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Corte costituzionale
Sentenza 12 marzo
2007, n. 77
[...] nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 30 legge del 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), promosso con ordinanza del 21 novembre 2005 dal
Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso
promosso da Totò Pizzeria s.r.l. ed altro contro Comune di
Genova ed altri iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 2006.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore
Romano Vaccarella.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza
depositata il 21 novembre 2005 il Tribunale amministrativo
regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt.
24, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte
in cui non consente al giudice amministrativo, che declini la
giurisdizione, di disporre la continuazione del processo con
salvezza degli effetti sostanziali e processuali della
domanda.
1.1.- Il dubbio è stato prospettato nel
corso di un giudizio intentato da una società al fine di
ottenere l'accertamento della responsabilità e la
conseguente condanna del Comune di Genova e dell'Azienda
Multiservizi e d'Igiene Urbana s.p.a. (AMIU), al ripristino dello
stato dei luoghi e al risarcimento dei danni causati dalla
collocazione di una serie di «cassonetti a cascata»,
destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, nelle immediate vicinanze dei locali, da essa occupati,
adibiti ad attività di ristorazione.
La società
attrice lamentava che, ottenuto dal comune un permesso di
occupazione permanente del suolo pubblico antistante l'esercizio
commerciale, se l'era visto, in parte, rioccupare dall'ente che,
«senza comunicare l'avvio del procedimento», aveva
iniziato lavori edili interessanti lo spazio oggetto di
concessione ed aveva collocato, a pochi metri di distanza
dall'entrata del locale, una sorta di impianto per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani.
La società, dopo avere
infruttuosamente inoltrato segnalazioni e diffide
all'amministrazione, aveva agito sia in via possessoria sia ex
art. 700 del codice di procedura civile innanzi al tribunale
civile al fine di ottenere il ristoro dei danni, la
reintegrazione nel godimento dei beni e l'adozione di misure atte
a scongiurare la lesione del diritto alla salute.
Il
giudice ordinario adito aveva, però, dichiarato il proprio
difetto di giurisdizione a decidere la controversia, per essere
la stessa devoluta, in quanto involgente la materia urbanistica
ed edilizia, alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 34, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7, legge 21 luglio
2000, n. 205.
Proposto ricorso innanzi al TAR, questo
rilevava che l'intervento della sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004 - dichiarativa della parziale
illegittimità degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1,
del d.lgs. 31 marzo n. 80 del 1998 -, aveva fatto venir meno la
giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dai
convenuti.
1.2.- Il giudice a quo osserva, in ordine alla
rilevanza della questione, che l'art. 30 legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, impone al giudice amministrativo la mera declaratoria di
difetto di giurisdizione, da adottare anche d'ufficio,
precludendogli l'adozione di ogni altra pronuncia volta ad
assicurare la possibilità di riassumere il processo
davanti al giudice fornito di giurisdizione, con conseguente
salvezza degli «effetti sostanziali e processuali»
della domanda, laddove la translatio iudicii consentirebbe di non
vanificare l'attività processuale svolta e impedirebbe
alla parte di subire gli effetti della decadenza «nel
frattempo maturata», segnatamente di quella dalle azioni
possessorie, da promuoversi nel termine annuale.
1.3.- In
ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio, l'inutile
«palleggio di giudizi» tra giudici appartenenti a
giurisdizioni diverse, ma non separate, con gli inevitabili
effetti distorsivi costituiti dal dispendio di energie
processuali e di risorse economiche e dalla incolpevole perdita
del diritto alle azioni possessorie, sarebbe, a giudizio del
rimettente, in contrasto col principio costituzionale della
ragionevole durata del processo e del diritto all'attuazione
della legge, e cioè con gli artt. 24, 111 e 113
Cost.
