in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4951 del 2010, proposto da:
xxx S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio nonché quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la medesima xxx S.p.a. con V. Costruzioni S.p.a. e Colacem Società Consortile a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Tesauro e dall’Avv. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Salaria, 259;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio
Amministrazione e Bilancio del Dipartimento della Protezione Civile;
nei confronti di
vari ricorrenti
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I, n. 02829 dd. 23
febbraio 2010, resa tra le parti e concernente l’esclusione della
ricorrente da gara indetta per la progettazione e la realizzazione di
edifici residenziali nel territorio de L’Aquila; nonché per il
risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati in primo grado.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons.
Fulvio Rocco e uditi per la ricorrente Società l’avv. Cintioli, nonché
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Avvocato dello Stato
Giovanni Palatiello in sede di preliminari e l’Avvocato dello Stato
Fabrizio Fedeli in sede di discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1.1. La ricorrente xxx S.p.a. ha presentato, in qualità di capogruppo
del raggruppamento temporaneo di imprese da essa costituendo con la V.
Costruzioni S.p.a. e la C. Società Consortile a r.l., domanda di
partecipazione alla “Procedura di selezione di operatori economici per
la progettazione e realizzazione di edifici residenziali (n. 30 lotti
costituiti ognuno da 5 edifici per un totale di 150 edifici) al di
sopra di piastre sismicamente isolate”, indetta con bando del 22 maggio
2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile – Ufficio Amministrazione e Bilancio.
L’intervento andava realizzato nel territorio comunale de L’Aquila per
le esigenze connesse all’immediata sistemazione alloggiativa della
popolazione della Regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009,
a’ sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, comma 9, del D.L. 28
aprile 2009 n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009 n. 77, dell’art. 58
del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile n. 3775 e
dell’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 19 maggio 2009 n. 3771.
Oggetto dell’affidamento era, in particolare, la progettazione
esecutiva completa (strutturale, impiantistica, di sicurezza), previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e la
realizzazione di 30 lotti, ciascuno costituito da 5 edifici
residenziali al di sopra di altrettante piastre sismicamente isolate,
con importo complessivo unitario a corpo, chiavi in mano, a base
d’appalto per ciascun lotto, costituito da 5 edifici, fissato in
complessivi euro 11.000.000,00 (undicimilioni), da aggiudicarsi sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Va da subito evidenziato che, a’ sensi della lex specialis della gara,
il plico recante l’offerta doveva pervenire “a pena di esclusione, in
busta chiusa e sigillata, controfirmato dal legale rappresentante sui
lembi di chiusura in modo che ne sia garantita l’integrità e la
segretezza”.
A sua volta, e sempre secondo quanto disposto dalla lex specialis della
gara, all’interno del plico medesimo dovevano essere inserite “tre
diverse buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere A
(documenti relativi all’ammissione alla gara), B (offerta tecnica) e C
(offerta economica), sigillate e controfirmate dal legale
rappresentante su entrambi i lembi di chiusura”; era inoltre in facoltà
dell’offerente includere nel plico stesso un’ulteriore busta D, sempre
sigillata e controfirmata dal legale rappresentante su entrambi i lembi
di chiusura, recante eventuali “offerte integrative”, comunque non
vincolanti per l’offerta base e relative ad eventuali soluzioni
tecnologiche, alle attrezzature e all’arredo.
Con verbale n. 3 del 5 giugno 2009, la Commissione di gara, nel
procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte dei
partecipanti, ha testualmente rilevato che il plico del raggruppamento
di cui è capogruppo la ricorrente “si presenta integro, regolarmente
sigillato e conforme alle norme di gara, e contiene quattro buste
(essendo stata presentata anche la busta D – Offerte integrative,
prevista facoltativamente dal bando). La Commissione rileva che non
risultano controfirmate le buste B (Offerta tecnica) e D(Offerte
integrative), mentre la busta A (Documentazione integrativa) non è
sigillata ma soltanto incollata e peraltro in maniera non completa.
Poiché il bando prevede tali formalità a pena di esclusione la
Commissione non procede all’apertura della busta A e ritiene
insussistenti i presupposti per l’ammissione dell’impresa alle
successive fasi della gara” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente,
riproposto anche nel presente giudizio di appello).
Con nota dd. 5 giugno 2009 il consulente legale di xxx ha significato
alla stazione appaltante che, “preso atto della Vs. comunicazione che
la busta A fosse incollata e firmata sui bordi mentre le buste Be D
fossero sigillate ma carenti di firme sui lembi di chiusura, rilevato
che tale evenienza non inficia l’ammissione alla gara in quanto le
buste erano comunque contenute nel pacco esterno correttamente firmato
e sigillato, chiedo ad ogni effetto, per conto della mia mandante,
l’ammissione alla gara della RTI di cui la mia cliente è capo gruppo”
(cfr. ibidem).
