SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
19 maggio 2009
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/58/CE – Diritto delle società – Atti e indicazioni soggetti a pubblicità – Corrispondenza e ordinativi – Sanzioni – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Nella causa C 313/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 luglio 2008,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Vesco e dalla sig.ra P. Dejmek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. T. von Danwitz, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’art. 1, nn. 4 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 luglio 2003, 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società (GU L 221, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendole comunicato le dette disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2 In conformità all’art. 2 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima anteriormente al 31 dicembre 2006 ed informarne immediatamente la Commissione.
Il procedimento precontenzioso
3 Poiché la Commissione non era stata informata delle disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per garantire la completa trasposizione della direttiva nel suo ordinamento giuridico interno entro il termine impartito da quest’ultima, essa avviava il procedimento per inadempimento previsto all’art. 226 CE e, il 31 gennaio 2007, inviava a detto Stato membro una lettera di diffida con la quale lo invitava a presentare le proprie osservazioni nel termine di due mesi.
4 Il 12 aprile 2007 la Repubblica italiana trasmetteva una lettera del Ministero dello Sviluppo economico, nella quale affermava che le disposizioni della direttiva erano già state trasposte nell’ordinamento giuridico italiano. Questa lettera indicava, da un lato, taluni provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva e informava, dall’altro, che si stava predisponendo un regolamento diretto a semplificare le procedure di iscrizione al registro delle imprese nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative.
5 Con lettera del 18 aprile 2007 tale Stato membro comunicava altresì il testo della legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (Supplemento ordinario alla GURI n. 77 del 2 aprile 2007), affermando che l’art. 9 di detta legge recepiva la direttiva nell’ordinamento giuridico italiano.
6 Dopo aver esaminato tali provvedimenti di attuazione, la Commissione, con lettera dell’11 giugno 2007, invitava la Repubblica italiana a fornire chiarimenti sul recepimento di alcune disposizioni della direttiva, in particolare dell’art. 1, nn. 4 6, di quest’ultima.
7 Con un primo messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2007 la Repubblica italiana rispondeva di non aver potuto recepire tali disposizioni, ma che essa avrebbe dato seguito alle osservazioni della Commissione con l’adozione di un’iniziativa legislativa. Tuttavia, con un secondo messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2007, tale Stato membro trasmetteva i provvedimenti nazionali indicati nella lettera del 18 aprile 2007 affermando che non era necessaria alcuna ulteriore misura attuativa, in quanto le disposizioni già in vigore nell’ordinamento giuridico italiano erano conformi alle prescrizioni della direttiva.
8 A seguito di questo scambio di lettere e di messaggi di posta elettronica la Commissione concludeva che dall’esame dei provvedimenti comunicati dalla Repubblica italiana risultava che essi non trasponevano integralmente l’art. 1, nn. 4 6, della direttiva.
9 Con lettera del 23 ottobre 2007 la Commissione, conseguentemente, emetteva un parere motivato invitando la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi a decorrere dal ricevimento di tale parere.
10 Poiché tale Stato membro non dava alcun seguito a detto parere motivato, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
11 Nel suo controricorso la Repubblica italiana non contesta l’inadempimento ad essa imputato. Essa si limita a precisare che è stato predisposto un testo legislativo per il rapido adeguamento dell’ordinamento giuridico nazionale alla direttiva.
12 Al riguardo si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 27 ottobre 2005, causa C 23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 9535, punto 9, e 27 settembre 2007, causa C 115/07, Commissione/Repubblica ceca, punto 9).
13 Orbene, nel caso di specie è assodato che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato tutte le misure necessarie a garantire l’attuazione della direttiva nel suo ordinamento giuridico interno.
14 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere considerato fondato.
15 Di conseguenza si deve constatare che, non avendo adottato, nel termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’art. 1, nn. 4 6, della direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
Sulle spese
16 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, nel termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’art. 1, nn. 4 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 luglio 2003, 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
Lingua processuale: l’italiano.