N. 939/2010 Reg. Dec.
N. 8239 Reg. Ric.
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8239 del 2002, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
B. M., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto G. Marra, con domicilio eletto presso L. G. in Roma, via ...omissis...;
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO: Sezione I n. 2089/2002, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione di B. M.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Bruno Mollica;
uditi altresì, nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009, l'avv. dello Stato Elefante e l'avv. Marra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza 16 maggio 2002 n. 2089 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal finanziere B. M. avverso il provvedimento disciplinare della perdita del grado per rimozione n. 215948 adottato dal Comando generale della Guardia di Finanza in data 22 luglio 1997.
Il TAR adito è pervenuto alla predetta conclusione nell'assunto, in primo luogo, che l'Amministrazione non aveva proceduto ad alcun autonomo riscontro delle dichiarazioni di soggetto sottoposto a procedimento penale né ad esperire gli accertamenti sanitari raccomandati con circolare n. 205747/260/3 relativamente ai militari coinvolti nell'uso di sostanze stupefacenti; in secondo luogo, nel rilievo della omessa graduazione della sanzione a fronte del riferito uso episodico di sostanze psicotrope.
Il Ministero delle Finanze - ora, Economia e Finanze - Comando generale della Guardia di Finanza ha impugnato la sentenza e ne ha chiesto l'annullamento sulla base di una diffusa e articolata prospettazione con la quale sono state analiticamente contestate le conclusioni raggiunte dal giudice di 1^ grado.
In particolare, l'Amministrazione ha precisato che il B. è stato rimosso dal grado in quanto semplice "acquirente ed assuntore" di sostanze stupefacenti, restando irrilevante, ai fini della sanzione, l'uso, episodico o meno, delle dette sostanze e non utile il preteso accertamento sanitario.
Quanto alla ritenuta sproporzione della sanzione, l'Avvocatura erariale insiste sulla configurazione quale illecito amministrativo della fattispecie relativa alla assunzione di sostanze stupefacenti nonché sul netto contrasto degli addebiti con le finalità del Corpo siccome sintomatici anche di notevole carenza di qualità morali e di carattere e in violazione del giuramento prestato e fonte altresì di disdoro e nocumento all'immagine del Corpo stesso: donde la congruità della sanzione, anche in considerazione del fatto che l'apprezzamento della gravità dei fatti dedotti nel procedimento disciplinare rientra nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione.
Resiste il B. con memoria difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione della causa.
2.- Osserva il Collegio che l'abile difesa dell'Amministrazione propone argomentazioni certamente condivisibili in astratto e che costituiscono espressione di un consolidato orientamento di questa stessa Sezione.
La vicenda oggetto di odierno esame si caratterizza, per converso, per il rilievo che gli addebiti nei confronti del B. si fondano, da un lato, su dichiarazioni rese da un finanziere indagato (D. G.) dinanzi al Pubblico Ministero e, dall'altro, su intercettazioni telefoniche disposte dagli organi di polizia giudiziaria.
Sul piano disciplinare - premesso che i finanzieri B., DG. e M., le cui posizioni rilevano nella vicenda, non risultano indagati in sede penale - il provvedimento impugnato in prime cure assume che il B. si è attivato per l'acquisto di sostanze stupefacenti ed è stato assuntore di pastiglie di ecstasy (occasionale, secondo la nota della Procura della Repubblica in data 7 agosto 1996).
Rileva peraltro il Collegio che, dai verbali delle intercettazioni telefoniche, pur nel quadro di una conoscenza o verosimile frequentazione del D. con la R., rea confessa, la posizione del B. appare marginale sia sul piano dei rapporti di frequentazione con la stessa sia sul piano dell'assunzione della sostanza (resta difficile stabilire se, nella circostanza riferita, tale assunzione vi sia stata o meno ovvero se essa non abbia avuto alcun effetto); né, sempre dalle intercettazioni, appare ravvisabile una posizione attiva del B. sul piano dell'acquisto della sostanza.
Neppure, nel controverso provvedimento, pur nella valorizzazione di dichiarazioni provenienti dalle parti inquisite, risulta adeguatamente considerata la dichiarazione della C., asseritamente fidanzata del DG., che esclude in maniera assoluta che il B. abbia partecipato all'acquisto o fatto uso di sostanze stupefacenti.
Il concerto all'acquisto tra il D. e i tre finanzieri (tra cui il B.) è desumibile esclusivamente dalle dichiarazioni rese dal D. dinanzi al sostituto Procuratore della Repubblica: la veridicità di tali dichiarazioni è ovviamente rimessa all'esame degli organi inquirenti e giudicanti in sede penale, ma da esse non può l'Amministrazione utilmente trarre conclusioni incontrovertibili sul comportamento del B., che resta in sostanza non adeguatamente dimostrato agli effetti disciplinari.
