LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, UgoDE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanzanel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6,
lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), promosso dal Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del lavoro nei procedimenti riuniti
vertenti tra G.L. ed altri e la Gestione commissariale fondo
buonuscita lavoratori Poste italiane S.p.a. - Istituto
Postelegrafonici Ipost, con ordinanza del 7 giugno 2005, iscritta aln. 456 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, gia'
dipendenti postali, avendo percepito l'indennita' di buonuscita per
il periodo dall'assunzione in servizio fino al 28 febbraio 1998,
congelata alla suddetta data, ne avevano chiesto la rivalutazione per
il periodo dal 1° marzo 1998 alla data di risoluzione del rapporto,
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6,
lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica);
che la norma e' impugnata nella parte in cui non prevede, perl'indennita' di buonuscita dei dipendenti postali maturata al
28 febbraio 1998, la rivalutazione annuale - da calcolare secondo gli
indici Istat o sulla base dei criteri di perequazione dei trattamenti
retributivi o pensionistici del settore pubblico ovvero in
conformita' ai criteri di cui all'art. 2120, quarto e quinto comma,
del codice civile - dalla data del 1° marzo 1998 a quella di
cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente;
che il giudice a quo non condivide la tesi dei ricorrenti
secondo la quale sarebbe nella specie applicabile l'art. 2120, quarto
e quinto comma, del codice civile, atteso il carattere sussidiario di
tale normativa nel settore del pubblico impiego (in cui rientrava ilrapporto di lavoro fino al febbraio 1998), con la conseguenza per cui
l'indennita' di buonuscita, dovuta al personale postelegrafonico perla parte di rapporto di natura pubblicistica, sarebbe regolata
esclusivamente dalla norma impugnata;
che quest'ultima esclude ogni possibilita' di rivalutazione odi adeguamento della indennita' di buonuscita maturata al 28 febbraio
1998, ne' consente un pagamento immediato di tale emolumento, il
quale entrando a far parte, pro quota, dell'unitario trattamento di
fine rapporto quale porzione del medesimo e non essendovi
interruzione del rapporto di lavoro nel passaggio dall'Ente Poste
italiane a Poste italiane S.p.a. puo' essere erogato solo all'atto
del collocamento in pensione; pertanto l'indennita' resta congelata
in cifra fissa per il periodo compreso tra il 1° marzo 1998 e la data
di cessazione del rapporto, non determinabile preventivamente e
variabile per ciascun dipendente;
che il Tribunale richiama, a sostegno della prospettata
violazione degli artt. 36 e 38 Cost., la natura di retribuzione
differita, con funzione previdenziale, propria dell'istituto in
esame, non piu' proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro
svolto, ne' idonea a sostenere il lavoratore nella delicata fase di
cessazione della vita lavorativa, citando anche le affermazioni di
questa Corte a proposito di indennita' di anzianita' spettante ai
dipendenti ONMI (Opera nazionale maternita' e infanzia) transitati ad
altre amministrazioni;
che inoltre, secondo il remittente, la norma impugnata si
pone in contrasto con l'art. 3 Cost. con riguardo agli altri
dipendenti pubblici, per i quali, essendo intervenuta una
trasformazione del rapporto, il calcolo viene effettuato sulla base
dell'ultima retribuzione percepita al momento della cessazione dal
servizio, cosicche' la misura della indennita' risulta rapportata aivalori dell'epoca della liquidazione;
che tale penalizzazione sembra al Tribunale anche
irragionevole, in quanto l'indennita' in esame riguarda la fase
pubblica del rapporto - peraltro proseguito senza soluzione di
continuita' in regime privatistico - a causa delle occasionali
diversificazioni del valore reale della somma, anche tra gli stessi
destinatari della norma impugnata, con concreto rischio di totale
svilimento della somma accantonata;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, inquanto la prospettazione comporterebbe una "contaminazione" tra due
sistemi complementari autonomi succedutisi nel tempo, con conseguente
arbitrario innesto in via "additiva" di un sistema sull'altro ed
effetti ingiustificati e discriminanti, in quanto generanti un ibrido
sistema di calcolo.
Considerato che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del
lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 53,
comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica), "nella parte in cui non
prevede che l'indennita' di buonuscita dei dipendenti postali,
maturata alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base dellaretribuzione percepita alla stessa data, debba essere annualmente
rivalutata secondo gli indici Istat o secondo i criteri di
perequazione dei trattamenti retributivi o pensionistici del settorepubblico, ovvero secondo i criteri di cui al quarto e quinto comma
della legge 29 maggio 1982, n. 297, dalla data del 1° marzo 1998 a
quella di cessazione del rapporto del singolo dipendente";
che il remittente denuncia la lesione dei suindicati
parametri costituzionali, ma per ricondurre la norma a legittimita'
prospetta una varieta' di ipotesi di soluzione e, conseguentemente,
non configura una pronuncia additiva a contenuto costituzionalmente
obbligato;
che tale varieta' di ipotizzate conclusioni e' connessa alla
mancata individuazione di una ben precisa ragione di illegittimita';
che, infatti, nella elencazione dei possibili rimedi il
remittente implicitamente sostiene l'illegittimita' della mancata
previsione dell'immediato pagamento alla data del 28 febbraio 1998
della buonuscita maturata per il periodo di pubblicita' del rapportoo, alternativamente, la mancata assimilazione, ai fini dei meccanismi
di calcolo e rivalutazione, dell'indennita' di buonuscita al
trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti privati;
che, pertanto, non soltanto esplicitamente si prospettano
alternativamente decisioni diverse, ma questa diversita' ha la sua
origine nella stessa ambiguita' dei termini in cui si ravvisa
l'illegittimita' della disposizione censurata;
che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilita' della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALEDichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del
lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
Il Presidente: Marini Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 5 maggio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola06C0400