REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla Cassa nazionale di
previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Ernesto Xx presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,
contro
la società U. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti xx e xx presso lo studio dei
quali è elettivamente domiciliata in Roma,
e nei confronti
- della Xx, non costituitasi in giudizio;
- della Xx S.p.a., non costituitasi in giudizio;
- della Xx – Associazione degli Enti di Previdenza
Privati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Xx presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sede di Roma, Sezione III Ter, 3 giugno 2005, n. 4364 (dispositivo
pubblicato in data 16 maggio 2005, n. 160).
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio della società U. S.p.A. e dell’Xx – Associazione degli Enti di
previdenza privati.
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28
ottobre 2005 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi gli avv.ti Xx, Xx e
Rainaldi.
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
F A T T O
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori
commercialisti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2004,
stabiliva di avviare una ricerca di mercato finalizzata all’affidamento dei
servizi assicurativi relativi alla copertura sanitaria per i propri iscritti
con riferimento all’anno 2005, invitando a proporre offerta le principali
compagnie assicurative autorizzate ad esercitare il ramo malattie; in
particolare, stabiliva di estendere la negoziazione a tutte le compagnie che
fossero detentrici di una quota di mercato nel ramo specifico pari ad almeno il
2%.
La U. S.p.A., impresa assicuratrice operante in particolare
nel ramo vita, impugnava davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione III Ter, gli atti di tale procedura, effettuata senza alcuna
forma di evidenza pubblica, affermandone invece la doverosità, stante la natura
d’organismo di diritto pubblico
riconoscibile in capo alla suddetta Cassa.
Resisteva al ricorso la l’Amministrazione intimata;
interveniva in giudizio, a sostegno delle ragioni della Cassa, l’AdEP –
Associazione degli Enti di previdenza Privati.
Con sentenza n. 4364 del 3 giugno 2005, il giudice adito
accoglieva il ricorso.
Il T.A.R. premetteva che, ai fini dell’identificazione di
un organismo di diritto pubblico – quale soggetto aggiudicatore di pubblici
incanti di servizio tenuto all’applicazione delle norme nazionali e comunitarie
sull’evidenza pubblica -, doveva farsi riferimento all’art. 2, comma 1, lett.
b), del D.L.gs 17 marzo 1995 n. 157, che individua detti organismi in quelli
dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità
d’interesse generali non aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli
Enti locali, da altri Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, o la cui
gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di
direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici.
Premetteva, inoltre, che, per verificare se i requisiti ex
art. 2 del D.Lgs. cit. ricorrevano nella specie, giovava rammentare che la
Cassa resistente non era che uno degli enti di cui all’elenco A) allegato al
D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, in virtù del cui art. 1, comma 1, era stato
trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in un’associazione o fondazione,
in base ad apposita deliberazione dei competenti organi; soggiungeva che tale
trasformazione, resasi possibile nella misura in cui la Cassa usufruiva già ab
illo tempore di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere
finanziario, aveva determinato sì la continuazione funzionale dell’ente
previdenziale preesistente, ma che ciò aveva implicato l’assenza dello scopo di
lucro in capo all’ente trasformato e la sua assunzione della personalità
giuridica di diritto privato ex artt. 12 e ss., Cod. Civ.; che esso, inoltre,
era rimasto titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del corrispondente
ente previdenziale e del relativo patrimonio e che aveva continuato a svolgere
le attività previdenziali e assistenziali in atto, a favore della categoria
professionale dei dottori commercialisti, per le quali era stato
originariamente istituito, ferma restando l’obbligatorietà dell’iscrizione e
della contribuzione previdenziale a carico dei professionisti iscritti.
Ciò posto, osservava che, in ordine ai parametri ex art. 2
del D.Lgs. n. 157/1995, sussisteva la soggettività giuridica, giusta quanto
stabilito dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 509/1994.
A suo avviso, sussisteva pure il secondo requisito,
concernente il perseguimento di scopi d’interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale, giacché, atteso che compito della Cassa era quello
di curare e provvedere, secondo norme statali e pur se limitatamente finora ai
soli dottori commercialisti, al bisogno previdenziale ed assistenziale sancito
dall’art. 38 della Costituzione.
Sempre ad avviso del T.A.R., sussisteva, infine, il terzo
requisito dell’influenza pubblica.
