REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(Decisione  2090/04)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 3448/1998, proposto da Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, e Provveditorato agli studi di Milano, in persona del Provveditore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Camia Graziella, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barboni e Manilio Franchi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianluca Marucchi, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 39;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia - Milano, sez. I, 24 novembre 1997, n. 1977, resa tra le parti.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;

     viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     vista la propria decisione interlocutoria 17 maggio 2000, n. 2797, con cui è stata disposta la sospensione del giudizio nelle more della decisione, da parte dell'adunanza plenaria, di identica questione di diritto;

     visti tutti gli atti della causa;

     relatore alla pubblica udienza del 16 marzo 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l'avvocato dello Stato Gentili per l'amministrazione appellante;

     ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

        1. L’odierna appellata, dipendente di ruolo dell’amministrazione della pubblica istruzione, presentava domanda di dimissioni volontarie dall’impiego in data 19 maggio 1993, con decorrenza 1 settembre 1994, dimissioni che venivano accettate in data 29 marzo 1994.

        Nel dicembre 1993 entrava in vigore la L. 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 11, co. 16 e 18, prevede una riduzione del trattamento pensionistico per i pubblici dipendenti che conseguono il diritto a pensione in via anticipata, con una anzianità contributiva inferiore a 35 anni di servizio. La nuova disciplina trova applicazione, per espresso dettato normativo (art. 11, co. 18) a coloro che vengono collocati a riposo a far data dal 15 ottobre 1993.

        Secondo l’ordinamento dell’amministrazione scolastica, le domande di dimissioni volontarie devono essere accettate entro sessanta giorni.

        Secondo la tesi della ricorrente in prime cure, odierna appellata, fatta propria dal T.A.R., la domanda di dimissioni avrebbe dovuto essere accettata entro 60 giorni, con conseguente inapplicabilità della nuova, più sfavorevole, disciplina pensionistica introdotta dall’art. 11, L. n. 537/1993.

        Invece, nella specie, si è verificato che la domanda di dimissioni volontarie è stata accettata solo nel corso dell’anno 1994, con conseguente applicazione del nuovo, più sfavorevole, regime pensionistico.

        2. Ha proposto appello l’amministrazione scolastica, osservando che non vi sarebbe alcun colpevole ritardo dell’amministrazione nell’accettazione delle dimissioni: posto che le dimissioni presentate dopo il 31 marzo possono essere revocate fino al 31 marzo successivo, e hanno effetto dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo all’anno solare di presentazione, i sessanta giorni per l’accettazione delle dimissioni decorrerebbero non dalla data di presentazione, bensì dalla scadenza del termine per la revoca.

        3. L’appello è fondato.

        3.1. La questione oggetto del presente gravame consiste nello stabilire se trovi o meno applicazione la riduzione del trattamento pensionistico prevista dall’art. 11, co. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537 all’impiegato docente o non docente della scuola che abbia presentato domanda di dimissioni prima della data di operatività del nuovo regime – fissata al 15 ottobre 1993 - ma che abbia visto accolta la propria domanda dopo tale data.

        La questione è stata già esaminata dall’Adunanza Plenaria di questo Consesso con pronuncia (29 dicembre 2000, n. 17) da cui non c’è ragione di discostarsi nel caso di specie.

        La Plenaria ha statuito che la riduzione del trattamento pensionistico trova applicazione anche al docente che abbia presentato domanda di dimissioni prima del 15 ottobre 1993, ma la cui domanda sia stata accettata in data successiva.

        3.2. Va premesso che l’art. 11, co. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con una anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l’importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla tabella A allegata alla legge.

        La L. n. 537 del 1993 ha poi dettato una specifica norma transitoria per i casi di dimissioni presentate prima dell’operatività della nuova disciplina, e accettate successivamente.

        In particolare, il co. 18 dell’art. 11, L. n. 537 del 1993 stabilisce che le disposizioni del co. 16 si applicano ai pubblici impiegati le cui domande di pensionamento vengano accolte dopo il 15 ottobre 1993.

