composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto
dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di Brindisi,
sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal
Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale
di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile
2011; dal Tribunale di Potenza con tre ordinanze del 13 aprile 2011;
dal Tribunale di Catania con ordinanza del 26 luglio 2011; dal
Tribunale di Nicosia con ordinanza del 30 luglio 2011 e dal Tribunale
di Venezia con ordinanza del 13 aprile 2011, rispettivamente iscritte
ai nn. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258 del registro
ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca
Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di Napoli
s.p.a., di C.A., di B.A., dell’Unicredit s.p.a., quale incorporante
della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale
incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori termine), della Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a. (fuori termine)
e del Banco Popolare soc. coop., quale incorporante della Banca
Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di
consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A.,
Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e Giorgio Tarzia per
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per la Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani e Valerio Tavormina per il
San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e Michele Sesta per
l’Unicredit s.p.a., e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con
ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145 del 2011), ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge, 26 febbraio 2011, n. 10,
comma aggiunto dalla detta legge di conversione.
1.1.— Il rimettente premette che S.C. aveva convenuto in giudizio la
Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., chiedendo – sulla base del
consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla nullità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della
commissione di massimo scoperto – la nuova determinazione del saldo del
conto corrente n. 2741/R, aperto l’11 aprile 1994, sino alla data
dell’ultima operazione del 29 dicembre 1998, con condanna della banca
alla restituzione dell’indebito versato; che, costituitasi in giudizio,
la banca convenuta aveva dedotto la liceità della capitalizzazione
trimestrale degli interessi ed eccepito la prescrizione estintiva,
chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta consulenza tecnica
d’ufficio per il ricalcolo del saldo, la causa era stata ritenuta
matura per la decisione e rinviata all’udienza per la discussione
orale, ai sensi dell’ art. 281-sexies codice di procedura civile, con
concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.
1.2.— In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma
denunziata, il giudice a quo osserva che la natura dichiaratamente
interpretativa della norma e l’eccezione di prescrizione della parte
convenuta ne impongono l’applicazione nel giudizio principale.
1.3.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente
ravvisa la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte
costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché
la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Quanto alla assunta violazione dei limiti interni all’ammissibilità di
una norma di interpretazione autentica, il giudice a quo deduce la
irragionevolezza della norma censurata, sia per l’inesistenza di una
norma specifica da interpretare, quale condizione dell’esercizio del
potere di legislazione a fini interpretativi, sia perché
l’interpretazione prospettata non potrebbe essere inclusa tra quelle
legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto.
In relazione al primo rilievo, il rimettente osserva che l’art. 2935
del codice civile – secondo cui il dies a quo, ai fini della
prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare
è posto nelle condizioni di poterlo esercitare – costituisce una regola
di carattere generale, che necessita della etero-integrazione della
disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali, nonché
dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di
ripetizione d’indebito. Nel caso di specie, le norme etero-integratrici
sarebbero da individuare nella disciplina delle operazioni bancarie e
nel conto corrente bancario.
Il giudicante rileva che una legge di interpretazione autentica avrebbe
dovuto avere ad oggetto una norma che disciplinasse di per sé, in
maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con riguardo al
contratto di apertura di credito, regolato in conto corrente,
selezionandone una delle possibili opzioni. Invero, l’inesistenza di
una disciplina specifica aveva indotto gli interpreti ad applicare un
principio generale (desumibile dall’art. 2935 cod. civ.), adattato allo
schema e alla funzione del singolo contratto bancario.
Quanto al secondo rilievo, concernente l’impossibilità d’includere la
soluzione interpretativa prospettata tra quelle legittimamente
desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto, il rimettente
osserva che, nel rapporto di conto corrente bancario, in armonia con i
principi generali in materia di adempimento, di ripetizione d’indebito
e con quelli relativi alla causa del contratto medesimo, il decorso
della prescrizione dell’azione di ripetizione – come ritenuto dalla
Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza del 2 dicembre 2010,
n. 24418 – sarebbe da individuare : a) nella data di un versamento
(nell’ipotesi di conto passivo, senza affidamento, oppure di
superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto
(quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o
quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto abbia funzione
meramente ripristinatoria dell’affido utilizzabile). Infatti, quando il
passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso al
cliente, i versamenti da questi posti in essere avrebbero natura di
atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora
continuare a godere (Corte di cassazione, sezioni unite, del 2 dicembre
2010, n. 24418; Corte di cassazione, sezione prima civile, del 6
novembre 2007, n. 23107, del 23 novembre 2005, n. 24588 e del 18
ottobre 1982, n. 5413). In questo caso, la fattispecie
dell’adempimento, sub specie di pagamento, sarebbe configurabile
soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in
conto corrente, la banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la
restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino comprese
somme e competenze non dovute. Ad avviso del rimettente, il
legislatore, con la norma censurata, avendo fatto decorrere la
prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione dal giorno di
questa, non avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato
compatibile con il novero delle possibili opzioni ermeneutiche.
L’esclusione dell’interpretazione della norma censurata dal novero di
quelle ammissibili si desumerebbe anche dalla individuazione, ad opera
del legislatore, del dies a quo della decorrenza della prescrizione in
una circostanza di fatto, quale l’annotazione in conto, esulante dalla
sfera conoscitiva del cliente, essendo quest’ultimo edotto delle
movimentazioni del conto soltanto con la ricezione dell’estratto conto.
Con riferimento all’assunta violazione del principio di azione e di
indefettibilità della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24 Cost.,
il Tribunale censura sia la prima che la seconda parte del citato art.
2, comma 61.
In particolare, in merito alla prima parte della disposizione secondo
cui «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente
l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto
inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa», il rimettente
denuncia la scelta del legislatore, diretta ad individuare il dies a
quo del decorso della prescrizione in una circostanza di fatto,
l’annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del
cliente. Allo stesso modo, assume la illegittimità della seconda parte
della disposizione, secondo cui «In ogni caso non si fa luogo alla
restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto», qualora sia letta –
non nel senso di una clausola di salvaguardia della posizione giuridica
di chi abbia già ricevuto il rimborso, cui la prescrizione non può
essere più eccepita – ma nel senso di un divieto generalizzato di
ripetizione in via stragiudiziale e giudiziale delle somme
indebitamente corrisposte dai clienti del sistema bancario (come
interessi superiori al tasso legale o anatocistici).
In particolare, tale ultima opzione interpretativa – che, secondo lo
stesso rimettente, sarebbe probabilmente da escludere sulla base di
un’esegesi costituzionalmente orientata della norma – contrasterebbe
con il principio di “giustiziabilità” delle posizioni giuridiche.
Il dedotto profilo di illegittimità sarebbe aggravato dalla portata
retroattiva attribuita dal legislatore alla norma de qua, in virtù
della prima parte della stessa. Al riguardo, il rimettente richiama una
serie di pronunce della Corte costituzionale sulla indefettibilità
della tutela giurisdizionale, quale caposaldo dello Stato di diritto
(sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996,
nn. 232, 206 e 49 del 1994, n. 127 del 1977).
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., sotto il
profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, il Tribunale
lamenta, in primo luogo, l’introduzione di un’inammissibile disparità
di trattamento tra banche e utenti del sistema bancario, in quanto la
norma censurata, nello stabilire il dies a quo della decorrenza della
prescrizione dal giorno della annotazione, assicurerebbe un
ingiustificato privilegio per le banche, a danno del contraente debole,
qual è l’utente del sistema bancario. Ad avviso del rimettente, una
legge che avesse voluto perseguire l’attuazione del principio di
uguaglianza, sub specie di eliminazione degli ostacoli all’esercizio
dei diritti dell’utente del sistema bancario, avrebbe dovuto far
decorrere il dies a quo, in ogni caso, dalla chiusura del conto.
Sempre con riferimento all’assunto contrasto con l’art. 3 Cost., il
rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza anche
sotto il profilo della introduzione di una disparità di trattamento tra
tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale. Al
riguardo, il Tribunale rileva come il cosiddetto contratto di conto
corrente di corrispondenza, qualificabile come negozio complesso
atipico o come forma di collegamento negoziale, ricomprenderebbe delle
fattispecie, quali, ad esempio, il mandato o il deposito, la
prescrizione dei cui diritti inizierebbe a decorrere dalla cessazione
dei rispettivi rapporti.
In ordine all’assunta violazione dell’art. 3 Cost., il giudice a quo
lamenta, inoltre, l’introduzione di un’inammissibile disparità di
trattamento tra somme versate indebitamente, rispettivamente prima e
dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
n. 225 del 2010.
In particolare, in forza della seconda parte della disposizione
censurata, la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di tutela
degli utenti del sistema bancario opererebbe per le sole somme già
versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
detto decreto-legge, con ingiustificata compressione del diritto di
ripetizione dell’indebito solo per chi abbia posto in essere pagamenti
fino alla suddetta soglia temporale.
Il Tribunale assume anche il contrasto della citata disposizione con
l’art. 111 Cost., in tema di giusto processo, sub specie della parità
delle armi, in quanto, supportata da una previsione di retroattività,
verrebbe a sancire – se non altro nelle ipotesi in cui dalle indebite
annotazioni della banca sia decorso un decennio – la paralisi dei
poteri sostanziali e processuali di chi abbia agito in giudizio
esperendo un’azione di ripetizione dell’indebito.
Il rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost. in relazione all’art. 6 della Convezione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Tale norma convenzionale, nell’interpretazione datane dalla Corte EDU,
imporrebbe al legislatore di uno Stato contraente di non interferire
nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla
singola causa o su di una determinata categoria di controversie,
attraverso norme interpretative che, violando il principio di «parità
delle armi», assegnino alla disposizione interpretata un significato
vantaggioso per una parte del procedimento, salvo il caso di «ragioni
imperative di interesse generale» (sentenza della citata Corte 21
giugno 2007, Scanner de L’Ouest Lyonnais e altri contro Francia; 28
ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia). In alcuni casi, la
Corte EDU avrebbe ritenuto legittimo l’intervento del legislatore, che,
per porre rimedio ad una imperfezione tecnica della norma interpretata,
avrebbe inteso, con la legge retroattiva, ristabilire
un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore
(sentenza della citata Corte 23 ottobre 1997, National & Provincial
Building Society e altri contro Regno Unito; nello stesso solco, si
pone la sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institut Stanislas e altri contro
Francia). Nel caso di specie, mancherebbe una specifica norma da
interpretare e il legislatore avrebbe omesso di regolare in modo
espresso la prescrizione di diritti connessi ai rapporti bancari, così
indirettamente rinviando alla norma di carattere generale, ai principi
regolativi della materia delle obbligazioni, nonché alla funzione e
struttura delle singole operazioni bancarie.
Infine, il Tribunale deduce il contrasto con gli artt. 101, 102 e 104
Cost. sotto il profilo della possibile incidenza della norma censurata
su concrete fattispecie “sub iudice”, a vantaggio di una delle due
parti del giudizio (ex plurimis: sentenze n. 397 e n. 6 del 1994; n.
429, n. 283 e n. 39 del 1993).
2.— Con memoria depositata in data 18 luglio 2011, si è costituita nel
giudizio di legittimità costituzionale la Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Antoveneta s.p.a. (già Banca
Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e,
comunque, infondata.
2.1.— In primo luogo, l’istituto di credito deduce la sinteticità della
motivazione del rimettente sulla rilevanza in ordine alla prima parte
del censurato art. 2, comma 61, e l’assenza di motivazione sulla
rilevanza in ordine alla seconda parte di detta norma, concernente la
ripetizione di importi già versati e non già la prescrizione dei
diritti nascenti dalla annotazione nel conto corrente bancario, sulla
cui eccezione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
In particolare, qualora dalla consulenza tecnica risultasse che la
banca non deve restituire alcunché perché il conto corrente
dell’attrice si è chiuso con un saldo passivo, non potrebbe esservi
rilevanza della questione sulla seconda parte della norma, in quanto la
pretesa restitutoria sarebbe priva di oggetto e, dunque, inesistente.
2.2.— L’istituto di credito rileva, altresì, che la motivazione
dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza della
questione si fonda sull’erroneo presupposto del carattere innovativo
della norma censurata.
Invero, alla luce di due possibili chiavi di lettura costituzionalmente
orientate della disposizione in esame, emergerebbe il carattere della
norma effettivamente di interpretazione autentica.
Secondo una prima possibile lettura del citato art. 2, comma 61, la
norma in questione avrebbe codificato l’interpretazione espressa dalla
Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza del 2 dicembre
2010, n. 24418.
In particolare, nella detta pronuncia, la Corte di cassazione – dopo
avere premesso che, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., il diritto
“prescrittibile”, derivante da un’annotazione nel conto corrente
bancario, altro non potrebbe essere se non il diritto alla ripetizione
da parte del correntista di addebiti operati dalla banca per una
causale affetta da nullità – preciserebbe che, in tal caso, il termine
di prescrizione inizia a decorrere, non già dalla data della sentenza
di accertamento della nullità del titolo giustificativo del pagamento,
ma da quella del pagamento, ovvero, nel caso di operazioni bancarie,
dal giorno in cui la rimessa che ha ripianato un illegittimo addebito
viene annotata nel conto. La Corte distinguerebbe tra rimesse
“solutorie”, costituenti pagamenti ripetibili, se non dovuti, e quelle
“ripristinatorie” della disponibilità accordata dalla banca al
correntista mediante apertura di credito.
Nel primo caso, la prescrizione della condictio indebiti decorrerebbe
dalla data della annotazione “a credito” successiva all’illegittimo
addebito da parte della banca; nel secondo caso la solutio avverrebbe
solo al termine del rapporto e la prescrizione del diritto nascente da
un’annotazione in conto inizierebbe a decorrere dalla chiusura del
conto (sulla nozione di “pagamenti” del correntista nello svolgimento
del conto corrente bancario è richiamata anche la giurisprudenza di
legittimità sulla identificazione di pagamenti suscettibili di revoca
ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, ante riforma,
perché eseguiti da un imprenditore in stato di insolvenza, conosciuto
dalla banca).
