Corte costituzionale
Sentenza 27 luglio 2007, n. 329
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dal
Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da Bergamo
Antonella contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ed altri, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
2006.
Visto l'atto di costituzione di Antonella Bergamo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Sabino
Cassese;
udito l'avvocato Ariosto Ammassari per Antonella Bergamo e l'avvocato
dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,
4, 35, 51 e 97 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato).
La disposizione censurata stabilisce che l'impiegato, dichiarato
decaduto ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 127 dello stesso
d.P.R. n. 3 del 1957, e, cioè, secondo la previsione di quest'ultimo articolo,
quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad
altro impiego nell'amministrazione dello Stato.
Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da una docente per
l'annullamento, previa sospensiva, delle graduatorie permanenti del concorso
(di cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124), formate dal dirigente
del Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Lecce, ai sensi del decreto del
direttore generale 31 marzo 2005, limitatamente alla mancata inclusione in esse
della stessa docente, in applicazione dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R.
n. 3 del 1957.
1.1. - Il giudice espone preliminarmente la vicenda presupposta al
giudizio dinanzi a lui pendente, relativa alla dichiarazione di decadenza di
tale docente, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 3
del 1957.
La docente, dichiarando di essere invalida civile - nonostante fossa
affetta da menomazione fisica (certificata) comportante la riduzione della
capacità lavorativa del 37 per cento, quindi inferiore al minimo del 46 per
cento previsto dalla legge (art. 1, comma 1, lett. a, della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili») per
l'applicazione delle norme di tutela in materia di diritto al lavoro dei
disabili - aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato di insegnamento
per l'anno scolastico 2002/2003.
In seguito ad un controllo d'ufficio, l'amministrazione - avendo
accertato un grado di invalidità inferiore rispetto a quello dichiarato dalla
docente - aveva disposto (con decreto del CSA n. 5638 del 3 giugno 2003)
l'esclusione di quest'ultima dalle graduatorie permanenti relative all'anno
scolastico 2002/2003, la nullità del contratto annuale di lavoro e la decadenza
dall'impiego in applicazione dell'art. 127, primo comma, lettera d), del d.P.R.
n. 3 del 1957. Il giudizio avverso il suddetto decreto si concludeva con
sentenza, passata in giudicato, di rigetto dell'impugnativa, avendo il giudice
ritenuto non scusabile, né inevitabile, l'ignoranza della misura di invalidità
minima prevista dalla legge.
1.2. - Riferisce il Tribunale rimettente che la ricorrente del giudizio
principale ha eccepito l'illegittimità costituzionale, in riferimento a più
profili di irragionevolezza, dell'art. 128 del d.P.R. n. 3 del 1957, in applicazione del quale non è stata inclusa nelle graduatorie, e delle altre disposizioni che
richiamano la disposizione censurata espressamente (art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») o implicitamente (art.
402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado»).
1.3. - In ordine alla rilevanza, il rimettente sottolinea che,
nonostante la doglianza della ricorrente nel giudizio principale concerna il
dato negativo della non inclusione in graduatoria e non un atto positivo di
esclusione, risulta certo che la mancata inclusione è derivata
dall'applicazione dell'art. 128 suddetto e non da altri motivi ostativi. Di
conseguenza, se la Corte costituzionale, pur ritenendo di per sé non
illegittima una disposizione che connetta alla produzione di documenti non
veridici la preclusione alla partecipazione a successivi concorsi, stabilisse
che tale preclusione debba necessariamente essere disposta all'esito di una valutazione
in concreto, il giudizio dovrebbe concludersi con l'accoglimento della domanda,
risultando dagli atti che l'amministrazione ha omesso ogni verifica in
concreto. Viceversa, se la Corte ritenesse non fondata la questione di
legittimità costituzionale, il giudizio si concluderebbe con il rigetto della
domanda. In conclusione, il rimettente sostiene che la causa non possa essere
definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di
costituzionalità.
1.4. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio si sofferma
sulla violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di
ragionevolezza.
Non sarebbe ragionevole la scelta legislativa di riconnettere
l'applicazione di una misura di tipo «para-sanzionatorio», quale la
preclusione, peraltro definitiva, alla partecipazione a concorsi pubblici, al
verificarsi di un determinato presupposto storico-fattuale, come il
conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile, in considerazione del carattere eterogeneo dei
diversi fatti presupposti, quanto alla gravità obiettiva di essi (dal reato di
falso alla irregolarità documentale).
