R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
(Sentenza 7472/2005)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 2378 dell'anno 2005, proposto da Ministero della Difesa, in
persona del Ministro in carica rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via
dei Portoghesi n.12, Roma,
contro
C.G.,
rappresentato e difeso dall'avv. G.S., elettivamente domiciliato in
Roma, via E. Quirino Visconti, n. 20 presso l’Avv. M.S.M.,
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sez. I bis, del 21.12.2004 n. 16955;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte
appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
data per letta
alla pubblica udienza del 21 ottobre 2005 la relazione del Cons. Sandro Aureli;
Uditi, altresì, gli Avv.ti Petretti su delega
dell’Avv. G.S. Giannetto e l’Avvocato dello Stato Maddalo;
Ritenuto in fatto e in diritto:
FATTO
Con la sentenza impugnata il T.A.R. del Lazio ha
annullato la nota del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto - SM – Ufficio Personale Marescialli, in
data 26 luglio 2004, prot. 320152 /T-5-2/Per.Mar, con la quale è stata respinta
l’istanza presentata ex art.42-bis del D.Lgs.151/2000 dal M.llo C.G., in
servizio presso il Comando Regione Carabinieri Sardegna, diretta ad ottenere la
temporanea assegnazione presso il Comando Regione Liguria (Comando provinciale
Carabinieri di Genova), risiedendo la moglie e la figlia, nata il 3 novembre
2001, a Bargagli.
A tanto il primo giudice è giunto riconoscendo l’applicabilità della suddetta
norma alla fattispecie esaminata.
Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza
suddetta per chiederne l’annullamento, attesa la ritenuta inapplicabilità della
norma di cui si discute all’Arma del Carabinieri, senza che ciò determini
comunque alcun profilo di illegittimità costituzionale in ragione del
particolare status giuridico rivestito dagli
appartenenti ad essa.
La parte appellata si è costituita per chiedere il
rigetto dell’appello confutando le tesi
dell’Amministrazione, e con il contestuale appello incidentale ha riproposto le
questioni ritenute assorbite dal primo giudice.
All’udienza del 21 ottobre 2001 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La decisone di primo grado è giunta all’annullamento del diniego di
trasferimento temporaneo opposto dal
Comando Generale dei Carabinieri al Maresciallo C.G., padre di figlia minore di
anni tre, ritenendo applicabile e quindi violato l’art.42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, contenente
disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Come già correttamente rilevato, la norma anzidetta
è stata introdotta dall’art. 3,comma 105, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,
e per essa “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o
regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività
lavorativa….”.
Decisivo è quindi stabilire quali siano le
amministrazioni tenute ad applicare l’art. 42-bis in esame.
Al riguardo la Sezione non ritiene di poter
condividere l’avviso del primo giudice.
Osserva in primo luogo il Collegio che destinatario
del beneficio in oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni
disciplinate dal D.Lvo 165/01, che contiene la disciplina dello stato giuridico
del personale civile dello Stato, come emerge chiaramente dalla rubrica della
norma. Quindi personale civile e non militare come nel caso in esame.
Inoltre
l’art. 1 del decreto n. 165/01 contiene disposizioni che disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per quest’ultime, a tenore del II°
comma,” s’intendono” tra l’altro, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
le istituzioni universitarie….”
Senonchè
non può non essere osservato che
proprio in tema di disciplina del
rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene
affermato che “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,
il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287….”
Ora
non v’è dubbio che la materia dei trasferimenti, temporanei o definitivi che
siano, del personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni riguarda il
rapporto di lavoro del medesimo, concernendo direttamente la variazione del luogo in cui la prestazione deve essere
effettuata.
Onde,
l’ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel II° comma
dell’art. 1 del decreto n. 161/01,
viene integrata , anche ai fini dell’applicazione dell’art.42-bis del
decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo art.3, per il quale “ il
personale militare e le Forze di polizia di Stato”, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti.
Ciò
avviene, com’è noto, in forza del particolare status giuridico dei detti
dipendenti, le cui funzioni giustificano un regime differenziato, del quale,
per questa stessa ragione, è indubbia la copertura costituzionale.
L’art.
42-bis del decreto n. 151 del 2001, non è quindi invocabile dal dipendente che
appartiene all’Arma dei Carabinieri.
Con il
che, si può aggiungere, che appare
irrilevante il profilo
d’incostituzionalità della suddetta norma, regolando tra l’altro essa,
palesemente, un’ipotesi di trasferimento da un’amministrazione ad altra,
laddove nella specie trattasi di trasferimento tra sedi di servizio della
medesima amministrazione, onde non deve farsene nella specie applicazione.
Per
tale suesposta medesima ragione, tutti i motivi che sorreggono l’appello
incidentale, sono destituiti di fondamento, posto che il contestato riferimento
alle esigenze di servizio dell’Amministrazione, contenuto nel diniego
impugnato, riveste evidente carattere aggiuntivo e secondario rispetto alla contrapposta inapplicabilità
dell’art. 42-bis già citato, e invocato
dal C.G. nella propria istanza di trasferimento.
L’appello
deve quindi essere accolto.
Le spese del doppio grado del giudizio possono
essere compensate in considerazione della novità della questione che pone
difficoltà di interpretazione della normativa, testimoniata anche dalla
differente valutazione del giudice di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunziando
sull'appello meglio indicato in epigrafe, così provvede:
accoglie l'appello, e per lo effetto in riforma
della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
compensa le spese del doppio grado dei giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 21 ottobre 2005 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di
Consiglio con l'intervento dei signori:
Stenio Riccio Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Dedi Rulli Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Sandro Aureli Consigliere relatore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Stenio Riccio
IL SEGRETARIO
Rosario
Giorgio Carnabuci
28 dicembre 2005
(art.
55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il
Dirigente
Giuseppe Testa