        La norma in commento, per stabilire la decorrenza della applicazione del nuovo regime, fa dunque inequivoco riferimento non già alla data di presentazione delle dimissioni ma alla data di accettazione di queste.   Ne consegue che il nuovo regime si applica anche agli impiegati che abbiano presentato le domande di dimissioni prima del 15 ottobre 1993, quando le stesse siano accettate dopo tale data.

        3.3. L’applicazione concreta dell’art. 11, co. 18, L. n. 537 del 1993 si è rivelata problematica per il personale docente e non docente della scuola, per il quale, in materia di dimissioni, vige una peculiare disciplina.

        E, invero, in base all’art. 10, co. 4 e 5, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, conv. nella L. 27 dicembre 1989, n. 417, le dimissioni del personale della scuola, direttivo, ispettivo, docente e non docente, se presentate entro il 31 marzo, hanno effetto dal 1° settembre successivo; se presentate dopo il 31 marzo, hanno effetto non già dal 1° settembre immediatamente seguente, e dunque del medesimo anno, bensì dal 1° settembre dell’anno dopo quello di presentazione.

        Tale normativa trova la sua giustificazione nell’esigenza di continuità scolastica, vale a dire nell’esigenza di evitare che le dimissioni, presentate nel corso dell’anno scolastico, creino disguidi e inefficienza nell’organizzazione scolastica e nell’attività di insegnamento, quali si verificherebbero se le dimissioni venissero accettate nel corso del medesimo anno scolastico di presentazione.

        In base all’art. 10 citato, le dimissioni possono essere revocate fino al 31 marzo successivo alla data di presentazione; dopo detta data, divengono irrevocabili.

        Ancora, in base al D.M. della pubblica istruzione 11 luglio 1991, n. 212, - che ha dettato norme di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia, tra l’altro, di termini per i procedimenti di competenza dell’amministrazione della pubblica istruzione -, e che era vigente all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso, (e ora sostituito dal D.M. 6 aprile 1995, n. 190), il termine per l’accettazione delle dimissioni dei dipendenti è di giorni sessanta.

        3.4. Nel caso di specie, l’appellata aveva presentato domanda di dimissioni dopo il 31 marzo 1993; le dimissioni erano perciò destinate a produrre effetto dal 1° settembre 1994, e potevano essere revocate fino al 31 marzo 1994. L’amministrazione ha accettato la domanda di dimissioni con anticipo rispetto alla scadenza del termine per la revoca delle dimissioni medesime (31 marzo 1994).

        Su tale meccanismo, rispondente alla prassi della amministrazione scolastica di accettare le dimissioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la revoca delle stesse, si è innestata la L. n. 537 del 1993, che, avendo previsto una decurtazione del trattamento pensionistico in caso di dimissioni accettate dopo il 15 ottobre 1993, ha fatto sorgere nei dipendenti dell’amministrazione scolastica l’interesse ad una tempestiva accettazione delle loro dimissioni, da intervenire in data anteriore al 15 ottobre 1993.

        3.5. Osserva il Collegio che in base all’art. 10, co. 4 e 5, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, conv. nella L. 27 dicembre 1989, n. 417, le dimissioni del personale della scuola, direttivo, ispettivo, docente e non docente, se presentate entro il 31 marzo, hanno effetto dal 1° settembre successivo; se presentate dopo il 31 marzo, hanno effetto non già dal 1° settembre immediatamente seguente, e dunque del medesimo anno, bensì dal 1° settembre dell’anno dopo quello di presentazione.   Tale normativa trova la sua giustificazione nell’esigenza di continuità scolastica, vale a dire nell’esigenza di evitare che le dimissioni, presentate nel corso dell’anno scolastico, creino disguidi e inefficienza nell’organizzazione scolastica e nell’attività di insegnamento, quali si verificherebbero se le dimissioni venissero accettate nel corso del medesimo anno scolastico di presentazione.

        In base all’art. 10 citato, le dimissioni possono essere revocate fino al 31 marzo successivo alla data di presentazione; dopo detta data, divengono irrevocabili.

