N. 1971/2010 Reg. Dec.
N. 4803 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4803 del 2009, proposto da S. S., rappresentato e difeso dagli avv. Giampaolo Cogo e Francesco Orlandino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, largo Messico, n. .7;
contro
il Ministero per Beni Culturali e Ambientali -Soprintendenza per i beni paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n, 12;
nei confronti di
il Comune di Carovigno, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE:Sezione I n. 00329/2009, resa tra le parti, concernente NULLA-OSTA PAESAGGISTICO SU PERMESSO DI COSTRUIRE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Cogo, Orlandino e l'avvocato dello Stato Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto disponeva l' annullamento dell' autorizzazione paesaggistica in data 13.02.2007, rilasciata dal dirigente responsabile del Comune di Carovigno ai fini della sanatoria di opere edilizie realizzate dal sig. S. S. in zona di dichiarato interesse pubblico per effetto del d.p.g.r. 30.05.1980.
A motivazione del provvedimento di annullamento era fatto richiamo alla disciplina dettata dall' art. 32, commi 26 e 27, della legge n. 326/2003 che, nelle zone assoggettate a vincolo, consente la sanatoria edilizia esclusivamente per gli interventi elencati ai n. 4, 5 e 6 dell' allegato A alla legge medesima (opere di restauro o risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione), tipologie nel cui ambito, nel giudizio dell' autorità preposta alla tutela del vincolo, non rientrano i lavori oggetto dell' istanza di condono.
Avverso detto provvedimento il sig. Santoro proponeva ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, deducendo motivi di violazione dell' art. 10 bis. della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, nonché del combinato disposto di cui agli art. 32 della legge n. 47/1985, art 27, lett. d), della legge n. 326/2003 e 6 della circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 2699/2005
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Contro la sentenza di rigetto il sig. Santoro ha proposto atto di appello e ha confutato le conclusioni del T.A.R. e rinnovato i motivi articolati in primo grado, insistendo per l' annullamento o riforma della decisione impugnata.
L' amministrazione intimata si è costituita in resistenza senza far seguire una specifica trattazione in ordine all' oggetto della controversia.
2). L' appello e infondato.
2.1). Il T.A.R. ha correttamente ritenuto l' inapplicabilità dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, quale introdotto dall' art. 6 della legge n. 15/2005, al procedimento di verifica della legittimità del nulla osta paesaggistico rilasciato dall' autorità locale.
Detta disposizione, invero, "nei procedimenti ad istanza di parte", impone all'amministrazione di dare comunicazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, dei motivi ostativi all' accoglimento della domanda, cui gli interessati hanno diritto a contraddire per iscritto nel termine di dieci giorni, con obbligo per l'organo di pubblico di esternare nell' atto conclusivo del procedimento le ragioni eventualmente ritenute ostative all' accoglimento delle osservazioni.
La verifica della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dall' autorità delegata, che nella specie riceve disciplina dall'art. 159 del d.lgs. n. 41/2004, ha luogo attraverso un procedimento di secondo grado che ha ad oggetto - nei limiti della conformità alla legge e del corretto esercizio del potere di tutela dei valori paesistici ed ambientali del sito tutelato - la determinazione di merito adottata dall' amministrazione competente al controllo della gestione dei beni soggetti a tutela. L' interesse pretensivo del privato al rilascio del titolo volto a consentire la modifica al bene protetto si è, quindi, consumato con l' esame e la conseguente statuizione sulla domanda di autorizzazione. Solo in tale fase può ipotizzarsi l'obbligo di preavviso di una eventuale determinazione negativa, secondo la regola del contraddittorio introdotta dall' art. 10 bis della legge n. 241/1990, e non nel diverso procedimento che coinvolge il rapporto interorganico fra la Soprintendenza e l'autorità locale che ha rilasciato l' autorizzazione paesaggistica.
2.2). Diversamente da quanto dedotto in ricorso la Soprintendenza ha correttamente escluso la riconducibilità dell'intervento costruttivo fra quelli ammissibili a condono ai sensi dell' art. 32, commi 25 e segg., della legge n. 326/2003.
Trattandosi, invero, di opere eseguite in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, la sanatoria edilizia è consentita esclusivamente per gli interventi elencati ai nn. 4, 5 e 6 dell' allegato A alla legge medesima (opere di restauro o risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione).
La nozione di detta tipologia di interventi si ricava dall' art. 3, lett. b) e c), del d.lgs. n. 380/2001.
Essi si caratterizzano per la loro incidenza sul patrimonio edilizio esistente che, quanto alla straordinaria manutenzione, non deve essere alterato nei volumi ed nelle superfici e, relativamente al restauro e risanamento conservativo, va salvaguardato negli "elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo" edilizio.
Nel caso di specie il procedimento di sanatoria è stato attivato - come correttamente rilevato dal T.A.R. - per un corpo accessorio ed aggiuntivo rispetto al preesistente manufatto con destinazione abitativa, con incremento di superficie coperta (mq. 10,80) e di cubatura (mc. 22,14).
E' agevole rilevare che l' intervento come realizzato non si colloca nei limiti di un' attività edilizia manutentiva e conservativa di strutture edilizie già esistenti.
Una volta esclusa la riconducibilità delle opere nella tipologia degli interventi su strutture edilizie esistenti, per i quali l'art. 26, lett. a) consente la sanatoria edilizia nelle zone vincolate (trattandosi come innanzi detto di nuovo corpo di fabbrica accessorio ad immobile con destinazione abitativa), perde rilievo il richiamo all'art. 32, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 47/1985.
Detta disposizione, invero, nell' escludere la necessità del parere dell' autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte, presuppone in ogni caso che si versi nei confronti di una tipologia di opere in zona vincolata per la quale la normativa sul condono edilizio, applicabile in relazione al momento di consumazione dell'abuso edilizio, consenta la sanatoria postuma, circostanza che, per quanto prima esposto, non ricorre nel caso in esame.
2.3). Sempre con riferimento alla regolarità formale del procedimento di controllo sfociato nell' annullamento dell' autorizzazione rilasciata dal comune di Carovigno il sig. Santoro lamenta la mancata comunicazione dell' avvio di procedimento in osservanza dell' art. 7 della legge n. 241/1990.
Si tratta di motivo, tuttavia, introdotto per la prima volta in appello e, pertanto, inammissibile stante il divieto di "jus novorum" ex art. c.p.c. Detta doglianza ogni caso - stante l'infondatezza dei motivi formulati avverso il merito del provvedimento - in base al principio di cui all'art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/2005, assume rilievo solo formale e non esplica effetti vizianti del provvedimento gravato che possano determinare il suo annullamento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
In assenza di specifica attività difensiva dell' amministrazione convenuta spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI^ in sede giurisdizionale, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
- Claudio Varrone - Presidente
- Paolo Buonvino - Consigliere
- Domenico Cafini - Consigliere
- Maurizio Meschino - Consigliere
- Bruno Rosario Polito - Consigliere, Estensore