Consiglio di Stato, Sezione VI
Ordinanza n. 4602 del 14 settembre 2009
(Presidente Barbagallo – Relatore Castriota Scanderbeg)
Sul ricorso numero di registro generale 6977 del 2009, proposto da:
Autorita’ Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Telecom Italia Spa, [...]; Postemobile Spa; [...]; Wind Telecomunicazioni Spa, [...]; Codacons, Associazione degli Utenti Per i Diritti Telefonici Aus Tel Onlus, [...];
...omissis...
Ritenuto di dover disporre la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la stessa sentenza;
ritenuto di dover accogliere gli appelli cautelari principali, proposti avverso la statuizione di accoglimento della sentenza del Tar, in quanto l’art.1 comma 3 del d.l. n.7/2007 riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore e, sotto altro profilo, nell’introdurre un termine massimo a garanzia del consumatore, non ha intaccato il potere dell’Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura ( potere,peraltro, già esercitato con la precedente non contestata delibera 19/01/CIR con modalità analoghe a quelle in contestazione, salva la previsione del diverso termine di 5 giorni in luogo dei 3 giorni fissati dalla più recente delibera);
considerato che dalla statuizione della sentenza Tar, contestata dagli appellanti principali, deriva un danno grave e irreparabile agli operatori minori, chiaramente pregiudicati dalla sospensione di un regime regolatorio che tende a disciplinare la portabilità del numero in modo efficace;
ritenuto che, con riguardo all’appello incidentale proposto da Telecom, non sussistono i requisiti della gravità e irreparabilità del danno, tali da rendere necessaria la sospensione del provvedimento impugnato in primo grado riguardo a profili che potranno essere adeguatamente approfonditi nella sede del merito del giudizio;
P.Q.M.
Dispone la riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe.
Accoglie l’istanza cautelare proposta dagli appellanti principali e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di accoglimento del ricorso di primo grado. Respinge l’istanza cautelare proposta dall’appellante incidentale.