REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
(Decisione 2090/04)
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 3448/1998, proposto da
Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, e
Provveditorato agli studi di Milano, in persona del Provveditore in carica,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge
domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
contro
Camia Graziella, rappresentata e difesa dagli
avvocati Domenico Barboni e Manilio Franchi, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Gianluca Marucchi, in Roma, Lungotevere dei Mellini,
n. 39;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia -
Milano, sez. I, 24 novembre 1997, n. 1977, resa tra le parti.
Visto il ricorso con
i relativi allegati;
visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’appellata;
viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
vista la propria
decisione interlocutoria 17 maggio 2000, n. 2797, con cui è stata disposta la
sospensione del giudizio nelle more della decisione, da parte dell'adunanza
plenaria, di identica questione di diritto;
visti tutti gli atti
della causa;
relatore alla
pubblica udienza del 16 marzo 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito
l'avvocato dello Stato Gentili per l'amministrazione appellante;
ritenuto e
considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. L’odierna
appellata, dipendente di ruolo dell’amministrazione della pubblica istruzione,
presentava domanda di dimissioni volontarie dall’impiego in data 19 maggio
1993, con decorrenza 1 settembre 1994, dimissioni che venivano accettate in
data 29 marzo 1994.
Nel
dicembre 1993 entrava in vigore la L. 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 11,
co. 16 e 18, prevede una riduzione del trattamento pensionistico per i pubblici
dipendenti che conseguono il diritto a pensione in via anticipata, con
una anzianità contributiva inferiore a 35 anni di servizio. La nuova disciplina
trova applicazione, per espresso dettato normativo (art. 11, co. 18) a coloro
che vengono collocati a riposo a far data dal 15 ottobre 1993.
Secondo
l’ordinamento dell’amministrazione scolastica, le domande di dimissioni
volontarie devono essere accettate entro sessanta giorni.
Secondo
la tesi della ricorrente in prime cure, odierna appellata, fatta propria dal
T.A.R., la domanda di dimissioni avrebbe dovuto essere accettata entro 60
giorni, con conseguente inapplicabilità della nuova, più sfavorevole,
disciplina pensionistica introdotta dall’art. 11, L. n. 537/1993.
Invece,
nella specie, si è verificato che la domanda di dimissioni volontarie è stata
accettata solo nel corso dell’anno 1994, con conseguente applicazione del
nuovo, più sfavorevole, regime pensionistico.
2. Ha
proposto appello l’amministrazione scolastica, osservando che non vi sarebbe
alcun colpevole ritardo dell’amministrazione nell’accettazione delle
dimissioni: posto che le dimissioni presentate dopo il 31 marzo possono essere
revocate fino al 31 marzo successivo, e hanno effetto dal 1° settembre
dell’anno scolastico successivo all’anno solare di presentazione, i sessanta
giorni per l’accettazione delle dimissioni decorrerebbero non dalla data di
presentazione, bensì dalla scadenza del termine per la revoca.
3.
L’appello è fondato.
3.1. La
questione oggetto del presente gravame consiste nello stabilire se trovi o meno
applicazione la riduzione del trattamento pensionistico prevista dall’art. 11,
co. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537 all’impiegato docente o non docente della
scuola che abbia presentato domanda di dimissioni prima della data di
operatività del nuovo regime – fissata al 15 ottobre 1993 - ma che abbia visto
accolta la propria domanda dopo tale data.
La
questione è stata già esaminata dall’Adunanza Plenaria di questo Consesso con
pronuncia (29 dicembre 2000, n. 17) da cui non c’è ragione di discostarsi nel caso
di specie.
La
Plenaria ha statuito che la riduzione del trattamento pensionistico trova
applicazione anche al docente che abbia presentato domanda di dimissioni prima
del 15 ottobre 1993, ma la cui domanda sia stata accettata in data successiva.
3.2. Va
premesso che l’art. 11, co. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che nei
confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con
una anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l’importo del relativo
trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al
raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di
cui alla tabella A allegata alla legge.
La L. n.
537 del 1993 ha poi dettato una specifica norma transitoria per i casi di
dimissioni presentate prima dell’operatività della nuova disciplina, e
accettate successivamente.
In
particolare, il co. 18 dell’art. 11, L. n. 537 del 1993 stabilisce che le
disposizioni del co. 16 si applicano ai pubblici impiegati le cui domande di
pensionamento vengano accolte dopo il 15 ottobre 1993.
