Corte costituzionale
Sentenza 16 febbraio 2006, n. 58
[...]
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), promosso
con ordinanza del 30 novembre 2004 dal Tribunale di Torino, nel procedimento
civile vertente tra Linda Altovino e Olsa S.p.A. ed altra, iscritta al n. 243
del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il Giudice relatore Franco
Bile.
RITENUTO IN FATTO
Nel
giudizio promosso da una prestatrice di lavoro temporaneo - assunta nel gennaio
2001 da un'impresa fornitrice, con un contratto che (in violazione dell'art. 3,
comma 3, lettera g, della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in
materia di promozione dell'occupazione») non indicava il termine dello
svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice - allo
scopo di ottenere dal giudice l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato nei confronti della società utilizzatrice o, in
subordine, della società fornitrice, il Tribunale di Torino ha sollevato, con
ordinanza del 30 novembre 2004, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel secondo periodo dell'art.
10, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997, sostituisce le parole «a tempo
indeterminato» con le parole «a tempo determinato».
Il giudice rimettente rileva che il citato art. 10, novellato dalla norma
censurata, stabilisce le sanzioni per la violazione delle prescrizioni della
legge n. 196 del 1997, e in particolare dispone che il contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo, in caso di mancanza della forma scritta
ovvero degli elementi di cui al citato art. 3, comma 3, lettera g), si
trasforma in contratto "a tempo determinato" alle dipendenze
dell'impresa fornitrice.
Il Tribunale ritiene che - siccome la formulazione letterale della norma
impugnata esclude ogni dubbio sull'intento del legislatore di modificare
proprio il secondo periodo, e non il primo, del secondo comma del citato art.
10 - al giudice non resta che proporre la questione di costituzionalità di tale
norma nella parte prima indicata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione
(per illogicità e irragionevolezza), nonché con l'art. 35 Cost. (per
insufficiente tutela del lavoro) e con l'art. 101 Cost. (perché
l'assoggettamento del giudice alla legge implica che la norma da applicare non
sia irragionevole, come accadrebbe se egli fosse tenuto a costituire con
sentenza un rapporto di lavoro a tempo determinato fra lavoratore e impresa
fornitrice senza sapere quale termine apporre, per essere il contratto di
lavoro privo di alcuna indicazione al riguardo).
Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
- La questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale di Torino, concerne
l'art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge finanziaria 2001), che sostituisce le parole «a tempo indeterminato»
con le parole «a tempo determinato» nel secondo periodo del comma 2 dell'art.
10 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione), concernente il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo.
Il rimettente ritiene che la norma violi gli artt. 3, 35 e 101 della
Costituzione, sotto il profilo - rispettivamente - dell'irrazionalità
intrinseca, del difetto di tutela del lavoratore e dell'assoggettamento del
giudice ad una legge irragionevole.
2. - La questione di costituzionalità è rilevante. L'art. 10 della legge n. 196
del 1997, modificato dalla norma impugnata - benché poi abrogato dall'art. 85,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) - deve infatti essere applicato ratione
temporis alla fattispecie sottoposta all'esame del rimettente, relativa ad un
contratto per prestazione di lavoro temporaneo stipulato quando quella norma
era in vigore.
3. - La disciplina del «lavoro temporaneo», introdotto dalla legge n. 196 del
1997, distingue il contratto di fornitura e il contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo.
Con il primo (art. 1) un'impresa di fornitura di tale tipo di lavoro
("impresa fornitrice") pone uno o più lavoratori ("prestatori di
lavoro temporaneo") a disposizione di un'altra impresa che ne utilizzi la
prestazione lavorativa ("impresa utilizzatrice"), per il
soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Il contratto deve essere
stipulato in forma scritta (comma 5) e contenere, fra l'altro, la data di
inizio e il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo (lettera
h).
