N. 07387/2010 REG.SEN.

N. 03698/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente


DECISIONE


ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 3698 del 2010, proposto dai sigg.ri Luca G. e Gabriella D., rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Ferolla, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Giordano in Roma, corso Vittorio Emanuele II 187;

contro

Comune di Vauda Canavese, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Yeuillaz, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via XX Settembre N. 26;


per la riforma


della sentenza breve del T.A.R. Piemonte – Torino: Sezione II n. 03250/2009, resa tra le parti, concernente regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali.


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vauda Canavese;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti gli avvocati E. Mazzocco, per delega dell’Avv. Ferolla, e Yeuillaz;


Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


FATTO E DIRITTO


1. Nella qualità di comproprietari di un fabbricato per civile abitazione in comune di Vauda Canavese, circondato da un appezzamento di terreno di circa cinquemila mq., adibito a cortile, giardino, frutteto e orto, nei quali posseggono per affezione diciassette cani, di cui sette di piccola taglia e dieci di taglia medio-grande, numerosi gatti ed un cavallo, i signori G. Luca e D. Gabriella hanno impugnato al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, i seguenti provvedimenti:

a) il regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, approvato con delibera del Consiglio Comunale 31 marzo 2009, n. 8;


b) l’ordinanza del Sindaco 20 luglio 2009, n. 14/09, avente ad oggetto l’ordine, da eseguirsi entro trenta giorni dalla notifica della stessa, di allontanamento dell’equino detenuto presso la corte di pertinenza del fabbricato d’abitazione di Via Cesare Pavese di proprietà dei ricorrenti, di riduzione del numero dei cani sino ad un massimo di tre esemplari, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento per la tutela degli animali, di riduzione del numero dei gatti sino ad un massimo di cinque esemplari, così come previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento per la tutela degli animali;

• l’ordinanza del Sindaco 25 agosto 2009, n. 20/09, avente ad oggetto la proroga, per giorni trenta, dei termini indicati nell’ordinanza n. 14/09;


1.1. Nel ricorso sono stati dedotti i seguenti quattro motivi di ricorso:


• violazione della l. 14 agosto 1991, n. 281, della l.r. 26 luglio 1993, n. 34 e del regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359: nelle leggi statali e regionali la detenzione degli animali per affezione non è soggetta a limiti numerici ma va considerata caso per caso;


• violazione sotto altro profilo delle stesse norme sopra rubricate: i provvedimenti che impongono l’allontanamento sono viziati di illegittimità derivata;


• violazione dell’art. 7, co. 5 del regolamento del Comune di Vauda Canavese per la tutela ed il benessere degli animali ed eccesso di potere: non è stato concordato con il competente servizio veterinario la proroga dei tempi in cui ricondurre a quello del regolamento il numero degli animali detenuti;


• eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e contraddittorietà: la concessione edilizia per il ricovero dell’equino è in itinere presso il comune e il procedimento di autorizzazione alla detenzione non è ancora definita per fatto del comune.


1.2. Il Comune di Vauda Canavese non si è costituito in primo grado.


2. Con la sentenza n. 03250 del 4 dicembre 2009, il ricorso è stato dichiarato irricevibile quanto al primo motivo, avendo i ricorrenti avuto conoscenza del regolamento e della limitazione alla detenzione degli animali dall’8 maggio 2009; è stato dichiarato inammissibile quanto alla censura di invalidità derivata dedotta nel secondo motivo nei confronti delle due ordinanze sindacali di allontanamento degli animali per effetto della precedente irricevibilità; è stato, infine, dichiarato infondato quanto al terzo e al quarto motivo, in quanto gli stessi ricorrenti avevano stipulato con il sindaco una convenzione per l’allontanamento degli animali da loro stessi poi contestata e in quanto le ordinanze sindacali avrebbero fatto pedissequa e doverosa applicazione del regolamento comunale.


3. Avverso la sentenza muovono appello i ricorrenti.


3.1. Il comune si è costituito in giudizio con memoria chiedendo il rigetto delle censure.


1. L’appello è meritevole di accoglimento per tutti e quattro i motivi dedotti.


2. Erroneamente la sentenza di primo grado ha dichiarato irricevibile perché tardivamente proposta rispetto alla data di piena conoscenza, la censura svolta nei confronti dell’art. 7 del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali.


2.1. Secondo oramai consolidata giurisprudenza, la disposizione regolamentare per essere immediatamente impugnabile, deve presentare carattere di lesività immediata e puntuale che non è certo riscontrabile nella norma in esame, perché diretta a limitare la detenzione di animali nelle abitazioni come è facilmente evincibile sia dal testo della rubrica (detenzioni di animali nelle abitazioni) sia dai commi 3 e 4 volti a limitare il numero di cani e di gatti per unità immobiliare, laddove è incontroverso fra le parti che per la custodia degli animali i ricorrenti si avvalevano non già di un’unità immobiliare ma di un fabbricato di civile abitazione circondato da un grande appezzamento di terreno adibito a giardino frutteto e orto.