La norma
in commento, per stabilire la decorrenza della applicazione del nuovo regime,
fa dunque inequivoco riferimento non già alla data di presentazione delle
dimissioni ma alla data di accettazione di queste. Ne consegue che
il nuovo regime si applica anche agli impiegati che abbiano presentato le
domande di dimissioni prima del 15 ottobre 1993, quando le stesse siano
accettate dopo tale data.
3.3. L’applicazione
concreta dell’art. 11, co. 18, L. n. 537 del 1993 si è rivelata problematica
per il personale docente e non docente della scuola, per il quale, in materia
di dimissioni, vige una peculiare disciplina.
E,
invero, in base all’art. 10, co. 4 e 5, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, conv.
nella L. 27 dicembre 1989, n. 417, le dimissioni del personale della scuola,
direttivo, ispettivo, docente e non docente, se presentate entro il 31 marzo,
hanno effetto dal 1° settembre successivo; se presentate dopo il 31 marzo,
hanno effetto non già dal 1° settembre immediatamente seguente, e dunque del
medesimo anno, bensì dal 1° settembre dell’anno dopo quello di presentazione.
Tale
normativa trova la sua giustificazione nell’esigenza di continuità scolastica,
vale a dire nell’esigenza di evitare che le dimissioni, presentate nel corso
dell’anno scolastico, creino disguidi e inefficienza nell’organizzazione
scolastica e nell’attività di insegnamento, quali si verificherebbero se le
dimissioni venissero accettate nel corso del medesimo anno scolastico di
presentazione.
In
base all’art. 10 citato, le dimissioni possono essere revocate fino al 31 marzo
successivo alla data di presentazione; dopo detta data, divengono irrevocabili.
Ancora,
in base al D.M. della pubblica istruzione 11 luglio 1991, n. 212, - che ha
dettato norme di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia, tra
l’altro, di termini per i procedimenti di competenza dell’amministrazione della
pubblica istruzione -, e che era vigente all’epoca dei fatti oggetto del
presente ricorso, (e ora sostituito dal D.M. 6 aprile 1995, n. 190), il termine
per l’accettazione delle dimissioni dei dipendenti è di giorni sessanta.
3.4. Nel
caso di specie, l’appellata aveva presentato domanda di dimissioni dopo il 31
marzo 1993; le dimissioni erano perciò destinate a produrre effetto dal 1°
settembre 1994, e potevano essere revocate fino al 31 marzo 1994.
L’amministrazione ha accettato la domanda di dimissioni con anticipo rispetto
alla scadenza del termine per la revoca delle dimissioni medesime (31 marzo
1994).
Su tale
meccanismo, rispondente alla prassi della amministrazione scolastica di
accettare le dimissioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
revoca delle stesse, si è innestata la L. n. 537 del 1993, che, avendo previsto
una decurtazione del trattamento pensionistico in caso di dimissioni accettate
dopo il 15 ottobre 1993, ha fatto sorgere nei dipendenti dell’amministrazione
scolastica l’interesse ad una tempestiva accettazione delle loro dimissioni, da
intervenire in data anteriore al 15 ottobre 1993.
3.5. Osserva
il Collegio che in base all’art. 10, co. 4 e 5, D.L. 6 novembre 1989, n. 357,
conv. nella L. 27 dicembre 1989, n. 417, le dimissioni del personale della
scuola, direttivo, ispettivo, docente e non docente, se presentate entro il 31
marzo, hanno effetto dal 1° settembre successivo; se presentate dopo il 31
marzo, hanno effetto non già dal 1° settembre immediatamente seguente, e dunque
del medesimo anno, bensì dal 1° settembre dell’anno dopo quello di
presentazione. Tale normativa trova la sua giustificazione
nell’esigenza di continuità scolastica, vale a dire nell’esigenza di evitare
che le dimissioni, presentate nel corso dell’anno scolastico, creino disguidi e
inefficienza nell’organizzazione scolastica e nell’attività di insegnamento,
quali si verificherebbero se le dimissioni venissero accettate nel corso del
medesimo anno scolastico di presentazione.
In
base all’art. 10 citato, le dimissioni possono essere revocate fino al 31 marzo
successivo alla data di presentazione; dopo detta data, divengono irrevocabili.
