REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
(Sentenza numero 1310/2004)
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn. 15/1999 e
5385/2002, proposti da F.A., rappresentato e difeso dall’avv.to G.C. ed elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio dell’avv.to R.L.;
contro
- E.P.I.., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’avv.to L.F., con domicilio eletto presso lo stesso
in Roma, via Plinio, n. 21;
- il Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni, ora delle Comunicazioni, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- quanto al ricorso n. 15/1999 della
sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. I^, n. 612/98 pubblicata il 23.07.1998;
- quanto al ricorso n.5385/2002 della
sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. I^, n. 2350/2001 pubblicata il
12.06.2001;
Visti i ricorsi
ed i relativi allegati;
Visti gli atti
di costituzione in giudizio delle Poste Italiane S.p.a. e del Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni;
Visti gli atti
tutti della causa;
Vista la
memoria prodotta dalle Poste Italiane S.p.a. a sostegno della propria difesa;
Nominato
relatore per la pubblica udienza del 20 gennaio 2004 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le
parti gli avvocati difensori come da verbale di udienza;
FATTO
Con sentenza n.
612/98, pubblicata il 23.07.1998, il T.A.R. per la Puglia, Sez. I^, respingeva
il ricorso proposto dal sig. F.A. avverso il provvedimento dell’Amministrazione
delle Poste Italiane n. prot. 1/AAGG/1281/TRZ del 31.01.1989, recante il
diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità riconosciuta
dipendente dal servizio sul rilievo dell’avvenuta presentazione della domanda
di concessione del predetto beneficio economico una volta decorsi “i termini
previsti dall’art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686”.
Avverso detta
sentenza il FANELLI ha proposto ricorso in appello notificato il 12.12.1998 e
ne ha censurato i capi di decisione perché in contrasto con quanto previsto
dall’art 51 del d.P.R. n. 686/1957, circa la decorrenza del termine per la
presentazione della domanda di concessione dell’equo indennizzo una volta
emesso il decreto che accerta il nesso di causalità fra la malattia e la
prestazione lavorativa resa.
Sottolinea,
inoltre, la tempestività della domanda intesa ad ottenere i riconoscimento
della causa di servizio, poiché solo in data 29.11.1982, a seguito di visita
specialistica, ha acquisito conoscenza della patologia in atto imputabile
all’attività di servizio.
Con successiva
sentenza n. 2350/2001 pubblicata il 12.06.2001 il T.A.R. per la Puglia, Sez.
I^, respingeva altro ricorso proposto dal sig. FANELLI teso ad ottenere
l’annullamento del decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
emesso il 15.07.1988, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità “grave nevrosi marginale con manifestazioni fobiche ossessive ed
ipocondriache; in atto sindrome dissociativa”, nella parte in cui dichiarava
che l’istanza di riconoscimento della causa di servizio “era stata prodotta
oltre i termini previsti dall’art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686”.
Avverso detta
decisione il F. si è gravato avanti al Consiglio di Stato con il ricorso
rubricato al n. 5385/2002 ed ha rinnovato motivi di illegittimità della
statuizione oggetto di contestazione per erronea e falsa applicazione dell’art.
36 del d.P.R. n. 686/1957, chiedendo l’annullamento e riforma della sentenza
impugnata.
In entrambi i
ricorsi si è costituita il giudizio la S.p.a. Poste Italiane ed ha contrastato
in memoria i motivi dedotti concludendo per il rigetto delle impugnative.
All’udienza del
20 gennaio 2004 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.
DIRITTO
1) Per il
rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva va disposta la riunione dei
ricorsi per la contestuale decisione.
2) Per ragioni
di evidente pregiudizialità va preliminarmente esaminato il ricorso rubricato
al n. 5385/2002.
L’appello
merita accoglimento.
L’art. 36 del
d.P.R. 03.05.1957, n. 686, stabilisce che “l’impiegato
che abbia contratto infermità per farne accertare l’eventuale dipendenza da
causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l’evento dannoso, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale
direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell’infermità, le
circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le
conseguenze sull’integrità fisica”. Pertanto, se in presenza di taluni
eventi connessi al servizio la loro incidenza sull’integrità fisica è di
immediata percezione da parte del pubblico dipendente - come nei casi di
traumatismo avvenuto in servizio ed in dipendenza delle mansioni esercitate;
degli infortuni c.d. “in itinere”; delle malattie c.d. professionali, perché
ordinariamente indotte dall’adibizione a specifiche lavorazioni o dall’impiego
in compiti notoriamente usuranti - non sempre alla percezione dello stato di
malattia e di disagio fisico si riconnette la consapevolezza del nesso
eziologico fra l’infermità e la prestazione lavorativa resa.