Nella successiva seduta del 7 giugno 2009, come riportato nel relativo
verbale n. 4, la stessa Commissione, in esito al riesame di
problematiche emerse nella precedente seduta, ha rilevato che “in
disparte la questione della mancata controfirma sui lembi delle buste
“B” e “D”, la busta “A” non risulta sigillata come richiesto dal bando
di gara a pena di esclusione e pertanto, alla luce di quanto affermato
dalla giurisprudenza costante in materia (ex multis, Cons. Stato,
sentenza n. 357 del 2003) non risulta garantita la immodificabilità e
la segretezza della busta stessa. I rappresentanti dell’impresa
chiedono che sia verbalizzato il proprio contrario avviso mediante la
seguente dichiarazione a verbale: “Premesso il carattere d’urgenza
della procedura relativa alla gara d’appalto per la costruzione di
alloggi in breve tempo, considerato che il plico esterno era
completamente integro e sigillato con ceralacca su tutti i lembi di
chiusura, che la busta A contestata era contenuta all’interno dello
stesso ed era sigillata tramite collante e firmata sui lembi, che
comunque il vizio di forma è irrilevante per l’ammissione alla gara,
che la busta A contiene solo documentazione amministrativa, che i
sottoscritti non erano presenti all’apertura del plico, avvenuta nella
mattinata del giorno 5 giugno 2009, considerato inoltre che
l’ammissione alla gara della suddetta RTI per l’ente appaltante e per
la popolazione de L’Aquila può essere soltanto vantaggiosa, chiedono
alla Commissione di rivedere il proprio giudizio”. La Commissione
prende atto e conferma il proprio giudizio di non sussistenza dei
presupposti per l’ammissione alle successive fasi di gara. Infatti, pur
ritenendosi possibile superare il problema della mancata controfirma
sui lembi delle buste B e D, la Commissione osserva che le motivazioni
in precedenza, riguardo alla mancata sigillatura della busta A, non
appaiono inficiate da quanto osservato dall’impresa, che non ha
introdotto ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli già
presi in esame dalla Commissione” (cfr. ibidem, doc. 11).
Va soggiunto che la Commissione aveva pure acquisito una bozza di
parere sulla questione da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture – Struttura di
riferimento Terremoto Abruzzo, in risposta alla richiesta formulata con
nota Prot. n. 18029 del 5 giugno 2009 dal Direttore dell’Ufficio
Amministrazione e Bilancio della Protezione Civile, nel senso che “le
prescrizioni del bando che impongono la sigillatura del plico e delle
buste interne allo stesso non possano ritenersi meramente formali, in
quanto hanno la funzione di “assicurare la custodia e l’integrità delle
buste contenenti le offerte tecniche ed economiche e di evitare ogni
possibile contestazione e sospetto di manomissione, anche solo
potenziale”; tuttavia, la sigillatura può ritenersi assolta anche con
modalità non perfettamente rispondenti alle prescrizioni del bando,
purché idonee ad assicurare l’integrità del plico nonché la paternità
dello stesso” (cfr. ibidem, doc.10).
1.2. Avverso il provvedimento di esclusione dalla gara così disposto,
nonché avverso tutti gli ulteriori atti ad esso prodromici e
conseguenti (ossia la predetta bozza di parere reso dall’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture –
Struttura di riferimento Terremoto Abruzzo; per quanto occorrer possa,
del capo del bando di gara relativo alle “Modalità di presentazione
dell’offerta”, laddove prevede che il plico contenente l’offerta
sarebbe dovuto pervenire “a pena di esclusione, in busta chiusa e
sigillata, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di
chiusura in modo che ne sia garantita l’integrità e la segretezza” e
all’interno dello stesso avrebbero dovuto essere inserite “tre diverse
buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere “A”, “B” e “C”,
sigillate e controfirmate dal legale rappresentante su entrambi i lembi
di chiusura”, qualora si volesse ritenere che lo stesso prevedeva
implicitamente un obbligo per l’offerente di sigillare il plico e le
buste mediante l’utilizzo di ceralacca; di tutti gli atti di gara, non
conosciuti; della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Amministrazione e
Bilancio – Servizio delle Politiche Contrattuali, prot. n. 0019105, con
la quale è stato comunicato alla ricorrente che la Commissione di gara
si riunirà in seduta pubblica per “la lettura delle valutazioni delle
offerte tecniche e l’apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche per la formulazione delle proposte di aggiudicazione, in
data 12 giugno 2009 alle ore 12”; del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria e definitiva che eventualmente fosse intervenuto nelle more
del giudizio.
La ricorrente ha dedotto al riguardo violazione e falsa applicazione
delle previsioni del bando che regolavano le modalità di presentazione
del plico e delle buste in esso contenute e, così, del principio di
segretezza delle offerte, violazione del principio della massima
partecipazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti,
difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 6,
comma 7, del D.L.vo 163 del 2006, per non avere la Stazione appaltante
minimamente considerato le indicazioni fornite dall’Autorità sui
contratti pubblici, seppur non vincolanti, violazione dell’art. 97 Cost.
xxx, nell’individuare la causa della propria esclusione dalla gara
nella mancata sigillatura della busta “A” mediante l’utilizzo della
ceralacca, ha in tal modo censurato l’erroneità di tale motivazione in
quanto contrastante con le previsioni del bando, le quali invero si
limitano a prescrivere una sigillatura delle buste idonea a garantire
l’integrità e la segretezza, senza imporre l’uso della ceralacca: ed
essendo la busta “A” chiusa e controfirmata, la stessa sarebbe pertanto
pienamente conforme alle prescrizioni del bando di gara, posto che deve
ritenersi consentito l’utilizzo di collante in quanto funzionale allo
scopo e inoltre in quanto la busta non recava alcuna alterazione sulla
controfirma, con conseguente rispetto dei principi enunciati dalla
giurisprudenza in tema di integrità e di segretezza dei plichi.
xxx, inoltre, ha evidenziato come l’esclusione disposta nei propri
confronti non potrebbe neppure trovare adeguato fondamento nel predetto
parere reso dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel
quale - contrariamente alla decisione assunta dalla Commissione di gara
– si avvalorerebbe l’interpretazione elastica del principio di
segretezza secondo il canone generale del favor per la massima
partecipazione alle gare pubbliche.
