in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2008, proposto dalla signora Ca. Ma. Pi., rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Militerni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico, 301;
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del 12 dicembre 2007, n. 12779, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terzabis.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Marone e l'avvocato Militerni.
1.- Con domanda inoltrata, mediante fax, in data 9 settembre 2001 e poi ripresentata in data 2 novembre 2001, la signora Ma. Pi. Ca. ha chiesto, in qualità di vedova del professore Se. Le., il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo per l'"infarto miocardo acuto, shock cardiogeno, arresto cardiorespiratorio", che hanno determinato il 20 marzo 2001 la morte del proprio marito.
La commissione medica ospedaliera, con atto del 1° marzo 2002, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e l'attività lavorativa svolta.
Il comitato di verifica per le cause di servizio, con atto del 4 novembre 2003, ha negato la sussistenza del nesso di causalità.
Il rettore dell'Università la Sapienza di Roma, con atto del 16 dicembre 2003 n. 472, ha rigettato la domanda per un duplice motivo: mancanza della dipendenza da causa di servizio della morte per le ragioni indicate dal comitato di verifica; tardività della istanza presentata.
Tale provvedimento è stato impugnato, con il ricorso n. 3078 del 2004, dalla sig.ra Ma. Pi. Ca., innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. In particolare, è stata dedotta la sua illegittimità per erroneità della valutazione espressa dal comitato di valutazione alla luce di ragioni di merito specificamente indicate.
1.1.- Il Tar adito, con la sentenza del 16 dicembre 2003, n. 472, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto con esso è stato contestato esclusivamente il mancato riconoscimento del nesso di causalità tra la morte e l'attività di servizio e non anche la parte del provvedimento in cui è stata rilevata la tardività della domanda.
2.- Con l'atto di appello, indicato in epigrafe, la ricorrente di primo grado ha impugnato la predetta sentenza per le ragioni indicate nel prosieguo.
2.1.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiedendo il rigetto dell'appello.
3.- L'appello non è fondato.
3.1.- L'appellante sostiene, innanzitutto, che con il ricorso di primo grado era stata "qualificata la richiesta dei privilegi pensionistici in termini di "ritualità", con ciò evidentemente censurando il provvedimento impugnato laddove la stessa veniva erroneamente ritenuta intempestiva". Nel merito si deduce come la tempestività della domanda risulterebbe dall'avvenuta spedizione, mediante fax, in data 9 settembre 2001 e dunque entro il termine di sei mesi, previsto dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, da quando si è verificato l'evento dannoso.
Il motivo non è fondato.
Il provvedimento impugnato in primo grado si fonda, come già sottolineato, su due ragioni che giustificano il rigetto della domanda presentata.
Con la prima si è messa in rilievo la insussistenza del legame eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'evento dannoso. Con la seconda si è affermato che "la domanda di riconoscimento della causa di servizio è stata presentata oltre il termine di decadenza di sei mesi dal momento del decesso".
A fronte di queste due ragioni fondanti, il ricorso di primo grado non contiene specifici motivi con cui si contesta la legittimità di quanto rilevato dall'amministrazione. Né può ritenersi sufficiente la seguente frase posta all'inizio del ricorso: "ritualmente formulate le richieste dei privilegi accordati dalla legge, circa l'equo indennizzopensione privilegiata in uno con il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità (...) il comitato di verifica per le cause di servizio ha deliberato il diniego". L'espressione "ritualmente formulate" è, infatti, generica e non idonea di per sé a integrare gli estremi di un autonomo motivo di ricorso.
Si tenga conto, inoltre, che l'art. 6 del citato d.p.r. n. 461 del 2001 prevede che debba essere presentata nel termine di sei mesi "domanda scritta all'ufficio". L'appellante ha, nel predetto termine, inviato un fax contenente le richieste formulate. E" evidente, dunque, come la dimostrazione della sufficienza del fax ad integrare il requisito formale indicato dalla legge avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo.
Chiarita l'assenza di una autonoma doglianza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deve rilevarsi come tale doglianza non possa essere ritualmente proposta nell'atto di appello in quanto, come è noto, nel giudizio di secondo grado non sono ammesse nuove domande con cui si amplia il thema decidendum (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 252; si veda, ora, art. 104 cod. proc. amm.).
In definitiva, dunque, la mancata contestazione nel giudizio di primo grado di una delle autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento adottato determina, come correttamente rilevato dal primo giudice, la inammissibilità del ricorso con impossibilità di proporre in sede appello la censura non prospettata innanzi al Tar.
3.2.- La infondatezza del primo motivo rende priva di qualunque utilità per l'appellante la trattazione del secondo motivo con cui si contesta, nel merito, la decisione assunta dall'amministrazione di non riconoscere la dipendenza da causa di servizio dell'evento che si è verificato.
3.3. - Peraltro, anche ad esaminare le articolate censure dell'appellante, esse risutano infondate e non possono essere accolte.
Infatti, nel coorso dei due gradi del giudizio è risultata priva di supporto probatorio la deduzione dell'appellante, secondo cui ella avrebbe trasmesso in data 9 settembre 2001 il fax, contenente l'istanza di attivazione del procedimento amministrativo.
Infatti, la medesima istanza risulta protocollata in data 18 marzo 2002, quando era da tempo ampiamente decorso il termine semestrale, applicabile pacificamente nella specie.
4.- L'appellante è condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, in favore dell'amministrazione costituita, delle spese processuali, che si determinano in euro 400,00.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto con l'atto indicato in epigrafe n. 2836 del 2008;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'amministrazione costituita, delle spese processuali del secondo grado, che si determinano in euro 400,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 MAG. 2012