LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
 
                              Ordinanza
 
nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 2  del
decreto-legge  28 settembre  2001,  n. 355  (Disposizioni  urgenti in
materia  di  lavoro  supplementare  nei  rapporti  di  lavoro a tempo
parziale  e  di  opzione  sui sistemi di liquidazione delle pensioni,
nonche'  di  regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi
per  i  soggetti  colpiti  dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in
talune   province   della   regione   siciliana),   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 novembre  2001, n. 417, promosso dal
Tribunale   di  Torino,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  nel
procedimento  civile  vertente  tra L.S. e l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale,  con  ordinanza  del  9  giugno 2004 iscritta al
n. 904  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti   l'atto  di  costituzione  dell'INPS,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore
Francesco Amirante;
    Uditi  gli  avvocati  Alessandro  Riccio  per l'INPS e l'avvocato
dello  Stato  Francesco  Lettera  per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto   che,   nel   corso   di  una  controversia  di  natura
previdenziale  promossa  nei  confronti dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  (INPS),  il  Tribunale di Torino, in funzione di
giudice  del  lavoro,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni
urgenti  in  materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a
tempo  parziale  e  di  opzione  sui  sistemi  di  liquidazione delle
pensioni,  nonche'  di  regolarizzazione  di  adempimenti tributari e
contributivi   per  i  soggetti  colpiti  dal  sisma  del  13  e  del
16 dicembre   1990  in  talune  province  della  regione  siciliana),
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
nella parte in cui esclude la facolta' di opzione per la liquidazione
del  trattamento  pensionistico  unicamente con le regole del sistema
contributivo, a favore dei soggetti con piu' di 18 anni di contributi
al  31 dicembre 1995, ove non effettuata entro la data del 1° ottobre
2001  e,  pertanto,  senza  la  previsione  di  un congruo termine di
opzione successivamente a tale data;
        che,  in  punto  di  fatto,  il giudice a quo premette che il
ricorrente  godeva,  alla  data  del  31 dicembre 1995, di contributi
obbligatori  in misura ampiamente superiore ai diciotto anni e che ha
continuato  a  lavorare  fino  al  20  giugno 2000, maturando percio'
ulteriore anzianita';
        che,  avendo  egli  intenzione  di  fruire  di  pensione  (di
anzianita)  con  il  sistema contributivo - possibilita' riconosciuta
dalla  legge a chi aveva maturato almeno cinque anni di contribuzione
a  decorrere  dal 1° gennaio 1996 - aveva presentato all'INPS domanda
di  contribuzione  volontaria,  in  data  31 gennaio  2001, per poter
raggiungere  il  menzionato  requisito contributivo, e la domanda era
stata  accolta il successivo 10 aprile, con decorrenza dal 3 febbraio
2001;
        che  la  prima  parte  dei  versamenti era stata eseguita dal
ricorrente  nel settembre  2001  e l'ultima in data 2 ottobre 2001, e
che  in  data  10 ottobre  2001  egli aveva provveduto a formalizzare
l'opzione  per  il sistema contributivo in base all'art. 1, comma 23,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare);
        che la domanda di opzione era stata respinta dall'INPS, cosi'
come  la  successiva  domanda di pensione di vecchiaia del 23 ottobre
2002, a causa della tardivita' di esercizio dell'opzione, poiche' nel
frattempo era entrata in vigore la norma denunciata a questa Corte;
        che  il  Tribunale  di Torino osserva che la domanda posta in
via  principale dal ricorrente - ossia quella di vedersi riconosciuta
la  validita'  dell'opzione  a suo tempo esercitata - non puo' essere
accolta,  essendo  di  ostacolo  l'art. 2  del  d.l. n. 355 del 2001,
convertito dalla legge n. 417 del 2001;
        che   in  base  a  questa  disposizione,  infatti,  l'art. 1,
comma 23,  della  legge  n. 335  del 1995 si interpreta nel senso che
l'opzione  ivi  prevista e' concessa, dalla data di entrata in vigore
della  norma interpretativa, soltanto in favore dei lavoratori di cui
al  comma 12  del medesimo art. 1 della legge n. 335, ossia di quelli
con anzianita' contributiva inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre
1995,  mentre  per  gli  altri, fra i quali il ricorrente, rientranti
nell'ipotesi  di  cui  all'art. 1,  comma 13,  della legge n. 335 del
1995,  siccome  aventi  piu'  di  diciotto anni di contribuzione alla
suddetta data, l'opzione non e' piu' consentita;
        che  il  comma 2  della  norma  impugnata, peraltro, mantiene
salva  la  scelta per il sistema contributivo compiuta dai lavoratori
entro  la  data  di  entrata  in  vigore  del  d.l.  n. 355  del 2001