Tale scelta del legislatore contrasterebbe con il principio - enucleato
dalla giurisprudenza costituzionale - del tendenziale superamento di sanzioni
rigide ed «avulse da un confacente rapporto di adeguatezza con il caso
concreto»; principio ormai «largamente tendenziale - in adempimento del
principio di eguaglianza - nell'area punitiva penale e con identica incidenza
anche nel campo disciplinare amministrativo» (sentenza n. 971 del 1988).
L'estrema rigidità della disposizione impugnata contrasterebbe con il canone di
gradualità sanzionatoria, affermato pure dalla Corte costituzionale, volto a
salvaguardare il parallelismo fra gravità delle condotte e conseguenze
«(para)sanzionatorie», e violerebbe perciò il canone di razionalità normativa
(sentenze n. 126 del 1995, n. 134 del 1992 e n. 415 del 1991).
Né, secondo il rimettente, sussistono particolari condizioni di gravità
idonee a giustificare la deroga al suddetto principio. Nel caso di specie,
infatti, la docente non ha commesso un reato di falso e la sentenza con la
quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto che pronunciava la
decadenza dall'impiego (sentenza del TAR Lecce n. 8908 del 2003) si è limitata
ad accertare l'inescusabilità dell'ignoranza in ordine alla misura
dell'invalidità minima per il diritto alla tutela dei disabili. Quindi, non
sarebbe conforme al richiamato canone di razionalità normativa la previsione di
un meccanismo automatico che riconnetta un'unica conseguenza ad una gamma
eterogenea di comportamenti presupposti, prescindendo dall'eventuale stato
soggettivo di buona fede e dall'accertamento in concreto delle circostante
rilevanti per ricostruire la gravità della condotta.
Il Tribunale rimettente dà atto che la giurisprudenza costituzionale in
tema di adeguatezza tra fatto presupposto e conseguenza afflittiva ha
prevalentemente riguardato il rapporto tra reato e sanzione disciplinare,
settore in cui è possibile la graduazione dei fatti commessi e delle
corrispondenti sanzioni, mentre nel caso di specie non sarebbe possibile
individuare una graduazione delle conseguenze, avendo l'amministrazione la sola
possibilità di scegliere tra l'ammettere o meno il candidato alle prove
concorsuali. Tuttavia, secondo il giudice a quo, ciò non può impedire
l'applicazione del principio di gradualità sanzionatoria (sentenza n. 363 del
1996). Il legislatore avrebbe potuto considerare i presupposti secondo una
scala di crescente gravità e riconnettere alle sole ipotesi più gravi la
conseguenza drastica della preclusione alla partecipazione a nuovi concorsi.
Inoltre, avrebbe potuto rimettere all'amministrazione il compito di verificare
e valutare in concreto la sussistenza dei presupposti «circa la maggiore o
minore gravità della condotta in concreto realizzata dall'interessato,
giungendo solo all'esito di tale valutazione a poter esprimere un giudizio
circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione» della esclusione da
tutte le future prove concorsuali.
La norma censurata sarebbe anche irragionevole sotto il diverso profilo
del carattere definitivo della misura inflitta, determinando una sorta di
perpetua incapacità personale anche quando la decadenza dell'impiego non derivi
da reato, mentre nel sistema penale sono delimitate le ipotesi di interdizione
perpetua e temporanea dai pubblici uffici (art. 29 del codice penale).
Inoltre, tale vizio di costituzionalità sarebbe di tale gravità da
comprimere - in modo sproporzionato rispetto all'esigenza di tutela della fede
pubblica, a salvaguardia della quale sono essenzialmente posti gli artt. 127 e
128 del d.P.R. n. 3 del 1957 - altri diritti a valenza costituzionale, quali il
diritto al lavoro e il diritto di accedere agli uffici pubblici di cui agli
artt. 4, 35 e 51 Cost.
Infine, la norma censurata violerebbe il principio del buon andamento
della pubblica amministrazione sotto il profilo della migliore utilizzazione
delle risorse professionali potenzialmente a disposizione, impedendo
definitivamente ad alcuni soggetti di partecipare alle selezioni per l'accesso
agli impieghi pubblici, indipendentemente dalla verifica in concreto della
presenza di elementi ostativi gravi.
2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione di costituzionalità sollevata sia dichiarata infondata.