Pertanto, con la norma censurata, il legislatore avrebbe reso
vincolante la soluzione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di
legittimità, individuando nella data della annotazione “a credito”,
costituente rimessa “solutoria” e dunque pagamento “ripetibile”, la
data della decorrenza del termine di prescrizione della condictio
indebiti.
Secondo un’altra possibile lettura della giurisprudenza di merito, il
censurato art. 2, comma 61, potrebbe essere inteso con riferimento al
disposto dell’art. 1827 cod. civ. e, dunque, al diritto del correntista
di fare espellere dal conto l’annotazione di crediti della banca basati
su titoli dichiarati nulli, annullati, rescissi o risoluti (Tribunale
di Milano, sentenza del 7 aprile 2011). In particolare, dovendosi
considerare il disposto dell’art. 1827 cod. civ. come norma
applicativa, nella specifica materia, dei principi generali di cui
all’art. 1422 cod. civ., l’azione ripristinatoria del corretto saldo
del conto corrente, con esclusione delle partite basate su titoli
nulli, andrebbe ricompresa tra le azioni soggette a prescrizione
ordinaria.
In questa chiave di lettura, il termine “annotazioni in conto” di cui
alla norma censurata si riferirebbe agli “addebiti” che la banca annota
in conto, dai quali, ove basati su titoli viziati, decorrerebbe il
termine di prescrizione dell’azione esperibile dal correntista per
ottenerne la cancellazione.
La richiamata giurisprudenza di merito ha dichiarato manifestamente
infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma in questione,
non essendo stato ravvisato, nel detto intervento legislativo, alcun
contenuto innovativo, bensì, nei termini di cui sopra, di
interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ., letto in combinato
disposto con gli artt. 1832 e 1422 cod. civ.
La natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in
esame comporterebbe, ad avviso dell’istituto di credito, la
infondatezza delle censure di cui all’ordinanza di rimessione.
In particolare, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione delle
attribuzioni del potere giudiziario, con esclusione dell’assunto
contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6
della CEDU.
In considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma
censurata, difetterebbe ogni elemento da cui desumere la incidenza sui
giudizi in corso.
Invero, una indicazione interpretativa sul computo del termine di
prescrizione entro il quale vanno fatti valere eventuali diritti in una
particolare fattispecie non inciderebbe sul principio di azione ex art.
24 Cost., né tantomeno sul principio di uguaglianza ai sensi dell’art.
3 Cost. In particolare, sotto il profilo della assunta disparità di
trattamento, l’istituto di credito osserva che mancherebbero le
fattispecie diverse a confronto, trattandosi di due contraenti di un
medesimo rapporto negoziale. Inoltre, la decorrenza della prescrizione
della condictio indebiti varrebbe ugualmente per i versamenti indebiti
del correntista e della banca.
3.— Con atto depositato in data 19 luglio 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione
di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
3.1.— In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità
della questione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare i
profili di rilevanza delle eccezioni formulate, essendosi limitato a
svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma
censurata, senza spiegare se ed in quali termini la sua applicazione
possa incidere concretamente sull’esito della causa pendente dinanzi a
sé.
Al riguardo, il rimettente assumerebbe che la norma censurata, nel far
decorrere, in ordine alle operazioni bancarie in conto corrente, la
prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente versate (ad
esempio, a titolo di interessi anatocistici contabilizzati
trimestralmente) dalla data di annotazione in conto, violerebbe i
principi sull’indebito pagamento espressi dalla Corte di cassazione a
sezioni unite, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla
data dei singoli pagamenti ovvero dalla chiusura del conto a seconda
che i versamenti effettuati abbiano natura solutoria o ripristinatoria.
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il giudice a quo
avrebbe descritto genericamente la fattispecie del giudizio principale,
non specificando se la domanda formulata nel detto giudizio possa
trovare accoglimento in base ai principi espressi dalla Corte di
cassazione e, quindi, se sia rilevante e decisivo, ai fini del
decidere, lo ius superveniens, che individua una diversa decorrenza dei
termini prescrizionali. In particolare, il rimettente non avrebbe
precisato quando sarebbero stati effettuati i versamenti delle somme
richieste in ripetizione, a quale credito siano stati imputati, se si
sia trattato di pagamenti di carattere “solutorio” o “ripristinatorio”,
in quanto inerenti a situazioni extra-fido o eccedenti il massimo
scoperto ovvero a passività rientranti nell’ambito della provvista.
3.2.— La difesa erariale deduce, inoltre, una lettura indifferenziata e
confusa della norma censurata da parte del Tribunale, non essendo stata
operata la necessaria differenziazione tra le diverse disposizioni
della prima e della seconda parte di essa, attinenti rispettivamente
alla interpretazione della disciplina della prescrizione in relazione
ai contratti di conto corrente bancario e all’esercizio delle azioni
restitutorie. In particolare, avendo il Tribunale interpretato la
seconda parte della norma denunciata nel senso di una generale e
radicale preclusione del diritto di agire per la restituzione delle
somme versate, sarebbe irrilevante e, dunque, inammissibile la
questione di costituzionalità riferita alla prima parte di essa,
relativa al tema della prescrizione.
3.3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la
inammissibilità della questione anche sotto il profilo della mancata
sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione della
norma censurata conforme a Costituzione (ordinanze n. 139, n. 101 e n.
15 del 2011; n. 205 del 2008).
La difesa erariale sottolinea come molti giudici di merito, abbiano
optato per un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma,
alcuni riconoscendo ad essa natura innovativa ed escludendone
l’applicazione per il passato (Corte di appello di Ancona, sentenza del
3 marzo 2011), altri considerando la norma di interpretazione
autentica, con conseguente necessità di fare decorrere la prescrizione
decennale dalla data delle singole annotazioni in conto (Tribunale di
Milano, ordinanze del 4 e 7 aprile 2011).
In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la
mancanza di una chiara opzione interpretativa sarebbe particolarmente
evidente con riguardo alla seconda parte della disposizione censurata,
concernente il divieto di azioni restitutorie, in quanto il Tribunale,
sia pure ipotizzando una lettura in chiave di clausola di salvaguardia
della posizione giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso cui la
prescrizione non può essere più eccepita, opterebbe per una diversa
interpretazione a sfavore del cliente, nel senso di una preclusione
assoluta all’esercizio del diritto di ripetizione dell’indebito,
omettendo di verificare se il divieto di cui trattasi possa essere
riferito solo ai diritti che si debbano ritenere prescritti in base
alla prospettata interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ.
3.4.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, altresì, nel merito la questione non fondata.
Al riguardo – dopo avere richiamato le disposizioni del codice civile
in tema di contratto di conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823
(in base al quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse sono
inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto), 1827
(secondo cui le annotazioni in conto non precludono l’esercizio delle
azioni ed eccezioni relative all’atto da cui deriva il credito), 1832
(secondo cui l’estratto conto si intende approvato se non è contestato
nel termine pattuito, o in quello usuale, o altrimenti nel termine che
può ritenersi congruo secondo le circostanze, fatto salvo il diritto di
impugnare il conto entro il più ampio termine decadenziale di sei mesi
dalla ricezione dell’estratto, nel caso di errori di scritturazione o
di calcolo, di omissioni o duplicazioni) – la difesa erariale
sottolinea come, secondo consolidata giurisprudenza, l’approvazione e
l’incontestabilità dell’estratto conto si riferiscano soltanto a
profili di ordine contabile, fermo restando il diritto di accertare la
nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione delle singole clausole
contrattuali o degli atti da cui siano derivate le specifiche
annotazioni in conto.
In base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, le norme in tema
di contratto di conto corrente ordinario sarebbero applicabili allo
specifico contratto di conto corrente bancario, di cui agli artt. 1852
e seguenti cod. civ., per i quali, anche per questa fattispecie
contrattuale, varrebbe la regola secondo cui, in caso di mancata
contestazione entro il termine decadenziale, le annotazioni in conto si
intendono approvate sotto il profilo contabile, fermo restando il
diritto di contestare, secondo la disciplina propria dei singoli
rapporti, la legittimità delle ragioni da cui derivano le reciproche
posizioni debitorie e creditorie.
Sul punto, ad avviso di una gran parte della giurisprudenza, in caso di
annotazioni derivanti da clausole negoziali nulle, troverebbero
applicazione i principi di cui all’art. 1422 cod. civ., secondo il
quale l’azione di nullità può essere esercitata in ogni tempo, fatti
salvi gli effetti della prescrizione dell’azione di ripetizione, con la
conseguenza che solo dalla chiusura del conto, momento in cui diventano
esigibili i crediti derivanti dal rapporto e si realizzano le
operazioni di pagamento, inizierebbe a decorrere il termine di
prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente versato per
effetto delle clausole nulle (questo indirizzo giurisprudenziale
sarebbe stato sostanzialmente avallato dalla sentenza della Corte di
cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010, che ha
individuato un termine anteriore costituito dal momento del singolo
versamento con riferimento alla sola ipotesi in cui il cliente provveda
a coprire un passivo eccedente i limiti del proprio accreditamento).
La difesa erariale sottolinea come una diversa giurisprudenza
minoritaria non condivida l’estensione generalizzata al conto corrente
bancario della stessa disciplina prevista per il conto corrente
ordinario in quanto: a) nel contratto di conto corrente ordinario la
regola della decorrenza della prescrizione delle reciproche pretese dal
momento della chiusura del conto troverebbe razionale giustificazione
nella breve durata del rapporto (ai sensi dell’art. 1831 cod. civ.
ordinariamente pari ad un semestre), mentre la disciplina codicistica
del contratto di conto corrente bancario non prevedrebbe alcun termine
di durata, prolungandosi quest’ultimo per un indeterminato periodo di
tempo, con la conseguenza che la chiusura del conto e l’esercizio delle
azioni derivanti dalle annotazioni da clausole o atti viziati
rischierebbero di essere differiti per tempi estremamente lunghi, con
pregiudizio delle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti
giuridici; b) sotto un profilo strettamente ermeneutico, l’art.1857
cod. civ. si limiterebbe a dichiarare applicabile al conto corrente
bancario le sole disposizioni di cui agli artt. 1826, 1829, 1832 cod.
civ., con la conseguenza che – atteso il mancato richiamo degli artt.
1823 e 1827 cod. civ. – non risulterebbe certa l’estensione della
regola secondo cui l’approvazione dell’estratto conto redatto
periodicamente si riferisce ai soli aspetti contabili del rapporto,
lasciando impregiudicata la possibilità di contestare la legittimità
sostanziale delle singole annotazioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come il censurato
art. 2, comma 61, si sia inserito in questo complesso scenario
normativo e giurisprudenziale, attraverso una ragionevole soluzione
interpretativa.
Con riferimento alla prima parte della citata disposizione, escluso che
il legislatore abbia assunto l’annotazione come termine per l’esercizio
dell’azione di ripetizione – essendo pacifico che tale azione è
esperibile solo per effetto di un pagamento indebito – o che
l’annotazione sia la fonte costitutiva del credito riportato nel conto,
secondo una possibile interpretazione la norma si inserirebbe nel solco
della disposizione dell’art. 1832 cod. civ. completandone la disciplina
con specifico riferimento ai contratti di conto corrente bancario. In
questa prospettiva, il legislatore si sarebbe limitato ad aggiungere al
termine decadenziale previsto dall’art. 1832 cod. civ. un ulteriore
termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione diretta a
contestare, sempre ed esclusivamente sul piano contabile, l’esattezza
delle annotazioni eseguite. Ma tale interpretazione, ad avviso della
difesa statale, sarebbe poco convincente perché la norma sarebbe
sostanzialmente priva di efficacia, non avendo senso affermare che sia
prescritta l’azione dalla quale si sia già decaduti.
Più convincente sarebbe la tesi secondo cui il legislatore, nel
riferirsi ai «diritti nascenti dalle annotazioni», abbia inteso
richiamare il diritto di contestare giudizialmente non solo i profili
contabili, ma anche le ragioni sostanziali dalle quali è derivata
l’annotazione in conto e, perciò, il diritto di accertare la mancanza
di un valido titolo giustificativo della posta creditoria, annotata in
quanto derivante da una clausola negoziale o da un atto invalido (ad
esempio, applicazione di interessi ultra-legali; indebita
capitalizzazione di interessi, fonte di interessi anatocistici)
In particolare, il legislatore avrebbe voluto affermare che sono
soggette a prescrizione non solo le azioni di ripetizione di quanto
eventualmente pagato in base ad una clausola nulla, ai sensi dell’art.
1422 cod. civ., ma anche le azioni di accertamento della illegittimità
delle annotazioni eseguite in base alle predette clausole. In tal modo,
si sarebbe chiarito che, nel contratto di conto corrente bancario, le
annotazioni hanno la funzione di rendere definitivi, se non contestati
entro un termine prescrizionale ordinario, i crediti ed i debiti
annotati nel conto sia pure in base ad una disposizione contrattuale
viziata.
Pertanto, ad avviso della difesa erariale, nell’ottica di
un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata,
si potrebbe ritenere che con essa il legislatore abbia voluto precisare
la portata dell’art. 2935 cod. civ., individuando nella annotazione,
cui le parti hanno inteso dare una particolare valenza in base al
sinallagma contrattuale, il momento di decorrenza della prescrizione
del diritto nascente da quella operazione.
Quanto alla seconda parte del censurato art. 2, comma 61, il Presidente
del Consiglio dei ministri afferma che debba essere letta ed
interpretata in correlazione con la prima parte di essa, di cui
costituisce corollario. In particolare, con detta disposizione, il
legislatore non avrebbe inteso precludere qualsiasi azione restitutoria
derivante dal contratto di conto corrente bancario, bensì chiarire che
non è possibile proporre azioni di ripetizione di indebito qualora
risulti ormai prescritta l’azione per fare valere l’illegittimità delle
annotazioni in conto.