In particolare, la contribuzione ex artt. 10 e 11 della
LL. n. 21 del 1986, pur non assurgendo di per sé ad un’obbligazione formalmente
tributaria, in realtà ne partecipava di tutti gli aspetti, di talché,
concretandosi in un’erogazione di denaro necessitata ex lege, realizzava lo
schema del finanziamento pubblico della Cassa ancorché non nell’esclusivo interesse
di questa, ma pure per soddisfare esigenze solidaristiche, come quelle sottese
ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti ai sensi della
stessa legge n. 21/1986.
Inoltre, pur fruendo di autonomia gestionale,
organizzativa e contabile, la Cassa era soggetta alla vigilanza del Ministro
del lavoro, intesa come potestà d’approvazione degli atti fondamentali della
stessa e delle deliberazioni in materia di contributi e prestazioni.
Infine, non era conferente il fatto che la Cassa non fosse
espressamente menzionata nell’elenco degli organismi di diritto pubblico
stilato dal D.Lgs. n. 157/1995, in quanto tale elenco non aveva valore
esaustivo, ma solo indicativo e, comunque, anche al di là della nuova normativa
comunitaria in tema di pubblici appalti, siffatta indicazione appariva
superflua, in quanto la Cassa poteva essere agevolmente ricompresa nell’ambito
degli enti di servizi.
La Cassa ha proposto appello contro la summenzionata
sentenza.
Resiste al ricorso la società appellata.
E’ intervenuta in giudizio, al fine di sostenere le
ragioni dell’appellante, l’Xx - Associazione degli Enti di Previdenza Privati.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005, il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
D I R I
T T O
1.- Forma oggetto del ricorso in appello la sentenza n.
4364 del 3 giugno 2005, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione III Ter, ha accolto il ricorso proposto dalla U. S.p.A. per
l’annullamento della determinazione della Cassa nazionale di previdenza e di
assistenza a favore dei dottori commerciasti di avviare, per la copertura
sanitaria dei propri iscritti, per l’anno 2005, non una procedura di gara ad
evidenza, bensì una procedura informale di selezione, basata su criteri di
detenzione di quote di mercato.
2.- Ad avviso dell’appellante, non appare condivisibile il
riferimento operato dal T.A.R. “al requisito del perseguimento di scopi di
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, essendovi
confusione tra “bisogni” (cui si riferisce la normativa comunitaria) e “scopi”:
confusione probabilmente indotta anche dall’equivoca formulazione della
normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CE che, all’art. 2,
lett. b), fa riferimento a “finalità di interesse generale” sul punto operando
una non corretta trasposizione della norma-madre della direttiva CEE tanto da
richiedere un’interpretazione “comunitariamente orientata”, in difetto della
quale la stessa norma nazionale dovrebbe essere disapplicata in parte qua per
contrasto con la sovraordinata disposizione comunitaria.
L’art. 1, comma 1, lett. b) della direttiva 92/50/CE, al
fine di poter sussumere un soggetto nell’ambito della categoria dell’organismo
di diritto pubblico, richiede che lo stesso persegua “bisogni” caratterizzati,
indefettibilmente, da due distinti requisiti: 1) che siano di “interesse
generale”; 2) e “non aventi carattere industriale o commerciale”.
Il requisito sub 1) è autonomo e non confondibile con il
requisito sub 2) , e deve sussistere contemporaneamente e non alternativamente
a quest’ultimo. Infatti, il rilievo pubblicistico del bisogno connota semmai il
secondo dei due requisiti richiesti dalla norma comunitaria, ossia la
circostanza che il bisogno medesimo presenti “carattere non industriale o
commerciale”: ma si tratta di un piano di indagine ed analisi del tutto
separato da quello su cui opera il primo requisito, ossia quello del carattere
“di interesse generale” del bisogno.
Alla stregua della giurisprudenza comunitaria (è il caso
vagliato dalla Corte di giustizia nella sentenza Agorà, relativamente all’Ente
Fiera di Milano), vi possono, pertanto, essere bisogni “di interesse generale”
ma privi del “carattere non industriale o commerciale” e, quindi, privi di
rilievo pubblicistico; reciprocamente, possono ben esservi bisogni aventi
“carattere non industriale o commerciale”, perché di rilievo pubblicistico, ma
cionostante, non qualificabili “di interesse generale” perché relativi, invece,
all’interesse particolare di una determinata e ristretta cerchia di soggetti.