1.3. Con decreto del Presidente della Sezione I^ del T.A.R. per il
Lazio n. 2660 dd. 11 giugno 2009 emesso a’ sensi dell’art. 21, nono
comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 3
della L. 21 luglio 2000 n. 205 è stata disposta l’ammissione con
riserva della società ricorrente alla gara, “considerato … che
l’adozione di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale è
limitata dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 al caso in cui
sussistano congiuntamente i requisiti del “fumus boni iuris” e della
“estrema gravità ed urgenza”, tali da non consentire neppure la
dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, e che tali
presupposti sembrano ricorrere nella situazione in oggetto”.
Con ordinanza collegiale n. 2884 dd. 25 giugno 2009, resa sempre dalla
Sezione I^ del T.A.R. per il Lazio, è stata accolta la domanda
incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati,
disponendo per l’effetto l’ammissione con riserva della ricorrente al
prosieguo della procedura, “ritenuto che il ricorso, ad un primo esame,
appare suscettibile di una valutazione favorevole, in relazione al
primo motivo di ricorso concernente la mancata previsione nel bando
dell’uso della ceralacca”.
1.4. Dal verbale di gara n. 6 dd. 12 giugno 1010 consta, quindi, che
alle ore 19.00, anche alla presenza del finanziere Daniele De Lellis
appositamente convocato dal Presidente della Commissione di gara,
quest’ultima ha proceduto all’apertura della busta A predetta, la quale
era stata in precedenza ricollocata unitamente alle altre nel relativo
plico, quindi “nuovamente sigillato e controfirmato dai membri della
Commissione”.
Ivi si legge che “la Commissione rileva che la busta B è sigillata e
chiusa ma non controfirmata sui bordi, problema questo peraltro già
ritenuto superabile dalla Commissione stessa; la busta D si presenta
nelle stesse condizioni. La busta A – Documentazione amministrativa si
presenta ora completamente aperta, senza che la stessa sia stata in
alcun modo manomessa; la parte di lembo che in precedenza si presentava
ancora incollata risulta ora all’evidenza scollata completamente, non
essendo appunto la stessa chiusa e sigillata come richiesto, il che
comprova ulteriormente quanto già sostenuto dalla Commissione in
merito. La busta C è regolarmente confezionata secondo le norme di
gara. La Commissione procede all’esame della busta n. 11, all’esito del
quale ribadisce prioritariamente quanto sostenuto nei precedenti
verbali in merito al confezionamento del plico. La Commissione accerta
che il certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato non contiene la dicitura antimafia. La Commissione accerta
tuttavia che sussiste identità soggettiva tra le cariche sociali
dell’impresa ausiliaria xxx – per la quale è stato prodotto il
certificato antimafia – e quelle dell’impresa xxx S.p.a., che possiede
l’intero capitale sociale della prima. Pertanto, in conformità a quanto
operato dalla Commissione in un precedente caso analogo … la
Commissione ritiene comunque soddisfatto il requisito in parola.
Pertanto la Commissione ritiene che sussistano i presupposti per
l’ammissione alle successive fasi di gara, eccezion fatta per i rilievi
già formulati in merito al confezionamento del plico oggetto del
provvedimento della magistratura amministrativa” (cfr. ibidem, doc. 6).
1.5. Riammessa quindi xxx alla gara in forza dei testé riferiti
provvedimenti giurisdizionali cautelari, la Commissione ha esaminato la
documentazione amministrativa dalla stessa presentata e le relative
offerte tecnica ed economica, in relazione alle quali è stato
attribuito il punteggio complessivo di 49,77 punti, con conseguente
collocazione della ricorrente medesima al 21° posto della graduatoria
ed aggiudicazione della gara alle imprese collocate nei primi 16 posti
della graduatoria.
1.6. xxx ha conseguentemente proposto motivi aggiunti di ricorso
avverso gli atti che hanno determinato la propria collocazione al 21°
posto in graduatoria, ivi compresi i verbali, le operazioni di gara, la
valutazione dell’offerta tecnica, il capitolato e tutti gli altri atti
connessi, presupposti o conseguenti, tra i quali la nota del 16 giugno
2009, prot. 0021045, inviata via fax in pari data, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile, ha comunicato alla ricorrente l’elenco delle sedici società
aggiudicatarie della gara, il provvedimento di aggiudicazione non
conosciuto nei suoi estremi, i verbali nn. 6 e 7 relativi alle sedute
di gara del 12 giugno 2009, durante le quali la stazione appaltante ha
proceduto, rispettivamente, all’esame della documentazione
amministrativa e dell’offerta economica presentate dalla società
ricorrente; il verbale contenente la valutazione dell’offerta tecnica
della ricorrente, avvenuta in seduta riservata in data 12 giugno 2009;
il verbale di gara n. 5 contenente la valutazione delle offerte
tecniche presentate dalle imprese concorrenti ed i relativi punteggi
attribuiti dalla Commissione; e, - per quanto occorrer possa - gli
artt. 10, 11 e 12 del capitolato speciale d’appalto, laddove
individuano la normativa relativa al contenimento energetico degli
edifici cui i progetti avrebbero dovuto ispirarsi e i criteri di
valutazione delle offerte, qualora si volesse ritenere che in base ad
essi residui un qualche margine di discrezionalità in capo alla
Commissione di gara nell’attribuzione del punteggio relativo al grado
di efficienza energetica e qualità degli impianti.
xxx ha pure chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza degli atti impugnati.