La difesa erariale ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte
affermato che il legislatore può adottare norme che precisano il
significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista
una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o vi siano
contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo
omogeneo giurisprudenziale, quando la scelta imposta dalla legge
rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con
ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore
(sentenze n. 209 del 2010; n. 311 del 1995; n. 397 del 1994; n. 480 del
1992).
Con riferimento alla portata retroattiva della norma interpretativa,
sono stati, inoltre, individuati una serie di limiti che attengono alla
salvaguardia di norme costituzionali, tra cui i principi di
ragionevolezza, uguaglianza, quello dell’affidamento legittimamente
posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e del rispetto delle
funzioni riservate al potere giudiziario (sentenze n. 525 del 2000 e n.
397 del 1994).
Nella fattispecie, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea
che, pur dovendosi riconoscere la prevalenza dell’opzione
interpretativa favorevole alla tesi della cosiddetta unitarietà del
rapporto di conto corrente, sia pure con taluni distinguo nell’ambito
della stessa (versamenti ripristinatori e solutori), non può escludersi
la possibilità di altre diverse soluzioni ermeneutiche, sostenute dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, che, operando una valutazione del
contratto di conto corrente in termini sostanzialmente autonomi
rispetto ai collegati contratti di apprestamento della provvista,
valorizzano la facoltà del correntista di disporre in qualunque momento
del relativo saldo o di richiedere un estratto conto. In questa ottica,
si configurerebbe la possibilità di accertare l’indebita apposizione di
interessi, competenze e spese e di richiederne la restituzione, con
conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui la
banca ha provveduto all’annotazione della posta in contestazione, in
quanto ciascuna di queste somme costituirebbe autonomamente un
indebito, oggetto di specifica domanda di restituzione (Corte d’appello
di Torino, sentenza del 7 maggio 2004, n. 741; Tribunale di Mantova,
sentenza del 2 febbraio 2009; Tribunale di Roma, sentenze del 26 maggio
1999, del 14 aprile 1999 e del 20 settembre 1996, con riferimento
all’ipotesi di libretti di deposito bancario, Corte di Cassazione,
sezione prima civile, sentenza del 3 maggio1999, n. 4389).
Infine, ad avviso della difesa erariale, non avrebbe pregio
l’osservazione del Tribunale secondo cui l’annotazione è circostanza di
fatto che esula dalla sfera conoscitiva del cliente, il quale sarebbe
edotto delle movimentazioni del proprio conto con la ricezione
dell’estratto conto, in quanto rilevante ai fini della prescrizione non
sarebbe tanto il concreto esercizio del diritto ma l’astratta
possibilità di esercitarlo (Corte di cassazione, sezione prima civile,
sentenza del 22 aprile 2010, n. 9620). Ai sensi dell’art. 1852 cod.
civ., il cliente avrebbe certamente la possibilità di disporre del
saldo in qualunque momento, dato che, ancora prima della scadenza del
termine per l’invio dell’estratto, potrebbe avere certezza della
esistenza sul conto delle somme di cui intende disporre nonché delle
annotazioni in esso contenute.
La norma in questione, limitandosi ad esplicitare regole già desumibili
dal sistema, non lederebbe né l’effettività del diritto dei cittadini
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi, di cui all’art. 24 Cost., né l’integrità delle attribuzioni
costituzionali dell’autorità giudiziaria, di cui all’art. 102 Cost., né
tantomeno l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU.
4.— In data 13 gennaio 2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
in persona del legale rappresentante pro-tempore ha depositato atto di
costituzione di nuovo di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già
costituiti.
5.— In data 17 gennaio 2012 la detta banca ha depositato memoria
illustrativa, nella quale, in primo luogo, ribadisce l’inammissibilità
della questione, in quanto: a) sarebbe carente la motivazione sulla
rilevanza; b) sarebbe del pari carente la descrizione dei fatti di
causa, perché il rimettente, in presenza di una norma come quella
censurata (recante due disposizioni tra loro connesse, ma con distinto
contenuto precettivo), non avrebbe tenuto conto di tale complessità
normativa, articolando le sue censure in maniera indistinta rispetto ai
due periodi che compongono la norma stessa. Inoltre, il giudice a quo,
prendendo le mosse per le sue argomentazioni dalla sentenza della Corte
di cassazione, sezioni unite civili, n. 24418 del 2010, non avrebbe
considerato le ragioni complessive svolte dalla Corte di legittimità,
così incorrendo ancora in omessa o insufficiente motivazione sulla
rilevanza; c) il rimettente si sarebbe sottratto all’onere di
sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa
interpretazione costituzionalmente orientata, peraltro individuata
anche in alcune pronunzie di Corti territoriali.
Nel merito, l’istituto di credito ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione.
6.— In data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla memoria di intervento.
7.— Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n.
166 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41,
47, 102, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di
conversione).
7.1.— Il rimettente premette che U.M. aveva convenuto in giudizio la
San Paolo Banco di Napoli s.p.a. – filiale di Benevento – chiedendo la
rideterminazione del saldo del conto corrente bancario n. 7073 (poi
corretto in quello n. 27/90), aperto il 14-21 settembre 1992 e chiuso
il 31 dicembre 2006, con condanna della banca alla restituzione
dell’indebito versato, stante l’addebito, nel corso del rapporto
bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto
non dovuti; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva
dedotto la nullità dell’atto di citazione per genericità e
indeterminatezza dei fatti costitutivi posti alla base della domanda ed
aveva eccepito la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione
dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni
singola posta contestata, nonché la decadenza dalla contestazione degli
estratti conto, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta CTU
per il ricalcolo del saldo con applicazione del criterio della
capitalizzazione annuale degli stessi (dalla quale era emerso un saldo
reale a favore dell’attore di euro 26.832,87 al 31 dicembre 2006), la
causa veniva riservata in decisione; che, in considerazione
dell’intervenuta sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite
civili n. 24418 del 2010, la causa era rimessa in istruttoria, fissando
l’udienza del 10 marzo 2011 per la comparizione del CTU al fine di
incaricare quest’ultimo della ricostruzione del rapporto bancario alla
luce dei principi giuridici affermati nella detta sentenza, con
ricalcolo epurato integralmente dall’interesse anatocistico (criterio
cosiddetto dell’interesse semplice); che, nelle more del giudizio, in
data 27 febbraio 2011, entrava in vigore il citato art. 2, comma 61.
7.2.— In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma
censurata, il giudice a quo osserva di non potere prescindere dalla sua
applicazione ai fini della decisione in ordine al se ed in quali
termini conferire al CTU un incarico integrativo di ricalcolo del
rapporto bancario, avendo la banca convenuta tempestivamente eccepito
nella comparsa di costituzione la prescrizione dell’azione di
ripetizione dell’indebito proposta dall’attore.
Infatti, ad avviso del rimettente, se la nuova norma dovesse
interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del
rapporto di conto corrente (come affermato da Corte di cassazione,
sezioni unite civili, n. 2448 del 2010), ma dal giorno della singola
annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione
degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore
al 5 marzo 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di
notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione
dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca in data 5 marzo
2007).
Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel
senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna
delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già
versati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione n.
10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di
restituzione dell’indebito, essendo stato il rapporto consensualmente
chiuso in data 31 dicembre 2006.
7.3.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente
assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte
costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa nonché
degli artt. 3, 24, 41, 47, 102, Cost.
Riguardo alla prima parte della norma censurata, rileva la violazione
dei limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative ed in
generale alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della
irragionevolezza, in quanto: 1) non vi era alcun dubbio interpretativo
in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti
dall’annotazione delle operazioni bancarie in conto corrente, perché la
Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010, «per la
particolare importanza delle questioni sollevate», ha ribadito che, nei
contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione
decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito (ad esempio per
nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre,
qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto
abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non
dovuti sono stati registrati; 2) la norma in questione sotto forma
asseritamente interpretativa, di fatto innova, scontrandosi con la
disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in
conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonché con il
principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ. in tema di decorrenza
della prescrizione, poiché la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre
ritenuto che nei contratti bancari, quali contratti unitari, fonti di
un unico rapporto giuridico, anche se articolati in una pluralità di
atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono
definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina
l’esigibilità.
Inoltre, ove la norma censurata si applicasse anche per il passato e ai
giudizi in corso, si avrebbe non soltanto una violazione del principio
di uguaglianza e un’ingiustificata disparità di trattamento, ma anche
la violazione dell’art. 24 Cost. (in quanto le norme sulla
prescrizione, pur avendo natura sostanziale, producono effetti sul
piano processuale, perché, invocando l’effetto estintivo delle stesse,
è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la
realizzazione in via giudiziaria) e dell’art. 102 Cost., stante la
invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie.
Il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt.
41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle
famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica.
Infatti, la norma in questione, sebbene inserita in una legge titolata
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie», inciderebbe negativamente sulle legittime aspettative
di esse, volte ad ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente
contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in
conto corrente e percepite in violazione di norme di ordine pubblico.
Inoltre, detta norma rischierebbe di pregiudicare anche il diritto
delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai
correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se
annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di
pagamento del saldo finale di chiusura del conto.
Ad avviso del rimettente, la seconda parte della norma censurata, nel
disporre che «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli
importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge», in violazione non solo delle
principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma
anche dei canoni di logica e avvedutezza elementari, irragionevolmente
determinerebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27
febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n.
10 del 2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto
corrente non potrebbe ottenerli “in ogni caso” in restituzione dal suo
debitore.
8.— Con memoria depositata in data 14 luglio 2011, si è costituita in
giudizio il Banco di Napoli s.p.a. (già San Paolo Banco di Napoli
s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo,
previa riunione con i procedimenti r.o. n. 145 del 2011 e n. 167 del
2011 e con quegli altri che dovessero essere in tempo utile promossi in
via incidentale, che la sollevata questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
8.1.— In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per
mancata dimostrazione da parte del rimettente di avere sperimentato
interpretazioni “adeguatrici” ovvero costituzionalmente orientate
(sentenza n. 217 del 2010), nonché per indeterminatezza ed oscurità del
petitum dell’ordinanza di rimessione (sentenza n. 91 del 2010).
Inoltre, la banca deduce la inammissibilità della questione per
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sulla rilevanza,
atteso che il rimettente avrebbe attribuito all’applicazione della
norma censurata conseguenze che, viceversa, discendono dai principi
innovativi dettati dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella
sentenza n. 24418 del 2010. In particolare, la questione di legittimità
costituzionale sarebbe stata sollevata sull’erroneo presupposto che
solo la norma censurata consentirebbe alla banca di opporre l’eccezione
di prescrizione, prima della “data di estinzione del rapporto di conto
corrente”, mentre anche la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha
ammesso questa possibilità in tutti i casi di «importi versati a titolo
solutorio». Peraltro, l’istituto di credito evidenzia le scarne
indicazioni in ordine al caso concreto, con conseguente manifesta
irrilevanza della questione.
La Banco di Napoli s.p.a. deduce, altresì, che il rimettente,
nell’esporre le ragioni per le quali la norma “interpretativa”
determinerebbe conseguenze irragionevoli o lesive di principi
costituzionali, avrebbe innanzitutto lamentato l’intervento del
legislatore con una “norma interpretativa” in assenza di un dubbio
ermeneutico. Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 71 del 2010), la norma interpretativa non richiederebbe
alcun contrasto giurisprudenziale in ordine alla norma da interpretare.
Peraltro, nel caso di specie, prima dell’intervento della Cassazione,
vi sarebbero state in materia due sole pronunce di legittimità (Corte
di cassazione, sezione prima civile, sentenze del 14 maggio 2005, n.
10127 e del 9 aprile 1984, n. 2262), rispetto alle quali la Corte
avrebbe affermato nuovi principi. Il legislatore, dunque, ad avviso
dell’istituto di credito, sarebbe intervenuto per prevenire nuovi
contrasti sulla materia, indicando una chiave di lettura della
normativa, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione.
L’Istituto di credito sottolinea, poi, come, diversamente da quanto
ritenuto dal rimettente, la norma censurata non innoverebbe né
modificherebbe la normativa in materia, limitandosi ad assegnare alla
disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, come
una delle possibili letture del testo originario.
Invero, a detta del Banco di Napoli s.p.a., con la norma censurata il
legislatore, coerentemente con i principi affermati in materia dalla
Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010,
avrebbe previsto (ferma l’imprescrittibilità dell’azione di nullità del
negozio che genera l’addebito o l’accredito sul conto), la decorrenza
dalla annotazione della prescrizione relativa all’azione di rettifica
della posta contabile, considerato che l’unitarietà del rapporto
derivante dal contratto bancario non renderebbe necessaria la chiusura
del conto per stabilire l’esatto ammontare dei crediti e debiti delle
parti tra loro.
Pertanto, la norma censurata non comporterebbe una deroga all’art. 2935
cod. civ., in quanto la decorrenza della prescrizione dalla annotazione
non potrebbe riferirsi ai crediti della banca nascenti dall’apertura di
credito in conto corrente (non potendo la banca esigere il rientro da
parte del correntista fino alla revoca o scadenza dell’apertura di
credito), bensì al diritto di contestare gli eventuali accrediti o
addebiti privi di causa.
Il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce, altresì, l’inammissibilità (per
mancata motivazione) e, comunque, la infondatezza delle censure
relative agli artt. 3, 24 e 102 Cost., concernenti il primo capoverso
del censurato art. 2, comma 61.
Inoltre, l’istituto di credito deduce la inammissibilità e/o
infondatezza della censura relativa agli artt. 41 e 47 Cost., in quanto
sarebbe illogico interpretare la norma censurata nel senso che il
diritto della banca al rimborso del finanziamento possa essere fatto
valere dall’annotazione dei singoli utilizzi, poiché il diritto al
rimborso dell’apertura di credito concessa al cliente è esercitabile
solo alla chiusura della linea di credito per scadenza o revoca.
Infine, il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce la inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, secondo
capoverso, stante la assoluta mancanza di motivazione ad essa sottesa.