2.2. E’ conseguentemente fondata la prima delle censure proposte dagli appellanti nella parte in cui censurano la sentenza impugnata sia per avere dichiarato irricevibile il ricorso in essenza dei presupposti di lesività immediata e diretta delle disposizioni regolamentari sia per la violazione della legge regionale n. 34/1993 che all’art. 3 inibisce la detenzione di animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi senza fissarne il numero o la specie.


2.3. Se infatti l’amministrazione può discrezionalmente stabilire in base ad una communis opinio il numero massimo di animali che è possibile detenere nelle abitazioni o nelle unità immobiliari, così non è ove trattasi di animali detenuti anche in idonei spazi aperti in relazione ai quali la detenzione personale per motivi di affezione è limitata della legislazione regionale a tutela della pubblica salute e del benessere degli animali stessi, indipendentemente dal numero o dalle specie detenibili.


2.4. E’, al proposito incontroverso fra le parti che, dalla perquisizione compiuta dai Carabinieri di Barbania il 2 luglio 2006, non fu riscontrato alcun problema sotto il profilo igienico – sanitario e che altrettale esito ha sortito la visita sanitaria effettuata il 27 ottobre 2006 dal dipartimento di prevenzione dell’ASL 6, che peraltro ha riferito di esposti pervenuti dai vicini.


3. E’ pertanto fondata anche l’ulteriore censura introduttiva d’illegittimità derivata del provvedimento e di carenza di idonea motivazione.


3.1. Essendo i limiti regolamentari nel numero degli animali detenibili riferita alle sole abitazioni e non già ai fabbricati per civile abitazione con annesso un idoneo spazio circostante, la previsione circa il numero massimo non è applicabile alle ipotesi di ricovero in fabbricati dotati di aree idonee, salva la sua illegittimità qualora debba essere interpretata nel senso di vietare in assoluto la detenzione di un numero di cani e gatti superiore a quello consentito.


3.2. Sono conseguentemente illegittime le successive ordinanze del comune che hanno imposto ai ricorrenti l’allontanamento degli animali solo per l’accertato possesso di un numero di cani e gatti superiore a quello consentito dal regolamento senza altra motivazione.


3.3. Né rappresenta giustificazione all’operato del comune la circostanza, addotta dal tribunale territoriale, che non fosse stato ancora definito il procedimento volto a conseguire l’autorizzazione alla detenzione del cavallo nonché il permesso edilizio in sanatoria per il suo ricovero.


3.4. In disparte i solleciti dei ricorrenti alla definizione del procedimento, l’inerzia dell’amministrazione alla data di adozione delle ordinanze sindacali, non rende i provvedimenti immuni da censura essendo ascrivibile a fatto del comune che scientemente ha determinato l’inesistenza dei presupposti per l’ulteriore detenzione in loco del cavallo.


4. Erroneamente poi è stata respinta la terza censura appuntata avverso l’ordinanza prot. 3674 n. 20/09 del 25 agosto 2009, con la quale il Sindaco di Vauda Canavese ha disposto la proroga di 30 giorni dei termini indicati nell’ordinanza n. 14/09 del 20 luglio 2009, in accoglimento della richiesta avanzata dai Sig.ri G. e D..


4.1. In disparte ogni riserva sull’equiparazione, fatta dai primi giudici, dell’accoglimento di una domanda di proroga ad un accordo procedimentale, il carattere autoritativo del provvedimento, riconosciuto nella stessa sentenza implica l’osservanza da parte del Comune delle disposizioni del regolamento circa la procedura di adozione dell’atto.


4.2. Doveva pertanto essere sicuramente osservata la disposizione dell’art. 7, co. 5 del regolamento, che, nel caso della detenzione di un numero di cani o gatti superiore a quello indicato, prevede l’obbligo del proprietario a “ricondurli nei limiti sopradescritti entro un arco di tempo concordato con l’amministrazione comunale e il competente servizio veterinario”.


4.3. Non è contestato che il servizio veterinario non vene interpellato al momento dell’adozione del provvedimento, che si palesa quindi illegittimo.


5. Dalle suesposte considerazioni deriva il fondamento dell’ultimo motivo, erroneamente respinto dal Tribunale amministrativo regionale.


5.1. E, invero:


sub a) è fondato il rilievo di difetto di istruttoria, in quanto le ordinanze sindacali hanno imposto l’allontanamento sul solo rilievo del numero superiore a quello del regolamento senza verificare se le condizioni igienico sanitarie consentissero la pacifica detenzione degli animali.;


sub b) è altresì fondata la censura di carenza di idonea motivazione delle ordinanze medesime;


sub c) in presenza di un procedimento amministrativo avviato dai ricorrenti per ottenere l’autorizzazione alla detenzione del cavallo e la concessione edilizia per il suo ricovero e non definito per fatto del comune, l’ordine di allontanamento si palesa illegittimo.


L’appello deve essere conclusivamente accolto e deve essere riformata la sentenza impugnata con annullamento dei provvedimenti impugnati.


Le spese del presente giudizio vanno compensate per la singolarità della vicenda.


P.Q.M.


In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso originario e annulla i provvedimenti impugnati. Spese del grado compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:



Calogero Piscitello, Presidente


Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore


Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere


Roberto Chieppa, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE


Il Segretario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 12/10/2010


(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


Il Dirigente della Sezione