La ricorrente ha dedotto al riguardo, con un primo ordine di censure,
difetto assoluto di motivazione, violazione e falsa applicazione dei
principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione
amministrativa, violazione del principio della parità di trattamento
tra i concorrenti, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza,
disparità di trattamento, travisamento dei fatti, ingiustizia
manifesta, contraddittorietà, violazione delle norme in punto di
rendimento energetico degli edifici contenute nella L. 9 gennaio 1991
n. 10, nel D.L.vo 19 agosto 2005 n. 192 come integrato dal D.L.vo 29
dicembre 2006 n. 11 e nel D.L.vo 30 maggio 2008 n. 115, violazione
degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato di gara, ulteriore violazione
della lex specialis di gara, violazione della parità di trattamento tra
i concorrenti sotto ulteriore profilo, eccesso di potere e disparità di
trattamento.
xxx, in buona sostanza, ha con ciò censurato innanzitutto
l’illegittimità della valutazione dell’offerta tecnica da essa
presentata in quanto avvenuta mediante attribuzione di un mero
punteggio numerico, senza indicazione delle relative ragioni e senza
che dallo stesso sia possibile ricostruire l’iter logico giuridico
seguito dalla Commissione in sede di valutazione: e ciò, stante la
mancanza di stringenti e specifiche previsioni del bando o del
capitolato in relazione alla valutazione delle offerte e
dell’attribuzione del punteggio.
La ricorrente ha evidenziato in tal senso l’estrema genericità dei
criteri di assegnazione dei punteggi contenuti nel capitolato di gara,
avuto particolare riguardo alle voci inerenti il “grado di efficienza
energetica e qualità degli impianti”, il “grado di miglioramento dei
parametri minimi di sostenibilità ambientale” e la “qualità
architettonica e delle finiture degli alloggi interni”, in relazione
alle quali ha ottenuto il coefficiente pari a soli 2 punti (convertiti,
mediante la formula aritmetica prevista dal Capitolato, in 1,43 punti)
rispetto ai 10 a disposizione, da essa reputati inadeguati rispetto
alla qualità dell’offerta presentata ed inspiegabili in quanto non
riconducibili, attraverso la motivazione, a specifiche voci o sottovoci
ricomprese nel paradigma di valutazione predefinito dalla lex specialis
di gara.
Sotto ulteriore profilo, xxx ha poi censurato l’illogicità, la
contraddittorietà e l’irragionevolezza dell’attribuzione dei punteggi
per le voci dell’offerta tecnica inerenti l’efficienza energetica, la
sostenibilità ambientale e le finiture degli edifici.
Con riguardo all’efficienza energetica, xxx ha in particolare
richiamato le disposizioni dettate in materia dalla L. 10 del 1991, dal
D.L.vo n. 192 del 2005 e successive integrazioni, nonché dal D.L.vo 115
del 2008, inerenti alle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche ed ai criteri per la certificazione energetica degli
edifici, evidenziando come molte delle offerte delle imprese
aggiudicatarie abbiano ottenuto, per tale voce, un punteggio maggiore,
nonostante l’indice di prestazione energetica fosse asseritamente
peggiore di quello dell’edificio da essa progettato e inserito nella
migliore classe energetica A: dal che discende la contestazione della
ricorrente per il punteggio attribuitole per tale voce e che essa
reputa illegittimo in quanto da essa reputato contrastante non solo con
i criteri di logicità e ragionevolezza, ma anche con i dati oggettivi
che attesterebbero il minor consumo di energia elettrica assicurato
dalla propria offerta.
xxx ha – altresì – sostenuto che l’attribuzione del punteggio per il
parametro tecnico dell’efficienza energetica avrebbe dovuto ancorarsi a
dati oggettivi, come prefissati dalla normativa vigente in materia di
rendimento energetico degli edifici, con la conseguenza che la
Commissione avrebbe dovuto limitarsi, sulla base di un accertamento
tecnico privo di discrezionalità, a prendere atto delle certificazioni
fornite dagli offerenti, attribuendo automaticamente un punteggio
proporzionato ai dati dichiarati in ordine alla prestazione energetica
dell’edificio e della classe energetica di appartenenza.
Ove ciò fosse stato, la ricorrente reputa che avrebbe conseguito l’aggiudicazione della gara.
xxx, inoltre, avuto riguardo al parametro relativo alla sostenibilità
ambientale, ha evidenziato che ad essa è stato attribuito il
coefficiente pari a 2, convertito mediante la formula aritmetica
prevista dal Capitolato in 1,43 punti; tuttavia, poiché a suo avviso
sussisterebbe una sostanziale equivalenza sul punto di tutte le offerte
presentate, l’attribuzione del punteggio predetto risulterebbe
macroscopicamente incoerente ed irragionevole, anche in considerazione
della prevista installazione nel proprio progetto di una serie di
impianti volti al risparmio di risorse idriche.
xxx, anche con riferimento al parametro relativo alle finiture degli
edifici, rimarca di aver ottenuto al riguardo il coefficiente 2, pur a
fronte dell’asserita circostanza per cui le opere di finitura descritte
nelle offerte delle imprese utilmente collocate in graduatoria, ed in
particolare quelle della W.B. e del Consorzio Stabile C.S. S.p.a.,
siano di qualità pari o inferiore a quelle del proprio progetto, e
nondimeno valutate con coefficiente più elevato.
Da ultimo, xxx ha dedotto, sotto un ulteriore profilo, l’illegittimità
dell’ammissione alla gara delle società aggiudicatarie ATI E. 1 S.r.l.
- Cspa – Alfa Costruzioni 2008 S.r.l., nonché dell’Impresa Costruzioni
Ing. Raffaello P. S.r.l. e della Cosbau S.p.a., reputando che le stesse
non abbiano comprovato la sussistenza dei requisiti minimi
impiantistici mediante la presentazione delle certificazioni di cui
alla L. 10 del 1991.
1.8. Si è costituita nel giudizio di primo grado la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, replicando puntualmente alle censure avversarie
e concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti allo
stesso.
1.9. Con ordinanza n. 1302 dd. 22 ottobre 2009 il T.A.R. adito ha
ordinato xxx di notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutte le
imprese aggiudicatarie dell’appalto ai fini dell’integrazione del
contraddittorio.