Precisa anche il rimettente che, per scongiurare
siffatte evenienze, non solo non sarebbe percorribile la via
dell'interpretazione estensiva dell'art. 5 cod. proc. civ.,
perché il diritto vivente nega la praticabilità
della perpetuatio iurisdictionis allorché la norma
attributiva della giurisdizione venga dichiarata
costituzionalmente illegittima, ma neppure sarebbe evocabile
l'istituto dell'errore scusabile, comunque inidoneo a surrogare
il meccanismo processuale della translatio iudicii, essendo il
relativo riconoscimento pur sempre rimesso ad una valutazione del
giudice.
2.- Nel giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte
di dichiarare inammissibile o manifestamente infondata la
proposta questione, per carente descrizione della fattispecie
oggetto del giudizio a quo.
Secondo la difesa erariale,
infatti, la circostanza che nulla il rimettente espliciti in
ordine al concreto svolgimento del processo e, in particolare, in
ordine alle eventuali acquisizioni probatorie (assunte nel primo
giudizio civile o in quello successivo, davanti al giudice
amministrativo) da assicurare nell'instaurando processo innanzi
al giudice ordinario, nonché in ordine alla data in cui si
sarebbe verificata la lamentata lesione del possesso, all'epoca
della proposizione della prima domanda e del successivo ricorso
innanzi al TAR, si tradurrebbe in una inemendabile mancanza di
elementi la cui conoscenza sarebbe invece assolutamente
indispensabile ai fini della valutazione della rilevanza della
prospettata questione rispetto al giudizio in corso.
CONSIDERATO IN
DIRITTO
1.- Il Tribunale
amministrativo regionale della Liguria dubita, in riferimento
agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte
in cui non consente al giudice amministrativo che declini la
giurisdizione di disporre la continuazione del processo con
salvezza degli effetti sostanziali e processuali della
domanda.
2.- La questione è fondata nei sensi di
seguito precisati.
3.- Il Tribunale rimettente pone, in
termini di legittimità costituzionale, il problema - in
ordine al quale la dottrina ha da tempo e ripetutamente preso
posizione - dell'estensione al difetto di giurisdizione del
principio della conservazione degli effetti della domanda che,
con il codice di procedura civile del 1942, è stato
introdotto limitatamente al caso del difetto di competenza;
estensione che, nei più organici progetti di riforma del
processo civile, era prevista in puntuali disposizioni dei
relativi disegni di legge delega.
3.1.- Sollevando la
questione in esame, il giudice rimettente si fa interprete del
diffuso disagio, per i gravi (e, non di rado, irreparabili)
inconvenienti provocati da una disciplina che, in sostanza, parte
dal presupposto che l'atto introduttivo del giudizio rivolto ad
un giudice privo di giurisdizione sia affetto da un vizio che lo
rende radicalmente inidoneo a produrre gli effetti, sia
sostanziali che processuali, che la legge collega ad un atto
introduttivo che violi le regole sul riparto di competenza.
Tale
disagio è accresciuto, in primo luogo, dalla circostanza
che una così rigorosa disciplina concerne un vizio
dell'atto introduttivo che scaturisce da una estremamente
articolata e complessa regolamentazione del riparto di
giurisdizione: sicché non solo è tutt'altro che
agevole il compito della parte attrice, ma altrettanto disagevole
è quello del giudice il cui eventuale errore, tuttavia,
ricade interamente sulla parte (si pensi al caso del giudice che
erroneamente declini la propria giurisdizione con nuova
proposizione della domanda al giudice indicato come munito di
giurisdizione, il quale, a sua volta, la declini: la domanda
riproposta al primo giudice non potrebbe "ancorarsi"
alla prima e far risalire ad essa gli effetti sostanziali e
processuali).