(coincidente  con  quella della relativa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  e  cioe'  il  1° ottobre 2001), situazione nella quale non
puo' rientrare il ricorrente;
        che  quest'ultimo  avrebbe  potuto  effettuare  il versamento
dell'ultima parte dei contributi anche in data 1° ottobre 2001, cosi'
come   avrebbe   potuto   esercitare  l'opzione  in  data  ampiamente
precedente,  ma che l'immediata entrata in vigore del d.l. n. 355 gli
ha impedito di giovarsi di tale opportunita';
        che,  secondo  il  giudice a quo, il ricorrente "non ha avuto
conoscenza  di  tale  decreto-legge",  senza pero' che tale ignoranza
possa  essergli  imputata e la disposizione censurata, d'altra parte,
lo  ha privato "della possibilita' di esercitare un diritto che aveva
gia'  maturato solo in quanto nel frattempo [...] era stato mutato il
quadro  normativo",  il  tutto  in  assenza di un congruo termine per
l'esercizio  dell'opzione  in  data  successiva all'entrata in vigore
della disposizione censurata;
        che  il  sistema  che  ne e' derivato appare al remittente in
contrasto  con  l'art. 3  Cost.,  per  violazione  del  principio  di
ragionevolezza,   e   con   l'art. 38   Cost.,  "inteso  come  tutela
dell'affidamento  dei  cittadini nella sicurezza giuridica in materia
previdenziale";
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata;
        che  si  e'  costituito  in giudizio l'INPS, chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato  che  il  Tribunale di Torino, in funzione di giudice
del   lavoro,   dubita,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  38  della
Costituzione,   della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  del
decreto-legge  28 settembre  2001,  n. 355  (Disposizioni  urgenti in
materia  di  lavoro  supplementare  nei  rapporti  di  lavoro a tempo
parziale  e  di  opzione  sui sistemi di liquidazione delle pensioni,
nonche'  di  regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi
per  i  soggetti  colpiti  dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in
talune   province   della   regione   siciliana),   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 novembre 2001, n. 417, per violazione
del  principio di ragionevolezza e del principio dell'affidamento dei
cittadini nella sicurezza giuridica in materia previdenziale;
        che  il  remittente,  mentre  in  motivazione  accenna,  come
concausa  della  irragionevolezza della normativa censurata, alla sua
introduzione   mediante   decreto-legge,  manca  poi  di  evocare  il
parametro  dell'art. 77  Cost., determinando cosi' una contraddizione
tra motivazione e delimitazione della questione;
        che  la  censura  posta  dal  giudice  a  quo  si fonda sulla
convinzione  che la norma impugnata - nel limitare la possibilita' di
opzione  per  la liquidazione della pensione col sistema contributivo
ad  una  parte  soltanto  dei lavoratori ai quali era originariamente
consentita   -   abbia   in   realta',   qualificandosi   come  norma
interpretativa, arbitrariamente introdotto modifiche retroattive tali
da ledere il principio dell'affidamento;
        che  siffatta  convinzione  e' errata perche' il legislatore,
approvando  la disposizione censurata, si e' fatto carico, al comma 2
dell'art. 2  in  oggetto, di salvare le opzioni gia' esercitate entro
la  data  di entrata in vigore del decreto-legge, con cio' escludendo
la possibilita' di lesione di diritti acquisiti;
        che  la  norma, quindi, stabilisce soltanto un diverso regime
previdenziale a partire da una certa data;
        che,   pertanto,   l'ordinanza   di   rimessione  e'  viziata
dall'erronea valutazione del quadro normativo;
        che   le  censure  si  sostanziano  nella  denuncia  di  meri
inconvenienti  di fatto, per ovviare ai quali il giudice a quo invoca
una  sentenza  manipolativa  di questa Corte che fissi un termine per
avvalersi dell'opzione;
        che  l'accoglimento  della  questione  comporterebbe, quindi,
l'esercizio  di  una  discrezionalita' estranea ai poteri della Corte
stessa,  non  essendovi  alcun  criterio  obbligato  cui collegare la
fissazione di un termine;
        che  la  questione, pertanto, e' manifestamente inammissibile
per diverse, concorrenti ragioni.
 
      Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'    costituzionale    dell'art. 2    del    decreto-legge
28 settembre  2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro
supplementare  nei  rapporti  di lavoro a tempo parziale e di opzione
sui    sistemi   di   liquidazione   delle   pensioni,   nonche'   di
regolarizzazione  di  adempimenti  tributari  e  contributivi  per  i
soggetti  colpiti  dal  sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune
province  della  regione  siciliana),  convertito, con modificazioni,
dalla  legge 27 novembre 2001, n. 417, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, in funzione
di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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