3.6. Tale
regola va coordinata con un altro principio, di carattere generale, che è
quello secondo cui le dimissioni del pubblico dipendente divengono irrevocabili
una volta che siano accettate dall’amministrazione di appartenenza (C. Stato,
sez. IV, 4 maggio 1992, n. 466; Id., sez. IV, 15 luglio 1993, n. 716).
Se
l’amministrazione scolastica accettasse le dimissioni dei dipendenti prima del
31 marzo, renderebbe irrevocabili dimissioni che, per legge, possono essere
revocate fino al 31 marzo. Risponde perciò a regola di buona
amministrazione l’accettazione delle dimissioni a decorrere dal 1° aprile successivo
alla data di presentazione, cioè a partire dal momento in cui le dimissioni non
possono più, legalmente, essere revocate.
3.7. In
base al D.M. della pubblica istruzione 11 luglio 1991, n. 212, - che ha dettato
norme di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia, tra l’altro, di
termini per i procedimenti di competenza dell’amministrazione della pubblica
istruzione -, e che era vigente all’epoca dei fatti, (e ora sostituito dal D.M.
6 aprile 1995, n. 190), il termine per l’accettazione delle dimissioni dei
dipendenti è di giorni sessanta.
Tale
termine di sessanta giorni deve essere coordinato con la norma primaria appena
enunciata, e deve fare salvo il diritto del richiedente le dimissioni alla
revoca delle stesse fino al 31 marzo; e, invero, una eccessiva sollecitudine
dell’amministrazione nella accettazione delle dimissioni potrebbe pregiudicare
il diritto potestativo di revoca che l’ordinamento riconosce al personale della
scuola. In base alle considerazioni suesposte, posto che l’art. 10, D. L. n.
357 del 1989 fissa il termine finale per la revoca delle dimissioni volontarie
presentate dal personale della scuola al 31 marzo successivo alla data di
presentazione, si deve ritenere che il termine di sessanta giorni indicato dal
D.M. 11 luglio 1991, n. 212 per l’accettazione delle dimissioni non decorra dal
momento di presentazione di queste ultime, bensì dalla scadenza del termine per
la revoca delle stesse, e dunque dal 1° aprile successivo.
3.8. Ne
consegue che nel caso di specie non sussiste alcun ritardo imputabile
all’amministrazione, essendo state le dimissioni accettate nel mese di marzo
1994.
3.9. Vanno
fugati i possibili dubbi di incostituzionalità della disciplina introdotta
dalla L. n. 537 del 1993, in quanto l’art. 11, co. 16 e 18, L. n. 537 del 1993
è stato già ritenuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Corte
costituzionale 27 dicembre 1996, n. 417, la quale ha osservato che il
riferimento alla data dell’accoglimento delle dimissioni invece che alla data
di presentazione di esse quale discrimine tra il vecchio e il nuovo regime
costituisce una scelta non viziata da manifesti profili di discriminazione o
irrazionalità, in forza del carattere costitutivo del provvedimento
amministrativo di accettazione delle dimissioni (fino alla stipulazione dei
nuovi contratti collettivi) (nello stesso senso v. anche C. Cost., 8 aprile
1997, n. 92, ord.).
La Corte
costituzionale ha espressamente ritenuto legittime le disposizioni in commento
pure per il personale della scuola, cui appartengono gli odierni ricorrenti.
Né può
essere considerata causa di illegittimità costituzionale delle norme in
commento, ad avviso della sentenza in commento, la circostanza che si possono
in concreto verificare disparità di trattamento dovute ai ritardi con cui
vengono accettate le dimissioni, perché tali disparità non sono riferibili alla
previsione, ma al suo eventuale funzionamento patologico, di per sé irrilevante
nella valutazione di legittimità delle norme astratte.
4. Per
quanto esposto, l’appello va accolto.
Appare
tuttavia equo, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza sulla
questione, all’epoca della proposizione dell’appello, compensare le spese di
entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Compensa interamente
tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite in relazione ad entrambi
i gradi di lite.
Ordina che la
pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio del 16 marzo 2004, con la partecipazione di:
Claudio
VARRONE Presidente
Giuseppe
ROMEO Consigliere
Rosanna DE
NICTOLIS Consigliere Est.
Domenico
CAFINI Consigliere
Francesco
CARINGELLA Consigliere