LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, UgoDE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanzanel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in
materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo
parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni,
nonche' di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi
per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in
talune province della regione siciliana), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, promosso dal
Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, nel
procedimento civile vertente tra L.S. e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, con ordinanza del 9 giugno 2004 iscritta al
n. 904 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatoreFrancesco Amirante;
Uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l'INPS e l'avvocato
dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che, nel corso di una controversia di natura
previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), il Tribunale di Torino, in funzione di
giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni
urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a
tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle
pensioni, nonche' di regolarizzazione di adempimenti tributari e
contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del
16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,nella parte in cui esclude la facolta' di opzione per la liquidazione
del trattamento pensionistico unicamente con le regole del sistema
contributivo, a favore dei soggetti con piu' di 18 anni di contributi
al 31 dicembre 1995, ove non effettuata entro la data del 1° ottobre2001 e, pertanto, senza la previsione di un congruo termine di
opzione successivamente a tale data;
che, in punto di fatto, il giudice a quo premette che il
ricorrente godeva, alla data del 31 dicembre 1995, di contributi
obbligatori in misura ampiamente superiore ai diciotto anni e che hacontinuato a lavorare fino al 20 giugno 2000, maturando percio'
ulteriore anzianita';
che, avendo egli intenzione di fruire di pensione (di
anzianita) con il sistema contributivo - possibilita' riconosciuta
dalla legge a chi aveva maturato almeno cinque anni di contribuzionea decorrere dal 1° gennaio 1996 - aveva presentato all'INPS domanda
di contribuzione volontaria, in data 31 gennaio 2001, per poter
raggiungere il menzionato requisito contributivo, e la domanda era
stata accolta il successivo 10 aprile, con decorrenza dal 3 febbraio2001;
che la prima parte dei versamenti era stata eseguita dal
ricorrente nel settembre 2001 e l'ultima in data 2 ottobre 2001, e
che in data 10 ottobre 2001 egli aveva provveduto a formalizzare
l'opzione per il sistema contributivo in base all'art. 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionisticoobbligatorio e complementare);
che la domanda di opzione era stata respinta dall'INPS, cosi'come la successiva domanda di pensione di vecchiaia del 23 ottobre
2002, a causa della tardivita' di esercizio dell'opzione, poiche' nel
frattempo era entrata in vigore la norma denunciata a questa Corte;
che il Tribunale di Torino osserva che la domanda posta in
via principale dal ricorrente - ossia quella di vedersi riconosciutala validita' dell'opzione a suo tempo esercitata - non puo' essere
accolta, essendo di ostacolo l'art. 2 del d.l. n. 355 del 2001,
convertito dalla legge n. 417 del 2001;
che in base a questa disposizione, infatti, l'art. 1,
comma 23, della legge n. 335 del 1995 si interpreta nel senso che
l'opzione ivi prevista e' concessa, dalla data di entrata in vigore
della norma interpretativa, soltanto in favore dei lavoratori di cuial comma 12 del medesimo art. 1 della legge n. 335, ossia di quelli
con anzianita' contributiva inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre
1995, mentre per gli altri, fra i quali il ricorrente, rientranti
nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 335 del
1995, siccome aventi piu' di diciotto anni di contribuzione alla
suddetta data, l'opzione non e' piu' consentita;
che il comma 2 della norma impugnata, peraltro, mantiene
salva la scelta per il sistema contributivo compiuta dai lavoratori
entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 355 del 2001
(coincidente con quella della relativa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e cioe' il 1° ottobre 2001), situazione nella quale non
puo' rientrare il ricorrente;
che quest'ultimo avrebbe potuto effettuare il versamento
dell'ultima parte dei contributi anche in data 1° ottobre 2001, cosi'
come avrebbe potuto esercitare l'opzione in data ampiamente
precedente, ma che l'immediata entrata in vigore del d.l. n. 355 gliha impedito di giovarsi di tale opportunita';
che, secondo il giudice a quo, il ricorrente "non ha avuto
conoscenza di tale decreto-legge", senza pero' che tale ignoranza
possa essergli imputata e la disposizione censurata, d'altra parte,
lo ha privato "della possibilita' di esercitare un diritto che avevagia' maturato solo in quanto nel frattempo [...] era stato mutato ilquadro normativo", il tutto in assenza di un congruo termine per
l'esercizio dell'opzione in data successiva all'entrata in vigore
della disposizione censurata;
che il sistema che ne e' derivato appare al remittente in
contrasto con l'art. 3 Cost., per violazione del principio di
ragionevolezza, e con l'art. 38 Cost., "inteso come tutela
dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica in materia
previdenziale";
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata;
che si e' costituito in giudizio l'INPS, chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che il Tribunale di Torino, in funzione di giudice
del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in
materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo
parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni,
nonche' di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi
per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in
talune province della regione siciliana), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, per violazione
del principio di ragionevolezza e del principio dell'affidamento deicittadini nella sicurezza giuridica in materia previdenziale;
che il remittente, mentre in motivazione accenna, come
concausa della irragionevolezza della normativa censurata, alla sua
introduzione mediante decreto-legge, manca poi di evocare il
parametro dell'art. 77 Cost., determinando cosi' una contraddizione
tra motivazione e delimitazione della questione;
che la censura posta dal giudice a quo si fonda sulla
convinzione che la norma impugnata - nel limitare la possibilita' diopzione per la liquidazione della pensione col sistema contributivo
ad una parte soltanto dei lavoratori ai quali era originariamente
consentita - abbia in realta', qualificandosi come norma
interpretativa, arbitrariamente introdotto modifiche retroattive tali
da ledere il principio dell'affidamento;
che siffatta convinzione e' errata perche' il legislatore,
approvando la disposizione censurata, si e' fatto carico, al comma 2dell'art. 2 in oggetto, di salvare le opzioni gia' esercitate entro
la data di entrata in vigore del decreto-legge, con cio' escludendo
la possibilita' di lesione di diritti acquisiti;
che la norma, quindi, stabilisce soltanto un diverso regime
previdenziale a partire da una certa data;
che, pertanto, l'ordinanza di rimessione e' viziata
dall'erronea valutazione del quadro normativo;
che le censure si sostanziano nella denuncia di meri
inconvenienti di fatto, per ovviare ai quali il giudice a quo invocauna sentenza manipolativa di questa Corte che fissi un termine per
avvalersi dell'opzione;
che l'accoglimento della questione comporterebbe, quindi,
l'esercizio di una discrezionalita' estranea ai poteri della Corte
stessa, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la
fissazione di un termine;
che la questione, pertanto, e' manifestamente inammissibile
per diverse, concorrenti ragioni.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEDichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge
28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavorosupplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione
sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonche' di
regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i
soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune
province della regione siciliana), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, sollevata, in riferimento agliartt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, in funzione
di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
Il Presidente: Marini Il redattore: AmiranteIl cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 maggio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola06C0401