Secondo la difesa erariale, le censure non rientrano nel solco della
giurisprudenza costituzionale in materia di esclusione di sanzioni rigide.
L'Avvocatura ritiene che la delimitazione dei presupposti di operatività della
norma effettuata dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso della
necessaria consapevolezza dell'uso dei documenti falsi, costituisce il modo di
operare, «nel campo disciplinare amministrativo, di un unico principio
dell'ordinamento [...] che sanziona non la creazione di documentazione falsa,
bensì [...] il fatto (doloso) del suo mero utilizzo», e, a tal fine, richiama i
delitti di cui agli artt. 485 e 489 del codice penale, nei quali rileverebbe
l'uso dell'atto falso. L'art. 128 censurato, quindi, prenderebbe in esame un
unico comportamento, consistente nell'utilizzazione consapevole del documento
falso, idoneo a pregiudicare l'interesse dell'amministrazione. Tale interesse
consisterebbe sia «nel non assumere personale al di fuori e in violazione dei
casi previsti dalla norma, sia nel precludere l'instaurarsi del rapporto di
impiego con soggetti che comunque hanno agito in danno e contro la medesima
pubblica amministrazione, che pur dovrebbero (e vorrebbero) servire, vale a
dire in palese violazione dei principi di fedeltà e lealtà che costituiscono
uno dei cardini del rapporto di impiego».
Quanto alla lesione del principio di ragionevolezza sotto il profilo
della definitività dell'esclusione dai concorsi ad altri impieghi statali, la
difesa erariale sostiene che tale conseguenza trova fondamento nella gravità
eccezionale della condotta ed appare ragionevole e di buon senso in relazione
alla natura fiduciaria del rapporto d'impiego.
3. - Si è costituita la ricorrente del giudizio principale, chiedendo
l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata e delle
«successive norme che ripropongono lo stesso precetto» (art. 2, comma 3, del
d.P.R. n. 487 del 1994; art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994).
Nell'attuale contesto normativo, caratterizzato dall'equiparazione fra
lavoro pubblico e lavoro privato, la limitazione all'accesso al lavoro pubblico
sarebbe irragionevole rispetto alla libertà del datore di lavoro privato di
valutare concretamente la compatibilità della condotta pregressa del candidato
con il suo inserimento nell'organizzazione produttiva. Inoltre, l'automatismo e
la perpetuità che impedisce alla pubblica amministrazione qualsiasi valutazione
concreta della fattispecie, contrasterebbero con il diritto di accedere agli
uffici pubblici (artt. 4 e 51 Cost.) e con l'interesse pubblico a che
l'amministrazione possa selezionare la professionalità dei migliori cui
affidare gli uffici pubblici.
3.1. - In prossimità della data fissata per l'udienza, la parte privata
ha depositato memoria argomentando ulteriormente rispetto alle conclusioni già
formulate.
Sottolinea che dal diritto al lavoro - come fondamentale diritto di
libertà della persona - discende il principio, affermato dalla stessa Corte
costituzionale, secondo cui il legislatore non può introdurre requisiti di
accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o
ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro (sentenza n. 108 del
1994). Si sofferma sul carattere irreversibile della preclusione stabilita
dall'art. 128 censurato - quale emerge dall'irrilevanza dell'eventuale
riabilitazione penale o della decorrenza della pena accessoria di interdizione
temporanea dai pubblici uffici - sostenendo che nel nostro ordinamento le
ipotesi di privazione del cittadino di diritti costituzionalmente garantiti
devono essere confinate a casi eccezionali. A tal fine, ricorda che la stessa Corte costituzionale (sentenze n. 284 del 1999 e n. 3 del 1994) ha ritenuto
illegittimo il divieto di rientro in servizio per il dipendente colpito da
dispensa per infermità. Aggiunge che le altre cause di preclusione all'accesso
sono reversibili, con l'eccezione della destituzione e della dispensa per
incapacità. Ma, in queste ultime ipotesi, il provvedimento espulsivo, che
determina l'incapacità a concorrere ad un futuro impiego, è assunto (per
effetto delle sentenze della Corte costituzionale, a partire dalla n. 270 del
1986) all'esito di una valutazione in concreto della condotta dell'impiegato
nell'ambito di un procedimento disciplinare (destituzione), o all'esito di un
procedimento in contraddittorio che dà la possibilità all'impiegato di modificare
il proprio rendimento in servizio (dispensa). Invece, nel caso in esame -
sottolinea la difesa della parte privata - la decadenza di cui all'art. 127,
primo comma lettera d), del d.P.R. n. 3 del 1957 è vincolata (Consiglio di
Stato, Sezione IV, n. 148 del 2006), la falsità o nullità può anche non essere
riferibile all'impiegato e non è impedita dalla eventuale buona fede (Consiglio
di Stato, Sezione VI, n. 1752 del 1994). In sostanza, nella specie, si
tratterebbe dell'unico caso in cui la legge non consente la valutazione del
caso concreto, irragionevolmente comprimendo un fondamentale diritto di libertà
della persona.