Una autonoma valutazione degli elementi risultanti dalle dichiarazioni e intercettazioni, con specifico riguardo alle eventuali implicazioni sul piano disciplinare, magari condotta secondo la sequenza logica ora esposta dal Collegio, avrebbe potuto presumibilmente condurre anche a differenti conclusioni.
3.- Ma, quand'anche possa ritenersi configurabile, nella vicenda, unitariamente considerata, un episodio di occasionale e singolare assunzione della ricordata sostanza - addebito, come già esposto, peraltro dai contorni sfumati e, comunque, non fondato su elementi certi ed univoci - non risulta che tale episodio abbia lasciato tracce organiche né sembra, dalla documentazione in atti, che abbia avuto ripercussioni dirette o indirette sul servizio: sì che non può ritenersi integrato quel livello minimo di disvalore che deve comunque connotare il fatto anche da un punto di vista funzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2000 n. 3647), ferma restando la possibilità di sottoporre il militare a giudizio disciplinare per non avere denunciato o arrestato i venditori o cedenti le sostanze stupefacenti in violazione degli obblighi gravanti sugli agenti di polizia giudiziaria.
Sotto altro ma correlato aspetto, osserva il Collegio che è ben vero che l'apprezzamento della gravità dei fatti dedotti nel procedimento disciplinare rientra nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione.
Ma tale sfera di potestà è comunque sindacabile, in sede giurisdizionale, sotto il profilo della logicità e razionalità della determinazione.
Il che sposta la verifica giudiziale sul piano della congruità della sanzione.
Non appare in proposito condivisibile - pur in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto - la tesi dell'Amministrazione secondo la quale la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, quale che sia la sua gravità, giustifica la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo.
Correttamente è stato rilevato da questa stessa Sezione - con specifico riferimento a provvedimento di rimozione di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza - che la proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica (cfr. IV. Sez., n. 2189 del 10 maggio 2007), comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa, come nella specie esattamente ritenuto dal primo giudice.
Non può invero ragionevolmente porsi sullo stesso piano, per restare in tema di sostanze stupefacenti, l'addebito, pur riprovevole, di consumo occasionale o di singolo episodio di assunzione rispetto all'addebito, in ipotesi, di spaccio, magari in forma organizzata e sistematica: che entrambe le violazioni costituiscano un vulnus al giuramento prestato è incontrovertibile; ma che entrambe debbano essere punite con la massima sanzione (id est, quella espulsiva), come se il vulnus fosse di identico livello in entrambi i casi, è assunto che si rivela palesemente in contrasto con i precitati principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo ontologicamente diversa, nelle due ipotesi, l'incidenza della violazione su quei doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere (pur sempre in negativo nelle due ipotesi considerate).
Del resto, è la stessa circolare del Comando generale n. 40000/1152/98 ad introdurre la possibilità di calibrare la sanzione in misura variabile per le condotte che non realizzano "in pieno" la violazione del giuramento: tale principio deve ritenersi invero applicabile, ad avviso di questo giudice, nella vicenda che ne occupa.
Il Collegio è ben consapevole delle peculiarità che connotano l'ordinamento militare, in particolare per ciò che concerne i vincoli derivanti dal giuramento e dalla posizione di stato; è altresì ben conscio delle difficoltà, sul piano concreto, di arginare un fenomeno per il cui contrasto il Comando generale assume opportune ricorrenti iniziative.
Ma l'applicazione della sanzione destitutoria, per la estrema incidenza sulla vita dei soggetti interessati, richiede, da un lato, un pieno autonomo accertamento dei fatti e delle connesse responsabilità che non lasci residuare profili di dubbio sulla configurazione degli stessi; dall'altro, che venga operata un'attenta distinzione delle ipotesi di illecito che, in funzione della tendenziale graduazione della sanzione, consenta di sottrarre all'intervento punitivo massimo quei "casi limite" nei quali la violazione del giuramento - per i caratteri dell'illecito stesso (id est, vicenda isolata nella vita del militare, con assenza di tracce organiche o ripercussioni sul servizio; partecipazione non attiva; e simili) - si collochi al di sotto di una determinata soglia di disvalore.
Ciò, ferma restando, in capo agli organi di Comando, la già ricordata attivazione degli interventi necessari, nel quadro della meritoria opera di prevenzione e controllo in ordine alla diffusione del fenomeno (cfr., opportunamente in tal senso, circolare n. 205747/82).
4.- Il ricorso in appello proposto dal Ministero delle Finanze (ora, dell'Economia e delle Finanze) deve essere in conclusione rigettato.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
- Costantino Salvatore - Presidente
- Luigi Maruotti - Consigliere
- Goffredo Zaccardi - Consigliere
- Armando Pozzi - Consigliere
- Bruno Mollica - Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
Costantino Salvatore
L'ESTENSORE
Bruno Mollica
Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)