Consiglio di Stato

Sezione VI

Decisione 2 febbraio – 15 marzo 2010, n. 1478


(Presidente Varrone – Relatore Vigotti)


Sul ricorso numero di registro generale 4510 del


2007, proposto da:


H. E., rappresentato e difeso dall’avv. Napoleone Bartuli, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, largo G. Gonzaga del Vodice 4;


contro


Ministero dell’Interno in persona del ministro in carica


Questura di Alessandria in persona del questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;


per la riforma


della sentenza del TAR PIEMONTE – TORINO Sezione II n. 02987/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO.



Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’interno;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avv. Contaldi per delega dell’avv. Bartuli, e l’avvocato dello Stato Basilica.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente al raggiungimento della maggiore età. Il questore di Alessandria ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata. In realtà, il ricorrente, affidato ai sensi della legge n. 184 del 1983 dal giudice tutelare presso il Tribunale di Alessandria al fratello e alla cognata regolarmente soggiornanti in Italia, non può essere considerato minore non accompagnato: come questo Consiglio di Stato ha avvertito, l’art. 32 comma 1, d.lgs. Citato va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983, non solo quello “amministrativo”, ma anche quello “giudiziario” (rispettivamente, art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983) e anche quello “di fatto” ai sensi dell’art. 2 della medesima legge. Invero, l’utilizzo dell’avverbio “comunque” da parte dell’art. 32 primo comma citato non può avere altro significato se non quello di intendere l’affidamento in senso ampio, sia con riguardo all’affidamento effettuato in favore di una famiglia o una persona singola, sia con riguardo a quello in favore di una comunità (Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2545). La sentenza impugnata, che ha ritenuto necessario, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, il procedimento di cui all’art. 31 comma 1 bis, che riguarda minori non accompagnati, merita perciò la riforma chiesta con l’appello che deve, di conseguenza, essere accolto.


Le spese del doppio grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.


Condanna il ministero dell’interno e la questura di Alessandria, in solido, a rifondere all’appellante le spese di lite, nella misura di 6.000 euro per il doppio grado del giudizio, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.