8.2.— Con atto depositato in data 6 settembre 2011 è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
8.3.— In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità
della questione con riguardo alla seconda parte della norma censurata
secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già
versati», essendosi il rimettente limitato a formulare l’ipotesi che
essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza
sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato
costituzionale.
8.4.— Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le
medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui
all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n.
145 del 2011, cui si fa rinvio.
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale
sottolinea che non risultano violati il principio di uguaglianza e il
diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma
interpretativa di cui si tratta si applica in ugual modo ad entrambe le
parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura
sostanziale e non processuale, non comporta alcuna lesione dei principi
costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
8.5.— In data 13 gennaio 2012, il Banco di Napoli s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di
costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.
8.6.— Il 17 gennaio 2012, l’ente ora detto ha depositato memoria
illustrativa, ribadendo e sviluppando le conclusioni di cui alla
memoria di costituzione.
8.7.— In data 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri
ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di
cui alla memoria di intervento.
9.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza
dell’8 aprile 2011 (r.o. n. 167 del 2011), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 23, 24, 47, 111, 117 Cost., questione di legittimità
costituzionale della stessa norma già censurata con le ordinanze sopra
richiamate.
9.1.— In punto di rilevanza, il rimettente deduce che, alla luce del
primo capoverso della norma censurata, qualificato dal legislatore di
natura interpretativa, dovrebbero essere dichiarate prescritte tutte le
somme illegittimamente addebitate oltre dieci anni prima della notifica
dell’atto di citazione. Inoltre, in applicazione del secondo capoverso
della norma censurata, tutte le somme indebitamente iscritte nel conto
dell’attore non potrebbero essere ripetute, trattandosi di operazioni
anteriori alla data di entrata in vigore della citata legge di
conversione (27 febbraio 2011).
9.2.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente
esamina distintamente i due periodi della norma censurata.
Quanto al primo, concernente l’interpretazione dell’art. 2935 cod.
civ., il giudice a quo sostiene che detta norma si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost.
In primo luogo, il rimettente assume la violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, in quanto:
1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione
dell’indebito dall’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto
“solutorio” che l’annotazione non potrebbe per se stessa avere, non
essendovi stato il pagamento, e ciò in contrasto con la ricostruzione
operata dalla Corte di cassazione, da ultimo, a sezioni unite, con la
sentenza n. 24418 del 2010, secondo cui il termine di prescrizione
decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i
versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano
avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è
stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non
dovuti sono stati registrati; 2) se la norma dovesse invece
interpretarsi nel senso che si riferisca all’azione volta a fare
dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale
è stata effettuata l’annotazione, si sarebbe in presenza di una
disposizione di carattere eccezionale priva di qualsiasi
giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di
eccezioni, quello secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile;
3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle
norme interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché
introdurrebbe una deroga al principio generale stabilito dall’art. 2935
cod. civ., che non trova alcuna ragionevole giustificazione e sarebbe,
altresì, lesiva dell’affidamento dei risparmiatori ingenerato dalla
legge vigente e da consolidata giurisprudenza circa l’aspettativa di
ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle
banche, minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del
sistema.
Il rimettente assume anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in
quanto 1) la norma censurata consentirebbe alla banca, attraverso
l’annotazione, di precostituire la prova del dies a quo del termine di
prescrizione, così sovvertendo i principi generali in materia di prova
di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ., che riconoscono efficacia
probatoria alle scritture dell’imprenditore solo “contro” di lui, e di
cui all’art. 634 cod. proc. civ. in materia di procedimento di
ingiunzione, che attribuisce alle scritture contabili in favore
dell’imprenditore rilevanza solo ai fini di una tutela sommaria; 2) la
norma si risolverebbe nell’attribuzione alla banca di un potere di
attestazione, attraverso l’annotazione, in contrasto con la marcata
natura privatistica che la più recente legislazione in materia bancaria
ha attribuito agli istituti di credito; 3) la norma consentirebbe ad
una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella
costituzione della prova, in contrasto con l’esigenza che la difesa in
giudizio si svolga in modo adeguato e con parità delle armi tra i
contendenti, non solo con riguardo al potere di allegazione, ma anche
al diritto alla prova.
Il giudice a quo sospetta la illegittimità costituzionale del primo
capoverso anche in riferimento all’art. 47 Cost., sotto il profilo
della tutela dei risparmiatori, in quanto la norma censurata
introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e quindi di
svantaggio per i singoli risparmiatori.
Infine, il rimettente lamenta la violazione dell’art.117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in quanto la norma censurata, introducendo una
disciplina palesemente di favore per le banche e sfavorevole ai
consumatori, violerebbe il fondamentale principio cui deve essere
improntata l’attività legislativa dell’Unione e degli Stati che vi
aderiscono, secondo il quale, nei rapporti contrattuali con le imprese,
deve essere assicurata particolare tutela e protezione al consumatore,
in quanto contraente debole, nell’ottica di un necessario riassetto
degli equilibri di fatto esistenti.
Il secondo periodo della norma censurata – che, secondo il rimettente,
si presterebbe a due possibili interpretazioni, quella secondo cui per
«importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi già annotati,
e quella secondo cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere
gli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed
eventualmente anche corrisposti – sarebbe invece in contrasto con gli
artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.
In particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma censurata,
in quanto: 1) sia che si voglia considerare il versamento come
annotazione, sia che lo si voglia intendere come riferito alla chiusura
del conto, verrebbero cancellati i diritti delle parti scaturenti da un
eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole sulla base
delle quali i calcoli stessi sono stati effettuati; 2) si tratterebbe
di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni
giuridiche già formatesi, anche se non ancora accertate giudizialmente;
3) la norma, operando retroattivamente, lederebbe l’affidamento dei
cittadini nella legge, lacerando la coerenza dell’ordinamento stesso;
4) il fatto stesso che si introduca una norma che regola anche per il
passato in modo diverso i rapporti patrimoniali, arrecherebbe un vulnus
evidente al principio della certezza del diritto. Inoltre, ad avviso
del rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 23
Cost., stante il sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi sia
stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un’annotazione in
forza di una clausola nulla, senza che sussista alcuna ragione di
interesse pubblico che ne giustifichi il contenuto ablatorio.
Ancora, il secondo capoverso della norma censurata violerebbe l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo numero
1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali – come interpretato dalla Corte EDU nel
senso che la nozione di “beni” può ricomprendere sia dei “beni
effettivi” che dei valori patrimoniali compresi i crediti, in virtù dei
quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una speranza
legittima di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di proprietà
– in quanto la norma censurata si risolverebbe in una ingiustificata
ablazione di un diritto di credito.
9.3.— Con memoria depositata il 30 giugno 2011, si è costituito nel
giudizio di legittimità costituzionale A.C. chiedendo l’accoglimento
della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma
61, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117,
Cost., parametro quest’ultimo evocato in relazione all’art. 6 della
CEDU.
In primo luogo, la parte privata sostiene il contrasto della norma
censurata con l’art. 77 Cost., mancando, nel caso di specie, i
requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei
presupposti di necessità e urgenza (sentenza n. 29 del 1995). In
particolare, non sarebbe indicato, né individuabile il collegamento
formale delle tematiche urgenti di cui alla premessa del decreto
(misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie) con la norma de qua, oggetto di eccezione.
La detta parte, poi, deduce la violazione dell’art. 117, primo comma,
Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, sul diritto all’equo
processo, trattandosi di un intervento legislativo che trova
applicazione, stante l’efficacia retroattiva, anche nei processi in
corso, con incidenza sull’amministrazione della giustizia, in mancanza
di motivi imperativi di carattere generale (ad esempio, come per i
motivi di carattere storico epocale o imperfezioni tecniche della legge
interpretata).
Il deducente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il
profilo del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento tra
titolari di diritti restitutori nascenti da rapporti bancari di conto
corrente e titolari di analoghe posizioni soggettive regolate da conto
corrente ordinario; tra correntisti che abbiano chiuso il conto prima
del 27 febbraio 2011 e dopo tale data; tra i versamenti del cliente e
gli accrediti della banca); del principio di ragionevolezza (in quanto
irrazionalmente si sarebbe voluto anticipare alla data dell’annotazione
la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione
dell’indebito ed, altresì, precludere l’azione giudiziaria per le somme
già versate, discriminando i cittadini sulla base del solo dato
temporale); nonché del principio di affidamento connaturato allo Stato
di diritto.
La parte privata assume il contrasto della norma in questione anche con
l’art. 23 Cost., in quanto non sarebbe dato rinvenire alcuna ragione di
interesse pubblico che possa legittimare il contenuto ablatorio della
previsione.
La norma de qua violerebbe poi: 1) l’art. 24 Cost., in quanto la
preclusione del diritto di ripetizione delle somme versate inciderebbe
sul diritto dell’individuo alla tutela giurisdizionale; 2) l’art. 102
Cost., in quanto il carattere retroattivo della norma comporterebbe una
incidenza sulla integrità delle attribuzioni del potere
giurisdizionale; 3) l’art. 111 Cost. , come diritto ad un giusto
processo.
È addotta, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto la
norma in questione, impedendo la ripetizione di somme versate (sia dal
correntista che dagli istituti di credito), non sarebbe conforme al
principio della tutela giurisdizionale del risparmio.
Infine, la norma censurata comporterebbe la violazione dell’art. 2
Cost. in quanto, negando il diritto alla ripetizione di somme versate e
comportando il decorso del termine di prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito dall’annotazione, quale atto compiuto dalla
banca (che è la sola a “tenere il conto”) anche nell’ignoranza del
correntista, contrasterebbe con il principio di solidarietà tra le
parti del rapporto contrattuale, sancito anche dalla Corte di
cassazione.
9.4.― Con memoria depositata in data 6 settembre 2011, si è costituita
in giudizio la Unicredit s.p.a. – in qualità di società incorporante la
Unicredit Banca di Roma s.p.a. – in persona del legale rappresentante
pro-tempore, chiedendo che la sollevata questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.
In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità
della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e violazione
del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, non
avendo il rimettente affatto illustrato la materia del contendere del
giudizio principale.
In secondo luogo, la questione sollevata sarebbe inammissibile per
mancata sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente
orientata della norma censurata, tanto più che la giurisprudenza di
merito avrebbe già messo in luce come una corretta interpretazione
della detta disposizione sia compatibile con il dettato costituzionale.
In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanze del 4 e 7 aprile
2011, avrebbe ritenuto come, con la norma censurata, il legislatore
abbia precisato i limiti prescrizionali del diritto nascente
dall’annotazione a seguito dell’accertamento della nullità dell’atto
sottostante da cui deriva il credito annotato, in conformità a quanto
disposto dall’art. 1422 cod. civ.
Nel merito, ad avviso dell’istituto di credito, la questione non
sarebbe fondata, in quanto la disposizione avrebbe valenza meramente
interpretativa, tenuto anche conto che l’imprescrittibilità dell’azione
di nullità non osta alla salvezza di determinati atti (pagamenti,
annotamenti) compiuti da oltre dieci anni, alla stregua di quanto
disposto dall’art. 1422 cod. civ.
9.5.— Con atto depositato in data 6 settembre 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione
di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della
questione, per omessa descrizione dei fatti di causa nonché di
motivazione sulla rilevanza, essendosi limitato il rimettente a
svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma
censurata, senza spiegare in quali termini la sua applicazione incida
concretamente sulla decisione della fattispecie del giudizio principale.
Ugualmente inammissibile risulterebbe la questione di legittimità
costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata,
avendo il rimettente fornito due diverse interpretazioni di tale
disposizione, tra loro incompatibili, impedendo di comprendere in quali
termini essa contrasterebbe con gli invocati principi costituzionali.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza
le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui
all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n.
145 del 2011, cui si fa rinvio.
9.6.— In data 15 dicembre 2011, A.C. ha depositato istanza di
trattazione congiunta del procedimento r.o. n. 167 del 2011 con quello
n. 252 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Il 13 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca
di Roma s.p.a., ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore,
in aggiunta a quelli già costituiti.
Il 16 gennaio 2012 A.C. ha depositato atto di costituzione di nuovo
difensore e memoria illustrativa riportandosi alle conclusioni di cui
alla memoria di costituzione.
Il 17 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca
di Roma s.p.a., ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni di cui alla memoria di intervento.
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla memoria di costituzione.
9.7.― Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011 (r. o.
n. 252 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102,
117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma
aggiunto da detta legge di conversione).
In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione
notificato in data 8 ottobre 2008, A.B. aveva convenuto in giudizio il
Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo, previa rideterminazione del saldo
dei diversi rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di credito, la
condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme indebitamente
versate, stante l’addebito, nel corso del rapporto bancario, di
interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti;
che il Banco di Sicilia, nel costituirsi, aveva dedotto, in primo
luogo, la validità delle pattuizioni relative agli interessi
contabilizzati e la legittimità dell’applicazione della
capitalizzazione trimestrale degli interessi, in subordine il
versamento da parte del correntista delle somme in adempimento di
un’obbligazione naturale, ed, in ogni caso, la prescrizione del diritto
alla ripetizione dell’indebito; che, disposta CTU contabile, era
risultato un saldo in favore della correntista; che, entrato in vigore,
nelle more del processo, il citato art. 2, comma 61, mentre il Banco di
Sicilia aveva insistito sulla richiesta di prescrizione dell’azione di
ripetizione, l’attrice aveva chiesto di non applicare detta norma al
giudizio ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità
costituzionale della stessa.
In punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dovere applicare al
giudizio principale solo il secondo periodo dell’art. 2, comma 61, nei
cui confronti avanza i dubbi di legittimità costituzionale. In
particolare, lo stesso osserva che, applicando la disposizione in
questione, la domanda dovrebbe essere rigettata, atteso che, al momento
dell’entrata in vigore della legge di conversione, le somme, oggetto di
indebito, erano già state versate dal correntista.
Diversamente, quanto al primo periodo dell’art. 2, comma 61, il giudice
a quo (come anche già il Tribunale di Milano con ordinanza del 7 aprile
2011) ritiene che non debba porsi un problema di legittimità
costituzionale, in quanto, in una lettura costituzionalmente orientata
della norma, per «diritti nascenti dall’annotazione in conto» si
dovrebbero intendere i diritti derivanti dall’art. 1832, secondo comma,
cod. civ., ovvero quelli volti ad ottenere la rettifica sul piano
cartolare delle annotazioni sul conto basate su titoli invalidi. Questa
lettura renderebbe la norma in questione non in contrasto con quanto
affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n.
24418 del 2010, relativamente alla decorrenza della diversa azione di
ripetizione dell’indebito dalla chiusura del conto o dalla data del
pagamento “solutorio” (cui non potrebbe essere equiparata l’annotazione
in conto).
In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il
tenore letterale del secondo periodo dell’art. 2, comma 61,
risulterebbe chiaramente volto a paralizzare il diritto all’ottenimento
della restituzione di somme indebitamente versate, non consentendo
un’interpretazione costituzionalmente orientata tale da impedire la
rimessione alla Corte (sentenze nn. 315, 270 e 26 del 2010).
In primo luogo, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione
censurata, in quanto: 1) differenziando le posizioni dei correntisti, a
seconda che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo
l’entrata in vigore della norma censurata, la norma ammetterebbe o
escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente ed
irragionevolmente in base al dato temporale; 2) essa differenzierebbe
irragionevolmente i rapporti regolati in conto corrente bancario dai
rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di
altra natura.
Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost., in
quanto la norma, nel disporre che non si fa luogo alla restituzione
delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto
(sia del correntista che dell’istituto di credito) alla restituzione di
somme indebite ed inciderebbe retroattivamente sul diritto
all’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni
giuridiche soggettive.
Ad avviso del rimettente, la disposizione sarebbe in contrasto anche
con l’art. 102 Cost., in quanto, data la sua valenza retroattiva,
violerebbe l’integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale,
incidendo sulle pronunce di condanna alla ripetizione dell’indebito cui
l’obbligato non abbia ancora adempiuto e sui giudizi ancora pendenti.
Infine, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi
l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU,
come diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane dalla
Corte EDU, in quanto essendo destinata ad incidere retroattivamente su
diritti già maturati in base all’ordinamento preesistente,
interferirebbe, determinando un vantaggio per una delle parti del
giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie
già pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale.
9.8.— Con memoria depositata in data 18 novembre 2011 si è costituita
in giudizio A.B. chiedendo che il citato art. 2, comma 61, sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.
2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro, quest’ultimo,
evocato in relazione all’art. 6 della CEDU.
Le argomentazioni sottese alle singole censure risultano nella sostanza
analoghe a quelle svolte nella comparsa di costituzione della parte
privata A.C. relativamente al giudizio r.o. n. 167 del 2011. Pertanto,
si rinvia in merito a quanto esposto con riferimento a tale giudizio.
Il 15 dicembre 2011 A.B. ha depositato istanza di trattazione congiunta
del procedimento iscritto al r.o. n. 252 del 2011 con quello n. 167 del
2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione
di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
In primo luogo, la difesa erariale osserva come il rimettente abbia
erroneamente omesso di dare una lettura del secondo periodo in
correlazione con il primo, finendo per interpretare la norma in senso
puramente letterale, senza coglierne l’effettivo significato. Al
riguardo, la prima disposizione sulla prescrizione si riferirebbe al
diritto di fare valere sotto ogni profilo – sia contabile che
sostanziale – l’erroneità delle annotazioni in conto e la disposizione
che preclude la ripetizione degli importi già versati andrebbe letta in
stretta correlazione con la prima, in modo tale da sottrarsi alle
eccezioni di incostituzionalità.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge
sostanzialmente le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al
giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In data 17 gennaio 2012 e, dunque, fuori termine, Unicredit s.p.a.,
quale incorporante il Banco di Sicilia, ha depositato memoria di
costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla memoria di intervento.
9.9.— Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2011 (r.o.
n. 258 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 47,
101, 102, 104, 111, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale della medesima norma censurata dalle ordinanze
precedentemente illustrate.
In punto di fatto, il rimettente espone che Adria Trading. s.r.l., in
liquidazione, aveva convenuto in giudizio la Banca Nazionale del
Lavoro, s.p.a., agenzia di Mestre, chiedendo, previa declaratoria di
nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli
interessi ultralegali, la condanna della banca alla restituzione delle
somme indebitamente percepite in ordine ai diversi rapporti bancari
intercorsi tra le parti dal 1993 al 2003; che, costituitasi in
giudizio, la banca aveva eccepito la genericità della domanda e la
prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito, in
quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni singola posta; che
era stata disposta CTU contabile, considerando sia l’ipotesi della
capitalizzazione annuale che quella senza capitalizzazione, con
scorporo della commissione di massimo scoperto; che, nelle more del
giudizio, era entrata in vigore la legge di conversione n. 10 del 2011,
con introduzione dell’art. 2, comma 61.
In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, se la nuova norma
dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del
rapporto di conto corrente (come affermato dalla Cassazione con la
sentenza n. 24418 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione,
sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli
importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al
1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione della
richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con
raccomandata notificata alla banca il 19 dicembre 2007). Inoltre, se la
seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che, nelle
operazioni bancarie regolate in conto corrente, ciascuna delle parti
può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data
dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la
conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione
dell’indebito, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data
31 dicembre 2003.
In via preliminare, il rimettente osserva che, quanto alla prima parte
dell’art. 2, comma 61, la decorrenza della prescrizione dalla data
dell’annotazione sarebbe riferita ai «diritti nascenti dall’annotazione
in conto» e non già all’azione di ripetizione dell’indebito, che
presupporrebbe un atto “solutorio”, non ravvisabile nell’annotazione in
conto. Pertanto, la norma non contrasterebbe con quanto affermato dalla
Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010,
sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione
dell’indebito dalla chiusura del conto, se ci siano stati solo
versamenti “ripristinatori”, in quanto l’art. 2, comma 61,
concernerebbe la decorrenza della prescrizione dei diversi «diritti
nascenti dall’annotazione in conto».
In ordine alla seconda parte dell’art. 2, comma 61, il rimettente
osserva che la norma non assumerebbe alcun carattere interpretativo,
perché essa derogherebbe, con riferimento ai soli rapporti di conto
corrente bancario, all’art. 2033 cod. civ. e, conseguentemente, non
potrebbe avere alcuna valenza retroattiva.
Inoltre, la sua formulazione lessicale non consentirebbe l’applicazione
alle ipotesi riguardanti la tutela dei diritti alla ripetizione
nascenti da “pagamenti” su conto (e non da annotazioni su conto).
Il rimettente solleva, quindi, la questione di legittimità
costituzionale «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della
duplice nuova norma anche alle questioni in esame».
In primo luogo, il giudice a quo assume la violazione dei limiti
costituzionali all’ammissibilità delle norme interpretative. Infatti,
la norma censurata si porrebbe, in riferimento all’art. 2935 cod. civ.,
in funzione “derogativa ed innovativa” – in aperto contrasto con
l’orientamento giurisprudenziale in materia confermato dalla Corte di
cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010 – e, in riferimento
all’art. 2033 cod. civ., in funzione “derogativa”.
In particolare, il rimettente ritiene la norma in contrasto con il
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto si porrebbe come
norma “particolare” in deroga, senza adeguata giustificazione, a
disposizioni dell’ordinamento di carattere generale, annullando del
tutto (con l’esclusione del diritto alla ripetizione) i diritti che
sarebbero conseguiti a tutela degli interessi lesi in danno del
contraente debole e salvando soltanto e paradossalmente il contraente
forte, con incisione, peraltro, sui soli conti correnti bancari.
Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto la preclusione
di ogni azione di ripetizione delle somme indebitamente versate, alla
data della entrata in vigore della legge di conversione, comporterebbe
una ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per
chi abbia posto in essere pagamenti fino alla menzionata soglia
temporale e non anche per chi non versi ancora nella predetta
situazione giuridica.
Ad avviso del rimettente sarebbero violati anche gli artt. 24 e 111
Cost., con riferimento al principio inderogabile della effettività
della tutela giudiziaria e del giusto processo, nonché gli artt. 101,
102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni
proprie, costituzionalmente riservate al potere giudiziario, in quanto:
1) il legislatore, mediante l’introduzione di una norma
intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie già sub
iudice, porrebbe nel nulla le funzioni giurisdizionali, intervenendo
per annullare gli effetti del giudicato; 2) la norma censurata, lungi
dall’introdurre una disciplina organica diretta a regolare una
molteplicità di rapporti e situazioni, sarebbe manifestamente diretta
ad incidere sul contenzioso pendente tra correntisti e banche, al fine
di sterilizzare i risultati della giurisprudenza di legittimità.
Il giudice a quo denuncia, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost.,
in quanto la riscossione e ritenzione di somme indebite (data
l’applicazione di tassi di interesse ultralegali, illegittimi ed
anatocistici), illegittimamente sottratte ai patrimoni e ai risparmi
dei cittadini, implicherebbe grave violazione e compromissione del
principio del risparmio, idoneo ad incidere per le sue proporzioni
sull’economia e sul reddito dell’intera collettività.
Il Tribunale di Venezia deduce, infine, la violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), in quanto la norma censurata verrebbe ad
interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di motivi
imperativi di interesse generale, modificando retroattivamente, in
senso sfavorevole agli interessati, le disposizioni di legge
attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni
giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica.
9.10.— Con memoria depositata il 25 novembre 2011, si è costituita nel
giudizio di legittimità costituzionale la Banca Nazionale del Lavoro
s.p.a., chiedendo che la sollevata questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
L’istituto di credito eccepisce, in primo luogo, il difetto di
motivazione sulla rilevanza della questione, non essendosi il
rimettente espresso in modo chiaro e puntuale sulla necessità o meno di
applicazione della norma censurata ai fini della decisione della
controversia sottoposta al suo esame. Invero, il giudice a quo, dopo
avere prospettato delle interpretazioni sul primo e sul secondo
capoverso della norma in questione che avrebbero dovuto portare a
concludere per l’irrilevanza dell’art. 2, comma 61, ai fini della
decisione della causa, ha sollevato la questione «in ipotesi di
ritenuta applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle
questioni in esame».
Sul piano della non manifesta infondatezza, la Banca Nazionale del
Lavoro s.p.a. osserva che la natura autenticamente interpretativa della
prima parte della norma censurata risulterebbe da due possibili chiavi
di lettura costituzionalmente orientate della stessa.
L’istituto di credito prospetta una prima possibile lettura, prendendo
le mosse dall’iter logico sviluppato dalla Corte di cassazione nella
sentenza n. 24418 del 2010. Dopo avere riassunto il percorso
argomentativo di tale decisione, la banca sostiene che la norma
censurata si sarebbe posta nel solco interpretativo tracciato da detta
sentenza: «la “prescrizione relativa ai diritti nascenti da
un’annotazione in conto” non può che riferirsi alla prescrizione della
condictio indebiti, che presuppone che nello svolgimento del conto
corrente bancario vi sia stato da parte della banca un addebito
illegittimo, e il correntista lo abbia ripianato attraverso la
progressiva compensazione che si verifica con gli annotamenti “in dare”
e “in avere” nel conto corrente bancario, con la annotazione “a
credito” successiva all’illegittimo addebito: sempre sul presupposto
che quell’annotazione “a credito” non fosse invece “ripristinatoria di
provvista” nell’ambito di un’apertura di credito, perché, allora, il
“diritto prescrittibile nascente da un’annotazione in conto” sarà
quello che avviene al termine del rapporto, allorquando il correntista
paghi un saldo passivo che, in ipotesi, fosse stato determinato o
almeno influenzato da precedenti addebiti illegittimi». In questo
quadro, la norma in esame avrebbe codificato un’interpretazione
espressa dal giudice di legittimità, «sulla base del diritto vigente,
nell’individuare il dies a quo della prescrizione del diritto di
ripetere indebiti pagamenti effettuati nello svolgimento di un
contratto di conto corrente bancario; ed allora non può dubitarsi che
si sia trattato di norma autenticamente interpretativa che ha reso
vincolante la ragionevole ed equilibrata soluzione ermeneutica espressa
dalla Magistratura al suo più alto livello».
Secondo altra possibile lettura della norma censurata, in combinato con
gli artt. 1422 cod. civ. (di cui costituirebbe norma applicativa nella
materia bancaria l’art. 1827 cod. civ.), per prescrizione relativa ai
«diritti nascenti da un’annotazione in conto» si dovrebbe intendere la
prescrizione decennale di un’azione ripristinatoria del corretto saldo
del conto corrente, con esclusione di partite basate su titoli nulli.
In ogni caso, l’interpretazione data dal legislatore a regole già
esistenti nell’ordinamento non potrebbe contrastare con valori
costituzionali.
Infine, quanto alla seconda parte della norma censurata, la Banca
Nazionale del Lavoro sottolinea come, ammesso che tale disposizione sia
destinata ad incidere su situazioni pregresse, non sarebbero lesi i
principi di uguaglianza, considerato che l’esclusione della ripetizione
di pregressi pagamenti riguarderebbe entrambi i contraenti e che il
rapporto di un conto corrente bancario ha una sua specificità, tale da
giustificare una diversità di trattamento sul piano della condictio
indebiti rispetto ad altri rapporti negoziali, anche se di durata,
nonché comportanti un legittimo affidamento.
10.— Con atto depositato in data 27 dicembre 2011 è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le
medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui
all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio r.o. n.
145 del 2011, cui si fa rinvio.
In data 13 gennaio 2012 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato atto di
costituzione di nuovo difensore in aggiunta a quelli già costituiti. Il
17 gennaio 2012 la Banca suddetta ha depositato memoria illustrativa,
richiamando gli argomenti già svolti e riportandosi alle conclusioni di
cui alla memoria di intervento.
Infine, in data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
11.— Il Tribunale di Potenza, con tre ordinanze del 13 aprile 2011
(r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art.