Questa Corte è consapevole che il
fenomeno appena illustrato ha assunto proporzioni ancor più
vistose a seguito di una propria recente pronuncia dichiarativa
dell'illegittimità costituzionale di talune norme che,
secondo il criterio dei «blocchi di materie»,
ripartivano la giurisdizione tra autorità giudiziaria
ordinaria e giudice amministrativo: l'inapplicabilità,
secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, all'ipotesi di
sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale
del principio della perpetuatio iurisdictionis codificato
nell'art. 5 cod. proc. civ. ha certamente acuito la diffusa
sensazione della sostanziale ingiustizia della disciplina vigente
in quanto, nonostante la domanda fosse stata rivolta al giudice
munito di giurisdizione secondo la legge vigente al momento della
sua proposizione, la sopravvenuta carenza di giurisdizione ne
impediva o pregiudicava la tutela giurisdizionale.
Peraltro,
l'orientamento del Consiglio di Stato, di gran lunga prevalente,
fondato sul potere di rilevare d'ufficio il difetto di
giurisdizione anche quando, essendosi su di essa esplicitamente
pronunciato il TAR, contro tale capo della pronuncia non sia
stata proposta impugnazione, fa sì (ed ha fatto sì
in numerosi casi interessati dalla citata sentenza di questa
Corte) che il giudizio debba essere proposto ex novo davanti al
giudice ordinario perfino dopo che sulla sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo si sia formato il
giudicato.
3.2.- La dottrina, a sua volta, è
pressoché unanime nel sollecitare una riforma legislativa
che preveda meccanismi idonei - come accade per l'ipotesi di
difetto di competenza - ad assicurare, con la trasmigrazione del
giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, la
conservazione degli effetti che la legge collega alla
proposizione della domanda giudiziale.
Una parte della
dottrina, poi, ha sostenuto che alle pronunzie emesse dalla Corte
di cassazione in tema di giurisdizione potrebbe conseguire - in
base al combinato disposto degli artt. 50, 367 e 382 cod. proc.
civ. - la translatio iudicii con conservazione degli effetti
della domanda giungendo, recentemente, a desumere da tale
conclusione che - non potendosi imporre alle parti, affinché
operi il meccanismo della translatio iudicii, di adire
necessariamente la Suprema Corte a sezioni unite - analogo
risultato sarebbe conseguibile, de iure condito, nel caso di
declinatoria di giurisdizione da parte di un giudice di
merito.
3.3.- Recentemente, nel tentativo di risolvere con
strumenti ermeneutici l'annoso e grave problema, la Corte di
cassazione (Sezioni unite 22 febbraio 2007, n. 4109) ha affermato
- nel rinviare al Consiglio di Stato, per violazione del
giudicato interno,una controversia definita dal medesimo
Consiglio con una pronuncia declinatoria della giurisdizione -
che tale rinvio costituiva modifica del proprio «precedente,
risalente orientamento, secondo cui la decisione del giudice
ordinario o del giudice speciale, con la quale viene dichiarato
il difetto di giurisdizione, non consente che il processo possa
continuare dinanzi al giudice fornito di
giurisdizione».
Ricordato che tale tralaticio
orientamento si fondava sulla circostanza che l'art. 50 cod.
proc. civ. prevede la riassunzione del processo solo nel caso di
difetto di competenza, e non anche di giurisdizione, e che l'art.
367 prevede la riassunzione, a seguito di regolamento di
giurisdizione, solo davanti al giudice ordinario, e fatto proprio
il «principio fondamentale dei nostri Autori classici
secondo cui il processo deve tendere ad una sentenza di merito»,
le Sezioni unite «ritengono che, in base ad una lettura
costituzionalmente orientata della disciplina della materia, che
tenga conto delle argomentazioni emergenti dalle intervenute
modifiche legislative e delle prospettazioni in parte nuove
svolte di recente dalla dottrina sul tema, sussistono le
condizioni per potere affermare che è stato dato ingresso
nell'ordinamento processuale al principio della translatio
iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa,
in caso di pronuncia sulla giurisdizione».
«Premessa
indispensabile è la considerazione di carattere generale»
che, se è assente per la giurisdizione la disciplina
prevista per la competenza, «neppure sussiste la previsione
di un espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra
giudice ordinario e giudice speciale». Rilevato, poi, che
la cassazione senza rinvio è possibile, a norma dell'art.
382, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di difetto assoluto di
giurisdizione, dovendosi in ogni altro caso cassare con rinvio al
giudice munito di giurisdizione, la Corte di cassazione osserva,
da un lato, che la norma che esclude l'incidenza sul merito della
pronuncia sulla giurisdizione (art. 386) è indice della
"proseguibilità" del giudizio e, dall'altro
lato, che l'estensione legislativa del regolamento di
giurisdizione al processo amministrativo e a quello tributario
impone di interpretare estensivamente l'art. 367, comma secondo,
cod. proc. civ., ammettendo la riassunzione anche davanti al
giudice speciale.
Ne consegue che, a seguito sia di
ricorso ordinario ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ., sia di
regolamento di giurisdizione, sarebbe sempre ammessa la
riassunzione del processo davanti al giudice (ordinario o
speciale) munito di giurisdizione e tale riassunzione sarebbe
possibile - aggiunge la Corte «per ragioni di completezza
sistematica» - «anche nel caso di sentenza del
giudice di merito, che abbia declinato la
giurisdizione».
Respinta la tesi secondo la quale
tale risultato richiederebbe l'intervento della Corte
costituzionale (sollecitato, ricorda la Corte di cassazione,
dall'ordinanza di rimessione qui in esame), le Sezioni unite
osservano che il giudice indicato, come munito di giurisdizione,
dalla pronuncia declinatoria può, «a sua volta,
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione» ma che in
tal caso, «nel rispetto del principio che ogni giudice è
giudice della propria giurisdizione», il ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 362, secondo comma, cod. proc. civ.
risolve, con il conflitto negativo, la «situazione di
stallo»; anche se - conclude la Corte - «il problema
giuridico che esula dalla presente controversia merita di essere
ulteriormente approfondito».
4.- La circostanza che
la Corte di cassazione abbia diffusamente trattato la questione -
più volte ricordandola - oggetto del presente giudizio di
legittimità costituzionale impone a questa Corte, per
l'autorevolezza delle Sezioni unite, di dedicare attenta
considerazione alle argomentazioni che si sono appena riferite
benché le Sezioni unite - decidendo su un error in
procedendo, sia pure avente ad oggetto la giurisdizione - abbiano
affrontato la questione risolvendo un caso di conferma della
giurisdizione del giudice a quo e si siano occupate della
declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di merito solo
«per ragioni di completezza sistematica».
Malgrado
ciò, questa Corte non può non considerare
attentamente quanto sostengono le Sezioni unite nel pervenire
alla conclusione che, essendo la questione oggetto del presente
giudizio risolvibile de iure condito, «non è
necessario sollecitare sul punto l'intervento del Giudice delle
leggi». E' evidente, infatti, che, ove fossero
condivisibili gli argomenti che hanno indotto le Sezioni unite ad
esprimere tale opinione, questa Corte dovrebbe dichiarare
inammissibile la questione in esame per non avere il giudice a
quo nemmeno tentato di dare una lettura costituzionalmente
orientata della norma censurata.
4.1.- Pur nella
consapevolezza dell'intento ispiratore della sentenza n. 4109 del
2007, si deve anzitutto escludere che - come le Sezioni unite
affermano a «premessa indispensabile» del loro
argomentare - manchi nell'ordinamento «un espresso divieto
della translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e
giudice speciale».
E' sufficiente rilevare, in
proposito, che l'espressa previsione della translatio con
esplicito ed esclusivo riferimento alla «competenza»
- ciò che costituiva una novità del codice del
1942, auspicata (ma limitatamente alla incompetenza) fin dal
cosiddetto progetto Chiovenda, non a caso resa possibile da una
articolata disciplina (artt. 42-50) totalmente assente per la
«giurisdizione» - non altro può significare se
non divieto di applicare alla giurisdizione quanto previsto,
esplicitamente ed esclusivamente, per la competenza; il che
avrebbe reso superfluo, nell'asciutta essenzialità delle
norme codicistiche, l'«espresso divieto» di applicare
alla giurisdizione le molte norme esplicitamente dedicate (sia
nelle rubriche che nel testo) alla sola competenza.
