LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
 
                              Ordinanza
 
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6,
lettera a),  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  (Misure per la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica), promosso dal Tribunale di
Roma,  in  funzione  di  giudice  del lavoro nei procedimenti riuniti
vertenti  tra  G.L.  ed  altri  e  la  Gestione  commissariale  fondo
buonuscita    lavoratori    Poste    italiane   S.p.a.   -   Istituto
Postelegrafonici  Ipost, con ordinanza del 7 giugno 2005, iscritta al
n. 456  del  registro  ordinanze  2005  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che, nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, gia'
dipendenti  postali,  avendo percepito l'indennita' di buonuscita per
il  periodo  dall'assunzione  in  servizio  fino al 28 febbraio 1998,
congelata alla suddetta data, ne avevano chiesto la rivalutazione per
il  periodo  dal 1° marzo 1998 alla data di risoluzione del rapporto,
il  Tribunale  di  Roma,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  ha
sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 53,  comma 6,
lettera a),  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica);
        che la norma e' impugnata nella parte in cui non prevede, per
l'indennita'   di  buonuscita  dei  dipendenti  postali  maturata  al
28 febbraio 1998, la rivalutazione annuale - da calcolare secondo gli
indici Istat o sulla base dei criteri di perequazione dei trattamenti
retributivi   o   pensionistici   del   settore  pubblico  ovvero  in
conformita'  ai  criteri di cui all'art. 2120, quarto e quinto comma,
del  codice  civile  -  dalla  data  del  1° marzo  1998  a quella di
cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente;
        che  il  giudice  a  quo non condivide la tesi dei ricorrenti
secondo la quale sarebbe nella specie applicabile l'art. 2120, quarto
e quinto comma, del codice civile, atteso il carattere sussidiario di
tale  normativa nel settore del pubblico impiego (in cui rientrava il
rapporto di lavoro fino al febbraio 1998), con la conseguenza per cui
l'indennita'  di buonuscita, dovuta al personale postelegrafonico per
la  parte  di  rapporto  di  natura  pubblicistica,  sarebbe regolata
esclusivamente dalla norma impugnata;
        che quest'ultima esclude ogni possibilita' di rivalutazione o
di adeguamento della indennita' di buonuscita maturata al 28 febbraio
1998,  ne'  consente  un  pagamento  immediato di tale emolumento, il
quale  entrando  a far parte, pro quota, dell'unitario trattamento di
fine   rapporto   quale   porzione   del  medesimo  e  non  essendovi
interruzione  del  rapporto  di  lavoro nel passaggio dall'Ente Poste
italiane  a  Poste  italiane S.p.a. puo' essere erogato solo all'atto
del  collocamento  in pensione; pertanto l'indennita' resta congelata
in cifra fissa per il periodo compreso tra il 1° marzo 1998 e la data
di  cessazione  del  rapporto,  non  determinabile  preventivamente e
variabile per ciascun dipendente;
        che  il  Tribunale  richiama,  a  sostegno  della prospettata
violazione  degli  artt. 36  e  38  Cost.,  la natura di retribuzione
differita,  con  funzione  previdenziale,  propria  dell'istituto  in
esame,  non  piu'  proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro
svolto,  ne'  idonea a sostenere il lavoratore nella delicata fase di
cessazione  della  vita  lavorativa, citando anche le affermazioni di
questa  Corte  a  proposito  di indennita' di anzianita' spettante ai
dipendenti ONMI (Opera nazionale maternita' e infanzia) transitati ad
altre amministrazioni;
        che  inoltre,  secondo  il  remittente, la norma impugnata si
pone  in  contrasto  con  l'art. 3  Cost.  con  riguardo  agli  altri
dipendenti   pubblici,   per   i   quali,   essendo  intervenuta  una
trasformazione  del  rapporto, il calcolo viene effettuato sulla base
dell'ultima  retribuzione  percepita  al momento della cessazione dal
servizio,  cosicche' la misura della indennita' risulta rapportata ai
valori dell'epoca della liquidazione;
        che   tale   penalizzazione   sembra   al   Tribunale   anche
irragionevole,  in  quanto  l'indennita'  in  esame  riguarda la fase
pubblica  del  rapporto  -  peraltro  proseguito  senza  soluzione di
continuita'  in  regime  privatistico  -  a  causa  delle occasionali
diversificazioni  del  valore reale della somma, anche tra gli stessi
destinatari  della  norma  impugnata,  con concreto rischio di totale
svilimento della somma accantonata;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo per la manifesta infondatezza della questione, in
quanto  la  prospettazione comporterebbe una "contaminazione" tra due
sistemi complementari autonomi succedutisi nel tempo, con conseguente
arbitrario  innesto  in  via  "additiva"  di un sistema sull'altro ed
effetti ingiustificati e discriminanti, in quanto generanti un ibrido
sistema di calcolo.
    Considerato  che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del
lavoro,   dubita,   in  riferimento  agli  artt. 3,  36  e  38  della
Costituzione,   della   legittimita'   costituzionale   dell'art. 53,
comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per
la  stabilizzazione  della finanza pubblica), "nella parte in cui non
prevede  che  l'indennita'  di  buonuscita  dei  dipendenti  postali,
maturata  alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della
retribuzione  percepita  alla  stessa  data, debba essere annualmente
rivalutata   secondo   gli  indici  Istat  o  secondo  i  criteri  di
perequazione  dei trattamenti retributivi o pensionistici del settore
pubblico,  ovvero  secondo  i criteri di cui al quarto e quinto comma
della  legge  29 maggio  1982, n. 297, dalla data del 1° marzo 1998 a
quella di cessazione del rapporto del singolo dipendente";
        che   il   remittente  denuncia  la  lesione  dei  suindicati
parametri  costituzionali,  ma per ricondurre la norma a legittimita'
prospetta  una  varieta' di ipotesi di soluzione e, conseguentemente,
non  configura  una pronuncia additiva a contenuto costituzionalmente
obbligato;
        che  tale varieta' di ipotizzate conclusioni e' connessa alla
mancata individuazione di una ben precisa ragione di illegittimita';
        che,  infatti,  nella  elencazione  dei  possibili  rimedi il
remittente  implicitamente  sostiene  l'illegittimita'  della mancata
previsione  dell'immediato  pagamento  alla data del 28 febbraio 1998
della  buonuscita maturata per il periodo di pubblicita' del rapporto
o, alternativamente, la mancata assimilazione, ai fini dei meccanismi
di   calcolo   e  rivalutazione,  dell'indennita'  di  buonuscita  al
trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti privati;
        che,  pertanto,  non  soltanto  esplicitamente si prospettano
alternativamente  decisioni  diverse,  ma questa diversita' ha la sua
origine  nella  stessa  ambiguita'  dei  termini  in  cui  si ravvisa
l'illegittimita' della disposizione censurata;
        che,  di  conseguenza,  deve  essere  dichiarata la manifesta
inammissibilita' della questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
 
      
Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della
legge  27 dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del
lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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