N. 03390/2010 REG.DEC.

N. 00329/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE





Sul ricorso numero di registro generale 329 del 2010, proposto dal sig. I.V.,

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per riforma ottenere l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di L’Aquila n. 885 del 26 giugno 2008, reso tra le parti, concernente equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto);



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Guido Romano; nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO



Parte ricorrente con il decreto decisorio in epigrafe ha ottenuto il riconoscimento, ex lege n. 89 del 2001, del diritto all’indennizzo per l’eccessiva durata (nove anni) del processo civile promosso dinanzi al Pretore di Ancona in opposizione a decreto ingiuntivo e del processo penale per falsa testimonianza iniziato contro il sig. G.G. il 3 luglio 1998 e definito con sentenza della Corte di Appello del 30 ottobre 2007 e la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione del relativo danno non patrimoniale liquidato in euro 5.000,00 (euro cinquemila), oltre euro 600,00 (euro seicento/00) per spese del procedimento, oltre IVA, CAP e spese generali.

Tale decreto, munito della formula esecutiva in data 8 settembre 2008 e successivamente divenuto cosa giudicata, è stato notificato al Ministero della Giustizia in data 11 settembre 2008, come comprovato dalla documentazione versata in atti.

La parte, essendo risultati infruttuosi due intimazioni notificate, mediante atti di precetto, in data 6 marzo 2009 e 3 novembre stesso anno, ha promosso, quindi, il ricorso per l’ottemperanza in esame, chiedendo la condanna dell’Amministrazione della Giustizia alla corresponsione della somma indicata nel predetto decreto decisorio.

La parte, ritualmente, ha fatto precedere il ricorso in esame da apposita diffida e messa in mora notificata all’Amministrazione, con la quale ha chiesto di ottemperare al giudicato di cui innanzi nel termine ulteriore concesso di trenta giorni.

Poiché l'Amministrazione non ha fatto seguire nel termine predetto di trenta giorni alcuna determinazione, il ricorrente, con atto depositato presso questo Giudice, ha proposto il ricorso in esame, chiedendo che all’Amministrazione soccombente venga ordinato di conformarsi al giudicato, prevedendo, inoltre, anche la nomina di un commissario "ad acta", in caso di ulteriore inottemperanza nel pagamento di quanto ancora dovuto.

Alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2010, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il giudicato che discende dal decreto decisorio della Corte di d’Appello di L’Aquila, riportato in epigrafe, comporta l'obbligo per l'Amministrazione della Giustizia di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto statuito nella decisione stessa, nonché alla liquidazione degli interessi sul capitale, fino al saldo, ex art. 1284 c.c..

A tale obbligo, nonostante il lungo tempo trascorso dall’atto di messa in mora, l'Amministrazione si è finora sottratta.

Risultando, altresì, osservate le formalità procedurali previste dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17/8/1907 n. 642, circa la notificazione dell'atto di diffida all'Amministrazione, la costituzione in mora della stessa e la comunicazione del ricorso, questo va accolto e va conseguentemente dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti anzidetti, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene nominato Commissario “ad acta" il Direttore Generale in carica quale Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, ovvero funzionario Dirigente dallo stesso delegato con apposito provvedimento formale, perchè provveda, entro 30 giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e dichiara, ai sensi dell'art. 37 della legge 6/12/1971, n. 1034, in relazione all'art. 27 n. 4 del T.U. 26/6/1924 n. 1054, l'obbligo del Ministero della Giustizia, di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del decreto decisorio in epigrafe, oltre agli interessi fino al saldo, all'uopo assegnando al predetto Ministero il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, è nominato, Commissario "ad acta" il Direttore Generale in carica quale Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, ovvero un funzionario dirigente dal medesimo delegato con provvedimento formale, che provvederà entro trenta giorni dalla comunicazione della inadempienza del Ministero intimato ad opera dell'interessato, a dare esecuzione al giudicato,a spese dell'Amministrazione medesima.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre le competenze di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Vito Poli, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

Il Segretario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione