Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 24 maggio 2007, n. 2648
PREMESSO CHE
- con la sentenza
n. 968 del 6 aprile 2006 il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8 del 5
luglio 2005, emesso dallo stesso Tribunale, con cui era stato ingiunto
all'amministrazione finanziaria il pagamento degli importi richiesti,
comprensivi di interessi legali, dai signori Andrea Morelli, Giuseppe Gorgoni e
Domenico Camporeale (rispettivamente di Euro 10.011,69; 6.369,95; 5.118,69),
tutti militari della Guardia di Finanza, a titolo di prestazioni di lavoro
straordinario non retribuito, accoglieva in parte l'opposizione, relativamente
al conteggio degli interessi legali, e, per l'effetto, revocava il decreto
ingiuntivo opposto e dichiarava il diritto degli opposti al pagamento degli
importi loro dovuti a titolo di prestazioni di lavoro straordinario non retribuito
nella misura di Euro 8.572,38, oltre Euro 1.156,56 per interessi legali, in
favore del m.o. Andrea Morelli; Euro 5.428,98, oltre Euro 776,78 per interessi
legali, in favore del m.o. Giuseppe Gorgoni; Euro 4.376,17, oltre Euro 596,59
per interessi legali in favore del m.o. Domenico Camporeale);
- avverso tale statuizione ha proposto appello il Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Comando generale della Guardia di Finanza chiedendone la
riforma in quanto - a suo avviso - palesemente erronea; infatti, le ore di
lavoro straordinario prestate in eccedenza all'orario di lavoro e non
rientranti nel monte ore di lavoro straordinario liquidabile avrebbero potuto
dar luogo soltanto al riconoscimento di ore di riposo compensativo, per la cui
fruizione era sempre necessaria (secondo le disposizioni contenute nel
"Nuovo regolamento interno della Guardia di Finanza" e nella
circolare 288000/6212 del 28 settembre 2001 del Comando generale della Guardia
di Finanza) l'apposita richiesta dell'interessato ai propri superiori
gerarchici, circostanza che non si era verificata nel caso di specie; inoltre,
sempre secondo l'amministrazione appellante, non solo gli interessati non
avevano provato di aver effettivamente svolto le ore di lavoro straordinario di
cui avevano chiesto ed ottenuto il pagamento, per quanto non era stata neppure
provata l'esistenza della necessaria autorizzazione alle predette prestazioni
di lavoro straordinario; ciò senza contare che la Guardia di Finanza si
limitava a gestire il monte ore straordinario stabilito dalla Prefettura
competente, unico organo competente anche ad autorizzare l'eventuale sforamento
del monte ore stesso e, peraltro, non evocato in giudizio;
- gli appellati si sono costituiti in giudizio deducendo l'inammissibilità
dell'appello, sia per la mancanza di specifici motivi di appello, sia per la
novità delle eccezioni formulate, e comunque la sua infondatezza;
RILEVATO CHE
- le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate dagli appellati, non sono meritevoli di favorevole considerazione, dal momento che dall'esame dell'atto impugnato si evincono agevolmente le ragioni per le quali l'amministrazione appellante non ha condiviso la decisione di primo grado, non essendo necessaria la puntuale indicazione e rubricazione dei motivi di gravame; d'altra parte la contestazione della mancata previa autorizzazione della prestazione di lavoro straordinario non costituisce una eccezione nuova proposta in appello, costituendo essa una condizione di fondatezza della domanda proposta dagli interessati;
CONSIDERATO CHE
- nell'ambito del
rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato
prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, non è da sola sufficiente a radicare
il suo diritto alla relativa retribuzione (e l'obbligo dell'amministrazione di
corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum
l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il
quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività
lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna concreta necessità
(C.d.S., sez. V, 23 marzo 2004, n. 1532); la retribuibilità del lavoro
straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all'esistenza di una
formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti
l'ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di
funzioni (tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità,
imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 della
Costituzione, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione),
comportando innanzitutto la verifica in concreto della sussistenza delle
ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni
lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro (ex pluribus, C.d.S., sez. IV,
24 dicembre 2003, n. 8522; sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472, 27 giugno 2001, n.
3503; 8 marzo 2001, n. 1352; sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1531); inoltre, essa
rappresenta lo strumento, più adeguato, per evitare, per un verso, che
attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro
straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di
bilancio (con grave nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici)
e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni
lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di
equilibrio fra le esigenze dell'amministrazione e il rispetto delle condizioni
psico-fisiche del dipendente), possano creare a quest'ultimo nocumento alla sua
salute e alla sua dignità di persona; ancora, la formale preventiva
autorizzazione al lavoro straordinario costituisce per l'amministrazione anche
lo strumento per l'opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze
dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva
capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla
legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro
adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle
prestazioni straordinario costituisca elemento di programmazione dell'ordinario
lavoro di ufficio;
- la preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinario costituisce, d'altra parte, assunzione di responsabilità,
gestionale e contabile, per il dirigente che la emette; e ciò sia nel caso che
per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l'erogazione del relativo
compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un
"credito" in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi
l'autorizzazione de qua incidendo sul buon andamento del servizio e sulla
economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al
dirigente;
- benché la giurisprudenza abbia affermato che il principio della
indispensabilità dell'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario
possa subire eccezione quando l'attività (eccedente l'ordinario orario di
lavoro) sia svolta per obbligo d'ufficio (al riguardo si parla di
autorizzazione implicita), tuttavia, per l'imprescindibile rispetto dei
principi costituzionali sopra ricordati, deve pur sempre trattarsi di esigenze
indifferibili ed urgenti (C.d.S., sez. V, 9 marzo 1995, n. 329);
- il contemperamento della pluralità degli interessi (pubblici e privati) in
gioco in tale materia (rispetto delle previsioni di bilancio, continuità ed
effettività del funzionamento degli uffici pubblici, tutela dell'integrità
psico-fisica e della dignità del prestatore di lavoro) cui risponde la funzione
dell'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, deve far valutare
positivamente, ad avviso della Sezione, quelle misure (tanto più quanto le
stesse sono condivise e/o concordate con le organizzazioni sindacali
rappresentative degli interessi dei lavoratori), in alcuni casi già
concretamente adottate dalla pubblica amministrazione che, in presenza di
accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, anche per
rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è consentito liquidare le
prestazioni di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di compensare le
predette prestazioni lavorative straordinarie con "riposi
compensativi", in modo da salvaguardare altresì l'integrità psico-fisica
del lavoratore;
- tali principi, secondo un ormai consolidato indirizzo della Sezione, devono
trovare applicazione anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari,
non ostandovi il loro particolare status, né potendo ammettersi che gli ordini
di servizio, vale a dire quei peculiari provvedimenti dell'amministrazione
militari, attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il
lavoro d'ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione, costituiscano,
automaticamente ed implicitamente, autorizzazione allo svolgimento di
prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di lavoro;
- ai fini della ricerca del delicato punto di equilibrio tra la pluralità degli
interessi pubblici e privati in gioco la giurisprudenza di questa Sezione ha
delineato alcuni principi fondamentali inderogabili, laddove manchi la formale
autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario
(nell'intesa che tale situazione di mancanza del formale titolo autorizzativo
deve considerarsi come eccezione e non come regola generale), quali: a) le
prestazioni eccedenti l'ordinario orario di servizio devono essere sempre
trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi
fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del
servizio e delle singole modalità lavorativa (ciò a pena di responsabilità
amministrativa, contabile e/o gestionale dell'ufficiale o sottufficiale che ne
consente l'espletamento); b) i militari, cui è ordinato lo svolgimento di
prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di lavoro, hanno diritto
sempre al corrispettivo della loro attività che, previa preventiva
informazione, consiste generalmente nel pagamento della relativa retribuzione,
nei limiti del monte - ore per il quale vi è la relativa copertura finanziaria,
ovvero nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di
lavoro effettivamente prestati, eccedenti il limite del monte - ore
retribuibile, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio, cioè
contemperando ragionevolmente ed equamente le esigenze (anche psico-fisiche)
del dipendente e quelle dell'organizzazione del lavoro e degli uffici, non
potendo essere considerate legittime quelle eventuali disposizioni (di natura