Con il secondo (art. 3) l'impresa fornitrice assume il lavoratore, a tempo
determinato, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice (comma 1, lettera a), o a tempo indeterminato (comma 1, lettera
b). Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (comma 3) e contenere,
tra l'altro, la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice (lettera g).
In sostanza il prestatore di lavoro temporaneo, dipendente dell'impresa
fornitrice, svolge, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice, la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il
controllo di questa; e, nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, rimane
a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la
prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 10 della legge in esame, nella
sua formulazione originaria, prevedeva - ove il contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo fosse privo della forma scritta o dell'indicazione della data
di inizio e termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice - la sua trasformazione in contratto «a tempo indeterminato» alle
dipendenze dell'impresa fornitrice.
Tale norma sanzionatoria esprimeva un'esigenza di tutela del lavoratore,
analoga a quella sottesa alla conversione in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato prevista per i casi in cui l'apposizione di un termine al
contratto di lavoro non risulti da atto scritto (art. 1 della legge 18 aprile
1962, n. 230; art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368); pari esigenza di
tutela del lavoratore si ritrova nella disciplina del "tempo
parziale", ove la clausola di riduzione dell'orario di lavoro non sia
stipulata per iscritto (sentenza n. 283 del 2005).
Parallelamente, il primo periodo del medesimo secondo comma dell'art. 10 della
legge n. 196 del 1997 sanzionava la mancanza della forma scritta nel contratto
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilendo che in tal caso il
lavoratore si considera assunto dall'impresa utilizzatrice con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
4. - Il secondo periodo del secondo comma del citato art. 10 è stato modificato
dall'impugnato art. 117, comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000 che -
in riferimento alla trasformazione del contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo, come sanzione per la violazione di una delle ricordate prescrizioni
- ha sostituito l'originaria espressione «a tempo indeterminato» con quella «a
tempo determinato».
La violazione del principio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e di
quello di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35,
primo comma, Cost.) è di tutta evidenza. In caso di contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo stipulato a tempo indeterminato, ma senza il rispetto
delle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge n. 196 del
1997, la finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è contraddittoriamente
perseguita attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale (a
tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte debole del rapporto,
una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale voluto dalle parti (a tempo
indeterminato).
L'intrinseca irragionevolezza della norma modificatrice è poi ulteriormente
confermata dalla mancanza di alcuna indicazione per la determinazione della
durata del rapporto in conseguenza della trasformazione del contratto, nonché
dalla sua sostanziale inoperatività in caso di contratto di prestazioni di
lavoro temporaneo stipulato sin dall'origine a tempo determinato (e però privo
della forma scritta o dell'indicazione della data di inizio e termine dello
svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice).
5. - I lavori parlamentari mostrano che la disposizione censurata trae origine
da un precedente emendamento (n. 108.1001, Senato, 18 dicembre 2000) formulato
per chiarire come la trasformazione prevista a titolo di sanzione riguardasse
soltanto la durata a tempo indeterminato del contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo, ma non incidesse sulla sua natura facendolo divenire
rapporto di lavoro ordinario. Infatti l'emendamento proponeva di aggiungere nel
secondo periodo del secondo comma dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997 le
parole «di lavoro temporaneo» dopo le parole «si trasforma in contratto». Peraltro
esso è stato poi diversamente riscritto e la nuova riformulazione è stata
trasfusa nella disposizione censurata, con l'effetto che la finalità
chiarificatrice si è smarrita, con l'approvazione di un testo intrinsecamente
irragionevole e contraddittoriamente pregiudizievole per il lavoratore.
6. - La norma censurata deve essere quindi dichiarata costituzionalmente
illegittima, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 35 della
Costituzione, con assorbimento dell'ulteriore parametro evocato dal giudice
rimettente.
Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la
sostituzione testuale di alcune parole nel secondo periodo del secondo comma
del citato art. 10, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel
testo originario fino alla sua abrogazione ad opera del ricordato art. 85,
comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 276 del 2003.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001).