REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10326 del 2001, proposto da Ministero xxx
contro
vari ricorrenti per la riforma della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA :Sezione I n. 00382/2001, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. A. Leoni e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Grumetto; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Il Tribunale adito ha riconosciuto ai ricorrenti la retribuzione individuale di anzianità e la sua maggiorazione in relazione al servizio prestato dopo il 31 dicembre 1990, ma entro il 31 dicembre 1993: ciò in ragione di quanto stabilito dalla legge 19 dicembre 1992 n. 438, di conversione del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, che ha prorogato la vigenza contrattuale dell’Accordo di lavoro di cui al citato D.P.R. n. 44 del 1990.
2. Ha proposto appello l’Amministrazione, invocando l’interpretazione autentica dettata dall’art. 51, comma 3, della L. 23 dicembre 2000 n. 388.
3. La questione portata all’esame della Sezione concerne la valutabilità, ai fini della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, del servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1993 per il raggiungimento dei 5, 10 e 20 anni di servizio (art. 9 D.P.R. n. 44 del 17 gennaio 1990) utili per il riconoscimento del predetto beneficio ed investe, quindi, la esatta interpretazione della proroga della vigenza contrattuale disposta dall’art. 7 del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992 n. 438.
L’art. 51 comma 3 L. 23 dicembre 2000 n. 388 così recita: “L’art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992 n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianitÈ È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con riferimento ai casi in esame, nessun giudicato risulta essersi formato alla data di entrata in vigore della L. n. 388 del 2000(1° gennaio 20001, ex art. 158, comma 3); d’altra parte, non può dubitarsi che il menzionato articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisca effettivamente una norma di interpretazione autentica secondo il tenore letterale del suo stesso testo e secondo l’indicazione offerta dalla rubrica dell’articolo ed è, quindi, norma naturalmente retroattiva (Cons. stato, IV Sez., 24 aprile 2009 n. 2634; 24 dicembre 2008, n, 6551; 26 aprile 2006 n. 2328; 14 luglio 2003 n. 4156; VI Sez., 16 febbraio 2005, n. 486 e 23 novembre 2004, n. 7672).
4. L’appello deve, pertanto, essere accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di I grado.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:
Pier Luigi Lodi, Presidente FF
Vito Poli, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 MAG. 2010.