Corte costituzionale
Sentenza 17 dicembre 2004, n. 390
[...] nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2003), e dell'articolo 3, commi 53-55, 58, 60, 61 e 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2004), promossi con ricorsi della Regione Marche (2 ricorsi), della Regione Toscana (2 ricorsi), della Regione Piemonte, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Campania, della Regione Umbria, della Regione Emilia-Romagna (2 ricorsi) e della Regione Veneto, notificati il 25, il 26, il 28 febbraio ed il 1° marzo 2003, il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 4, il 5 ed il 7 marzo 2003, il 3 ed il 4 marzo 2004 ed iscritti ai numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del registro ricorsi 2003 ed ai numeri 31, 32 e 33, del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Romano
Vaccarella;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria, Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con otto
distinti ricorsi (iscritti ai numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del
registro ricorsi del 2003), le Regioni Marche, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta,
Campania, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto hanno promosso giudizio di
legittimità costituzionale, tra altre norme, dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), a norma del quale: a) le
pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni provvedono
alla rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto del principio
dell'invarianza della spesa e senza superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002 (commi 1 e 2); b) «sino al
perfezionamento dei provvedimenti di cui al comma 1, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31
dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data
risultano in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di
riqualificazione del personale» (comma 3); c) «per l'anno 2003, alle
amministrazioni di cui al comma 1 (...) è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle
categorie protette» (comma 4); d) «per le regioni e le autonomie locali, nonché
per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di
cui al comma 11» (così il comma 10) il quale dispone che e) «ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002,
per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono,
comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi entro l'anno 2002 tenuto
conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei
profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi
da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al
ruolo sanitario»; f) «fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma
... trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4»; g) con i decreti
medesimi «è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli
enti del servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo»; h) «per l'anno 2003 le
amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale
a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni
ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei
confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le
province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale» (comma 13).
1.1.- In particolare, la Regione Marche, con ricorso notificato il 26 febbraio
2003 (n. 14 del 2003), censura le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 13
dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, in primo luogo per lesione della sfera di competenza legislativa regionale in violazione degli artt. 117, commi
secondo, terzo, quarto e sesto della Costituzione.
La ricorrente osserva che la normativa in esame, prevedendo un vero e proprio
blocco generalizzato delle assunzioni di personale per le amministrazioni
pubbliche tra le quali sono comprese le Regioni, disciplina la materia delle
assunzioni e delle dotazioni organiche delle amministrazioni regionali e degli
enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale che non è fra quelle per le
quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, limitata dall'art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost. al solo "ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali". Pertanto, la
materia dell'"ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni,
degli enti locali e degli enti pubblici sublocali" spetta
inequivocabilmente alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni che risulta
così lesa dalla norma in questione.
Secondo la ricorrente non sarebbe possibile ricondurre le disposizioni
impugnate entro i confini della materia - assegnata dall'art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost. alla competenza esclusiva statale - della
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale", risultando quest'ultima eterogenea rispetto al blocco delle
assunzioni e delle dotazioni organiche, in particolar modo, delle strutture del
servizio sanitario nazionale.
Anche ove fosse possibile ricondurre la norma impugnata nell'alveo della
materia - di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, Cost. - della "tutela della salute" o della
"armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica", continuerebbero a sussistere profili di illegittimità
costituzionale nella misura in cui le norme censurate non dettano principî
fondamentali, ma disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai
destinatari e non cedevoli a fronte dell'eventuale esercizio della potestà
legislativa regionale. Tanto più che, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
compete alle Regioni la funzione legislativa ed amministrativa in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Né infine sembra alla ricorrente che possa rivestire un qualche rilievo
l'eventuale richiamo all'interesse nazionale, categoria non menzionata
espressamente dalle norme del Titolo V della Costituzione e, comunque, inidonea
ad escludere o limitare la potestà legislativa regionale;
Sarebbe inoltre ravvisabile una violazione dell'autonomia di spesa riconosciuta
e garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost., secondo cui queste sono l'unico
soggetto abilitato a prevedere procedure e criteri di controllo della propria
spesa pubblica, almeno fino a quando lo Stato non avrà dettato i principî di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art.
119, secondo comma, Cost.
Ancora, il comma 11 dell'art. 34, nel prevedere un'ipotesi di allocazione di
decisioni amministrative presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che incardina in organi statali le relative funzioni ed attività, viola l'art.