2, comma 61, già censurato dalle ordinanze che precedono.
11.1.— In punto di fatto, nella ordinanza relativa al giudizio r.o. n.
221 del 2011, il rimettente premette che, con atto di citazione
ritualmente notificato, SA.CA. Costruzioni di A. Santarsiere e C.
s.n.c., in persona dei legali rappresentanti, nonché i signori A.S. e
A.R.C., avevano convenuto in giudizio la Banca Carime s.p.a. (Credem),
chiedendo: 1) la rideterminazione del saldo – risultato passivo – del
conto corrente intrattenuto con la banca, avendo quest’ultima, nel
corso del rapporto, applicato la capitalizzazione trimestrale degli
interessi, interessi a tasso usurario, nonché conteggiato commissioni
su massimo scoperto, attribuzioni di valuta e spese non corrispondenti
a quelle pattuite; 2) la condanna della banca alla restituzione
dell’indebito percepito; che la Banca Carime s.p.a. si era costituita
in giudizio, eccependo la prescrizione decennale del diritto alla
ripetizione dell’indebito e contestando nel merito le domande degli
attori; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo, all’udienza del
25 marzo 2011 la convenuta, nel contestare le risultanze della
consulenza contabile, aveva chiesto l’espletamento di nuovi conteggi,
stante l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle
somme versate alla banca in applicazione dell’art. 2, comma 61, della
legge n. 10 del 2011.
11.2.— Nella ordinanza relativa al giudizio iscritto al r.o. n. 222 del
2011, il rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente
notificato, C.I., titolare di un’impresa individuale, aveva convenuto
in giudizio la Bancapulia s.p.a. e – premesso che la banca, nel corso
di quattro rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti, aveva
applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi
usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi,
addebitato costi, oneri e commissioni di massimo scoperto senza
effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia
attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti
al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo
posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in linea banca
anziché in linea capitale; che dall’analisi, ad opera di un consulente,
della situazione dei quattro conti, era risultato, per ognuno di essi,
un saldo attivo in favore dell’attrice – aveva chiesto la condanna
dell’istituto di credito al pagamento dei saldi effettivi finali dei
quattro conti correnti, ovvero alla restituzione dell’indebito versato,
nonché al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa.
Il giudice a quo aggiunge che Bancapulia s.p.a. si era costituita in
giudizio, eccependo la prescrizione del diritto per il periodo
precedente al quinquennio o al decennio dalla data di notificazione
dell’atto di citazione e deducendo, nel merito, la pattuizione per
iscritto del tasso di interesse, la legittimità della capitalizzazione
degli interessi e il mancato superamento dei tassi soglia usurari.
Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011, fissata per
chiarimenti al CTU, parte convenuta, contestando le risultanze della
perizia contabile, aveva chiesto, in punto di prescrizione,
l’applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011 nonché
della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del
2010.
11.3.— Nell’ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 223 del 2011, il
rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente notificato, la
società Franco Vito & C., s.n.c., aveva convenuto in giudizio la
Banca Credito Emiliano s.p.a. (Credem) e – premesso che la banca, nel
corso nel rapporto di conto corrente di corrispondenza, con apertura di
credito, acceso prima del marzo del 1994, aveva applicato interessi
ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari, la
capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebitato costi, oneri e
commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa e specifica
pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il meccanismo dei
cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo
reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso
il sistema di calcolo in linea banca anziché in linea capitale; che
l’attrice aveva analizzato la situazione del conto corrente dal 30
giugno 1995 al 30 settembre 2008, conteggiando un saldo attivo in suo
favore di euro 164.851,36 – aveva chiesto la condanna dell’istituto di
credito al pagamento del saldo effettivo finale del conto corrente,
ovvero alla restituzione dell’indebito versato, nonché al pagamento
dell’indennizzo per arricchimento senza causa.
Il giudice a quo aggiunge che, costituitasi in giudizio, la Banca
Credito Emiliano s.p.a., aveva eccepito, sul presupposto che il
contratto oggetto di causa fosse stato stipulato il 2 maggio 1995 ed
estinto il 21 ottobre 2008 e che la notifica dell’atto di citazione
fosse avvenuta in data 9 febbraio 2009, la avvenuta prescrizione
quinquennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 2004) o decennale
(per il periodo anteriore all’8 febbraio 1999) del diritto; che, nel
merito, aveva dedotto la pattuizione per iscritto del tasso di
interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il
mancato superamento dei tassi soglia usurari.
Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011 la convenuta,
contestando le risultanze della consulenza, aveva chiesto
l’applicazione del censurato art. 2, comma 61, della legge n. 10 del
2011 e la conseguente riconvocazione del CTU per l’espletamento di
nuovi conteggi che tenessero conto dell’intervenuta prescrizione del
diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca. Di contro,
l’attrice aveva chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle
conclusioni e, in subordine, sostenendo la illegittimità costituzionale
della norma invocata da controparte, aveva invitato il giudice a
sollevare la questione di legittimità costituzionale.
11.4.— In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il
rimettente svolge nelle tre ordinanze (r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011)
le medesime argomentazioni.
Quanto alla rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma
censurata, il giudice a quo osserva che, al fine di decidere se e in
quali termini affidare al consulente l’incarico di effettuare un nuovo
conteggio delle somme movimentate sul conto corrente oggetto di causa,
ovvero rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, non si
può prescindere dall’esame della citata norma.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume
la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte
costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché
degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, al citato art. 2, comma 61, non può essere
attribuita natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 2935
cod. civ., né tantomeno efficacia retroattiva. E, invero, la norma
censurata violerebbe tutti i limiti fissati dalla Corte costituzionale
in tema di ammissibilità delle norme di interpretazione autentica e di
efficacia retroattiva delle leggi.
In particolare, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale
abbia chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione
autentica, non solo in presenza di incertezze sull’applicazione di una
disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la
scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso
del testo originario, vincolando un significato ascrivibile alla norma
anteriore.
Inoltre, la stessa Corte avrebbe individuato i limiti all’efficacia
retroattiva delle leggi nella salvaguardia del principio di
ragionevolezza, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento,
di tutela del diritto di azione a difesa dei propri diritti ed
interessi, del principio di affidamento, nonché di quello di coerenza e
certezza dell’ordinamento giuridico.
Ad avviso del rimettente, nell’ambito del nostro ordinamento, non
sarebbero ravvisabili incertezze circa la decorrenza della prescrizione
del diritto di ripetere le somme indebitamente trattenute dalla banca
nei rapporti regolati in conto corrente.
Il giudice a quo ricorda come la Corte di cassazione abbia, più volte,
chiarito che il termine di prescrizione decennale del diritto di
ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo
di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla
chiusura definitiva del rapporto (ex plurimis: sentenze n. 10127 del
2005 e n. 2262 del 1984). Il rimettente richiama, da ultimo, la
sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 2 dicembre 2010, n.
24418, con la quale si è precisato che «se, dopo la conclusione di un
contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente,
il correntista agisce per fare dichiarare la nullità della clausola che
prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la
ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine
di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta
decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del
rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista,
dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui
gli interessi non dovuti sono stati registrati». Peraltro, sottolinea
il rimettente, l’art. 2935 cod. civ. prevede che la prescrizione inizia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Come precisato dalla Corte di cassazione, perché possa sorgere il
diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale
pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.
Ad avviso del giudice a quo, la statuizione normativa secondo cui la
prescrizione decorre dall’annotazione in conto dell’addebito degli
interessi, attribuendo all’annotazione l’efficacia di un pagamento,
introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori
delle possibili varianti interpretative delle preesistenti norme.
Inoltre, qualora l’applicazione della norma censurata si estendesse
anche ai giudizi in corso, si violerebbe il principio del legittimo
affidamento delle parti in relazione all’applicazione di un
orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato
operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling.
Infine, il rimettente osserva che la citata norma, rendendo impossibile
la restituzione degli importi già versati alla data della sua entrata
in vigore, oltre ad impedire ai titolari di un diritto di ottenere la
relativa realizzazione per via giudiziaria, con conseguente violazione
dell’art. 24 Cost., non sarebbe giustificata da alcun ragionevole
principio e determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento,
con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., tra i debitori che
abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della legge e
debitori che dette somme abbiano versato successivamente.
Con atti di uguale contenuto depositati in data 8 novembre 2011, è
intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della
questione, in quanto il rimettente avrebbe fornito una interpretazione
non univoca della norma censurata, affermando, da un lato, che alla
stessa non può essere attribuita natura di norma di interpretazione
autentica dell’art. 2935 cod. civ. né efficacia retroattiva e,
dall’altro, fondando la questione di costituzionalità proprio sulla
natura interpretativa e retroattiva di tale disposizione.
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità
costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata,
secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già
versati».
Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare
l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in
eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche
conformi al dettato costituzionale.
Inoltre, non sarebbe chiara quale sia la disparità di trattamento (con
violazione dell’art. 3 Cost.) che si determinerebbe tra i debitori in
considerazione del momento del versamento da essi effettuato.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime
argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui all’atto di
intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del
2011, cui si fa rinvio.
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale
sottolinea che non risulterebbero violati il principio di uguaglianza e
il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma
interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo ad
entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione,
avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe alcuna
lesione del principio costituzionale sancito dall’art. 24 Cost.
In data 17 gennaio 2012, con intervento, dunque, fuori termine, nel
giudizio iscritto al r.o. n. 221 del 2011, la Banca Carime s.p.a.
(Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
11.5.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con
ordinanza del 26 luglio 2011 (r.o. n. 247 del 2011), ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47 e 102, Cost., questione di
legittimità costituzionale della norma già censurata con le precedenti
ordinanze.
In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, se la nuova norma
dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del
rapporto di conto corrente (come affermato dalla Corte di cassazione)
ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto
dell’attore alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio
ed annotati oltre dieci anni prima della data di notificazione della
richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito. Inoltre, se la
seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle
operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può
non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data
dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la
conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda, essendo stato il
rapporto consensualmente chiuso in data 29 giugno 2010.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente riproduce
testualmente la motivazione della ordinanza r.o. n. 166 del 2011, di
cui sopra.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della
questione, per carente motivazione sulla rilevanza, non avendo il
rimettente indicato la causale della pretesa restitutoria (l’unico
indizio fornito al riguardo dall’ordinanza di rimessione concerne il
carattere “solutorio” dei versamenti effettuati dal correntista).
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità
costituzionale, relativa alla seconda parte della norma censurata
secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già
versati». Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a
formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato
in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche
conformi al dettato costituzionale.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza
le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui
all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio
iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In particolare, con riferimento al giudizio in esame, la difesa
erariale sottolinea che non risultano violati il principio di
uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la
norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo ad
entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione,
avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe alcuna
lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
In data 17 gennaio 2012 e, pertanto, fuori termine, il Banco Popolare
Soc. Coop., quale successore della Banca Popolare di Lodi s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di
costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli
3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione,
nonché ai limiti interni individuati da questa Corte in ordine
all’ammissibilità di una legge d’interpretazione, della legittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione), che
così dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che
la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto
inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non
si fa luogo alla restituzione d’importi già versati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe i menzionati
parametri costituzionali, in primo luogo, per contrasto col principio
di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto: 1) mancherebbe una norma
specifica da interpretare, quale condizione dell’esercizio del potere
di legislazione a fini interpretativi, cioè una norma che disciplini di
per sé la decorrenza della prescrizione con riguardo al singolo
contratto bancario regolato in conto corrente, essendo la lacuna
colmata dagli interpreti con l’applicazione di una norma generale, qual
è l’art. 2935 cod. civ., nonché di principi desumibili dalla disciplina
delle singole operazioni bancarie e di principi in tema di estinzione
del rapporto obbligatorio e di condictio indebiti; 2) la soluzione
interpretativa prescelta dal legislatore non potrebbe essere inclusa
tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva
dell’istituto, perché, come posto in luce dalla Corte di cassazione a
sezioni unite nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, in armonia
con i principi generali in materia di adempimento, di ripetizione
d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto di conto
corrente bancario, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere
individuata: a) nella chiusura del rapporto, quando non siano
effettuati versamenti in pendenza del rapporto stesso, oppure allorché
il versamento (effettuato in pendenza del rapporto), abbia funzione
meramente ripristinatoria dell’affidamento; b) nel versamento, in
ipotesi di conto passivo senza affidamento o di superamento del limite
affidato.
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi
di ragionevolezza e di uguaglianza, e, quindi, ancora con l’art. 3
Cost., perché: 1) essa, con una previsione ad hoc, introdurrebbe una
disciplina che, menomando i poteri di reazione processuale dei clienti
del sistema bancario, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le
banche, determinando un’inammissibile disparità di trattamento tra due
categorie di soggetti; 2) introdurrebbe un termine per il decorso della
prescrizione diverso, non soltanto dall’unico coerente (chiusura del
conto) con la causa dei contratti bancari regolati in conto corrente
(in particolare, del contratto di apertura di credito), ma anche dallo
statuto normativo dei singoli tipi contrattuali, recanti profili di
affinità con il rapporto de quo (mandato, deposito, per i quali la
prescrizione dei diritti dai medesimi derivanti decorrerebbe dalla
cessazione dei contratti stessi), così creando un’inammissibile
disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto
il profilo funzionale; 3) la censurata paralisi dei poteri sostanziali
e processuali volti a tutelare gli utenti del sistema bancario sarebbe
destinata ad operare soltanto per le somme già versate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l., con
ingiustificata compressione del diritto a ripetere l’indebito per chi
abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.
