprendisti maggiorenni agli altri lavoratori disposta dall’art. 2, co. 4,
del D.Lgs. n. 66/2003 comporta l’assoggettamento al contributo
aggiuntivo sul lavoro straordinario delle ore prestate in eccedenza fino alla
soglia massima delle 44 ore settimanali pari al 5%. IL DIRETTORE GENERALE f.f. TOMASSINI NOTE
(i riferimenti sono linkati direttamente al sito Inps) 1)
Il co. 2 dell’articolo 2 rimanda, per le particolari categorie di personale
in esso elencate, all’emanazione di un decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e della salute, economia e delle finanze e per la funzione pubblica,
da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. 2)
Cfr. circolare INPS n. 15
del 24.01.1998. 3)
Il testo dell’art. 5, co. 4 è il seguente: “Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è
inoltre ammesso in relazione a : a)
casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; b)
casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di
lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato
ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c)
eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di
prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7.8.1990,
n. 241, come sostituito dall’art. 2, comma 10, della
legge 24.12.1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali
aziendali. 4)
Cfr. Circolari n. 40
del 20.2.1996, n. 174
28.8.1996, n. 246
del 10.12.1996, n. 264
del 30.12.1996, n. 13
del 23.1.1997, n. 247
del 29.11.1997. 5)
Le deroghe alle nuove disposizioni sono indicate agli articoli 16 (relativo
alle deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario) e 17
(relativo alle deroghe in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro
notturno, durata massima settimanale) del D.Lgs. n.
66/2003. |