Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 19 settembre 2006, n. 5476
FATTO
1. Il ricorso in
appello n. 3951 del 1999 è proposto dalla Regione Lazio. È stato notificato in
data 14 aprile 1999 al sig. Giuseppe Torti ed alle Aziende U.S.L. ed ospedaliere
menzionate in epigrafe. È stato depositato in data 29 aprile 1999.
2. È oggetto di appello la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, Sez. I bis, n. 369/99, pubblicata in data 11 febbraio 1999, con la quale
è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 184 del
16 maggio 1996, con la quale all'attuale appellato è stata negata la
"conferma" come direttore generale dell'A.U.S.L. di F..
3. La Regione denuncia più ragioni di erroneità della decisione del T.A.R.
4. La persona intimata si è costituita in giudizio con memoria depositata il 31
maggio 1999.
Ha poi rilasciato procura al difensore menzionato in epigrafe, in data 28
febbraio 2006, che ha, infine, prodotto memoria di confutazione del ricorso in
appello il 23 marzo 2006.
5. Nella camera di consiglio del 1° giugno 1999, è stata accolta, con ordinanza
della IV Sezione, la domanda di sospensione degli effetti della decisione del
T.A.R.
All'udienza del 4 aprile 2006, il ricorso è stato chiamato per la discussione
e, dopo, è stato introitato in decisione.
DIRITTO
1. Viene in
decisione il ricorso in appello avverso la sentenza n. 369 del 1999, con la
quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I bis, ha annullato
la deliberazione del consiglio regionale del Lazio, in data 16 maggio 1996, con
la quale è stata negata la conferma del direttore generale della Azienda U.S.L.
di F..
Il provvedimento è stato adottato in applicazione dell'art. 1, comma 6, del
d.l. 27 agosto 1994, n. 512, conv. nella l. 17 ottobre 1994, n. 590. La norma
dispone che, trascorso un anno dalla nomina dei direttori generali delle
aziende "unità sanitarie locali" e delle aziende ospedaliere, le
regioni provvedano alla verifica dei risultati "amministrativi e di
gestione ottenuti, secondo i criteri e i principi recati dalla normativa
vigente" e dispongano, di conseguenza, con "provvedimento motivato,
la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto".
L'atto impugnato col ricorso introduttivo, sulla scorta di una precedente
deliberazione della giunta regionale - n. 783 del 15 febbraio 1996 - e della
istruttoria compiuta, dispone appunto nel senso della risoluzione del
contratto.
2. La sentenza del T.A.R. ha concluso per la fondatezza dei motivi proposti dal
ricorrente, nella parte in cui ha lamentato "l'assenza di criteri e
parametri oggettivi di valutazione".
La conclusione riportata segue all'esame dell'attività compiuta dagli organi
regionali:
con predisposizione di un insieme di informazioni significative per la
verifica, da parte della giunta;
con istruttoria curata da tutte le strutture del competente assessorato alla
salvaguardia ed alla cura della salute;
con presumibile intento dell'amministrazione "di attenersi a criteri di
valutazione obiettivi ed omogenei";
ma senza la predeterminazione "degli anzidetti criteri di valutazione
omogenea", in assenza di "qualsiasi definizione del livello di
rilevanza attribuibile ai diversi indicatori" raccolti;
e poiché la sola eccezione delle valutazioni predisposte dal direttore
dell'osservatore epidemiologico ragionale (O.E.R.) non era sufficiente a
concludere diversamente, perché questi, pur essendosi posto il problema di
introdurre elementi di misurazione, mediante attribuzione di punteggi: a) non
aveva reso ragione dei criteri seguiti per determinare il livello dei punteggi
stessi, b) ed inoltre aveva egli stesso espresso riserve, nella sua seconda
nota del 17 gennaio 1996, "circa la rispondenza allo scopo delle
elaborazioni effettuate",
con l'ulteriore osservazione che la Regione "non ha predefinito gli
obiettivi da raggiungere, cosicché ... appare incongruo che ... i risultati
conseguiti nella singola azienda siano apprezzati come una variabile totalmente
indipendente da quelli verificatisi generalmente in ambito regionale".
I giudizi espressi, svincolati da ogni riconoscibile parametro oggettivo, sono
stati perciò definiti, dal primo giudice, inadeguati ed incongrui.
