REPUBBLICA ITALIANA

           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

       LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

Composta dai Magistrati:

Dott. Tullio Simonetti                                       Presidente

Dott. Antonio Vetro                                         Consigliere

Dott. M. Teresa Arganelli                                Consigliere

Dott. Davide Morgante                                    Consigliere REL:

Dott. Piera Maggi Nardone                              Consigliere

     Ha pronunciato la seguente

                                              SENTENZA

     Nel giudizio d'appello in materia pensioni civili, iscritto al n. 24006 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 513/05 in data 20 gennaio - 15 aprile 2005 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Liguria e nei confronti di G.O.P..

     Visti l'atto di appello e la comparsa di costituzione e risposta, nonché gli altri atti e documenti della causa;  

     Uditi, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2006, il Consigliere relatore Dott. Davide Morgante e l'Avv. Domenico Bonaiuti per la parte appellata, non presente l'Amministrazione appellante;

     Ritenuto in

                                                   FATTO

     Con sentenza n. 513/2005 il Giudice Monocratico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Liguria, in accoglimento di apposito ricorso, ha dichiarato il diritto di Ezio Gatto alla costituzione a suo favore della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (ente subentrato all'I.N.P.D.A.I., soppresso ai sensi dell'art. 42, n. 1 della L. n. 289/2002) a cura dell'Amministrazione della Difesa per il periodo di servizio militare del medesimo prestato quale ufficiale dall'11.5.1964 al 29.1.1974 e cessato per infermità contratta in / e per causa di servizio, per la quale ha avuto liquidata la pensione privilegiata di VI categoria, senza aver maturato il diritto a pensione ordinaria.

     L'interessato ha successivamente prestato attività lavorativa quale dirigente di azienda con posizione assicurativa presso l'I.N.P.D.A.I. (contratto metalmeccanici) e che il relativo contratto di lavoro è stato risolto dalla Società dalla quale dipendeva, con impossibilità di accedere al pensionamento I.N.P.S., a causa dell'insufficiente contribuzione nella gestione di tale Istituto di previdenza, come conseguenza della mancata costituzione della indicata posizione assicurativa.

     Avverso tale sentenza ha interposto appello l'Amministrazione deducendone l'illegittimità nella assorbente considerazione che dall'art. 67 del D.P.R. n. 1097/ 1973 emergerebbe che sia la pensione corrisposta in percentuale che quella commisurata all'aumento del decimo hanno la stessa natura giuridica, tant'è vero che viene attribuita la più favorevole.

     Inoltre, osserva  l'Amministrazione che tali pensioni, essendo entrambe considerate alla durata del servizio ed agli ultimi stipendi percepiti, rinvengono nel servizio prestato un elemento rilevante non solo in ordine all'an dell'attribuibilità della pensione privilegiata, ma anche al quantum della medesima; di modo che in entrambi i casi si verificherebbe il bis in idem vietato dalla normativa vigente (art. 1320del T.U.n. 1092 / '73) giacchè i periodi di servizio prestato vengono valutti due volte, per la pensione privilegiata e per la costituzione della posizione assicurativa I.N.P.S.

     Chiede, pertanto, l'Amministrazione l'annullamento della sentenza impugnata, previa sospensiva della sua esecutività nelle more della pronuncia di appello.

     A seguito dell'appello la parte la parte appellata si è costituita in giudizio con apposita memoria di rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico e Paolo Bonaiuti i quali hanno dedotto l'illegittimità ed erroneità della cosituzione di parte appellante nel sostanziale riflesso che il T.U. n. 1092 / 1973 distingue la costituzione della posizione assicurativa de qua (art. 124 e segg.) dalla riunione e ricongiunzione dei servizi ( artt.da 112 a 118 ), e la pensione privilegiata per le infermità contratte nel periodo di servizio militare ma non utile a pensione normale, non sarebbe incompatibile con a costituzione di un posizione assicurativa I.N.P.S. per lo stesso periodo, non ostandovi alcuna disposizione normativa (ed in particolare gli artt. 126, 127 e 128 del menzionato D.P.R. n. 1092 / 1973).

     La difesa richiama, altresì, giurisprudenza della Corte dei conti, sia a livello regionale che centrale, favorevole alla costituzione di tale posizione ed, in particolare, la sent. n. 134 / 98 del 30 aprile 1998 della Sez. II Giurisdizionale Centrale, relativa ad analoga fattispecie e conclude, perché l'appello dell'Amministrazione venga respinto e confermata la sentenza di prime cure.

     Nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2006, non presente l'Amministrazione appellante, l'Avv. Domenico Bonaiuti per la parte appellata ha confermato le considerazioni e le richieste conclusionali rese nel proprio atto scritto.

     Considerato in

                                                      DIRITTO

     Osserva il Collegio che l'istanza di sospensiva, contestuale al proposto atto di appello, non è in alcun modo motivata sia sotto il profili del fumus boni iuris che del periculum in mora; donde la pronuncia di reiezione della stessa per infondatezza è a rendere.

     Ciò posto, reputa il Collegio, nella fattispecie all'esame, di poter pervenire alla definizione dell'insorta questione pensionistica in Camera di Consiglio e mediante sentenza succintamente motivata, ex art. 9, comma 1, della L. n. 205 / 2000, in ragione della manifesta infondatezza della pretesa, fatta valere dalla parte appellata e soddisfatta dal Primo Giudice, alla stregua della pronuncia resa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede definitoria della apposita questione di massima, con la recente sentenza n. 2 / 2005 / Q.M. ove ha statuito che “il militare in servizio permanente o continuativo il quale cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 124 del medesimo D.P.R.”

     A tale conclusione le S.S.R.R. sono pervenute attraverso l'esame degli artt. 124, commi 1 e 2, 127, co. 1 e 128 del citato T.U. n. 10920/1973, condotto congiuntamente a quello delle disposizioni generali in materia pensionistica ivi recate dagli artt. 6, 39 e41, le quali sanciscono il principio fondamentale e di generale applicazione nell'ordinamento delle pensioni dei dipendenti statali di “divieto di doppia valutazione di un periodo di attività, di tempo o di servizio, nonché nel riflesso che la pensione privilegiata assorbe l'importo della pensione normale e lo integra, venendo così a sostituire, eventualmente anticipandolo il trattamento di pensione normale ( cfr., in termini,: Cass. Sez. lav. 27 gennaio 1993, n. 987; Corte Cost., sent. 17 luglio 1981, n. 151).

     Alla stregua delle estese considerazioniii il proposto atto d'appello merita accoglimento con annullamento della sentenza impugnata in epigrafe.

     Nulla per le spese del doppio grado.

                                                  PQ.M.

     La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, respinge l'istanza di sospensiva, accoglie l'appello ed annulla la sentenza impugnata in epigrafe.

     Nulla per le spese del doppio grado.

     Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2006.

     L'ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE

F.to Davide MORGANTE                  F.to  Tullio SIMONETTI

    Depositata in Segreteria il 8/11/2006

                                             IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA                    

                                             F.to Maria FIORAMONTI