Nella fattispecie in esame deve escludersi la
qualificabilità della Cassa come organismo di diritto pubblico, atteso che essa
è istituzionalmente deputata al soddisfacimento in via esclusiva dei bisogni
(previdenziali ed assistenziali dei dottori commercialisti iscritti, mentre ai
bisogni previdenziali ed assistenziali della generalità dei cittadini
provvedono istituti distinti dalla Cassa, quali l’Inps e l’Inail, soggetti che,
non a caso hanno perduto la natura pubblicistica e non sono stati trasformati
in associazioni o fondazioni di diritto privato.
Il motivo di appello è infondato.
In attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi, l’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 157, come sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65,
ha disposto che sono organismi di diritto pubblico quelli, dotati di
personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali,
da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è
sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o
di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai
medesimi soggetti pubblici.
Per giurisprudenza pacifica, le tre condizioni enunciate
dalla direttiva comunitaria hanno carattere cumulativo (cfr. sentenza 15
gennaio 1998, causa C-44/ 96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG).
Ciò posto e pure considerato che non è controverso che la
Cassa ha personalità giuridica, si tratta di stabilire, in primo luogo, se il
fine da essa perseguito sia costituito dal soddisfacimento di bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale.
Ad avviso del Collegio, a tale quesito deve darsi risposta
positiva.
Con l’art. 1, trentaduesimo e trentatreesimo comma,
lettera a), punto 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è stata conferita
delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed
assistenza, ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare –
nelle forme dell’associazione o della fondazione – gli enti che non
usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma “ferme
restando le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione
agli stessi degli appartenenti alle categoria di personale a favore dei quali
gli enti stessi risultano istituiti”.
In attuazione di tale delega, l’art. 11 del decreto
legislativo 30 giugno 1994 n. 509 contempla siffatto tipo di trasformazione,
condizionandolo all’assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente
sottolineando la continuità della collocazione dell’ente del sistema, come
centro d’imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a
svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. All’autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in
ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema
di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d’intervento sugli organi di
amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da
parte della Corte dei conti.
Particolare attenzione ha poi posto il Legislatore al fine
di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di garantire l’erogazione
delle prestazioni: è stato così sancito il vincolo di una riserva legale a
copertura per almeno cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, secondo
comma del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più recentemente in sede di
riforma del sistema pensionistico generale, è stata prevista l’obbligatorietà
della predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco revisionale
di almeno quindi anni (art. 3, dodicesimo comma, della L. 8 agosto 1995 n.
335). Il già citato quarto comma dell’art. 2 consente inoltre, nel caso di
disavanzo economico finanziario, la nomina di un commissario straordinario che
adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; e solo ove
sia accertata l’impossibilità di tale operazione, dopo un triennio dalla
suddetta nomina, è previsto l’intervento di un commissario liquidatore con i
poteri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Come osservato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza
18 luglio 1997, n. 248), dal quadro così tracciato emerge che la suddetta
trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività di
previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso
piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente
qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo
costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato
fine previdenziale.
Rettamente, quindi, il giudice di prime cure ha osservato
che l’interesse curato dalla Cassa è delimitato solo quanto ai beneficiari
diretti, ma è d’ordine generale e collettivo, secondo la conformazione che la
legge v’imprime in diretta esecuzione dell’art. 38 della Costituzione, con la
conseguente impossibilità di riconoscere a tale servizio d’interesse generale
un carattere industriale o commerciale, nel senso, cioè, che esso non è
compiutamente realizzabile fuori dallo schema dell’inderogabile assolvimento
degli obblighi imposti jure imperii dall’ordinamento generale.
3.- Sostiene, inoltre, l’appellante che manca totalmente
il terzo requisito per potere qualificare la Cassa medesima come organismo di
diritto pubblico, ossia la sussistenza di un controllo, da parte dei pubblici
poteri di tipo strutturale, o finanziario, ovvero gestionale.
A suo avviso, è incontestabile che la Cassa rinviene la
stragrande maggioranza delle proprie risorse finanziarie nei contributi obbligatori
e volontari a carico degli iscritti, non già in contributi a carico del
bilancio dello Stato, di enti locali o di altri organismi di diritto pubblico.
Né può ritenersi che il finanziamento obbligatorio a carico degli iscritti ad
un’associazione privata equivalga a finanziamento pubblico, giacché sia l’art.
1, lett. b) della Direttiva n. 92/50 che la corrispondente norma nazionale di
recepimento di cui all’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 157/1995, definiscono in
maniera stringente ed ineludibile il requisito del controllo”finanziario”,
facendo riferimento a finanziamenti erogati “in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico”.
