Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 10 maggio 2006, n. 2572
FATTO
Con sentenza n. 511/1999, il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sezione di Salerno, accoglieva il ricorso (n. 2597/1994) proposto da
D.F. Antonio ed annullava il decreto del Ministro dell'interno con il quale era
stata disposta la destituzione del ricorrente dal servizio di collaboratore
amministrativo del Ministero, con i relativi atti presupposti. Con la stessa
sentenza era anche dichiarato improcedibile l'ulteriore ricorso (n. 2400/1992),
al primo riunito e proposto dallo stesso D.F. per l'annullamento del
provvedimento con il quale il Ministero dell'interno aveva disposto la sua
sospensione cautelare dal servizio. Contro l'indicata decisione le rubricate
amministrazioni hanno proposto appello al Consiglio di Stato deducendone
l'erroneità e chiedendone la riforma con il rigetto dei ricorso di primo grado
e la condanna del D.F. al pagamento delle spese processuali. Il ricorso, nella
resistenza del D.F. Antonio che ne ha chiesto il rigetto, è stato chiamato per
l'udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
D.F. Antonio, collaboratore amministrativo contabile del Ministero
dell'interno, è stato prima sospeso e poi destituito dal servizio ai sensi
della l. 18 gennaio 1992, n. 16. I provvedimenti disciplinari traevano
giustificazione da una sentenza di irrogazione di pena patteggiata emessa nei
confronti del dipendente per il reato di cui all'art. 314 del codice penale. I
giudici di primo grado, cui ha fatto ricorso il D.F., con l'impugnata sentenza
hanno, come già rilevato nelle premesse di fatto, dichiarato improcedibile il
ricorso per la parte relativa alla disposta sospensione cautelare e lo hanno
accolto per la parte concernente la decadenza dall'impiego. Secondo il
Tribunale amministrativo regionale, l'irrogata sanzione non era stata
adeguatamente motivata, risultando fondata esclusivamente sulla condanna a pena
patteggiata: stanti i gravissimi effetti della disposta sanzione, secondo i
giudici di primo grado, non poteva ritenersi adeguata una motivazione di stile,
che si era limitata a fare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 54 del t.u.
n. 3 del 1957 senza alcun richiamo a fatti concreti effettivamente
addebitabili. Di avviso diverso è l'amministrazione appellante, secondo cui la
sentenza di irrogazione di pena patteggiata, implicando una sostanziale
ammissione di responsabilità per i fatti addebitati, produce gli stessi effetti
di una pronuncia di condanna. Inoltre, secondo l'amministrazione appellante, i
fatti posti a base della disposta destituzione erano stati ammessi dal
dipendente ed autonomamente valutati dalla commissione di disciplina,
unitamente al comportamento complessivo del dipendente anche successivo all'avvenuta
irrogazione della sanzione penale.
L'appello è
tuttavia infondato e va respinto.
Come
correttamente rilevato dai giudici di primo grado, la sentenza di irrogazione
della pena patteggiata non fa stato sull'accertamento dei fatti posti a
fondamento dell'imputazione. Per la considerazione in sede disciplinare dei
fatti medesimi occorre, pertanto, uno specifico accertamento da parte
dell'amministrazione sulla loro effettiva esistenza e portata ed un autonomo
apprezzamento della loro significanza in sede disciplinare. Tutto ciò non
sembra sia avvenuto nel caso di specie, in cui - come hanno rilevato i giudici
di primo grado - la disposta misura sanzionatoria è stata basata
esclusivamente, stando il dato formale della adottata motivazione, sulla aprioristicamente
ritenuta equiparazione della sentenza di irrogazione della pena patteggiata
alla sentenza di condanna passata in giudicato. Il riscontrato difetto di
motivazione dell'impugnato provvedimento pare sufficiente - ad avviso del
collegio - a farne ritenere legittimo il disposto suo annullamento da parte del
Tribunale amministrativo regionale, con assorbimento delle ulteriori articolate
censure riproposte in appello dal D.F. in merito alla ritualità e tempestività
del procedimento disciplinare.
L'appello va
conclusivamente respinto con compensazione delle spese processuali ricorrendovi
giusti motivi per la peculiarità della lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge
l'appello e conferma l'impugnata decisione. Spese compensate.
Ordina che la
decisione venga eseguita in via amministrativa.