Consiglio di Stato - Decisione n. 1994/2006
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto
dall’Università degli Studi "Federico II" di Napoli, rappresentata e
difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
C.N., non costituita;
per l’annullamento
della sentenza n. 3658 del 2000
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez.
II, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13
gennaio 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello
Stato Giacobbe;
Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue.
1.- Il TAR Campania, con la
sentenza di cui si chiede la riforma, ha accolto il ricorso dell’istante
avverso il provvedimento dell’Università appellante, con cui è stato denegato
il riscatto della durata del corso necessario al conseguimento del diploma di
"infermiere professionale".
2.- Appella l’Università, la
quale chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto il primo giudice
avrebbe erroneamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale n.
52/2000 (comunque estranea alla fattispecie), con la quale è stata dichiarata
la illegittimità costituzionale del 1° comma dell’articolo 13 TU 29 dicembre
1973 n. 1092 e dell’articolo 2 del DLgs 30 aprile 1997 n. 184 per violazione
degli articoli 3 e 97della Costituzione, "nella parte in cui non
consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di
quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso
l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello
superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di
specializzazione o perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo
di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo". L’Università conclude
che nella specie non poteva essere ammesso a riscatto il periodo di durata del
corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, in quanto
sono riscattabili solo i periodi di studio successivi al conseguimento del
diploma di maturità o di scuola secondaria superiore.
3.- Il ricorso, trattenuto in
decisione all’udienza del 13 gennaio 2006, è fondato.
Il primo giudice ha ammesso a
riscatto il periodo di durata del corso per il conseguimento del diploma di
infermiere professionale, muovendo dalla considerazione che la giurisprudenza
costituzionale avrebbe "reiteratamente posto in rilievo" l’evoluzione
della normativa in tema di "riscatti" sino a ritenere riscattabile
ogni periodo di studio necessario per acquisire una maggiore preparazione
professionale, richiesta per accedere ad una specifica qualifica superiore. La
sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2000, secondo il TAR, consente di
"enucleare un principi generale sulla generale riscattabilità dei periodi
di studio post-universitari o post-secondari funzionali alla carriera
nell’Amministrazione di appartenenza".
La argomentazione non convince,
perché la normativa che regola l’accesso al corso per il conseguimento del
diploma di infermiere professionale (RD 21novembre 1929 n. 2330, articolo 20),
non richiede il possesso di alcun diploma post-secondario, essendo sufficiente
il certificato di licenza media di primo grado, e l’articolo 135 del T.U. 27
luglio 1939 n. 1265 prevede che alla fine del corso biennale teorico pratico,
con relativo tirocinio, venga rilasciato un diploma di Stato per l’esercizio
della professione di infermiera. Qualora l’infermiera superi con esito
favorevole gli esami del terzo corso, consegue uno speciale certificato di
abilitazione.
Il diploma, conseguito
dall’interessata al termine della durata del corso biennale, può essere
considerato un diploma di scuola media superiore, che, seppur necessario ai
fini della qualifica ricoperta, non è riscattabile così come non lo sono tutti
i periodi di studio per il conseguimento di un diploma di Stato, richiesto per
l’accesso al posto.
Peraltro, la menzionata sentenza
n. 52/2000 della Corte Costituzionale non giustifica la statuizione del TAR,
dal momento che il principio enunciato è chiaro nel subordinare la possibilità
del riscatto degli anni necessari per acquisire la preparazione necessaria per
lo svolgimento di una determinata funzione, alla condizione che il diploma o
titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto
"in aggiunta ad altro titolo di studio".
Non può, quindi, essere
soddisfatta la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il riscatto
degli anni di studio per acquisire il diploma di Stato, necessario per
l’esercizio della professione di infermiere professionale, giacché tale diploma
si consegue dopo la frequenza di un corso biennale, al quale si accede con la
licenza media di primo grado.