Nella specie, invece, si è in presenza di un’attività,
quale quella previdenziale-assistenziale svolta dalla Cassa, che è finanziata
dagli iscritti alla Cassa stessa e, dunque, è a costo zero per lo Stato, il
quale non impegna alcuna quota delle proprie risorse per sostenerla
economicamente.
Ove pure volesse ammettersi che il versamento dei contributi obbligatori da parte dei dottori
commercialisti iscritti alla Cassa sia “equiparabile” ad un finanziamento
proveniente dallo Stato resterebbe pur sempre il dato, formulato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 88 del 1995, che la contribuzione obbligatoria
a carico degli iscritti “non è certo senza causa, atteso che gli stessi
beneficiano delle prestazioni previdenziali erogate dall’Ente”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime
cure, deve ritenersi insussistente il controllo meramente “gestionale”, atteso
che il decreto legislativo n. 509/1994 distingue tra “gestione” (riservata
all’autonomia della Cassa) e “vigilanza” (attribuita al Ministero) con ciò
lasciando chiaramente intendere che al Ministero non è stato attribuito alcun
potere di etero-determinazione nel merito delle scelte gestionali della cassa,
ma solo un potere di “custodia della legalità”, quale verifica di mera
legittimità dei principali atti adottati dall’ente vigilato, senza alcuna
violazione o compressione dell’autonomia decisionale di questo ultimo.
Il motivo di appello è infondato in relazione ad entrambi
gli aspetti della questione.
In relazione al primo di essi, va osservato che, come
ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 2-4 maggio 1984, n. 132,
l’organizzazione giuridica della previdenza sociale presenta sia con riguardo a
categorie diverse, sia con riguardo alla stessa categoria in tempi diversi, una
sensibile varietà di sistemi. Tuttavia, con riferimento all’esperienza
italiana, è possibile enucleare due tipi ai quali i singoli sistemi possono
ricondursi: quello, prevalso soprattutto in passato, definibile come
“mutualistico” e quello che tende a prevalere nel presente momento storico,
definibile come solidaristico”.
Il primo tipo è caratterizzato, per un verso, dalla
riferibilità dell’assunzione dei fini e degli oneri previdenziali all’esigenza
della divisione del rischio fra gli esposti e quindi dalla corrispondenza fra
rischio e contribuzione, per altro verso, da una rigorosa proporzionalità fra
contributi e prestazioni previdenziali. E’ ravvisabile nei sistemi di tale
primo tipo, particolarmente in riferimento alla cennata proporzionalità,
l’influenza del modello dell’assicurazione privata e del relativo nesso
sinallagmatico fra premi e indennità o rendite.
Il tipo di previdenza solidaristico è invece
caratterizzato, per un verso, dalla riferibilità dell’assunzione dei fini e
degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti,
a principi di solidarietà operanti all’interno di una categoria, con
conseguente non corrispondenza fra rischio
e contribuzione e, per altro verso, dalla irrilevanza della
proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali. Qui i contributi
vengono in considerazione, in ragione del prelievo fra tutti gli appartenenti
alla categoria secondo la loro capacità contributiva, unicamente quale
strumento finanziario della previdenza, mentre le prestazioni sono
proporzionate soltanto allo stato di bisogno (sia esso considerato eguale o non
per tutti i soggetti). E’ ravvisabile in tale secondo tipo l’influenza del
modello della sicurezza sociale, per eccellenza informato a principi di
solidarietà operanti direttamente nei confronti dei membri della collettività
generale, ma sempre secondo il criterio della capacità contributiva.
Richiamando la propria precedente sentenza n. 62 del 1977,
la Corte Costituzionale, con riferimento alla previdenza forense, ha ribadito
che il sistema proprio di detta previdenza ha abbandonato la tecnica (propria
del tipo mutualistico) dell’accreditamento dei contributi in conti individuali
per far luogo ad una gestione collettiva dei contributi stessi ed ha
abbandonato altresì il connesso criterio della proporzionalità delle pensioni
ai contributi per far luogo ad un trattamento pensionistico di categoria che,
rientra, quanto ai mezzi e ai fini, nel quadro generale dell’adempimento dei
doveri di solidarietà cui si richiama l’art. 2 Cost. E ne ha ribadito la
conclusione che “la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e
procuratori risponde a questi fini generali nell’ambito della categoria, sicché
per essa resta superato il concetto stesso di semplice mutualità per espandersi
appunto in quello di previdenza (vale a dire: di solidarietà nella previdenza).