1.10. Dopo tali adempimento si sono singolarmente costituite in
giudizio l’Impresa Costruzioni Ing. Raffaello P. S.r.l., la Wood Beton
S.p.a., la Donati S.p.a. e la Cosbau S.p.a., deducendo
l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti e
concludendo comunque per la reiezione delle impugnative avversarie.
2.1. Con sentenza n. 2829 dd. 23 febbraio 2010 la Sezione I^ del T.A.R.
per il Lazio ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio e ha
dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, condannando la
ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio per
complessivi € 10.000,00.-, da suddividersi in parti eguali tra le
Amministrazioni resistenti e le imprese controinteressate costituitesi
in giudizio.
2.2. Giova sin d’ora evidenziare che il giudice di primo grado è
pervenuto alla reiezione del ricorso introduttivo del giudizio
rilevando che con l’impugnato verbale n. 3 del 5 giugno 2009 è stata
ritenuta l’insussistenza, in capo al raggruppamento di cui è capogruppo
la ricorrente, dei presupposti per l’ammissione alle successive fasi di
gara in quanto, a seguito dell’apertura del plico contenente l’offerta,
che è risultato integro e regolarmente sigillato conformemente alle
norma di gara, le buste, ivi contenute, “B” (offerta tecnica) e “D”
(offerte integrative) non sono risultate controfirmate, mentre la
“busta “A” (Documentazione integrativa) “non è sigillata ma soltanto
incollata e peraltro in maniera non completa”, e “poiché il bando
prevede tali formalità a pena di esclusione la Commissione non procede
all’apertura della busta A”.
Tale giudizio è stato quindi confermato, sempre secondo la tesi
sviluppata nella sentenza, nella susseguente sede di riesame, come
riferito nel verbale n. 4 della seduta del 7 giugno 2009, nella
testuale considerazione che “in disparte la questione della mancata
controfirma sui lembi delle buste B e D, la busta A non risulta
sigillata come richiesto dal bando di gara a pena di esclusione e
pertanto, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza costante
in materia…non risulta garantita la immodificabilità e la segretezza
della busta stessa”, nel mentre la Commissione medesima ha reputato di
poter superare la circostanza della mancata controfirma sui lembi delle
buste B e D, e di dover ribadire le motivazioni espresse in ordine alla
“mancata sigillatura della busta A”.
Il T.A.R. rimarca, quindi, che xxx ha individuato la causa della
propria esclusione dalla gara nella mancata sigillatura della busta A
mediante l’utilizzo della ceralacca, e questo pur a fronte di
previsioni della lex specialis che si limitavano a prescrivere una
chiusura delle buste idonea a garantire l’integrità dei plichi e la
segretezza del loro contenuto, nonché della circostanza che la busta di
cui trattasi non recava alcuna alterazione sulla controfirma.
Il giudice di primo grado ha respinto gli argomenti di xxx testé
riassunti, rilevando a sua volta che se occorre concordare con quanto
affermato da quest’ultima circa l’assenza, nel bando di gara, di
precise prescrizioni in ordine alle modalità di sigillatura delle buste
– e, segnatamente, circa l’obbligo di utilizzo della ceralacca - va
peraltro rilevata l’erroneità dell’assunto della medesima xxx laddove
riconduce la ragione della propria esclusione dalla gara al mancato
utilizzo della ceralacca quale mezzo per realizzare la prescritta
sigillatura.
Secondo il T.A.R., infatti, “i verbali di gara, il cui contenuto è
stato sopra riportato, nessun cenno recano alla mancata sigillatura con
ceralacca, identificando piuttosto la causa dell’esclusione della
ricorrente dalla gara nella mancanza, con riferimento alla busta A, di
qualsivoglia sigillatura (“non è sigillata in alcun modo”) e all’essere
essa “soltanto incollata e peraltro in maniera non completa”: e, se
così è, ad avviso dello stesso giudicante perde rilievo nell’economia
di causa, “…il suggerito parametro di verifica di legittimità
costituito dall’assenza, nel bando di gara, di un obbligo relativo
all’uso della ceralacca. La questione si sposta, quindi,
all’accertamento della sussistenza dei presupposti per ritenere che vi
sia stata una sigillatura della busta, incontrovertibile essendo che,
alla luce delle prescrizioni recate dal bando, la sigillatura sia
richiesta a pena di esclusione. La verifica del rispetto di tale
modalità di presentazione dell’offerta non può che basarsi sui dati
riportati nei gravati verbali, il cui contenuto fa fede fino a querela
di falso. Entrambi tali verbali riferiscono che la busta, oltre a non
essere sigillata, è incollata peraltro in maniera non completa.
Deve quindi attribuirsi rilievo decisivo ed assorbente, ai fini del
decidere, alla rilevata incompleta chiusura della busta, il che rende
recessivo il profilo inerente l’utilizzo di collante per la chiusura in
quanto, pur non richiedendo il bando l’utilizzo della ceralacca, la
verifica in ordine alla legittimità dell’uso di collante non consente
comunque di superare la rilevata non completa chiusura della busta,
costituendo tale circostanza elemento idoneo a far ritenere il mancato
assolvimento all’onere di procedere alla sigillatura della busta “in
modo che ne sia garantita l’integrità e segretezza” , come prescritto
dal bando di gara. Se, invero, sulla base di un’interpretazione
elastica, come anche affermato nel parere – anch’esso impugnato - reso
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in risposta ad
apposito quesito inoltrato dalla Commissione di gara, l’onere di
sigillatura delle buste può ritenersi assolto anche con modalità non
perfettamente rispondenti alle prescrizioni del bando, purché idonee ad
assicurare l’integrità del plico nonché la paternità dello stesso, deve
altresì rilevarsi che la formalità della sigillatura, ove prescritta,
nell’essere finalisticamente rivolta a garantire la segretezza,
l’identità, la provenienza ed immodificabilità dell’offerta e della
documentazione, deve consistere in un adempimento idoneo ad impedire
l’apertura della busta a meno di non manometterne visibilmente la
chiusura. Ne consegue che la chiusura tramite sigillatura di un plico,
pur in un’ottica estensiva ed attenta al perseguimento delle finalità
sostanziali sottese alle prescrizioni formali, deve comunque consistere
in una modalità di chiusura ermetica, tale da assicurare l’integrità
del plico ed impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni
apprezzabili, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità
per cui tale adempimento è richiesto (ex plurimis: Cons. Stato, Sez.
