REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(Numero 4242/2007)
sul ricorso iscritto al NRG 9631/2005 proposto da A. MARIO MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Mileto ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 44;
contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti di
Vari ricorrenti
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Pescara, n. 412/2005 del 27 giugno 2005.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avvocato Mileto e l’avvocato dello Stato Tortora;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 15 novembre 2005, depositato il successivo 2 dicembre, il colonnello pilota della Guardia di finanza Mario Marco A. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Abruzzo – Pescara, n. 412/2005, che aveva respinto il ricorso inteso all’annullamento del provvedimento del Comando generale in data 21 aprile 2004 relativo alla mancata iscrizione del medesimo ricorrente nel quadro di avanzamento al grado di generale di brigata in s.p.e. per l’anno 2004, essendosi l’ufficiale in questione collocato al diciottesimo posto della relativa graduatoria di merito, con punti 28,19/30, mentre erano stati iscritti in quadro solo i primi otto della graduatoria.
Il T.A.R. aveva rilevato che nel caso di specie che non era configurabile un vizio di eccesso di potere in senso assoluto, che presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente eccellenti e esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; aveva inoltre sottolineato che, trattandosi di avanzamento ad uno dei gradi più alti, riservato ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le qualità degli stessi sono valutate dalla competente Commissione attraverso analisi di merito improntate alla più lata discrezionalità. Ciò posto il detto Giudice aveva ritenuto che i giudizi espressi nella specie non potessero considerarsi contrastanti e non coerenti con i precedenti di carriera o palesemente disancorati dalla realtà documentale.
Nell'atto di appello l'interessato contesta tali statuizioni prospettando vizi di violazione ed errata applicazione dei principi dettati dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (ed in particolare dall'art. 26, così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490); dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; nonché dal decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571. Prospetta, quindi, la esistenza di vizi di eccesso di potere in senso relativo ed in senso assoluto e deduce, altresì, la erroneità e l’ingiustizia manifesta della sentenza appellata, oltreché il difetto di motivazione ed il vizio di omessa pronuncia da parte della medesima.
Si è costituito il Ministero deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Con ampie memorie illustrative le parti hanno ulteriormente ribadito le rispettive tesi.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 luglio 2007.
DIRITTO
1. - Il colonnello della Guardia di finanza in s.p.e. Mario Marco A. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - n. 412/2005 che aveva respinto il ricorso proposto dal medesimo avverso la mancata iscrizione nel quadro d'avanzamento al grado di generale di brigata in s.p.e. per l'anno 2004, nonché avverso il punteggio attribuitogli di 28,19/30 e avverso tutti gli atti della procedura.
A sostegno del gravame l'ufficiale ripropone le doglianze di violazione delle norme che disciplinano tale procedura, oltreché il vizio di eccesso di potere in senso assoluto e anche in senso relativo sostenendo che i punteggi conseguiti sarebbero risultati particolarmente irrazionali ove comparati con quelli assegnati ai parigrado Mario F., Angelo Antonio Q. e Gianni G.
2. - La Sezione è dell'avviso che, pur non essendo riscontrabili, nel caso di specie, i requisiti di assoluta ottimalità dei precedenti dell'ufficiale che potrebbero evidenziare la esistenza del vizio di eccesso di potere in senso assoluto, sussistono, tuttavia, i presupposti indicati dalla elaborazione giurisprudenziale in materia per ravvisare, nel giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento nei confronti dell'odierno ricorrente, il vizio di eccesso di potere in senso relativo.