117, sesto comma, e l'art. 118, Cost. che fissano, rispettivamente, una
ripartizione rigida della potestà regolamentare tra Stato e Regioni e i
parametri costituzionali per la corretta distribuzione delle funzioni
amministrative tra gli enti che costituiscono la Repubblica. Infatti, il decreto impugnato, per un verso, disciplina materie riconducibili
all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. in relazione alle quali la potestà
regolamentare spetta esclusivamente alle Regioni e, per altro verso, non
richiama, né sono diversamente rinvenibili, espressamente od implicitamente,
specifiche ragioni di esercizio unitario della funzione amministrativa tali da
consentirne la riserva al livello di governo sovraregionale.
Peraltro, la finalità del comma 11, di garantire "il concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica", non consente al legislatore statale di intervenire in settori
materiali dell'ordinamento che gli sono sottratti, come quello relativo
all'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti subregionali; né
l'intervento legislativo censurato introduce norme di coordinamento della
finanza pubblica, ma stabilisce dei vincoli alla politica delle assunzioni del
personale di Regioni ed enti locali. D'altra parte, lo stesso art. 3 della
legge 27 dicembre 2002 n. 289, nell'istituire un organo consultivo - l'Alta
Commissione di studio - con il compito di indicare al Governo i principî
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai
sensi degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, con evidenza
rinvia l'individuazione di questi ad un futuro provvedimento legislativo statale,
in tal modo inscrivendo le norme oggi censurate nella sfera di competenza
legislativa residuale della regione.
Inoltre, la previsione di un accordo tra Governo, Regioni ed autonomie locali
per fissare criteri e limiti per le assunzioni per l'anno 2003, se è coerente
con il principio del coordinamento di cui all'art. 119 Cost., non può
costituire lo strumento per applicare puntuali limiti fissati unilateralmente
dal legislatore statale in violazione del medesimo art. 119 Cost.
1.1.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale conclude per
l'infondatezza del ricorso, qualificando l'art. 34 impugnato quale norma,
costituente una temporanea misura di salvaguardia, volta a stabilire principî
in tema di «coordinamento della finanza pubblica», intesa come finanza
«allargata» e cioè non solamente statale. Irrilevante risulterebbe inoltre la
censura mossa al comma 13 della norma denunciata, in quanto essa, in tema di
assunzioni a tempo determinato, espressamente prevede che «tale limitazione non
trova applicazione nei confronti delle regioni».
1.2.- La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 (n. 15 del
2003), impugna l'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 11 e 13, della legge n. 289 del
2002, perché violativo dell'art. 117 Cost. il quale riserva la materia
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa alla legislazione esclusiva
statale solo con riguardo allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, mentre
attribuisce alle Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa residuale,
l'organizzazione amministrativa e l'ordinamento del personale delle Regioni e
degli enti strumentali, ivi compresi gli enti del sistema sanitario regionale;
peraltro, la prevista emanazione di decreti da emanarsi a seguito di accordo
raggiunto in Conferenza unificata non eliderebbe la censura, in quanto tali
decreti non possono certo sostituire l'esercizio di una potestà legislativa
costituzionalmente affidata alle Regioni in via esclusiva.
Né la norma censurata è riconducibile nell'alveo della legittimità
costituzionale in virtù del richiamo al rispetto degli obbiettivi di finanza
pubblica imposto anche alle amministrazioni regionali, posto che tale principio
va concretamente attuato mediante scelte assunte nell'esercizio dell'autonomia
regionale che, nella specie, è compressa dalla previsione di disposizioni
puntuali e di dettaglio.
1.2.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, sostiene che l'intervento legislativo
censurato non incide indebitamente sulla organizzazione dell'amministrazione
regionale e dell'ordinamento del relativo personale, ma costituisce espressione
di principî fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica,
mediante l'individuazione di criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per il 2003 con d.P.C.m. che il previo accordo in sede di
Conferenza unificata vale ad assicurare come adeguato alle peculiari esigenze
del personale delle Regioni in relazione alle funzioni da svolgere.