In
secondo luogo, riguardo all'argomento che le Sezioni unite
desumono dal ricorso per cassazione ex art. 362, comma secondo,
cod. proc. civ., occorre considerare che - a differenza di quanto
l'art. 362, comma primo, prevede (richiamando il termine di cui
all'art. 325, comma secondo) per l'impugnazione di sentenze di
giudici speciali «per motivi attinenti alla giurisdizione»
- la «denuncia» di conflitti negativi di
giurisdizione è possibile «in ogni tempo»: ed
ai fini qui rilevanti è sufficiente osservare che la
funzione di «rendere praticabile la translatio», con
la conservazione degli effetti della domanda proposta al giudice
(che risulta essere) privo di giurisdizione, non può
ritenersi affidata ad un ricorso proponibile «in ogni
tempo» (e, quindi, anche anni dopo il manifestarsi del
conflitto).
4.2.- Ciò detto dei due argomenti in
base ai quali le Sezioni unite ritengono risolvibile de iure
condito la questione pendente dinanzi a questa Corte - questione
della quale non può, conseguentemente, dichiararsi
l'inammissibilità per non aver il giudice rimettente
valutato la praticabilità di una interpretazione
costituzionalmente corretta - va rilevato che il giudice a quo
sollecita l'intervento di questa Corte non già lamentando
l'assenza di un meccanismo processuale che consenta la
trasmigrazione del processo ad altro giudice fornito di
giurisdizione, bensì l'impossibilità che, a seguito
della declinatoria della giurisdizione, siano conservati gli
effetti prodotti dalla domanda proposta davanti ad un giudice
privo di giurisdizione.
Tale modo di impostare la
questione è corretto, essendo evidente che l'esistenza nel
codice di procedura civile di una norma che disciplina in
generale l'istituto della riassunzione della causa (art. 125
disp. att.) non risolve affatto il problema sollevato dal giudice
a quo: la possibilità - esplicitamente prevista dalla
legge ovvero desumibile attraverso una sistematica «ricucitura»
delle norme - di riassumere il processo non implica di per sé
che la domanda proposta in riassunzione conservi gli effetti
prodotti da quella originaria.
La trasmigrabilità
del processo è strumento necessario, ma non sufficiente
perché il giudice ad quem possa giudicare della domanda
dinanzi a lui riassunta come se essa fosse stata proposta davanti
a lui nel momento in cui lo fu al giudice privo di
giurisdizione.
5.- Il principio della incomunicabilità
dei giudici appartenenti ad ordini diversi - comprensibile in
altri momenti storici quale retaggio della concezione cosiddetta
patrimoniale del potere giurisdizionale e quale frutto della
progressiva vanificazione dell'aspirazione del neo-costituito
Stato unitario (legge sull'abolizione del contenzioso
amministrativo) all'unità della giurisdizione, determinata
dall'emergere di organi che si conquistavano competenze
giurisdizionali - è certamente incompatibile, nel momento
attuale, con fondamentali valori costituzionali.
Se è
vero, infatti, che la Carta costituzionale ha recepito, quanto
alla pluralità dei giudici, la situazione all'epoca
esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin
dalle origini, assegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art.
111) all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare
la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli
interessi legittimi.
Questa essendo la essenziale ragion
d'essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità
non può risolversi in una minore effettività, o
addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale:
ciò che indubbiamente avviene quando la disciplina dei
loro rapporti - per giunta innervantesi su un riparto delle loro
competenze complesso ed articolato - è tale per cui
l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o
l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può
risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità
stessa di un esame nel merito della domanda di tutela
giurisdizionale.