3. - Giova preliminarmente rammentare taluni principi costantemente riaffermati in proposito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui l'indagine del Giudice di fronte alla deduzione di un simile vizio non deve essere incentrata esclusivamente su una valutazione comparativa del soggetto che è insorto in sede giurisdizionale contro un parigrado che lo precede, rendendosi invece necessaria la verifica della complessiva ragionevolezza del criterio seguito dall'Amministrazione e la concreta attuazione di questo con riferimento al soggetto che ne lamenta il mancato rispetto, con la conseguenza che può cogliersi la esistenza di sintomi di eccesso di potere soltanto alla condizione che dalla documentazione caratteristica degli scrutinati risulti palesemente ed immediatamente un livello così palesemente ottimale dell'ufficiale valutato, da evidenziare l'assoluta inadeguatezza del punteggio attribuito ovvero la illogicità manifesta inficiante la omogeneità dei giudizi sui candidati. Né una simile valutazione viene preclusa all'ampia discrezionalità che caratterizza i giudizi espressi dalla Commissione di avanzamento nei confronti di ufficiali di grado superiore – come nella specie - e tutti dotati, quindi, di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionata in modo stringente dalle singole risultanze documentali (v. da ultimo: Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1614).
4. - Ciò posto il Collegio rileva che, tenuto conto del minimo scarto di punteggio tra il ricorrente (che si è classificato al diciottesimo posto della graduatoria su 28 scrutinati con il già ricordato punteggio di 28,19) e gli altri ufficiali iscritti in quadro ed ora chiamati in causa (F., classificato al secondo posto con punti 28,40; Q., classificato al sesto posto con punti 28,35; G., classificato all'ottavo posto con punti 28,32) le doglianze del ricorrente in ordine alla mancanza di coerenza ed omogeneità dei giudizi della Commissione, riguardo a taluni titoli di particolare rilevanza vantati dal ricorrente medesimo, appaiono concretamente giustificate e comprovate dalle risultanze degli atti e non vengono efficacemente smentite, d'altronde, dalle contrarie deduzioni dell'Amministrazione.
4.1. - In primo luogo, seguendo l'ordine prospettato dal ricorrente, e con riferimento agli elementi indicati nell'articolo 21 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, può rilevarsi, per quel che concerne i requisiti di cui al punto a), attinenti alle qualità morali di carattere e fisiche, che non appaiano agevolmente comprensibili le ragioni in base alle quali all'odierno ricorrente è stato assegnato un punteggio (28,24) inferiore a quello dei surrichiamati ufficiali, nonostante la sostanziale equivalenza dei dati delle schede valutative e nonostante che, per quanto riguarda specificamente le qualità fisiche, il ricorrente, quale pilota militare di elicottero e istruttore di specialità, avesse documentato di essere portatore di una eccezionale condizione psico-fisica.
4.2. - In secondo luogo, con riferimento agli elementi di cui al punto c), attinenti alle doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, non emergono le ragioni per le quali al ricorrente sia stato assegnato il punteggio di 28,21, inferiore a quello degli altri ufficiali in questione, nonostante la sostanziale equivalenza delle schede valutative e nonostante che il ricorrente abbia conseguito fin dal 1982 la laurea in giurisprudenza, strettamente pertinente alle funzioni esercitate, mentre un altro ufficiale ha riportato la stessa laurea, ma in epoca molto recente, e due degli altri ufficiali hanno riportato soltanto la laurea in scienze politiche; inoltre il ricorrente al pari degli altri, ma con il punteggio massimo, ha conseguito la laurea specialistica in scienze della sicurezza economico finanziaria; ha frequentato ben 29 corsi di perfezionamento, di cui cinque con valutazione finale, sopravanzando in proposito gli altri ufficiali menzionati; sopravanza, altresì, gli altri scrutinati per gli incarichi di docenza, in numero di 44, tra cui quelli al "corso superiore di polizia tributaria" (anche se in precedenza non ha frequentato il medesimo corso come, d’altronde, gli altri ufficiali in questione) e quelli presso diverse università; è il solo che ha due pubblicazione di interesse istituzionale ed una pubblicazione come coautore di un testo di tecnica operativa diffuso all'interno del Corpo; è il solo (oltre a G.) che conosce la lingua inglese e tale specifico titolo, in base ai criteri per le operazioni di valutazione della Commissione superiore di avanzamento, comporta espressamente l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
4.3. - In terzo luogo, con riferimento alle qualità professionali, di cui al punto b) del citato articolo 21, il ricorrente ha conseguito punti 28,17, al pari del G., mentre al F. sono stati assegnati punti 28,48 e al Q. punti 28,46.