Inoltre, prosegue la difesa, la presenza di condanne penali definitive
non ostacola in sé la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico,
procedendo l'amministrazione ad una autonoma valutazione della natura e della
gravità del reato in relazione alla natura e alle funzioni da conferire
(Consiglio di Stato, Sezione III, n. 712 del 1996 e Consiglio di Stato, Sezione
VI, n. 1487 del 1997). Invece, l'art. 128 censurato esclude tale valutazione,
con il «paradossale risultato» che un soggetto condannato per il delitto di
falso in atto pubblico può essere riammesso in servizio ai sensi dell'art. 10
della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (se non destituito), o ammesso in esito a
concorso, mentre un soggetto dichiarato decaduto, non per falsità ma per vizi
amministrativi dei documenti di assunzione, è considerato definitivamente
indegno di essere riammesso in servizio. Tanto renderebbe evidente l'irragionevolezza
della disposizione censurata «che costituisce un dato oramai eccentrico al
sistema ed incompatibile anche con la ratio della legislazione successiva».
Altro sintomo dell'irrazionalità sarebbe costituito
dall'indeterminatezza della fattispecie presupposta (art. 127, primo comma,
lettera d), che non indica le modalità dell'accertamento (processo penale o
istruttoria amministrativa) e rinvia ad una categoria onnicomprensiva,
«l'invalidità insanabile» dell'atto, senza coordinamento con la legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), che definisce la nullità e
l'annullabilità (artt. 21-septies e 21-octies). Quindi, secondo la
prospettazione della parte, la genericità e l'eterogeneità dei fatti che
possono condurre alla dichiarazione vincolata di decadenza «postula
necessariamente che la preclusione alla successiva riammissione in servizio sia
oggetto di una specifica e concreta valutazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - E' all'esame della Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
La disposizione censurata stabilisce che l'impiegato dichiarato decaduto ai
sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 127 dello stesso decreto, e
cioè quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad
altro impiego nell'amministrazione dello Stato.
Dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata di Lecce, pende il giudizio promosso da una docente per l'annullamento
delle graduatorie permanenti del concorso (di cui all'art. 1 della legge 3
maggio 1999, n. 124), limitatamente alla sua mancata inclusione, in
applicazione dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957. La docente
era stata dichiarata decaduta, ai sensi del citato art. 127, primo comma,
lettera d) dello stesso decreto, da un contratto annuale di insegnamento,
avendo dichiarato di essere invalida civile, nonostante fossa affetta da
minorazione fisica comportante una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al minimo previsto dalla legge per l'applicazione delle norme di
tutela in materia di diritto al lavoro dei disabili. Il giudizio avverso il
decreto di decadenza si era concluso con la sentenza di rigetto dell'impugnativa,
passata in giudicato, avendo il giudice ritenuto non scusabile, né inevitabile
l'ignoranza della misura di invalidità minima prevista dalla legge.
La Corte è chiamata a decidere se la norma censurata, anche in
considerazione del carattere definitivo della esclusione dai concorsi ad altro
impiego nell'amministrazione dello Stato, violi: a) l'art. 3 Cost., per
irragionevolezza, atteso che la diversa gravità obiettiva dei fatti presupposti
(dal reato di falso alla irregolarità documentale) contrasterebbe con il
principio - enucleato dalla giurisprudenza costituzionale - della gradualità
sanzionatoria e del tendenziale superamento di sanzioni rigide, volto a
salvaguardare il parallelismo fra gravità delle condotte e conseguenze
sanzionatorie; b) gli artt. 4, 35 e 51 Cost., essendo il difetto di
ragionevolezza suddetto di tale gravità da comprimere altri diritti a valenza
costituzionale, quali il diritto al lavoro e il diritto di accedere agli uffici
pubblici; c) l'art. 97 Cost., sotto il profilo che, impedendo definitivamente
ad alcuni soggetti di partecipare alle selezioni per l'accesso agli impieghi
pubblici senza la verifica in concreto della presenza di gravi elementi
ostativi, sarebbe violato il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione in riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse
professionali potenzialmente a disposizione.