VI, 17 luglio 2008 n. 3599 e 20 aprile 2006 n. 2000; Sez. V, 18 marzo
2004 n. 1411). Ed invero, la previsione del bando di gara che impone la
presentazione da parte dei concorrenti di plico e buste sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura risponde alla ratio di garantire,
oltre ogni ragionevole dubbio o interpretazione discrezionale, la
genuinità e paternità della domanda di partecipazione e della
documentazione a questa allegata, la quale può essere assicurata solo
se la sigillatura sia tale da impedire che il plico possa essere aperto
senza che ne resti traccia visibile e possa essere anche solo
teoricamente manomesso. Tale scopo, nella fattispecie in esame, non
risulta essere stato assicurato attraverso le modalità concrete
utilizzate dalla ricorrente per la sigillatura della busta “A”, la
quale è risultata essere solo parzialmente chiusa - come risultante dai
gravati verbali - il che consente di non ritenere assolto il richiesto
obbligo di apporre sulla busta una chiusura ermetica, incompatibile
essendo la valenza da attribuirsi all’ermeticità della chiusura con una
parziale apertura del plico. L’insufficienza ed inidoneità, al fine di
ritenere integrato l’obbligo di sigillatura, delle modalità utilizzate
dalla società ricorrente per la chiusura della busta A, trovano
ulteriore conferma dalla lettura del verbale n. 6 del 12 giugno 2009,
laddove – nel procedere alla apertura di tale busta, si riferisce che
“la busta A - Documentazione amministrativa si presenta ora
completamente aperta, senza che la stessa sia stata in alcun modo
manomessa; la parte di lembo che in precedenza si presentava ancora
incollata risulta ora all’evidenza scollata completamente, non essendo
appunto la stessa chiusa e sigillata come richiesto, il che comprova
ulteriormente quanto già sostenuto dalla Commissione in merito” .
La chiara ed inequivoca concludenza di tale circostanza in ordine al
mancato utilizzo di mezzi idonei a sigillare ermeticamente la busta –
come comprovato dall’essersi essa aperta senza che fosse stata
manomessa – unitamente alle indicazioni di cui ai gravati verbali circa
l’essere tale busta parzialmente aperta ed alla mancanza di
contestazioni sollevate e verbalizzate sul punto specifico della
parziale apertura da parte dei rappresentanti della concorrente (che
come riportato nel verbale n. 4 del 7 giugno 2009 hanno solo affermato
l’avvenuta sigillatura della busta tramite collante, senza contestarne
la parziale apertura, ed evidenziato come il plico esterno fosse
integro e sigillato con ceralacca in tutti i lembi di chiusura),
consente pertanto di ritenere non adempiuta la prescrizione del bando,
prevista a pena di esclusione, di sigillatura delle buste in modo da
garantire la immodificabilità e segretezza delle stesse. Alla luce
delle evidenze emergenti dalla compiuta verbalizzazione delle
operazioni di gara – facente fede, giova ribadire, fino a querela di
falso - risulta, pertanto, vulnerato l’interesse all’agevole, obiettivo
ed immediato riscontro della integrità del plico e pregiudicata
l'impossibilità, anche solo teorica, di una sua manomissione, dovendo
in proposito sottolinearsi la valenza teleologica degli adempimenti
volti ad assicurare l’autenticità della chiusura originaria e la sua
provenienza, evitando la manomissione del contenuto del plico, in
quanto tesi a garantire la correttezza della gara e funzionali alla
tutela della par condicio tra i concorrenti attraverso il rispetto dei
principi dell’integrità e dell’imputabilità dell’offerta che governano
la materia delle gare pubbliche. Difatti, nell’ambito della procedura
di affidamento di un appalto pubblico, il bando di gara che prevede la
sigillatura delle buste reca prescrizioni non meramente formali, ma
poste a garanzia dei principi della par condicio e di segretezza delle
offerte, che altrimenti non risultano assicurati. Né può attribuirsi
rilievo, al fine di neutralizzare il rilievo da attribuirsi alla
mancata sigillatura, alla circostanza che la busta A fosse contenuta in
un plico regolarmente sigillato e controfirmato, dovendo la richiesta
garanzia di integrità della documentazione inerente l’offerta operare
in astratto ed ex ante, attraverso il rispetto delle modalità di
confezionamento richieste dal bando che assicurano l’impossibilità
della manomissione dei documenti in essa contenuti, riflettendosi
l’inosservanza della lex specialis sulla regolarità della gara, in
quanto incidente sulle garanzie di par condicio e di segretezza. In
conclusione, alla luce delle assorbenti considerazioni sin qui
illustrate, deve ritenersi l’immunità dalle proposte censure della
gravata esclusione dalla gara della società ricorrente, disposta in
ragione del mancato rispetto dell’obbligo di sigillatura della busta A
con modalità adeguate ad assicurarne la chiusura ermetica.