Anche in questo caso, tuttavia, pur tenendosi conto della lata discrezionalità che deve riconoscersi ai giudizi in merito, non emergono elementi adeguati per giustificare un simile divario di valori. Ed invero dalle schede valutative non emergono differenziazioni di carattere determinante tra i predetti ufficiali, mentre il ricorrente ha conseguito un numero maggiore di incarichi speciali rispetto agli altri ufficiali, non solo riguardanti la propria specializzazione, ma anche in rappresentanza del Corpo ai massimi consessi nazionali in materia di pubblica sicurezza e di criminalità organizzata, nonché nell'ambito dei rapporti con l'estero e con la Suprema Corte di Cassazione. Anche per quanto riguarda gli encomi, salva la prevalenza di quelli conseguiti da F., il ricorrente si pone in posizione elevata, così come per le decorazioni ed onorificenze, considerato tra l'altro che il ricorrente è l'unico che vanta il distintivo d'onore in quanto ferito in servizio a seguito di incidente di volo.
Per quanto riguarda gli incarichi svolti, il ricorrente segnala in particolare di aver ricoperto (a differenza di F. e di G.) incarichi di Stato Maggiore, dal 4 giugno 1994 al 29 settembre 1995, con il grado di tenente colonnello, pur trattandosi di incarichi riservati ordinariamente ad ufficiali con grado più elevato, conseguendo oltretutto valutazioni assolutamente straordinarie.
4.4. - In quarto luogo, con riguardo all'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, di cui al punto d) del ripetuto articolo 21, il ricorrente ha conseguito un punteggio di 28,14, inferiore a quello dei suddetti altri ufficiali, pur segnalando ancora di aver ricoperto, nel grado di tenente colonnello, una mansione ordinariamente riservata ad ufficiali con il grado di generale di brigata, conseguendo nell'espletamento dell’incarico numerosi encomi ed essendo stato valutato con la massima qualifica e con espressioni di vivissima apprezzamento e convinta lode.
Il ricorrente, inoltre, ha sempre mostrato una costante progressione nelle qualifiche finali riportando la massima valutazione con lode per ben 112 mesi (e quindi per un periodo più lungo degli altri ufficiali) e sarebbe pertanto ingiustificato il giudizio non apicale di “pregevole” assegnato dalla Commissione per la “motivazione al lavoro” dello stesso ricorrente.
Aggiunge, infine, l'interessato che la illogicità della valutazione a lui riservata verrebbe in luce anche considerando che egli è sempre stato promosso al grado superiore in prima valutazione, a differenza dei colleghi che sono divenuti maggiori in prima valutazione, ma colonnelli soltanto in seconda valutazione
5. - Tutto ciò considerato il Collegio è dell'avviso che il metro valutativo seguito dalla Commissione superiore di avanzamento, ai fini dell'assegnazione dei previsti punteggi al ricorrente, non risulti pienamente coerente con i criteri stabiliti per tali operazioni, come sembra emergere con chiarezza dagli elementi di discrepanza sopra evidenziati.
Per tali assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della valutazione effettuata nei confronti del ricorrente, rendendosi necessario un nuovo scrutinio in proposito, nel corso del quale, in relazione a quanto sopra evidenziato, potrà tenersi adeguato conto dei titoli di merito dal medesimo effettivamente posseduti.
6. - Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado;
- condanna l’Amministrazione resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese di ambedue i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2007, con la partecipazione di:
Paolo Salvatore - Presidente
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pier Luigi Lodi Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
li……30/07/2007………...
(art.55, L.27-4-1982, n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao