1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Lombardia accoglieva il ricorso n. 1673 del 2010, proposto dal signor S. P. avverso il provvedimento della commissione d’esame di Stato, con il quale era stato escluso dalle prove dell’esame di Stato, svoltesi presso l’I.I.S xxxxx. L’esclusione era stata determinata dal fatto che il suo telefono cellulare, riposto nella tasca dei pantaloni, squillava durante lo svolgimento della prova d’esame.
In data 20 settembre 2010, in sede di esecuzione della sentenza, si
ricostituiva la commissione d’esame ed il signor P. veniva chiamato a
sostenere le prove scritte ed orali dell’esame di Stato, che superava
con votazione di sessanta centesimi.
Avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia, in data 22 Settembre 2010,
interponeva appello il Ministero dell’istruzione, università e ricerca,
che chiedeva la sospensione della esecutività della sentenza impugnata
, che era disposta da questa Sezione con l’ordinanza cautelare del 12
ottobre 2010.
Si costituiva in giudizio l’appellato, in data 12 ottobre 2010.
In data 26 ottobre 2011, con decreto del dirigente dell’ufficio
scolastico regionale della Lombardia, veniva annullato l’esito
dell’esame di Stato sostenuto dall’interessato, che impugnava tale
decreto davanti al T.A.R. Lombardia, ove il relativo giudizio è ancora
pendente.
2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità e di
improcedibilità dell’appello in epigrafe, proposta da parte appellata.
Innanzitutto, esso risulta notificato entro il prescritto termine di
decadenza, non applicandosi – contrariamente a quanto dedotto
dall’appellato – l’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971.
Inoltre, non rileva il fatto che nell’atto di appello non vi è una
indicazione cronologica delle date in cui vi è stata l’esecuzione della
sentenza gravata e la proposizione dell’impugnazione, poiché la stessa
esecuzione non può essere considerata quale acquiescenza, avendo
l’Amministrazione doverosamente eseguito la sentenza, in attesa delle
statuizioni del giudice d’appello.
Infine, non si applica l’art. 4 bis della legge 168 del 2005, il cui
ambito di applicazione riguarda lo svolgimento di esami di ammissione
in albi e non anche le prove dell’esame di maturità.
3. Quanto al merito, la sentenza impugnata ha accolto il ricorso
dell’odierno appellato, ritenendo che l’espulsione dalle prove d’esame
potesse aver luogo solo in caso di “utilizzo” del telefono cellulare e
ciò in considerazione del fatto che la normativa in vigore prescrive il
divieto di introduzione e detenzione di apparati telefonici cellulari
nelle sedi d’esame, ma ne sanziona solo l’utilizzazione, con
l’espulsione dalle predette sedi.
Dalla lettura testuale della nota ministeriale n.3614 dell’11 maggio
2010, infatti, risulta che “è assolutamente vietato, nei giorni delle
prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi
tipo…….” e che “nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad
utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici
esami, l’esclusione da tutte le prove”.
In proposito, va rilevato che la nota ministeriale invitava anche i
dirigenti scolastici ad “avvertire” i candidati di tali disposizioni e
che tale invito veniva raccolto dal presidente della commissione
d’esame, come risulta dal verbale della commissione stessa del 22
giugno 2010, n.5.
Le norme vigenti in materia di pubblici esami richiamate dalla
circolare e dal presidente della commissione d’esame sono l’art. 13 del
D.R.P. 9 maggio 1994, n. 487 e l’art.6 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
Entrambi i predetti articoli vietano taluni comportamenti, quali ad
esempio quello di non permettere ai candidati di comunicare tra loro
ovvero di mettersi in relazione con altri, di non portare appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ecc.. Ed
entrambi prevedono l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non
rispettano le relative disposizioni.
Da quanto appena esposto risulta che il legislatore del tempo avesse
individuato nei comportamenti da vietare quelli relativi alla
comunicazione verbale e quelli concernenti l’introduzione e l’utilizzo
dei materiali all’epoca in uso. Ma lo sviluppo tecnologico ha imposto
di rivedere questa scelta.
In questa prospettiva va dunque inquadrata la nota ministeriale
sopracitata che, essendo stata emanata per determinare i criteri da
seguire in via generale sugli “adempimenti di carattere organizzativo e
operativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2009-2010”, ha
ritenuto di tenere conto, come peraltro già avvenuto in passato da
altre circolari, dell’evoluzione tecnologica, che ha avuto luogo nel
settore dei mezzi di comunicazione, integrando le prescrizioni
comportamentali già contenute nella previgente normativa.
Al riguardo, la Sezione osserva che il testo della circolare non
risulta del tutto univoco: la locuzione “sorpresi ad utilizzarli”,
infatti, può essere ragionevolmente intesa nel senso che l’illecito si
concretizzi solamente quando si sia colti in contatto con altri (sotto
il profilo verbale o della comunicazione di dati, comunque avvenga),
con esclusione dunque del caso in cui risulti la ‘mera disponibilità’
di un telefono cellulare, acceso o spento che sia.
Tale esclusione non si sarebbe potuta disporre, sulla base della
circolare ministeriale sopra riportata, nel caso di specie,
caratterizzato dal fatto lo studente aveva con sé un telefono cellulare
che è squillato perché era stata azionata la sveglia.
Tuttavia, nel caso di specie l’accoglimento dell’appello si impone
perché il presidente della commissione d’esami, in apertura della
prova, ha invitato i candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi
strumento di comunicazione con l’esterno…., secondo quanto previsto
dalla vigente normativa”, segnalando le specifiche conseguenze della
violazione di tale prescrizione (verbale della commissione d’esame del
22 giugno 2010, n.5).
Non avendo l’appellato ottemperato a questo invito e avendo il suo
telefono squillato (con conseguente verifica della inottemperanza), la
commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove
d’esame.
4. Per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo
grado.
Le spese dei due gradi devono seguire il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8051 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado n. 1673 del 2010.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che quantifica in Euro 100,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.