La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto: 1) con l’art. 24
Cost., sotto il profilo della indefettibilità della tutela
giurisdizionale, in quanto la prima parte di essa farebbe decorrere la
prescrizione da una circostanza di fatto, cioè l’annotazione, esulante
dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente, mentre la
seconda parte – in base ad una possibile opzione interpretativa,
peraltro (ad avviso del rimettente) suscettibile di essere esclusa con
un’esegesi della norma costituzionalmente orientata – introdurrebbe il
divieto di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal
cliente alla banca, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge n. 225 del 2010; 2) con gli artt. 101,
102 e 104 Cost., sotto il profilo dell’integrità delle attribuzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario, trattandosi di
stabilire «se la statuizione contenuta nella norma censurata integri
effettivamente i requisiti del precetto di fonte legislativa, come tale
dotato dei caratteri di generalità e astrattezza, ovvero sia diretta ad
incidere su concrete fattispecie sub iudice, a vantaggio di una delle
due parti del giudizio»; 3) con l’art. 111 Cost., sotto il profilo del
giusto processo, sub specie della parità delle armi, in quanto la norma
censurata, supportata da una espressa previsione di retroattività,
verrebbe a sancire – se non altro dalle ipotesi in cui dalle indebite
annotazioni della banca sia già decorso un decennio – la paralisi
processuale della pretesa fatta valere da chi abbia agito in giudizio,
esperendo un’azione di ripetizione d’indebito.
Infine, la norma di cui si tratta violerebbe l’art. 117, primo comma,
Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), come diritto ad un giusto processo, in quanto il legislatore
nazionale, in presenza di un notevole contenzioso e di un orientamento
della Corte di cassazione sfavorevole alle banche, avrebbe interferito
nell’amministrazione della giustizia, assegnando alla norma
interpretata un significato vantaggioso per una parte del processo, in
assenza di «motivi imperativi di interesse generale», come enucleati
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
2.— Il Tribunale di Benevento, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., della
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma
aggiunto da detta legge di conversione).
Secondo il giudice a quo, il primo periodo della norma censurata, «se
dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale
(dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente – come confermato di recente
da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni singola
annotazione in conto», violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo
della irragionevolezza della norma stessa, per aver travalicato i
limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative e, in
generale, all’efficacia retroattiva delle leggi, in quanto: 1) non vi
sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza
della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione nelle
operazioni bancarie in conto corrente, perché sul punto vi sarebbe
stata costante giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadita, da
ultimo, dalla medesima Corte a sezioni unite (sentenza n. 24418 del
2010); 2) la norma in questione, pur qualificandosi interpretativa, di
fatto avrebbe carattere innovativo, ponendosi in contrasto con la
disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in
conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonché con il
principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ., in tema di
decorrenza della prescrizione, «considerato che la dottrina e la
giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari di
credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, quali contratti
unitari, fonti di un unico rapporto giuridico anche se articolati in
una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si
stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne
determina l’esigibilità».
Ancora, sarebbe violato l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e
per contrasto col principio di uguaglianza, qualora «la norma censurata
si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso».
Inoltre, la norma in questione: a) si porrebbe in contrasto con gli
artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio
delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa
economica, perché verrebbe ad incidere in senso negativo sulle
legittime aspettative, coltivate da queste ultime, di ottenere in
restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla
controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e
riscosse in violazione di norme di ordine pubblico (quale il divieto di
anatocismo); b) rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle
banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in
regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di
dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo
finale di chiusura del conto; c) violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto,
se essa si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso,
impedirebbe ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via
giudiziaria, poiché le norme sulla prescrizione, pur avendo natura
sostanziale, produrrebbero effetti sul piano processuale, stante
l’efficacia estintiva delle stesse; d) violerebbe l’art. 102 Cost.,
perché, se si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso,
«comporterebbe una invasione ingiustificata delle prerogative
giudiziarie».
Infine, con riguardo al secondo periodo della norma censurata, «se
dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate
in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi
già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di entrata in vigore
della legge di conversione n. 10 del 2011 – anche se non dovuti»,
sarebbero violate le norme costituzionali sopra richiamate, nonché i
canoni di logica elementare, in quanto la norma irragionevolmente
stabilirebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27
febbraio 2011 degli importi a credito in un rapporto regolato in conto
corrente, “in ogni caso” non potrebbe ottenerli in restituzione dal suo
debitore.
3.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale del già citato art. 2, comma 61.
Ad avviso del rimettente, il primo periodo della norma censurata
violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e
della lesione del principio di affidamento, in quanto: 1) facendo
decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito
dalla data dell’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto
solutorio che essa non può avere, non essendovi stato pagamento, e ciò
in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione,
con la sentenza n. 24418 del 2010; 2) se la norma, invece, dovesse
essere interpretata nel senso che si riferisce all’azione diretta a far
dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale
l’annotazione è stata effettuata, si sarebbe in presenza di una
disposizione di carattere eccezionale, priva di qualsiasi
giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di
eccezioni, quello secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile;
3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle
norme interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché
introdurrebbe una deroga ingiustificata al principio generale stabilito
dall’art. 2935 cod. civ., e cagionerebbe una lesione all’affidamento
dei risparmiatori, ingenerato dalla legge vigente e da consolidata
giurisprudenza in ordine all’aspettativa di ottenere la ripetizione di
quanto illegittimamente addebitato dalle banche, così minando la
certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema.
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt.
24 e 111 Cost., perché: a) consentirebbe alla banca, attraverso
l’annotazione in conto, di precostituire la prova della data di
decorrenza del termine di prescrizione, sovvertendo i principi generali
in materia di prova, di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ. e 634
del codice di procedura civile; b) attribuirebbe alla medesima banca un
potere di attestazione, in contrasto con la natura privatistica degli
istituti di credito; c) consentirebbe ad una delle parti di godere di
una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto
con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e
con parità delle armi tra i contendenti.
Ancora, sarebbero violati l’art. 47 Cost., in quanto la norma censurata
introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e, quindi, di
svantaggio per i singoli risparmiatori, nonché l’art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, perché detta norma, introducendo una disciplina di
palese favore per le banche e sfavorevole ai consumatori, si porrebbe
in contrasto col principio fondamentale secondo cui, nei rapporti con
le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al
consumatore, in quanto contraente più debole, nell’ottica di un
necessario riassetto degli equilibri esistenti.
Quanto al secondo periodo della norma censurata, esso, ad avviso del
rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni: quella alla
stregua della quale per “importi già versati” si dovrebbero intendere
gli importi già annotati e quella per cui con la detta espressione si
dovrebbe avere riguardo agli importi che, a chiusura del conto, siano
stati determinati ed, eventualmente, anche corrisposti.
La norma, comunque, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché: 1)
essa, in modo irrazionale, determinerebbe un principio di
irripetibilità connesso al mero dato di fatto dell’entrata in vigore
della legge, in difetto di ogni esigenza di ordine pubblicistico; 2)
del pari in modo irrazionale sarebbero cancellati i diritti delle
parti, scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle
clausole sulla cui base i calcoli stessi siano stati effettuati; 3) si
tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza
su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora
giuridicamente accertate; 4) la norma, operando retroattivamente,
lederebbe l’affidamento dei cittadini nella legge; 5) sarebbe altresì
violato il principio della certezza del diritto.
Infine, la norma censurata si porrebbe in violazione dell’art. 23
Cost., perché avrebbe un sostanziale effetto ablativo nei confronti di
chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di
un’annotazione in base a clausola nulla, nonché in violazione dell’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo numero
1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, nel senso che la nozione di “beni” può comprendere sia beni
effettivi, sia valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei
quali il ricorrente potrebbe pretendere di avere almeno la “speranza
legittima” di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di
proprietà, mentre la norma di cui si tratta si risolverebbe in una
ingiustificata ablazione di un diritto di credito.
4.— Il Tribunale di Nicosia, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
dubita della legittimità costituzionale della norma in esame, in
riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, Cost.,
limitatamente al secondo periodo della norma stessa.
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi: a) l’art. 3 Cost.,
sotto il profilo della irragionevolezza, perché ammetterebbe o
escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente in base al dato
temporale, in tal guisa differenziando senza ragionevole
giustificazione i rapporti regolati in conto corrente bancario dai
rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di
altra natura; b) l’art. 24 Cost., in quanto, nel disporre che non si
faccia luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la
tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista sia
dell’istituto di credito) alla restituzione di somme non dovute,
incidendo retroattivamente sul diritto all’effettività della tutela
giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive; c) l’art. 102
Cost., in quanto la norma, data la sua valenza retroattiva, si porrebbe
in contrasto con le attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo
sulle pronunzie di condanna alla ripetizione dell’indebito e sui
giudizi ancora pendenti; d) l’art. 117, primo comma, in relazione
all’art. 6 CEDU, come diritto ad un giusto processo,
nell’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
in quanto la norma censurata, essendo destinata ad incidere
retroattivamente su diritti già maturati in base all’ordinamento
preesistente, verrebbe ad interferire, determinando un vantaggio per
una delle parti del giudizio, su singole cause o su determinate
tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni
imperative d’interesse generale.
5.— Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 101, 102, 104, 111 e
117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 2, comma 61.
Il rimettente, con riguardo al primo periodo della norma censurata, «se
dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale
(dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente – come confermato di recente
da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni singola
annotazione in conto», e al secondo periodo della norma censurata, «se
dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate
in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi
già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di entrata in vigore
della legge n. 10 del 2011 – anche se non dovuti», e con riguardo ad
entrambi i periodi «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court
della (duplice) nuova norma anche alle questioni in esame», sostiene
che la norma suddetta violerebbe l’art. 3 Cost., perché irragionevole,
in quanto: 1) essa, superando i limiti interni all’ammissibilità di
norme interpretative, derogherebbe all’art. 2935 cod. civ., ponendosi
in aperto contrasto con l’orientamento della giurisprudenza in materia,
confermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata
sentenza n. 24418 del 2010; 2) la norma stessa si porrebbe in funzione
“derogativa” in riferimento all’art. 2033 cod. civ. e, senza adeguata
giustificazione, derogherebbe a disposizioni dell’ordinamento di
carattere generale, annullando, con l’esclusione del diritto alla
ripetizione, i diritti in danno del contraente debole, nell’ambito dei
rapporti di conto corrente bancario.
Inoltre, la norma in questione violerebbe: a) l’art. 3 Cost., sotto il
profilo del principio di uguaglianza, perché la preclusione all’azione
di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione darebbe luogo ad una ingiustificata
compressione del diritto di ripetere l’indebito, per chi abbia posto in
essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale, e non anche per
chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica; b) gli artt.
24 e 111 Cost., con riferimento al principio inderogabile
dell’effettività della tutela giudiziaria e del giusto processo; c) gli
artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità
delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; d)
l’art. 47 Cost., perché la ritenzione di somme indebite,
illegittimamente sottratte ai risparmi dei cittadini, implicherebbe una
grave compromissione del principio di tutela del risparmio; e) l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, perché,
modificando con efficacia retroattiva, in senso sfavorevole agli
interessati, disposizioni di legge attributive di diritti, la cui
lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti
all’epoca della modifica, verrebbe ad interferire con l’amministrazione
della giustizia, in assenza di motivi imperativi d’interesse generale.
6.— Il Tribunale di Potenza, con le tre ordinanze di analogo tenore
indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
della legittimità costituzionale della normativa più volte indicata.
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi i limiti interni
all’ammissibilità di una legge d’interpretazione autentica e alla
efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della
irragionevolezza e della lesione del legittimo affidamento (art. 3
Cost.), in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo
in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti
dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché,
da ultimo, la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n.
24418 del 2010, avrebbe ribadito che, nei contratti bancari in conto
corrente, il termine di prescrizione decennale dell’azione di
ripetizione dell’indebito (ad esempio, per nullità della clausola di
capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti
eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di
chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati; 2) la statuizione normativa, secondo la quale la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito dovrebbe
decorrere dall’annotazione in conto dell’addebito degli interessi,
attribuendo a detta annotazione l’efficacia di un pagamento,
introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori
delle possibili varianti interpretative delle norme preesistenti, avuto
riguardo anche alle risultanze della citata sentenza della Corte di
legittimità; 3) qualora l’applicazione della norma censurata si
estendesse anche ai giudizi in corso, resterebbe violato anche il
principio del legittimo affidamento delle parti, in relazione
all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di
prescrizione, essendo stato operato, per via legislativa, un vero e
proprio overruling.
L’art. 3 Cost. sarebbe, altresì, violato sotto il profilo della
ragionevolezza e dell’uguaglianza, perché la mancata restituzione degli
importi già versati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
debitori che abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della
legge e debitori che abbiano versato tali somme in epoca successiva.
Infine, sarebbe violato l’art. 24 Cost., in quanto la norma in
questione, rendendo impossibile la restituzione degli importi già
versati alla data della sua entrata in vigore, impedirebbe ai titolari
di un diritto di ottenerne la realizzazione per via giudiziaria.
7.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità
costituzionale della norma già censurata con le precedenti ordinanze,
in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., svolgendo
considerazioni identiche a quelle contenute nell’ordinanza del
Tribunale di Benevento (punto 2 che precede), alla quale si rinvia.
8.—Le nove ordinanze di rimessione, qui riassunte, sollevano tutte
questione di legittimità costituzionale della medesima norma (art. 2,
comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 10 del 2001 – comma aggiunto in sede di conversione),
adducendo argomenti analoghi o identici.
Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza.
9.— In relazione all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi,
sezione distaccata di Ostuni, l’istituto di credito resistente (Banca
Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., quale incorporante della Banca
Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca Antonveneta s.p.a.) ha
eccepito la manifesta inammissibilità della questione, sia per carente
motivazione sulla rilevanza, sia perché il rimettente avrebbe
articolato in modo indistinto le sue censure rispetto alle due diverse
disposizioni che compongono la norma di cui si discute, sia perché –
pur prendendo le mosse dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a
sezioni unite, n. 24418 del 2010, che aveva avuto riguardo ad un
contratto di apertura di credito bancario in conto corrente – egli
avrebbe omesso di distinguere tra conti correnti ordinari e conti
correnti con apertura di credito, tra annotazioni per un prelievo e per
un versamento, tra versamenti con cui il correntista “rientra” dal
cosiddetto extrafido e versamenti riespansivi del credito assentito
dalla banca, trascurando di dare qualsiasi informazione in ordine al
titolo dedotto dall’attore nel giudizio principale, a sostegno della
sua pretesa restitutoria.