La legittimità della disposta esclusione, nel far venire meno gli
effetti successivamente prodottisi in forza delle pronunce cautelari
della Sezione che hanno ammesso con riserva la ricorrente al prosieguo
delle operazioni di gara, rende improcedibili gli ulteriori capi di
domanda proposti con ricorso per motivi aggiunti (cfr. pag. 21 e ss.).
3.1. Con il ricorso in epigrafe xxx chiede la riforma della sentenza
resa dal T.A.R., con il conseguente accoglimento del ricorso e dei
motivi aggiunti di ricorso da essa proposti in primo grado.
Con un primo ordine di censure la ricorrente deduce l’erroneità della
sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’esclusione dalla gara da
essa contestata fosse legittima in quanto fondata sulla mancata
chiusura della busta A e non invece sulla semplice mancanza “di un
apposito sigillo ulteriore (di ceralacca et similia)”.
La ricorrente ha quindi integralmente riproposto nella presente sede di
appello le censure contenute nei motivi aggiunti di ricorso dedotti in
primo grado e dichiarati improcedibili dal T.A.R., insistendo da ultimo
per il risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti.
Infine ha lamentato la condanna alle spese del primo grado da essa sofferta.
3.2. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo
per la loro reiezione.
3.3. Non si sono viceversa costituite le imprese controinteressate.
3.4. Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto nella sua principale richiesta di sostanza.
4.2. xxx ha innanzitutto insistito sulla propria tesi di fondo secondo
la quale essa sarebbe stata esclusa dalla gara nel presupposto dell’
“assenza di un sigillo ulteriore (verosimilmente quello di ceralacca,
in aggiunta al collante ed alla controfirma) sulla busta e non invece
(per) la pretesa apertura della stessa” (cfr. pag. 19 dell’atto di
appello), e reputa che ciò trovi conferma nel testuale assunto
contenuto nel processo verbale n. 3 dd. 5 giugno 2009 della Commissione
di gara, secondo il quale la busta in questione “non è sigillata ma
soltanto incollata e peraltro in maniera incompleta. Poiché il bando
prevede tali formalità a pena di esclusione, la Commissione non procede
all’apertura della busta A e ritiene insussistenti i presupposti per
l’ammissione dell’Impresa alle successive fasi di gara”.
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che, come a ragione la stessa
ricorrente rileva, la giurisprudenza da tempo ritiene che l’indicazione
della necessità del sigillo - ove l’amministrazione, nell’esercizio del
potere che gli è proprio di determinare le regole della gara, non ne
specifichi particolari modalità, ad esempio l’impiego di ceralacca -
risponde all’esigenza di garantire che la busta non possa essere aperta
se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura; il verbo
sigillare deve ormai essere inteso nel senso estensivo, indicante una
chiusura ermetica, tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente
ogni tentativo di apertura (cfr. sul punto,
Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2008 n. 3599, citata dalla stessa ricorrente nell’atto di appello).
Nel caso qui in esame, la lex specialis non fuoriesce da tale assetto
delle cose, posto che in essa testualmente si prescrive, nel capo
relativo alle “Modalità di presentazione dell’offerta” che “il plico
contenente l’offerta … dovrà pervenire … a pena di esclusione, in busta
chiusa e sigillata, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi
di chiusura in modo che sia garantita l’integrità e la segretezza”, nel
mentre nel susseguente capo relativo al “Contenuto del plico” si
dispone che “pena l’esclusione, all’interno del plico contenente
l’offerta dovranno essere inserite tre diverse buste, contraddistinte
rispettivamente con le lettere A, B e C, sigillate e controfirmate dal
legale rappresentante su entrambi i lembi di chiusura” e
nell’ulteriormente susseguente capo relativo all’ “Esclusione dalla
selezione” si prescrive che “saranno escluse dalla selezione le Società
che comunque non si siano attenute alle modalità previste tutte a pena
d’esclusione”.
Nessuna prescrizione della lex specialis, dunque, contemplava a pena di
esclusione l’utilizzo della ceralacca quale modalità di chiusura del
plico e delle buste che dovevano essere incluse in esso, dimodochè la
locuzione “sigillata” contenuta nella lex specialis medesima va
indubitabilmente intesa anche in questo caso nel senso estensivo di
utilizzo di “ogni mezzo fornito di opportuno contrassegno che abbia la
funzione d’impedire l’eventuale manomissione o violazione di una
chiusura” (cfr. G. Devoto e G.C. Oli, Il Dizionario della lingua
italiana, ediz. 2002-2003, voce “Sigillare”, Firenze, 2003).
Allo stesso tempo, peraltro, va pure rimarcato che nella stessa
decisione di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3599 del 2008 si richiede
inderogabilmente, in sostituzione dell’utilizzo del sigillo, una
chiusura – come detto innanzi - “ermetica, tale da impedire ogni
accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura”: ossia non
solo l’apposizione della controfirma sui lembi della busta ma
l’utilizzo di un sistema di incollatura della busta stessa tale da
ottenerne l’effettiva e completa chiusura.
Invero, la frase contenuta nel verbale n. 3 dd. 5 giugno 2009 e
valorizzata dalla ricorrente secondo cui la busta “non è sigillata ma
soltanto incollata e peraltro in maniera incompleta”, di per sé
formalmente contrappone la locuzione “sigillata” alla locuzione
“incollata” e, considerata per se stante, farebbe propendere per la
tesi., sostenuta dalla ricorrente, che l’esclusione risulterebbe nella
specie disposta ricavando erroneamente dalla lex specialis
un’inesistente regola che avrebbe inderogabilmente imposto l’utilizzo
della ceralacca per la chiusura delle buste.