        3.6. Tale regola va coordinata con un altro principio, di carattere generale, che è quello secondo cui le dimissioni del pubblico dipendente divengono irrevocabili una volta che siano accettate dall’amministrazione di appartenenza (C. Stato, sez. IV, 4 maggio 1992, n. 466; Id., sez. IV, 15 luglio 1993, n. 716).

        Se l’amministrazione scolastica accettasse le dimissioni dei dipendenti prima del 31 marzo, renderebbe irrevocabili dimissioni che, per legge, possono essere revocate fino al 31 marzo.   Risponde perciò a regola di buona amministrazione l’accettazione delle dimissioni a decorrere dal 1° aprile successivo alla data di presentazione, cioè a partire dal momento in cui le dimissioni non possono più, legalmente, essere revocate.

        3.7. In base al D.M. della pubblica istruzione 11 luglio 1991, n. 212, - che ha dettato norme di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia, tra l’altro, di termini per i procedimenti di competenza dell’amministrazione della pubblica istruzione -, e che era vigente all’epoca dei fatti, (e ora sostituito dal D.M. 6 aprile 1995, n. 190), il termine per l’accettazione delle dimissioni dei dipendenti è di giorni sessanta.

        Tale termine di sessanta giorni deve essere coordinato con la norma primaria appena enunciata, e deve fare salvo il diritto del richiedente le dimissioni alla revoca delle stesse fino al 31 marzo; e, invero, una eccessiva sollecitudine dell’amministrazione nella accettazione delle dimissioni potrebbe pregiudicare il diritto potestativo di revoca che l’ordinamento riconosce al personale della scuola. In base alle considerazioni suesposte, posto che l’art. 10, D. L. n. 357 del 1989 fissa il termine finale per la revoca delle dimissioni volontarie presentate dal personale della scuola al 31 marzo successivo alla data di presentazione, si deve ritenere che il termine di sessanta giorni indicato dal D.M. 11 luglio 1991, n. 212 per l’accettazione delle dimissioni non decorra dal momento di presentazione di queste ultime, bensì dalla scadenza del termine per la revoca delle stesse, e dunque dal 1° aprile successivo.

        3.8. Ne consegue che nel caso di specie non sussiste alcun ritardo imputabile all’amministrazione, essendo state le dimissioni accettate nel mese di marzo 1994.

        3.9. Vanno fugati i possibili dubbi di incostituzionalità della disciplina introdotta dalla L. n. 537 del 1993, in quanto l’art. 11, co. 16 e 18, L. n. 537 del 1993 è stato già ritenuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 27 dicembre 1996, n. 417, la quale ha osservato che il riferimento alla data dell’accoglimento delle dimissioni invece che alla data di presentazione di esse quale discrimine tra il vecchio e il nuovo regime costituisce una scelta non viziata da manifesti profili di discriminazione o irrazionalità, in forza del carattere costitutivo del provvedimento amministrativo di accettazione delle dimissioni (fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi) (nello stesso senso v. anche C. Cost., 8 aprile 1997, n. 92, ord.).

        La Corte costituzionale ha espressamente ritenuto legittime le disposizioni in commento pure per il personale della scuola, cui appartengono gli odierni ricorrenti.

        Né può essere considerata causa di illegittimità costituzionale delle norme in commento, ad avviso della sentenza in commento, la circostanza che si possono in concreto verificare disparità di trattamento dovute ai ritardi con cui vengono accettate le dimissioni, perché tali disparità non sono riferibili alla previsione, ma al suo eventuale funzionamento patologico, di per sé irrilevante nella valutazione di legittimità delle norme astratte.

        4. Per quanto esposto, l’appello va accolto.

        Appare tuttavia equo, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza sulla questione, all’epoca della proposizione dell’appello, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

     Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite in relazione ad entrambi i gradi di lite.

     Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

 

     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2004, con la partecipazione di:

     Claudio VARRONE   Presidente

     Giuseppe ROMEO   Consigliere

     Rosanna DE NICTOLIS   Consigliere Est.

     Domenico CAFINI   Consigliere

     Francesco CARINGELLA   Consigliere

 

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