REPUBBLICA ITALIANA - IL CONSIGLIO DI STATO
(Decisione 1 aprile 2004 n.1810)
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello nr. 7649/01 R.G., proposto dalla Signora C.E., rappresentata e difesa dall’avv. prof. C.P. ed
elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. R.G. in Roma, Via L. ;
CONTRO
Il Comune
di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. F.C., ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv.to S.N. in Roma, via Z.;
PER L’ANNULLAMENTO
della
sentenza del T.A.R. della Campania - Salerno, n. 496/2000 depositata in data 23
giugno 2000.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della parte
appellata;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 17 ottobre 2003, relatore il consigliere
Michele Corradino;
Udito
l’avv.to Castaldi;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la
gravata sentenza il TAR della Campania ha respinto il ricorso con il quale
l’odierno appellante aveva impugnato il provvedimento di annullamento dell’atto
di concessione di rendita vitalizia, emesso a seguito di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell’infermità dell’istante, adottato dalla
Commissione Straordinaria del Comune di Nocera Inferiore.
Parte
appellante chiede l’annullamento della sentenza, ritenendola errata.
Il
Comune di Nocera Inferiore si è costituito per resistere all’appello.
Alla
pubblica udienza del 17 ottobre 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il
ricorso è infondato.
Il
ricorso pone il problema, di frequente trattazione giurisprudenziale,
concernente l’interpretazione dell'art.
11 d.P.R. n. 191 del 1979 a norma del quale <<nel caso che all'infortunio
o alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità
permanente o parziale, l'ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia
[...]>>.
Ora,
va precisato che tale norma, nel
prevedere la l’obbligo di liquidazione in capo all’ente locale datore di lavoro
in favore dei dipendenti divenuti
invalido per causa di servizio, non ha inteso istituire una nuova
prestazione previdenziale, ma ha esteso a detto personale, se non già soggetto
all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo
Istituto nazionale, la disciplina dell'equo indennizzo ex art. 68 t.u. imp.
civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Tale interpretazione è l’unica
compatibile con la riserva di legge di cui all'art. 38 della Costituzione che
riserva al legislatore ordinario la previsione dei mezzi di tutela
previdenziale con la conseguenza che alla fonte subordinata è consentito solo
il rinvio al testo unico degli impiegati civili dello Stato basato su considerazioni di coerenza della
disciplina del pubblico impiego (cfr: Cons. Stato, Sez.V, 09/02/2001, n.581).
Orbene,
alla luce di tali considerazioni, va escluso il cumulo fra rendita per
infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo indennizzo, per cui
l'art. 11 d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, possa essere inteso nel senso che, ferma
restando l'assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie
professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l'Inail a
norma di legge, agli altri dipendenti non assicurati presso lo stesso istituto,
perchè non addetti a lavori soggetti all'assicurazione obbligatoria sia esteso l'equo indennizzo previsto dalle
norme sui dipendenti statali (Cons. Stato, Sez.VI, 17/07/2000, n.3966; Cons.
Stato, Sez.V, 01/04/1999, n.354; Cons. Stato, Sez.V, 22/06/1998, n.912; Cons.
Stato, Sez.V, 09/02/2001, n.581; per una recente applicazione si veda Cons.
Stato, Sez.V, 09/10/2003, n.6038).
Diversamente
argomentando si giungerebbe all’irrazionale conclusione di prevedere la
copertura di uno stesso evento con la duplice tutela della rendita vitalizia e
dell'equo indennizzo (Cons. Stato, Sez.V, 31/01/2001, n.350).
Non è
fondata la censura prospettata dall’appellante in ordine ad una possibile
“elusione” dello scrutinio di costituzionalità della norma de qua da parte del
giudice di primo grado.
Invero,
proprio la Corte Costituzionale impone al (potenziale) giudice a quo di
utilizzare il canone ermeneutico dell’interpretazione della norma conforme a
Costituzione posto che, ove siano prospettabili diverse interpretazioni della
norma censurata, di cui una ritenuta conforme a Costituzione, il giudice ha il
dovere di farla propria, dovendo sollevare la questione di legittimità
costituzionale solo quando risulti impossibile seguire una interpretazione
costituzionalmente corretta (onde evitare il pericolo che la questione risulti
sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione propugnata,
attribuendo alla Corte un compito che rientra tra quelli tipici del giudice
ordinario) (cfr. ex multis: Corte cost. (Ord.), 22/06/2000,
n.233;Corte cost. (Ord.), 04/02/2000, n.27).
Ciò
considerato l’appello deve essere rigettato.
Sussistono
giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello.
Compensa
le spese.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del 17 ottobre 2003, con l'intervento dei
sigg.ri
Alfonso Quaranta presidente,
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere,
Francesco D’Ottavi consigliere.
Michele
Corradino consigliere estensore,
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
f.to Michele Corradino f.to
Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 1°Aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)