REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA
GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
(Sentenza 20 febbraio 2004 n° 141)
composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Angelo DE
MARCO PRESIDENTE
Dott. Giorgio
CAPONE CONSIGLIERE
Dott. Luciano
CALAMARO CONSIGLIERE
rel.
Dott. Amedeo ROZERA CONSIGLIERE
Dott. Salvatore
NICOLELLA CONSIGLIERE
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso in
appello iscritto al n.17052 del registro di
segreteria proposto da G. Eugenio, T. Giuliano, O.
Franco, M. Sergio, B. Giorgio, I. Andrea, M. Romano, V. Giovanni, G. Gian Luigi, B. Roberto, T. Giorgio, N. N.o, P. Paolo e V. Luciano rappresentati e difesi in
giudizio dall’avv. Mauro P. e dall’avv. Emanuela Pastore Stocchi ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della
seconda in Roma, Via Lucio Afranio n.23,
CONTRO
-
il Comune di Bologna, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Bologna Piazza Maggiore n.6;
- -
l’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti
dell’Am-ministrazione Pubblica (INPDAP), in persona del legale rappresentante
in carica, con sede in Roma, Piazza S.Croce in
Gerusalemme n.55;
- -
il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in
Roma via dei Portoghesi n.12
è altresì elettivamente domiciliato.
AVVERSO
la sentenza n.1690/02/C del 5 giugno 2002 pronunciata dal giudice unico
per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna;
Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri
documenti di causa;
Uditi, alla pubblica
udienza del giorno 21 novembre 2003, con l’assistenza del segretario Sig.na Gerarda Calabrese, il relatore Cons.Luciano
Calamaro, l’avv.Emanuela Pastore Stocchi per gli
appellanti e la dr.ssa Laura Carcascio per l’INPDAP.
Ritenuto in
F A T T
O
Con l’impugnata sentenza la Sezione
giurisdizionale Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dagli odierni
appellanti, già Vigili urbani presso il Comune di Bologna, avverso il
provvedimento con cui l’INPDAP (ex gestione CPDEL) aveva loro liquidato la
pensione senza computare l’indennità di vestiario
percepita in costanza di rapporto d’impiego; ha, inoltre, dichiarato
inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda volta ad ottenere la
restituzione dei contributi previdenziali versati.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, rappresentati e
difesi dagli Avvocati Mauro P. ed Emanuela Pastore Stocchi, i suindicati ricorrenti eccependo l’errata applicazione
dell’art.15 della l.1077/1959
e sostenendo che l’intervenuto principio dell’omnicomprensività
delle retribuzioni non si applica all’indennità in questione; l’atto d’appello conclude, quindi, chiedendo che venga accertato e dichiarato
il diritto dei ricorrenti a vedersi computata l’indennità di vestiario, con
conseguente riliquidazione delle pensione; in
subordine, che venga dichiarato il diritto dei medesimi alla restituzione dei
contributi regolarmente versati per la suddetta indennità, con interessi e
rivalutazione monetaria.
L’INPDAP si è costituita in giudizio con nota depositata il 31 ottobre
2003 con la quale, ribadito che l’indennità vestiario
manca del requisito della corrispettività, oltre ad essere erogata in deroga al
principio dell’omnicomprensività, ha chiesto il
rigetto dell’appello.
All’odierna pubblica udienza l’Avv.Pastore
Stocchi e la dr.ssa Carcascio hanno concluso riportandosi agli atti scritti.
Considerato in
DIRITTO
L’appello è infondato.
La controversia si incentra sulla natura,
pensionabile o meno, della indennità di vestiario.
Correttamente il giudice di primo grado, nel respinge
la domanda dell’odierno appellante, ha ritenuto che l’emolumento in parola sia
riferibile alla previsione contenuta nel comma terzo dell’art.16 della legge 5 dicembre 1959, n.1077
e, come tale, non annoverabile tra le componenti della retribuzione annua
contributiva.
Al tal fine assume rilievo fondamentale, ed assorbente di ogni altra questione, la circostanza che la pensionabilità dell’indennità di vestiario non è prevista
da una fonte di legge primaria ovvero dalla contrattazione collettiva.