Tuttavia, a ben vedere, tale dictum della Commissione non può essere
isolatamente considerato, ma deve essere correlato in via sistematica
con il contenuto dei susseguente verbali di gara n. 4 dd. 7 giugno 2009
e n. 6 dd. 12 giugno 2009.
Con il primo di essi è stata assunta in via definitiva dalla
Commissione medesima la decisione di escludere xxx dalla gara sulla
scorta delle osservazioni pervenute dall’interessata e,
presumibilmente, anche dal parere reso dalla struttura decentrata de
L’Aquila dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
In tale ulteriore verbale si legge, per quanto qui segnatamente
interessa, che “la busta A non risulta sigillata come richiesto dal
bando di gara a pena di esclusione e pertanto, alla luce di quanto
affermato dalla giurisprudenza costante in materia … non risulta
garantita la immodificabilità e la segretezza della busta stessa”.
Con il secondo, la Commissione ha eseguito la statuizione cautelare
resa dal primo giudice, contestualmente rilevando – peraltro, e sempre
per quanto qui segnatamente interessa – che “la busta A –
Documentazione amministrativa si presenta ora completamente aperta,
senza che la stessa sia stata in alcun modo manomessa; la parte di
lembo che in precedenza si presentava ancora incollata risulta ora
all’evidenza scollata completamente, non essendo appunto la stessa
chiusa e sigillata come richiesto, il che comprova ulteriormente quanto
già sostenuto dalla Commissione in merito”.
Orbene, in tali ulteriori verbali non si rileva la precedente
distinzione tra la locuzione “sigillata” e la locuzione “incollata”,
nel mentre l’utilizzo del medesimo termine “sigillata” assume in via
del tutto incontrovertibile la dianzi evidenziata accezione estensiva
dello stesso, ossia quella propria della chiusura inderogabilmente
ermetica ottenuta mediante l’utilizzo di un adeguato mezzo di
incollatura e la controfirma apposta sui lembi della busta: soprattutto
allorquando, in via del tutto risolutiva, la Commissione ha evidenziato
la dirimente circostanza per cui la busta, al momento dell’apertura del
plico che la conteneva, già rinvenuta come “incollata in maniera
incompleta”, è stata da ultimo rinvenuta nel plico stesso - richiuso e
controfirmato dai membri della Commissione medesima in attesa della
statuizione cautelare del giudice di primo grado e poi, per l’appunto,
riaperto - come “completamente aperta”.
Da tutto ciò deve dunque concludersi nel senso che la Commissione di
gara ha in sostanza esattamente rilevato, a prescindere da ogni formale
distinzione di lessico tra busta “sigillata” o “incollata”, la
dirimente circostanza dell’incompleta chiusura della busta in
questione, tale dunque da non consentire, come prescritto anche dalla
predetta giurisprudenza citata dalla ricorrente, l’immodificabilità e
la segretezza del contenuto della busta stessa e, conseguentemente, la
partecipazione di xxx e del raggruppamento di imprese da essa
rappresentato alle susseguenti fasi della gara: e la fondatezza (nonché
l’intrinseca assorbenza ) di tale rilievo è stata materialmente poi
comprovata dalle stesse condizioni nelle quali la busta è stata da
ultimo rinvenuta.
Proprio quest’ultimo dato di fatto rende quindi inconferente al caso di
specie l’ulteriore assunto giurisprudenziale citato dalla ricorrente e
secondo il quale non può essere esclusa un’offerta contenuta in un
involucro lacerato ma non in modo tale da consentire l’accesso al suo
contenuto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2010 n. 3179): nel
presente caso, all’evidenza, la circostanza che la busta si sia poi
completamente aperta comprova ex se l’inadeguatezza ab origine della
sua incollatura al fine di garantire la segretezza e l’immodificabilità
del suo contenuto.
Sul punto, la ricorrente si limita ad affermare che “come ciò sia
potuto accadere non è dato comprendere, giacché la busta è rimasta
sempre nella custodia e nella disponibilità della stessa
Amministrazione” (cfr. pagg. 22 e 23 dell’atto di appello): ma tale
notazione non è per certo sufficiente a smentire la non ottimale
incollatura della busta effettuata all’atto della sua chiusura, anche –
e soprattutto, e come a ragione già evidenziato dal giudice di primo
grado – in assenza di querele di falso della ricorrente medesima in
ordine a quanto rappresentato nei verbali della Commissione, o comunque
di denunce sulle modalità in concreto utilizzate per la conservazione
della documentazione di gara da parte della stazione appaltante.
In conseguenza di tutto ciò, pertanto, la statuizione sostanziale resa
dal giudice di primo grado risulta corretta e va confermata.
Il che preclude l’esame dei motivi, qui riproposti, riguardanti i
punteggi poi accordati dalla Commissione di gara, una volta vincolata
dal pronunciato cautelare (poi del resto ribaltato dalla pronuncia di
merito di primo grado).
5. Per quanto invece attiene alle spese e agli onorari di causa, dal
Collegio si reputa che sussistano idonee ragioni (connesse - in vista
delle impellenti esigenze alloggiative per i soggetti colpiti dal sisma
abruzzese - alla celerità che si imponeva alle candidate alla gara e
che deve aver indubbiamente compromesso, nel caso della xxx, la cura
nel comporre le buste d’offerta) per compensare integralmente tali voci
processuali tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio, (in
questo limitatissimo senso, ossia in quanto riferito alle spese del
primo grado, l’appello può essere assecondato), dovendosi peraltro
dichiarare irripetibili i pagamenti del contributo unificato di cui
all’art. 9 e ss. del D.P.R 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nella sua richiesta sostanziale.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari per
entrambi i gradi del giudizio e dichiara irripetibili i pagamenti del
contributo unificato di cui all’art. 9 e ss.del D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115 e successive modifiche.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)