N. 04057/2012REG.PROV.COLL.
N. 01031/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2012, proposto da:
Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Piero Sandulli e Alessandro
Diotallevi, con domicilio eletto presso Piero Sandulli in Roma, via F.
Paulucci de' Calboli n. 9;
contro
Filippo M., rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Barberis, con
domicilio eletto presso Riccardo Barberis in Roma, via A. Pollaiolo n.
3;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n.
00642/2012, resa tra le parti, concernente revoca della carica di
assessore della giunta comunale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Filippo M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Carlo
Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Diotallevi e
Riccardo Barberis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Filippo M. ha impugnato,
davanti al T.A.R. per il Lazio, il decreto del Sindaco del Comune di
Grottaferrata, datato 8.9.2011 recante la sua revoca, ai sensi
dell’art. 46, co. 4, T.U.E.L., dall’ufficio di assessore formulando il
seguente complesso motivo: eccesso di potere per carenza assoluta di
motivazione, difetto di istruttoria e mancata comunicazione di avvio
del procedimento, violazione degli artt. 46, T.U.E.L. e 7, l. n. 241
del 1990.
Il T.A.R. del Lazio, Roma, Sezione II ter, con sentenza n. 642 del 18
gennaio 2012, dopo aver ritenuto priva di adeguata motivazione la
revoca, ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento del
provvedimento.
Il Comune di Grottaferrata ha interposto appello avverso la menzionata
sentenza contestandone tutte le statuizioni e argomentazioni.
Si è costituito il sig. Filippo M. deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Con ordinanza cautelare di questa Sezione – n. 1131 del 20 marzo 2012 –
è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata
sentenza, con la motivazione “che ad un primo sommario esame proprio
della fase cautelare l’appello, alla luce della giurisprudenza di
questo Consiglio di Stato è apparso assistito da adeguato fumus boni
iuris. Sul piano procedurale infatti, il provvedimento del Sindaco di
revoca di un assessore, che così come quello di nomina ha carattere
discrezionale e fiduciario, a termini dell’art. 46 del T.U.E.L.. n.
267/2000 deve essere oggetto di obbligatoria comunicazione al Consiglio
(come nel caso di specie è avvenuto) e il Consesso è chiamato a
prenderne atto nella sua veste di organo di indirizzo e di controllo
dell’attività politico – amministrativa dell’ente locale”.
L’appello è fondato e deve essere accolto.
2. La questione di diritto all’esame attiene alla natura e all’ambito
del potere di revoca degli assessori da parte del Sindaco e le garanzie
proprie dei revocandi, nonché i limiti del sindacato esercitabile su
tali atti da parte del giudice amministrativo.
Su tutti questi punti non vi sono motivi per discostarsi dalla costante
giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez.
V 25 agosto 2011, n. 4905; Sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; Sez. V, 12
ottobre 2009, n. 6253).
Fermo restando il principio ormai consolidato che gli atti di nomina e
revoca degli assessori degli enti territoriali non hanno natura
politica, in quanto sottoposti alle eventuali specifiche prescrizioni
dettate dalle leggi e eventualmente dagli statuti e dai regolamenti, la
valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un
assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete in
autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi per
l’amministrazione dell’ente e che possono essere anche esterne al
Consiglio Comunale (c.d. assessori tecnici).
La valutazione di merito delle scelte operate dal Sindaco è poi rimessa
alla esclusiva valutazione del Consiglio comunale quale organo di
indirizzo e di controllo dell’Ente.
La disposizione di legge che regola la fattispecie è l’art. 46, co 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede che nell’ordinamento generale
degli enti locali “Il sindaco e presidente della provincia possono
revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al
consiglio”.
La lettera della disposizione non consente una interpretazione della
norma che limiti il suo potere di revoca dei membri della giunta,
perché non sarebbe coerente con il sistema dell’elezione e delle
attribuzioni del Sindaco.
Se, infatti, spetta al Sindaco la scelta dei componenti (di tutti i
componenti) della Giunta, non vi è alcuna ragione per escludere che il
Sindaco possa procedere con contrarius actus alla revoca ed alla
conseguente sostituzione di alcuno o di tutti gli assessori
precedentemente nominati.
Il legislatore ha introdotto, infatti, uno stretto rapporto tra il
Sindaco, che trae direttamente la propria investitura dalla base
elettorale e i membri della Giunta, che si presentano come suoi
collaboratori e che da lui stesso trovano la loro fonte di
legittimazione.
Questo rapporto trova poi naturale svolgimento nel principio “simul
stabunt simul cadent”, secondo cui una eventuale mozione di sfiducia
rivolta al Sindaco, anche per vicende che dovessero riguardare la
Giunta o singoli assessori, se approvata dal Consiglio comunale
potrebbe avere conseguenze sulla permanenza del Consiglio stesso.
Se il potere di nominare e revocare i membri della Giunta fonda, come
si è detto, sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai
cittadini, è il responsabile del governo locale, sarà a lui che
verranno imputati i risultati dell’amministrazione e da ciò consegue la
rilevanza del permanere del rapporto di fiducia tra il Sindaco e la
Giunta nella sua interezza nei confronti del Consiglio comunale che può
a sua volta revocare la fiducia all’esecutivo.
3. La natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca
dell’incarico di assessore comporta che la relativa motivazione può
basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico –
amministrativa da parte del Sindaco, fermo restando l’obbligo di
comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare l’assessore
ex art. 46 cit.
Il procedimento di revoca dell’incarico assessorile, necessariamente
improntato alla semplificazione, per evitare l’insorgere o il
prolungarsi di una crisi politica nell’ambito dell’amministrazione
comunale, non richiede che l’avvio di tale procedimento debba essere
comunicato all’interessato, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990,
atteso che per le considerazioni fatte egli non può opporvisi e quindi
la sua partecipazione diventa recessiva in un quadro normativo in cui
ogni valutazione è rimessa in modo esclusivo al Sindaco (Consiglio di
Stato, Sez. V, 23.1.2007 n. 209).
4. Nella materia de quo, infine, il giudice amministrativo è sfornito
del sindacato di merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui
all’art. 134 c.p.a., per il carattere latamente politico della scelta
non sindacabile in sede di legittimità se non per profili formali,
quali la violazione di specifiche disposizioni normative, la evidente
abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere
discriminatorio, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Conclusivamente l’appello è fondato e va accolto.
Le spese di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe :
a) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
b) condanna il sig. Filippo M. a rifondere in favore del comune di
Grottaferrata le spese, le competenze e gli onorari del doppio grado di
giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)