Tale ultimo
elemento di carattere soggettivo non è, invero, irrilevante ai fini del decorso
del termine semestrale per la denunzia all’Amministrazione dell’evento dannoso,
poiché l’art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 686/1957 in precedenza menzionato
pone a carico del pubblico dipendente, in sede di presentazione della domanda
di riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio, lo specifico
onere di indicare “le circostanze che vi
concorsero e le cause che la produssero” aspetti che, come in precedenza
esposto, non emergono nell’immediato in presenza di talune patologie.
La
giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il termine di cui
all’art. 36 del d.P.R. n. 686/1957 inizia decorrere dal momento in cui il
dipendente abbia acquisito la conoscenza che il danno all’integrità fisica è
derivato da fatti inerenti al servizio, non essendo sufficiente la mera
percezione dello stato di malattia, ma l’acquisita consapevolezza della sua
gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio, così
valorizzando il momento della percezione intellettiva della malattia in
connessione con le sue cause invalidanti (C.di.S. Sez. VI^, n. 435 del
14.04.1999, n. 435; IV^, 20.07.1998, n. 1096; Cons. Giust. Sic. n. 49 del
25.02.1999).
Il su riferito
orientamento giurisprudenziale si configura tanto più valido i presenza di
patologie afferenti alla sfera psichica del pubblico dipendente. La c.d.
anormalità psichica, che già sul piano diagnostico della sua insorgenza non
trova fra i clinici e ricercatori unanimità di consensi, pone problemi di non
univoca soluzione nell’individuazione delle cause scatenanti che possono
ascriversi alla struttura biologica o psichica dell’individuo o a condizioni
ambientali afferenti alla vita di relazione ed affettiva del soggetto.
Applicando i su
riferiti criteri è agevole rilevare che, se dalla documentazione versata in
giudizio emerge che i disturbi afferenti alla sfera psichica del ricorrente,
con svariati effetti sulle sue condizioni fisiche e sulla stessa vita di
relazione e lavorativa, erano risalenti nel tempo, in nessuno dei referti
diagnostici detta patologia è ricondotta sotto il profilo causale all’attività
di servizio resa alle dipendenze dell’Amministrazione delle Poste e delle
Telecomunicazioni. Solo a seguito della visita specialistica cui il F. si
sottopose in data 28.11.1982, dopo una completa anamnesi remota e recente,
estesa anche agli stretti familiari, e la ricostruzione dell’intera storia
clinica del paziente, la sindrome riscontrata, qualificata “grave nevrosi
marginale con manifestazioni fobico ossessive ed ipocondriache, spurie ad
andamento irreversibile con notevole alterazione del tono, dell’attenzione
affettiva, dei sentimenti, del comportamento e della volontà”, viene ricondotta
nella sua eziologia al servizio reso con mansioni di fattorino nella città di
Milano, ritenuto idoneo per le sue modalità di espletamento nell’ambito di quel
contesto urbano e per l’esposizione ad una pluralità di disagi, ad assumere un
ruolo causale efficiente nell’insorgenza della malattia.
Prima del
rilascio di detto referto medico nessun onere di produzione della domanda di
riconoscimento della causa di servizio appare ragionevolmente esigibile da
parte del ricorrente che, sia per la condizione di disagio psichico in cui
versava, sia per l’evidente inettitudine a svolgere un’autodiagnosi del male da
cui era affetto, non era certo in condizione di individuare le cause ambientali
genetiche del disturbo psichico.
Il ricorso in
appello rubricato al n. 5385/2002 va quindi accolto e, in riforma della
sentenza impugnata, il decreto direttoriale del 15.07.1988 va annullato nella
parte in cui dichiara che l’istanza di riconoscimento della causa di servizio
“era stata prodotta oltre i termini previsti dall’art. 36 del d.P.R.
03.05.1957, n. 686”.
L’invalidità in
parte “de qua” del predetto provvedimento del 15.07.1988 si riflette in via
derivata sulla determinazione dell’Amministrazione delle Poste Italiane n.
prot. 1/AAGG/1281/TRZ del 31.01.1989, che ha negato di riconoscimento dell’equo
indennizzo per infermità “grave nevrosi marginale con manifestazioni fobiche
ossessive ed ipocondriache: in atto sindrome dissociativa” sull’unico
presupposto della tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della
causa di servizio, di cui innanzi è stata dichiarata l’illegittimità. Anche il
ricorso in appello rubricato al n. 15/1999 merita quindi accoglimento.
Le spese e gli
onorari possono essere compensate fra le parti per tutti e due i gradi del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI^, accoglie entrambi i ricorsi in
appello proposti da F.A. e, in riforma delle sentenze impugnate, annulla i
provvedimenti impugnati in data 15.07.1988, in parte “de qua”, e 31.01.1989.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2004 con l’intervento dei seguenti magistrati:
Sergio SANTORO Presidente
f.f.;
Luigi MARUOTTI Consigliere;
Carmine VOLPE Consigliere;
Lanfranco
BALUCANI Consigliere;
Bruno Rosario POLITO Consigliere
Est.
Presidente
Consigliere Segretario