Inoltre, il giudice a quo avrebbe omesso qualsiasi cenno in ordine alla
qualificazione delle annotazioni per le quali si sarebbe potuto agire
per la ripetizione dell’indebito, se vi fosse un’apertura di credito
regolata in conto corrente, se vi fossero stati versamenti da parte del
correntista.
Anche l’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in
rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
sostenuto che la questione sarebbe inammissibile, perché il Tribunale
avrebbe omesso di valutarne la rilevanza, limitandosi «a svolgere
astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza
tuttavia spiegare se e in quali termini la sua applicazione possa
incidere concretamente sull’esito della causa pendente dinanzi a sé».
In particolare, il rimettente avrebbe richiamato i principi
sull’indebito pagamento enunciati dalla Corte di cassazione a sezioni
unite (sentenza n. 24418 del 2010), principi che sarebbero rimasti lesi
dalla censurata norma interpretativa, ma avrebbe omesso di dimostrare
le sue affermazioni, trascurando di specificare se la domanda proposta
nel giudizio principale potesse essere accolta sulla base di quei
principi, in modo da far emergere la rilevanza, ai fini del decidere,
della normativa sopravvenuta che, individuando una diversa decorrenza
dei termini di prescrizione, avrebbe precluso l’esercizio dell’azione
restitutoria. Inoltre, il giudice a quo avrebbe proposto una lettura
confusa ed indifferenziata della norma in esame, senza operare la
necessaria distinzione tra le sue diverse disposizioni.
Le suddette eccezioni non sono fondate.
Il rimettente, descrivendo lo svolgimento del processo principale,
riferisce quanto segue: «Con atto di citazione notificato il 18.04.2005
il sig. C. S. conveniva in giudizio la Banca A.P.V. s.p.a. chiedendo
che fosse rideterminato il saldo del conto corrente n. 2741/R, acceso
in data 11.04.1994, sino alla data dell’ultima operazione avvenuta il
29.12.1998; in particolare, chiedeva che i conteggi fossero riformulati
tenendo conto dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale circa
la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e
della c. m. s., affinché la banca fosse condannata alla restituzione
dell’indebito versato.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta contestava le eccezioni e
le richieste attoree, concludendo per il rigetto integrale della
domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, l’eccezione di
prescrizione estintiva».
Il giudice a quo prosegue esponendo che, allo scopo di procedere al
ricalcolo del saldo, aveva disposto una consulenza tecnica; che la
relazione del consulente era stata depositata, con il ricalcolo del
saldo compiuto «alla stregua dei criteri di cui alla ordinanza
ammissiva della ctu»; che egli aveva considerato la causa matura per la
decisione ma, entrato in vigore l’art. 2, comma 61, della legge n. 10
del 2011, recante conversione del d.l. n. 225 del 2010, aveva ritenuto
sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità
costituzionale di tale norma, osservando, sotto il profilo della
rilevanza «ai fini del thema decidendum», che senza dubbio «la natura
assertivamente interpretativa della stessa, unitamente all’eccezione di
prescrizione, sollevata da parte convenuta» ne imponevano
l’applicazione nel caso concreto.
Come si vede, il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si è
pronunciato sulla rilevanza della questione nel caso di specie. Egli ha
individuato il rapporto negoziale (contratto di conto corrente
bancario), precisandone l’arco temporale di operatività, ha chiarito
l’oggetto della pretesa azionata dall’attore (ripetizione d’indebito
oggettivo per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale
degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, così
indicando il titolo dedotto a sostegno della domanda), ha posto
l’accento sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di
credito convenuto e, dovendo pronunciarsi su detta eccezione, ha
considerato necessario lo scrutinio di legittimità costituzionale della
norma sopravvenuta che, intervenendo sulla decorrenza del termine di
prescrizione in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente, evidentemente incide anche sui risultati del ricalcolo del
saldo effettuato dal consulente «alla stregua dei criteri di cui
all’ordinanza ammissiva della ctu». Il che, del resto, si evince con
chiarezza dall’affermazione del giudicante, secondo cui egli, dovendo
pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, non può prescindere
dall’esame della norma censurata.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui il giudice a quo avrebbe svolto
argomenti che fanno indistinto riferimento ad entrambi i periodi di cui
si compone il citato art. 2, comma 61, così incorrendo in un vizio di
contraddittorietà intrinseca e in un difetto di motivazione, si deve
osservare che la presunta contraddizione non sussiste, perché il
contenuto delle singole censure consente d’individuare la norma di
volta in volta denunziata, mentre, in ordine all’asserito difetto di
motivazione, si deve rinviare alle considerazioni dianzi svolte.
10.— L’istituto bancario e la difesa dello Stato eccepiscono un
ulteriore profilo di inammissibilità, che sarebbe ravvisabile nel fatto
che il rimettente avrebbe omesso di sperimentare la possibilità di
pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma. Al riguardo, sono richiamate alcune recenti pronunzie di giudici
di merito che, facendo leva su tale interpretazione, avrebbero respinto
la questione di legittimità costituzionale qui in esame.
Neppure tale eccezione è fondata.
Fermo il punto che alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono
idonee ad integrare un “diritto vivente”, si deve osservare che, come
questa Corte ha già affermato, l’univoco tenore della norma segna il
confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere
il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 26 del
2010, punto 2, del Considerato in diritto; sentenza n. 219 del 2008,
punto 4, del Considerato in diritto).
Nel caso in esame, il dettato della norma è, per l’appunto, univoco.
Nel primo periodo essa stabilisce che, in ordine alle operazioni
bancarie regolate in conto corrente (il richiamo è all’art. 1852 cod.
civ.), l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto
inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa (il principio è
da intendere riferito a tutti i diritti nascenti dall’annotazione in
conto, in assenza di qualsiasi distinzione da parte del legislatore).
Il secondo periodo dispone che, in ogni caso, non si fa luogo alla
restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del d.l. n. 225 del 2010; ed anche questa
disposizione normativa è chiara nel senso fatto palese dal significato
proprio delle parole (art. 12 disposizioni sulla legge in generale),
che è quello di rendere non ripetibili gli importi già versati
(evidentemente, nel quadro del rapporto menzionato nel primo periodo)
alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Questo è, dunque, il contesto normativo sul quale l’ordinanza di
rimessione è intervenuta. Esso non si prestava ad un’interpretazione
conforme a Costituzione, come risulterà dalle considerazioni che
saranno svolte trattando del merito. Pertanto, la presunta ragione
d’inammissibilità non sussiste.
11.— La questione è fondata.
L’art. 2935 cod. civ. stabilisce che «La prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Si
tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che
presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da
parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si
spiega con l’esigenza di adattarla alle concrete modalità dei
molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.
Il principio posto dal citato articolo, peraltro, vale quando manchi
una specifica statuizione legislativa sulla decorrenza della
prescrizione. Infatti, sia nel codice civile sia in altri codici e
nella legislazione speciale, sono numerosi i casi in cui la legge
collega il dies a quo della prescrizione a circostanze o eventi
determinati. In alcuni di questi casi l’indicazione espressa della
decorrenza costituisce una specificazione del principio enunciato
dall’art. 2935 cod. civ.; in altri, la determinazione della decorrenza
stabilita dalla legge costituisce una deroga al principio generale che
la prescrizione inizia il suo corso dal momento in cui sussiste la
possibilità legale di far valere il diritto (non rilevano, invece, gli
impedimenti di mero fatto).
In questo quadro, prima dell’intervento legislativo concretato dalla
norma qui censurata, con riferimento alla prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito nascente da operazioni bancarie regolate in
conto corrente, nella giurisprudenza di merito si era formato un
orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la prescrizione del
menzionato diritto decorreva dall’annotazione dell’addebito in conto,
in quanto, benché il contratto di conto corrente bancario fosse
considerato come rapporto unitario, la sua natura di contratto di
durata e la rilevanza dei singoli atti di esecuzione giustificavano
quella conclusione.
In particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla loro
annotazione, producevano l’effetto di modificare il saldo, attraverso
la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo la somma
esigibile dal correntista ai sensi dell’art. 1852 cod. civ.
A tale indirizzo si contrapponeva, sempre nella giurisprudenza di
merito, un orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito doveva
decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura
unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe
luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una
pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e
prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni
quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente;
soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva
i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente
dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione.
Nella giurisprudenza di legittimità, prima della sentenza n. 24418 del
2 dicembre 2010, resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, non
risulta che si fossero palesati contasti sul tema in esame. Infatti,
essa aveva affermato, in linea con l’orientamento maggioritario emerso
in sede di merito, che il termine di prescrizione decennale per il
reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di
interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla
chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario
che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una
pluralità di atti esecutivi, sicché soltanto con la chiusura del conto
si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra
loro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 maggio
2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262).
Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite
per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374,
secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con riguardo
alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito
bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale
la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta ed ha
affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la
conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in
conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità
della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici
e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il
termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è
soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in
pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della
provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del
conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».
Rispetto alle pronunzie precedenti, la sentenza n. 24418 del 2010 ha
aggiunto che, quando nell’ambito del rapporto in questione è stato
eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente
nell’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con
conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il
solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea
causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell’indebito,
la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato
eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con
efficacia solutoria, cioè per l’appunto di un pagamento, vale a dire di
un versamento eseguito su un conto passivo (“scoperto”), cui non accede
alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un
versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti
dell’accreditamento (cosiddetto extra fido).
In particolare, con riferimento alla fattispecie (relativa ad azione di
ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca, il quale
lamentava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale
degli interessi), la Corte di legittimità non ha condiviso la tesi
dell’istituto di credito ricorrente, che avrebbe voluto individuare il
dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in
conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati al
correntista. Infatti, «L’annotazione in conto di una siffatta posta
comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del
credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un
pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna
attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin
dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità
dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far
dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di
conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze
del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di
credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità
di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la
ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha
ancora avuto luogo».
Come si vede, dunque, a parte la correzione relativa ai versamenti con
carattere solutorio, la citata sentenza della Corte di cassazione a
sezioni unite conferma l’orientamento della precedente giurisprudenza
di legittimità, a sua volta in sintonia con l’orientamento
maggioritario della giurisprudenza di merito.
12.— In questo contesto è intervenuto l’art. 2, comma 61, del d.l. n.
225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.
La norma si compone di due periodi: come già si è accennato, il primo
dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto
inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa».
La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega
efficacia retroattiva come, del resto, si evince anche dal suo tenore
letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni giuridiche
nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non ancora
esaurite alla data della sua entrata in vigore.
Orbene, questa Corte ha già affermato che il divieto di retroattività
della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur
costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve
nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost.
(sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006).
Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può
emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché
la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di
tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che
costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai
sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU).
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi,
non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad
assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa
contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo
originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del
2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa
ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato
normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto»
(sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più
aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n.
311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza
dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.
Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di
limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri
fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si
riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di
trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza
e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del
2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).
Ciò posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua
efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della
ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).
Invero, essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una
situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in
materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle
operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo
del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai
formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che
aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad
individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento
solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.
Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma
denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile
variante di senso del testo originario della norma oggetto
d’interpretazione.
Come sopra si è notato, quest’ultima pone una regola di carattere
generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto
(già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza con la
ratio dell’istituto che postula l’inerzia del titolare del diritto
stesso, nonché con la finalità di demandare al giudice l’accertamento
sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie. La
norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni
bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto
retroattivo, il dies a quo per il decorso della prescrizione nella data
di annotazione in conto dei diritti nascenti dall’annotazione stessa.
In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato
sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere soltanto i
diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o
di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi
accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così
fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire
per far dichiarare la nullità – con azione imprescrittibile (art. 1422
cod. civ.) – del titolo su cui l’annotazione illegittima si basa e, di
conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze
del conto. Ma non sono imprescrittibili le azioni di ripetizione (art.
1422 citato), soggette a prescrizione decennale.
Orbene, come sopra si è notato l’ampia formulazione della norma
censurata impone di affermare che, nel novero dei «diritti nascenti
dall’annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere
somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi
anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo
scoperto e così via, tenuto conto del fatto che il rapporto di conto
corrente di cui si discute, come risulta dall’ordinanza di rimessione
del Tribunale di Brindisi, si è svolto in data precedente all’entrata
in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante
modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia). Ma la ripetizione dell’indebito
oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto
riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente,
spesso si rende configurabile soltanto all’atto della chiusura del
conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010,
citata).
Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine
di prescrizione all’annotazione in conto significa individuarla in un
momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere,
secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ.
Pertanto, la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione
ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art.
2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo
previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.
Anzi, l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il
rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso
del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente
l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal
rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica
dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in
vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a
ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma
censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non
rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza
n. 209 del 2010).
13.— L’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (primo periodo),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è
costituzionalmente illegittimo anche per altro profilo.
È noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la
giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme
della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione e applicazione – integrino, quali “norme interposte”,
il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost.,
nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna
ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex plurimis:
sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla
perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se,
in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di
regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata
retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della
preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art.
6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di
interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo
nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito
giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza
sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione
seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11
febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno
2008, Bortesi e altri contro Italia).
Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento
del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui
all’art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d’interesse
generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa
Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo
costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto
dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali
(sentenza n. 15 del 2012).
Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte,
non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse
generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che
risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come
interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge
di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il
secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla
restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di
disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque,
segue la sorte.
14.— Ogni altro profilo, emergente dall’ordinanza del Tribunale di
Brindisi e dalle altre ordinanze di rimessione indicate in epigrafe,
resta assorbito.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria
e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il Cancelliere
F.to: MILANA