Questa situazione consente di
ritenere manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità
costituzionale, in quanto la posizione dell’istante non è omogenea con altre
per le quali la normativa prevede la possibilità del riscatto, e neppure con
quelle prese in considerazione dalla Corte (durata del corso legale di studi
svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole
riconosciuti di livello superiore post-secondario, quando il relativo diploma
sia richiesto in aggiunta ad altro titolo di studio), al fine di dichiarare
l’illegittimità della normativa avanti indicata, nella parte in cui non
consente il riscatto.
L’appello va, pertanto, accolto,
e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di
primo grado.
Sussistono motivi per disporre la
compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe. Compensa le
spese.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13
gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta -
nella Camera di Consiglio. Depositata in Segreteria l’11 aprile 2006.
Note
Corte costituzionale - Sentenza n. 52/2000
È costituzionalmente illegittimo, per violazione
degli articoli 3 e 97 della Costituzione, il combinato disposto degli articoli
13, primo comma, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e
dell’articolo 2 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini
pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di
riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale
del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso
istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando
il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento
sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in
servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. Va, infatti,
premesso che, nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei
corsi di studio superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un
periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza
quando ricorrono le seguenti due condizioni:
a) il corso di studi abbia natura universitaria o
post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo
di studio di scuola secondaria superiore);
b) il relativo diploma ovvero la frequenza con
profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di
livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o
per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera;
che, pur nell’ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i
periodi e i servizi da ammettere a riscatto, il legislatore, in una lunga
evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni
considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente
nella carriera più elevata, personale idoneo per formazione e per cultura,
anche in armonia con l’interesse del buon andamento dell’amministrazione (articolo
97 della Costituzione); e che, pertanto, l’incentivazione dell’accesso di
personale qualificato nella pubblica amministrazione si traduce nel riconoscere
alla preparazione, acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e
richiesta per quest’ultimo, ogni migliore considerazione ai fini della
quiescenza. Ed in applicazione, appunto, di questi principi, non resta che
estendere l’illegittimità costituzionale (già dichiarata per la parte relativa
al riscatto dei periodi di studi necessari per il conseguimento dei diplomi
dell’Accademia di belle arti richiesti per i concorsi per la docenza in ruolo
nella stessa Accademia), al caso di possesso dei medesimi titoli nelle ipotesi
in cui i relativi diplomi siano richiesti, congiuntamente ad altri titoli di studio
di maturità, per l’ammissione in servizio di ruoli nella pubblica
amministrazione. Inoltre, sulla base delle medesime considerazioni, risulta la
fondatezza anche della questione relativa alla mancata previsione della
riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei titoli di studio di
specializzazione o di perfezionamento (post-secondari) non rilasciati da
università, ma da istituti e scuole riconosciuti dal Ministero della pubblica
istruzione e richiesti per l’assegnazione ai posti di insegnante di
"sostegno", tenuto conto che i particolari titoli di specializzazione
per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale,
argomentando dagli articoli 2, 3, 24, comma primo, e 38, comma terzo) forme di
integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap
costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni,
con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti
di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione.
Costituzione della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
RD 21 novembre 1929 n. 2330 (Approvazione del regolamento per
l’esecuzione del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le
scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di
medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie
visitatrici)
Art. 20.
Possono essere ammesse al primo corso delle
scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano
conseguito licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento o altro
titolo di studio equipollente.
I titoli di studio conseguiti all’estero dalle
aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di
amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente
comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli studi.
RD 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie).
Art. 135.
Per l’ammissione alle scuole-convitto è prescritta,
come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole
di avviamento o altro titolo di studio equipollente.
Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso
biennale teorico pratico, con relativo tirocinio.
Quelle che alla fine del biennio abbiano superato
apposito esame conseguono un diploma di Stato per l’esercizio della professione
di infermiera.
Presso le scuole-convitto può essere istituito un
terzo anno di insegnamento per l’abilitazione a funzioni direttive.
Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di
Stato per l’esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con
esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale
certificato di abilitazione.