Quest’ultima, anzi,
ha introdotto il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, con la
sola esclusione degli emolumenti ed indennità previste per legge o dagli
accordi collettivi di lavoro.
Orbene, come precisato, già l’accordo ANCI del 5 marzo 1974 aveva
stabilito la soppressione di tutte le indennità comunque
denominate, fatta eccezione per quelle di cui è stata disposta la conservazione
o di quelle previste per legge.
Tale principio è stato poi confermato nei successivi accordi di lavoro
(vedasi ad esempio l’art.9 del dPR 1 giugno 1979, n.191 e,
in particolare dal dPR 25 giugno 1983, n.345).
Il contesto normativo sopra citato induce ad
escludere la possibilità di ritenere annoverabile l’indennità di vestiario
nell’ambito delle componenti della retribuzione annua contributiva utile a
pensione.
Del resto all’anzidetta indennità va riconosciuta, come rilevato dal
giudice di primo grado, natura di un vero e proprio rimborso delle spese
sostenute dal dipendente (vigile urbano) per l’acquisto della divisa,
necessaria per l’espletamento delle proprie mansioni. (In
termini Sezione III Centrale 6 ottobre 1997, n.282/97).
Il rimborso da parte dell’Amministrazione di un costo sopportato dal
dipendente per il disimpegno della propria attività, quindi, non può assurgere
al rango di elemento della retribuzione.
A ciò si aggiunga che la indennità di vestiario
non costituisce remunerazione per l’attività lavorativa posta in essere ed
appare del tutto svincolata dal carattere della corrispettività, tipico di ogni
emolumento retributivo aggiuntivo.
In tale contesto, ed ai fini della soluzione
della presente controversia, va precisato che non viene in rilievo in questa
sede la problematica relativa alla legittimità o meno dell’erogazione di cui si
tratta, ma solo la natura, quiescibile o meno,
dell’erogazione medesima.
In estrema sintesi la circostanza che l’indennità in parola non sia prevista dalla legge o dagli Accordi Nazionali di
lavoro, viene in rilievo unicamente ai fini di escluderla dal computo della
base pensionabile, ma non anche per dedurne l’illegittima corresponsione
attuata, in fattispecie, in forza di atti deliberativi dell’Ente locale,
insindacabili in questa sede.
Destituito di ogni fondamento, infine, è
l’argomento addotto degli appellanti secondo cui, essendo stata l’indennità
corrisposta assoggettata a contribuzione, se ne dovrebbe affermare la
conseguente quiescibilità.
Ove si aderisse alla suddetta impostazione verrebbe meno il principio in
forza del quale le componenti utili a pensione sono
disciplinate dall’ordinamento pensionistico.
Pur essendo insindacabili gli atti amministrativi relativi allo status
giuridico ed economico del rapporto di impiego, l’ente
erogatore della pensione deve verificare se la retribuzione indicata
dall’Am-ministrazione sia quella da porre legittimamente a fondamento del
computo della pensione.
Né le
conclusioni sopra estese restano scalfite dal fatto, che nella sostanza, così
opinando si verrebbe a legittimare un’arricchimento
senza causa per l’Erario con riferimento alla percezione di una contribuzione
in sostanza non dovuta.
Ove, infatti, si verificasse siffatta
situazione, resta sempre nella disponibilità degli interessati far valere la
propria pretesa a vedersi rimborsata la contribuzione versata indebitamente.
La domanda, a tal fine proposta in primo grado, peraltro, esula dalla
giurisdizione della Corte dei conti, concernendo profili estranei alla spettanza e/o alla misura del
trattamento di pensione.
L’appello va quindi respinto.
Sussistono, peraltro, giustificati motivi per compensare le spese di
giudizio:
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Terza
giurisdizionale centrale di appello, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
21 novembre 2003.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Luciano
CALAMARO f.to Angelo DE MARCO
Depositata in Segreteria
il 20 febbraio 2004
IL DIRIGENTE
f.to Dr. Rossana Bernardini