Conclusione che trova riscontro là dove la citata sentenza n. 62 del 1977,
richiamandosi alle precedenti sentenze n. 91 del 1972 e n. 23 del 1968,
definisce come “tributaria” la natura della contribuzione previdenziale (almeno
con riguardo al contributo “personale” – ora “soggettivo” – che ne costituisce
l’elemento qualificante).
Stante la riferibilità delle suesposte considerazioni
anche al sistema di previdenza dei dottori commercialisti, risulta immune da
censura l’osservazione del giudice di prime cure secondo cui la contribuzione
obbligatoria ex artt. 10 e 11 della legge 29 gennaio 1986 n. 21, pur non
assurgendo di per sé ad un’obbligazione formalmente tributaria, in realtà ne
partecipa di tutto gli aspetti, di talché, concretandosi in un’erogazione di
denaro necessitata ex lege, realizza lo schema del finanziamento pubblico della
Cassa ancorché non nell’esclusivo interesse di questa, ma pure per soddisfare
esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi di trattamenti e di
prestazioni erogabili agli iscritti ai sensi della stessa legge n. 21/1986.
Riguardo al secondo aspetto, va osservato che, secondo la
giurisprudenza comunitaria, ai fini della qualificazione di organismo di
diritto pubblico, tale organismo deve dipendere strettamente, mediante la sua
modalità di finanziamento, di gestione e di controllo, dallo Stato, da Enti
locali o da altri organismi di diritto pubblico.
In particolare, si è precisato che un mero controllo a
posteriori non soddisfa il controllo della gestione, mentre soddisfa detto
criterio una situazione in cui, da un lato i poteri pubblici verificano non
solo i conti annuali dell’organismo considerato, ma anche l’esattezza, la
regolarità, l’economicità, la redditività e la razionalità dell’amministrazione
corrente (cfr. sentenza 373/00, 27 febbraio 2003, Adolf Truley).
Alla stregua di siffatto orientamento deve ritenersi
sussistente un rapporto di stretta dipendenza della Cassa nei confronti del
potere pubblico.
In sede di privatizzazione delle Casse di previdenza e assistenza
delle diverse categorie professionali, il legislatore ha, infatti,
espressamente disciplinato l’ingerenza statale sulla gestione delle
contribuzione obbligatoria, avendo previsto, all’art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994,
primo comma, una autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti
“nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
dal presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta”
Come specificato nell’art. 2, tali limiti sono così stabiliti:
a)- La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l’equilibrio di bilancio…;
b)- In casi di disavanzo economico-finanziario rilevato
dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con
decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i
Ministri di cui all’art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario
straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio
della gestione;
c)- Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario
sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni
e delle fondazioni;
d)- Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge
afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondazione, Il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di
cui all’art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di
salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi dalla sua nomina
avvia e conclude la procedura per rileggere gli amministratori dell’ente
stesso.
Il successivo art. 3 disciplina la vigilanza dello Stato e
le forme in cui essa deve esercitarsi.
A tal fine è previsto che nei collegi sindacali deve
essere assicurata la presenza di rappresentanti della Amministrazioni statali
interessate; che il Ministro del Lavoro e delle Previdenza Sociale, di concerto
con quello del Tesoro, deve approvare tutti gli atti più importanti della cassa
(lo statuto, i regolamenti e le relative modifiche, nonché le delibere in
materia di contributi e prestazioni); che la Corte dei conti esercita il
controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce annualmente al
Parlamento.
Dal suesposto quadro normativo emerge l’esistenza di un
controllo pubblico di particolare intensità, tale da corrispondere al requisito
della “influenza pubblica” richiesta in sede comunitaria ai fini della qualificazione
dell’organismo di diritto pubblico.
4.- Quanto, infine, alla richiesta dell’appellante di
rimettere alla Corte di Giustizia CE la questione riguardante la corretta
interpretazione dell’art. 1 della direttiva 92/50/CE, la stessa deve essere
disattesa, in quanto la sopraggiunta direttiva 31.3.2004 n. 2004/18/CE,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale
dubbio, ha, all’allegato III, espressamente incluso tra gli organismi di
diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di
assistenza.
5.- In conclusione, per le suesposte considerazioni,
l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le
spese e gli altri oneri processuali anche in questo grado di giudizio.
P. Q.
M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di
giudizio.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre
2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE
Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO
Consigliere
Guido SALEMI
Consigliere,
est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Estensore Segretario