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Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 13 marzo
2007, n. 1232
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto in
data 2 novembre 2001 il Capo della Polizia irrogava nei confronti
dell'Ispettore della Polizia di Stato V.G. la sanzione
disciplinare della destituzione dal servizio per la fattispecie
prevista dall'art. 7, n. 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737,
in relazione a comportamento in servizio ritenuto atto ad
evidenziare mancanza del senso dell'onore e del senso morale, da
considerarsi doti basilari ed imprescindibili per gli
appartenenti al corpo della Polizia di Stato. Avverso detto
provvedimento il V. insorgeva avanti al T.A.R. Liguria deducendo
motivi di violazione di legge e di eccesso di potere in diversi
profili. Il T.A.R. adito con la sentenza di estremi indicati in
epigrafe accoglieva il ricorso riscontrando, in particolare,
plurime violazione delle regole che presiedono la svolgimento
dell'azione disciplinare che possono così riassumersi: -
la fase istruttoria non si è conclusa nel termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 e
non risulta, inoltre, motivata la proroga di 15 giorni per il suo
completamento; - in violazione di quanto stabilito dal menzionato
art. 19 il Consiglio di Disciplina non è stato convocato
entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione
finale; - sono stati violati i diritti di difesa dell'inquisito
avanti alla Commissione di Disciplina essendo pervenuta la
convocazione solo sei giorni prima della data fissata per
l'audizione; - è stato altresì violato il termine
generale di 90 giorni stabilito dall'art. 120 del d.P.R. n.
3/1957 che deve intercorrere fra i singoli atti in cui si
articola il procedimento disciplinare. Avverso detta decisione ha
proposto appello il Ministero dell'Interno ed ha contraddetto
alla conclusioni del giudice di primo cure concludendo per
l'annullamento della decisione impugnata. Il sig. V.,
costituitosi in giudizio, si è opposto in memoria ai
motivi di appello ed a chiesto al conferma della sentenza del
T.A.R.
All'udienza del 23 gennaio 2007 il ricorso è
stato trattenuto per la decisione.
2. L'appello è
infondato.
Nell'arco dei motivi con i quali il V. ha
censurato l'inosservanza, sotto plurimi, profili delle regole
poste a garanzia dell'inquisito da osservarsi in sede del
procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti al
Corpo della Polizia di Stato, vizia con carattere assorbente la
misura sanzionatoria irrogata la dedotta violazione dell'art. 20,
comma secondo, del d.P.R. n. 737/1981.
La disposizione da
ultimo citata, con riguardo ai procedimenti di fronte al
Consiglio Centrale o Provinciale di disciplina, stabilisce che,
terminata la prima riunione, il segretario del collegio dà
"notifica per iscritto all'inquisito che dovrà
presentarsi al Consiglio di Disciplina nel giorno e nell'ora
fissati, avvertendo che ha facoltà di prendere visione
degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni
e di farsi assistere da un difensore".
La
disposizione su riportata prevede un termine dilatorio di 10
giorni che deve intercorrere fra l'acquisita conoscenza della
convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al
Consiglio di Disciplina.
Come posto in rilievo dalla
giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. Cons. St., Sez. VI,
n. 793 del 28 maggio 1997) si tratta di termine posto a garanzia
dei diritti di difesa dell'inquisito. Quest'ultimo deve disporre
di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere
approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze
dell'inchiesta che, con l'avviso di convocazione, sono
contestualmente rese disponibili per la cognizione
dell'interessato.
Dagli atti esibiti risulta che il V. ha
conosciuto con carattere di effettività il 10 agosto 2001
la convocazione avanti al consiglio di disciplina fissata per la
data del 17 agosto 2001 (doc. n. 19 del deposito del Ministero
istante). Non ha potuto quindi fruire dello spazio temporale di
dieci giorni per le difese finali, circostanza fatta rilevare
avanti al Consiglio di Disciplina che però non si è
pronunziato sul punto, né ha ritenuto di disporre la
rimessione in termini dell'incolpato.
L'Amministrazione
oppone di aver dato avviso al V. della convocazione a mezzo di
telegramma (che peraltro non è lo strumento di
comunicazione a mezzo notifica previsto dall'art. 20 del d.P.R.
n. 731/1981) e con notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
tuttavia nessun elemento documentale è stato esibito a
sostegno di detti adempimenti, né ad essi è fatto
riferimento nel verbale del Consiglio di Disciplina del 17 agosto
2001 onde disattendere l'eccezione sollevata dall'appellato sulla
mancata osservanza del termine di cui al richiamato art. 20,
secondo comma.
La violazione della regola procedimentale,
posta a garanzia dei diritti di difesa dell'incolpato in
contraddittorio con l'Amministrazione, determina quindi
l'illegittimità del provvedimento finale di irrogazione
della sanzione disciplinare.
Resta assorbito ogni
ulteriore motivo di appello.
Le spese del giudizio possono
essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello
in epigrafe. Spese compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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