Una disciplina siffatta, in quanto
potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e
comunque tale da incidere sulla sua effettività, è
incompatibile con un principio fondamentale dell'ordinamento, il
quale riconosce bensì la esistenza di una pluralità
di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata,
sulla base di distinte competenze, una più adeguata
risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché
sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda
venga data risposta.
Al principio per cui le disposizioni
processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior
qualità della decisione di merito, si ispira pressoché
costantemente - nel regolare questioni di rito - il vigente
codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la
disciplina che all'individuazione del giudice competente - volta
ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia
costituzionale del giudice naturale e, dall'altro lato,
l'idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere
la migliore decisione di merito - non sacrifica il diritto delle
parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine
al "bene della vita" oggetto della loro contesa.
Al
medesimo principio gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che si
ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad
ordini diversi allorché una causa, instaurata presso un
giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della
giurisdizione, da altro giudice.
6.- Il rispetto dei
confini del proprio ruolo nell'ordinamento impone a questa Corte
di limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale
della norma censurata nella parte in cui non prevede la
conservazione degli effetti della domanda nel processo
proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti
al giudice munito di giurisdizione, ispirandosi essa, viceversa,
al principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta
l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda
originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio;
principio questo che, non formulato espressamente in una o più
disposizioni di legge ma presupposto dall'intero sistema dei
rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici
speciali, deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento.
7.-
La disciplina legislativa che, con l'urgenza richiesta
dall'esigenza di colmare una lacuna dell'ordinamento processuale,
verrà emanata, sarà vincolata solo nel senso che
essa dovrà dare attuazione al principio della
conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti
dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel
giudizio ritualmente riattivato - a seguito di declinatoria di
giurisdizione - davanti al giudice che ne è munito.
Ciò
posto, è evidente che - contrariamente a quanto sembra
sostenere l'ordinanza di rimessione - la conservazione degli
effetti prodotti dalla domanda originaria discende non già
da una dichiarazione del giudice che declina la propria
giurisdizione, ma direttamente dall'ordinamento, interpretato
alla luce della Costituzione; ed anzi deve escludersi che la
decisione sulla giurisdizione, da qualsiasi giudice emessa, possa
interferire con il merito (al quale appartengono anche gli
effetti della domanda) demandato al giudice munito di
giurisdizione.
La conferma di ciò è nella
circostanza che perfino il supremo organo regolatore della
giurisdizione, la Corte di cassazione, con la sua pronuncia può
soltanto, a norma dell'art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare
il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi
legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può
vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o
di rito) di tale decisione; e ad analogo principio, conforme a
Costituzione, si ispira l'art. 386 cod. proc. civ. (applicabile
anche ai ricorsi proposti a norma dell'art. 362, comma primo,
cod. proc. civ.) disponendo che «la decisione sulla
giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e,
quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla
pertinenza del diritto e sulla proponibilità della
domanda».
8.- Nel rispetto di tali limiti
costituzionali, il legislatore ordinario - ferma l'esigenza di
disporre che ogni giudice, nel declinare la propria
giurisdizione, deve indicare quello che, a suo avviso, ne è
munito - è libero di disciplinare nel modo ritenuto più
opportuno il meccanismo della riassunzione (forma dell'atto,
termine di decadenza, modalità di notifica e/o di
deposito, eventuale integrazione del contributo unificato, ecc.)
sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata:
stabilire, cioè, se mantenere in vita il principio per cui
ogni giudice è giudice della propria giurisdizione ovvero
adottare l'opposto principio seguito dal codice di procedura
civile (art. 44) per la competenza.
9.- E' superfluo
sottolineare che, laddove possibile utilizzando gli strumenti
ermeneutici (come, nel caso oggetto del giudizio a quo, dopo la
declinatoria di giurisdizione), i giudici ben potranno dare
attuazione al principio della conservazione degli effetti della
domanda nel processo riassunto.
P.Q.M. LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti,
sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a
giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di
declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al
giudice munito di giurisdizione.
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