3. Il ricorso in appello, muovendo dalla norma riguardante la verifica da fare
- e che si è sopra riferita - pone in rilievo:
che è esclusa ogni comparazione tra le varie aziende ed i vari direttori
generali;
che la decisione è l'effetto di due equivoci:
a) che l'insieme delle informazioni richieste (la "griglia", secondo
la terminologia dell'amministrazione) esigeva una omogeneità "tra i dati
della ricostruzione amministrativo contabile che ciascun interessato avrebbe
dovuto fornire";
b) che la preoccupazione del T.A.R. di lasciare spazio ad una discrezionalità
troppo ampia: è connessa con un principio che vale per i procedimenti
concorsuali o di gara, vale a dire la predeterminazione dei criteri; e non era
esatta, perché, per legge, i risultati raggiunti dovevano essere verificati
"secondo i criteri ed i principi recati dalla normativa vigente",
sicché va fugato un dubbio circa una discrezionalità tendenzialmente
arbitraria;
che si è di fronte ad un atto di alta amministrazione, espressione della
potestà di indirizzo e di governo delle regioni nel settore sanitario, sicché è
logico che la legge non richieda "quella astratta predeterminazione, cui
la sentenza ha fatto invece erroneo riferimento";
che il provvedimento è motivato in modo conforme alla legge con espressione di
un giudizio complessivo di inadeguatezza, rispetto alle "aspettative di
cambiamento riposte" in tutti i nuovi direttori generali delle Aziende in
discorso.
4. L'appello non merita adesione.
È palese che, nonostante che la legge stabilisca che la verifica dei risultati
dell'attività annuale debba farsi "secondo i criteri e i principi recati
dalla normativa vigente" (art. 1, comma 6, d.l. 512 del 1994), tali
parametri non siano espressamente enunciati. Con la conseguenza che spetta agli
organi, chiamati ad esprimere le definitive valutazioni sugli operati dei direttori
generali delle Aziende in discussione, desumere dalla legge - che stabilisce i
poteri dei medesimi direttori - i criteri sui quali modellare gli apprezzamenti
da condurre sulle loro gestioni annuali.
È altresì pacificamente accolto in giurisprudenza, perché è un portato logico
altrettanto generalmente accolto, che un giudizio in tanto può rispondere ad
obiettività, in quanto è espresso sulla scorta di raffronti a misure
predeterminate, e queste quanto più possibili legate ad elementi definiti nella
loro materialità (come a determinati risultati di bilancio, a tempi medi di
erogazione di prestazioni sanitarie, a rapporti tra popolazione assistita e
consistenza delle risorse umane e strumentali apprestate per fornire il
servizio, ma solo per citarne alcuni).
La dovizia di elementi vari, raccolti in sede di istruttoria dalla
amministrazione procedente, dimostra già questa carenza nella disomogeneità dei
dati e degli elementi considerati. Questi, alla stregua di parametri diversi,
possono condurre, sul piano della interpretazione dei giudizi espressi, a non
chiare o non precise o non percepibili valutazioni correlative agli elementi
messi in risalto nei giudizi stessi. Sicché i giudizi sono inficiati non solo
sul piano giuridico, con riguardo alla esigenza di una motivazione che risponda
ad obiettività ed a corrispondenza con l'interesse pubblico da perseguire in
concreto, ma anche sul piano dei profili di valutazione cosiddetti "aziendalistici".
Connessi, vale a dire, col nuovo carattere impresso alle aziende improntato alla
economicità della gestione, poi espresso in modo esplicito, con la riforma di
cui al d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ma già desumibile dal sistema come era
stato, all'epoca del provvedimento impugnato, definito con il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella sua originaria formulazione.
E che dovessero valere i criteri che presiedono alla valutazione, nell'ambito
delle imprese, della gestione dei responsabili, si trova dimostrazione proprio
nella norma della cui applicazione qui si discute (art. 1, comma 6, d.l. 512
del 1994) che ha introdotto la verifica annuale dei risultati della attività
dei direttori generali delle aziende sanitarie.
Ne segue che, in concreto, è mancata, nella specie, come ha esattamente messo
in luce il primo giudice, la predeterminazione, su basi omogenee, dei criteri
in forza dei quali condurre le valutazioni. Ma anche che il giudizio è
improntato, in talune sue parti, a formulazione generica, ad espressione
relativamente vaga, a conclusione non chiaramente compatibile con le risultanze
dell'istruttoria: come è stato concretamente indicato dal Tribunale
amministrativo regionale nell'ultima parte della motivazione della sentenza
impugnata (a proposito, rispettivamente, della "strategia di riferimento
per l'avvio del processo di riorganizzazione aziendale", del possesso dei
necessari requisiti del responsabile del centro di assistenza domiciliare e di
problemi di gestione delle risorse umane non meglio definiti, e infine a
rilievi desunti dalla relazione trimestrale dei revisori, dopo l'affermazione
che le relazioni non erano state fatte pervenire).
In conclusione, l'assenza di obiettivi previamente assegnati, e puntualmente
definiti per la A.U.S.L., e l'assenza di prefissazione di elementi omogenei di
valutazione dei risultati di gestione raccolti e, infine, la genericità o le
altre inadeguatezze, sopra delineate, di taluni apprezzamenti espressi,
conducono a condividere il giudizio, dato dal primo giudice, sulla
illegittimità della deliberazione impugnata in prime cure.
6. Ne segue la conferma della sentenza appellata.
7. Vi sono motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.