Consiglio di Stato - Decisione n. 1994/2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dall’Università degli Studi "Federico II" di Napoli, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

C.N., non costituita;

per l’annullamento

della sentenza n. 3658 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. II, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

1.- Il TAR Campania, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha accolto il ricorso dell’istante avverso il provvedimento dell’Università appellante, con cui è stato denegato il riscatto della durata del corso necessario al conseguimento del diploma di "infermiere professionale".

2.- Appella l’Università, la quale chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 (comunque estranea alla fattispecie), con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del 1° comma dell’articolo 13 TU 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell’articolo 2 del DLgs 30 aprile 1997 n. 184 per violazione degli articoli 3 e 97della Costituzione, "nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo". L’Università conclude che nella specie non poteva essere ammesso a riscatto il periodo di durata del corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, in quanto sono riscattabili solo i periodi di studio successivi al conseguimento del diploma di maturità o di scuola secondaria superiore.

3.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 13 gennaio 2006, è fondato.

Il primo giudice ha ammesso a riscatto il periodo di durata del corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, muovendo dalla considerazione che la giurisprudenza costituzionale avrebbe "reiteratamente posto in rilievo" l’evoluzione della normativa in tema di "riscatti" sino a ritenere riscattabile ogni periodo di studio necessario per acquisire una maggiore preparazione professionale, richiesta per accedere ad una specifica qualifica superiore. La sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2000, secondo il TAR, consente di "enucleare un principi generale sulla generale riscattabilità dei periodi di studio post-universitari o post-secondari funzionali alla carriera nell’Amministrazione di appartenenza".

La argomentazione non convince, perché la normativa che regola l’accesso al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale (RD 21novembre 1929 n. 2330, articolo 20), non richiede il possesso di alcun diploma post-secondario, essendo sufficiente il certificato di licenza media di primo grado, e l’articolo 135 del T.U. 27 luglio 1939 n. 1265 prevede che alla fine del corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio, venga rilasciato un diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera. Qualora l’infermiera superi con esito favorevole gli esami del terzo corso, consegue uno speciale certificato di abilitazione.

Il diploma, conseguito dall’interessata al termine della durata del corso biennale, può essere considerato un diploma di scuola media superiore, che, seppur necessario ai fini della qualifica ricoperta, non è riscattabile così come non lo sono tutti i periodi di studio per il conseguimento di un diploma di Stato, richiesto per l’accesso al posto.

Peraltro, la menzionata sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale non giustifica la statuizione del TAR, dal momento che il principio enunciato è chiaro nel subordinare la possibilità del riscatto degli anni necessari per acquisire la preparazione necessaria per lo svolgimento di una determinata funzione, alla condizione che il diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto "in aggiunta ad altro titolo di studio".

Non può, quindi, essere soddisfatta la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il riscatto degli anni di studio per acquisire il diploma di Stato, necessario per l’esercizio della professione di infermiere professionale, giacché tale diploma si consegue dopo la frequenza di un corso biennale, al quale si accede con la licenza media di primo grado.

Questa situazione consente di ritenere manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, in quanto la posizione dell’istante non è omogenea con altre per le quali la normativa prevede la possibilità del riscatto, e neppure con quelle prese in considerazione dalla Corte (durata del corso legale di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore post-secondario, quando il relativo diploma sia richiesto in aggiunta ad altro titolo di studio), al fine di dichiarare l’illegittimità della normativa avanti indicata, nella parte in cui non consente il riscatto.

L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - nella Camera di Consiglio. Depositata in Segreteria l’11 aprile 2006.

 

 

Note

 

Corte costituzionale - Sentenza n. 52/2000

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, il combinato disposto degli articoli 13, primo comma, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell’articolo 2 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. Va, infatti, premesso che, nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studio superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le seguenti due condizioni:

a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore);

b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera; che, pur nell’ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nella carriera più elevata, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l’interesse del buon andamento dell’amministrazione (articolo 97 della Costituzione); e che, pertanto, l’incentivazione dell’accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione si traduce nel riconoscere alla preparazione, acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e richiesta per quest’ultimo, ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza. Ed in applicazione, appunto, di questi principi, non resta che estendere l’illegittimità costituzionale (già dichiarata per la parte relativa al riscatto dei periodi di studi necessari per il conseguimento dei diplomi dell’Accademia di belle arti richiesti per i concorsi per la docenza in ruolo nella stessa Accademia), al caso di possesso dei medesimi titoli nelle ipotesi in cui i relativi diplomi siano richiesti, congiuntamente ad altri titoli di studio di maturità, per l’ammissione in servizio di ruoli nella pubblica amministrazione. Inoltre, sulla base delle medesime considerazioni, risulta la fondatezza anche della questione relativa alla mancata previsione della riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei titoli di studio di specializzazione o di perfezionamento (post-secondari) non rilasciati da università, ma da istituti e scuole riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e richiesti per l’assegnazione ai posti di insegnante di "sostegno", tenuto conto che i particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale, argomentando dagli articoli 2, 3, 24, comma primo, e 38, comma terzo) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione.



Costituzione della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.



RD 21 novembre 1929 n. 2330 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici)

Art. 20.

Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente.

I titoli di studio conseguiti all’estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli studi.



RD 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 135.

Per l’ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente.

Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio.

Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera.

Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l’abilitazione a funzioni direttive.

Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.