provvedimentale o regolamentare) che sottopongano l'effettivo godimento dei
predetti riposi compensativi ad apposite formali richieste da prodursi in tempi
e secondo procedure fissate unilateralmente dall'amministrazione militare, il
cui mancato rispetto produce la perdita del beneficio stesso;
RITENUTO CHE
- per tutto quanto
esposto l'appello è fondato e deve essere accolto, in quanto: a) precisato che
la controversia riguarda in effetti il (mancato) pagamento delle ore di lavoro
straordinario prestate eccedenti il limite massimo pro - capite liquidabile
secondo il monte ore previsto (rispetto al quale era assicurata la relativa
copertura finanziaria), come puntualmente dedotto dall'amministrazione
appellante non risulta fornita alcuna prova dell'effettiva autorizzazione
preventiva a svolgere le prestazioni straordinarie della cui liquidazione si
discute; b) né possono essere considerati sostitutivi di tale autorizzazione
gli atti prodotti in giudizio, ancorché provenienti dalla stessa
amministrazione, trattandosi di meri prospetti riassuntivi, delle prestazioni
lavorative rese complessivamente e mensilmente da ogni singolo dipendente,
senza fornire alcun elemento circa il provvedimento autorizzatorio alla
svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, le cui finalità sono
state delineate in precedenza; c) né vi è traccia, in atti, di una
autorizzazione in sanatoria, non potendo ritenersi a tal fine utile la
circostanza che le prestazioni svolte dagli appellanti siano state rese in
esecuzione di appositi ordini di servizio, atteso che, come si è già avuto modo
di osservare, la particolare natura dell'ordinamento militare, cui appartengono
gli appellati, fa ragionevolmente ritenere che qualsiasi attività espletata sia
sempre direttamente ricollegabile ad un ordine di servizio, senza che perciò
quest'ultimo possa automaticamente ed implicitamente valere come provvedimento
autorizzativo allo svolgimento di lavoro oltre l'orario d'obbligo; d) del
resto, proprio per la peculiarità dello status di militare e per l'esigenza di
assicurare l'effettivo svolgimento di funzioni e compiti che non ammettono in
alcun modo una interruzione, l'Amministrazione appellante ha effettivamente
provveduto a disciplinare anche l'ipotesi di prestazioni orarie aggiuntive e
del riposo compensativo (articolo 44 del d.m. 30 novembre 1991 concernente
"Nuovo regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza"),
prevedendo, in particolare, che per le prestazioni di lavoro straordinario non
retribuibili in quanto eccedenti il monte - ore finanziato il dipendente ha
diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo, di cui può fruire, previa
apposita richiesta da formulare all'ufficio di appartenenza, secondo le
esigenze di servizio: in tal modo, risulta sufficientemente (nonché correttamente
ed adeguatamente) tutelata, in uno con il principio di buon andamento
dell'Amministrazione, anche la posizione del dipendente che ha effettivamente
svolto prestazioni lavorative eccedenti l'orario d'obbligo, sotto il profilo
della sua integrità psico-fisica e della dignità della sua persona; e) le
modalità operative così stabilite dall'Amministrazione, se valgono a
correttamente disciplinare i casi di prestazioni di lavoro straordinario
debitamente autorizzate preventivamente, non possono certo ritenersi idonee a
"coprire" anche l'ipotesi del lavoro straordinario prestato in
assenza di preventiva autorizzazione, svolto cioè per effetto di ordini di
servizio provenienti da soggetti della scala gerarchica a tale autorizzazione
non abilitati, ordini cui, per il suo particolare status, il militare non può
non adempiere: in tal caso, invero, ferma la responsabilità amministrativa e
disciplinare dei soggetti che tali prestazioni abbiano consentito od ordinato
fuori dell'ordinario schema autorizzatorio e ferma altresì la non
retribuibilità delle stesse in virtù della loro non riconducibilità ad un
preventivo impegno di spesa per tale specifico titolo, devono comunque
ritenersi spettare al dipendente interessato i corrispondenti riposi
compensativi, a tutela della predetta dignità della persona ed a fini di
reintegrazione della sua sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative
in più rese, trattandosi di un vero e proprio diritto che, all'evidenza, non
può essere sottoposto a decadenza per effetto della mera disciplina interna
dell'amministrazione (tanto più quando i termini ivi previsti siano
irragionevoli e arbitrari, l'onere della richiesta ivi previsto essendo da
considerarsi solo come un semplice strumento per consentire all'amministrazione
di porre in essere le opportune misure per contemperare le proprie esigenze
organizzative con il diritto al godimento dei riposi compensativi);
- sussistono tuttavia, ad avviso della Sezione, giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese di del doppio grado di giudizio (ivi compresi
quelli della fase monitoria).
P.Q.M.
Accoglie l'appello
proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando generale della
Guardia di Finanze avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia, sez. I, n. 968 del 6 aprile 2006 e, per l'effetto, in riforma
di quest'ultimo accoglie l'opposizione proposta dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Comando generale della Guardia di Finanza e revoca l'opposto
decreto ingiuntivo n. 8 del 5 luglio 2005 emesso dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di
giudizio (ivi comprese quelle della fase monitoria).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.