2. - In via preliminare, va precisato che è inammissibile l'estensione
dell'oggetto del giudizio alle «successive norme che ripropongono lo stesso precetto»
(cioè all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, contenente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e
all'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»), prospettata dalla
parte privata costituita. L'oggetto del giudizio di costituzionalità è
delimitato dall'ordinanza di rimessione, potendo le parti private solo
argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente
rispetto alla norma censurata (sentenza n. 220 del 2007).
3. - La questione è fondata nei termini di seguito precisati.
3.1. - E' opportuno soffermarsi sul quadro legislativo entro cui si
inserisce l'art. 128 del d.P.R. n. 3 del 1957.
Nell'ambito dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico,
l'art. 2, comma 5, del testo unico n. 3 del 1957 prevede alcune limitazioni.
Non possono accedere all'impiego: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo (in base all'art. 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, contenente
«Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali», coloro che sono
sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza e coloro ai quali è stata
inflitta l'interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai
pubblici uffici, sempre che sia intervenuto un provvedimento definitivo); b)
coloro che siano stati destituiti (all'esito del procedimento disciplinare) o
dispensati (per insufficiente rendimento) dall'impiego.
L'art. 128, secondo comma, del testo unico n. 3 del 1957 aggiunge una
limitazione all'accesso per l'impiegato dichiarato decaduto, «quando sia
accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile» (art. 127, primo comma, lettera d).
Con riferimento al personale della scuola, il relativo testo unico (art.
402, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994) richiede il possesso dei requisiti
per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
La norma denunciata non è inclusa nel processo di contrattualizzazione
del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Essa concerne i
requisiti per l'accesso e rientra nell'ambito dei «procedimenti di selezione
per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro», di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità,
di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), richiamati
dall'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), per escludere la contrattualizzazione della materia ivi
disciplinata. Per il personale della scuola, l'art. 70, comma 8, dello stesso
d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che sono fatte salve le procedure di
reclutamento di cui al d.lgs. n. 297 del 1994.
3.2. - Le limitazioni legislative all'accesso agli uffici pubblici si
collocano nell'area coperta da tre precetti costituzionali. Il legislatore
individua, infatti, i requisiti negativi necessari per l'ingresso nel rapporto
di lavoro pubblico contemperando il diritto di tutti di accedere agli uffici
pubblici (art. 51 Cost.) con l'esigenza di garantire, anche attraverso la
scelta del personale, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione
amministrativa (art. 97 Cost.) e il rispetto del dovere di lealtà dei
dipendenti pubblici (art. 98 Cost.).
L'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 persegue due
obiettivi conformi alla Costituzione. Il primo è di vietare l'instaurazione del
rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio
di lealtà, che costituisce - come notato - uno dei cardini dello stesso
rapporto (art. 98 Cost.). Il secondo è di tutelare l'eguaglianza dei
concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato
alla selezione con documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.).
Tuttavia, esso non è conforme al principio, «che è alla base della
razionalità che domina "il principio di uguaglianza"» (sentenza n. 16
del 1991) di cui all'art. 3 Cost., di adeguatezza tra illecito amministrativo e
sanzione (affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 270 del 1986).
Infatti, la preclusione prevista nell'art. 128 censurato colpisce per una
durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i
comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla
produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti
nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso
testo unico.
Ne discende la necessità che l'amministrazione valuti il provvedimento
di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello
stesso decreto, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento
presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego; potere di valutazione
analogo a quello riconosciuto da questa Corte ai fini dell'ammissione al
concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato (sentenza
n. 408 del 1993).
La discrezionalità che l'amministrazione pubblica eserciterà in tal modo
sarà limitata dall'obbligo di tenere conto dei presupposti e della motivazione
del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione circa l'ammissione a
concorrere ad altro impiego nell'amministrazione.
3.4. - Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del
1957, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla
dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego
nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di
valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione
della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro
impiego nell'amministrazione dello Stato.
Restano assorbite le altre censure.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.