Con sentenza del 22 ottobre 2008 n. 25569, la Suprema Corte torna ad esaminare la questione relativa al diritto all’indennità di accompagnamento in caso di cure chemioterapiche, negando l’emolumento richiesto e confermando le decisioni dei giudizi di primo e secondo grado.
La decisione si segnala in quanto la Corte, richiamando i precedenti in materia, afferma sostanzialmente che non sussiste alcun principio di “automaticità” tra la sottoposizione a cure chemioterapiche ed il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato documentazione sanitaria probante il grave stato di salute. Tuttavia, all’esito della fase istruttoria nella quale era stata esperita CTU medico-legale, il medico aveva espresso solo in termini probabilistici la necessità di assistenza della ricorrente per gli atti quotidiani della vita, perlatro limitatamente al periodo della chemioterapia.
A fronte di tali conclusioni del CTU, sostanzialmente positive, il giudice di primo grado aveva comunque deciso di respingere il ricorso sul presupposto che non fosse stata fornita prova certa sulla necessità di assistenza, da parte della ricorrente, per gli atti quotidiani della vita.
Tale decisione è stata confermata sia dal giudice d’appello che dalla Suprema Corte, poiché l’allegazione di certificazione sanitaria non è stata ritenuta di per sé prova della necessità di assistenza per gli atti quotidiani della vita, indispensabile per ottenere l’indennità di accompagnamento.
Da tale pronuncia si ha dunque conferma della necessità, in sede di contenzioso, di fornire adeguata e specifica prova, oltre che sulle condizioni di salute, soprattutto sulla necessità di assistenza del richiedente una volta fuori dalla struttura ospedaliera, essendo implicita (e quindi provata) solo l’assistenza fornita dalla struttura sanitaria durante l’erogazione delle terapie ma non in ambito familiare.
(Avv. Daniela Carbone)