1.3.- La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 (n. 18
del 2003), impugna l'art. 34 della legge n. 289 del 2002 - con espressa
menzione dei soli commi 1 e 11 - perché violativo della competenza regionale
esclusiva in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale
dipendente ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Tale censura, a detta
della ricorrente, non sarebbe superata dal previsto accordo fra Governo, Regioni
ed enti locali in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione di un
d.P.C.m. con la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003: i divieti così previsti hanno infatti carattere
generalizzato ed appaiono privi di ogni giustificazione fondata su specifiche
esigenze di ordine economico-finanziario. Vi sarebbe, inoltre, una interna
contraddittorietà tra le dichiarate finalità di contenimento della spesa
pubblica, realizzate mediante il divieto delle assunzioni a tempo
indeterminato, e la possibilità di procedere senza limiti di spesa ad
assunzioni a tempo determinato; in tal modo imponendo dall'esterno alle Regioni
modalità operative per un contenimento della spesa in concreto non perseguito.
Ciò che comporta la violazione dei principî di ragionevolezza e di buon
andamento (articoli 3 e 97 Cost.).
Lamenta inoltre la ricorrente, senz'altro specificare, la violazione degli
articoli 114, 118, 119 e 120 della Costituzione.
1.3.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, conclude per la infondatezza del ricorso,
sottolineando l'incongruenza del richiamo ai parametri costituiti dagli
articoli 3 e 97 Cost., e la parziale inammissibilità per la genericità dei
motivi riguardanti, in particolare, il comma 11.
1.4.- Con ricorso notificato il 28 febbraio 2002 (n. 19 del 2003), la Regione Valle d'Aosta denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289
del 2002, in relazione agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
Titolo V della Parte seconda della Costituzione), deducendo, al pari degli
altri ricorrenti, che la norma impugnata, disciplinando la materia del pubblico
impiego presso le Regioni e gli altri enti locali, nonché la rideterminazione
degli organici, invade la potestà legislativa esclusiva regionale garantita
dall'art. 117, quarto comma, Cost. e che tali disposizioni, di tipo sicuramente
dettagliato, nell'autorizzare una fonte secondaria (d.P.C.m.) ad intervenire
sul punto, realizzano una violazione non sanabile attraverso il ricorso
all'accordo da raggiungersi in sede di Conferenza unificata.
Rileva poi la ricorrente una violazione dell'art. 118 Cost. per la limitazione
imposta all'autonomia organizzativa della Regione nelle proprie scelte
discrezionali in tema di rapporti con il personale.
Inoltre, anche ove l'intervento legislativo statale fosse inscrivibile
nell'area del coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di materia
concorrente sussisterebbe la violazione denunciata avendo lo Stato dettato
norme non di principio ma dettagliate.
Infine, ove la ratio della norma dovesse risiedere nel rispetto del patto di
stabilità interno, essa sarebbe afflitta da manifesta irragionevolezza e da
sproporzione dei mezzi impiegati rispetto al fine perseguito (art. 3 Cost.)
posto che il rispetto del patto di stabilità potrebbe essere perseguito solo
mediante l'indicazione degli obbiettivi e non anche dei mezzi per farvi fronte,
versandosi nell'ambito di prerogative costituzionalmente riconosciute alle
Regioni.
1.4.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, sulla base di difese
analoghe a quelle già riferite, chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile e che sia comunque respinto in quanto infondato.
1.5.- Con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 (n. 21 del 2003), la Regione Campania denuncia anch'essa l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge
n. 289 del 2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 11, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.
Oltre a proporre censure già riferite a proposito degli altri ricorsi (lesione
della potestà legislativa esclusiva regionale in tema di ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e carattere
dettagliato della norma), la ricorrente denuncia anche la violazione del
principio di leale cooperazione per l'invasione delle competenze legislative
esclusive della Regione.
1.5.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale conclude per
l'inammissibilità della questione con riguardo al comma 11 per assenza di
specifici motivi di censura e, per il resto, per il rigetto del ricorso,
siccome infondato.
La difesa erariale osserva, in particolare, «che la spesa pubblica costituisce,
tenuto doverosamente conto anche degli oneri riflessi e consequenziali, una
quota cospicua della spesa degli enti territoriali: l'attribuzione del
principio di invarianza della spesa passa necessariamente attraverso il
contenimento delle dotazioni organiche».
1.6.- Con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 (n. 22 del 2003), la Regione Umbria denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289 del
2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 10 - quest'ultimo nella parte in cui
stabilisce che "per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti
del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma
11" - nonché ai commi 11 e 22, in riferimento all'art. 117, quarto comma,
Cost. e per indeterminatezza del dettato normativo.
In particolare, con riguardo ai commi 1, 2, 3, 4 e 10, la ricorrente pone in
luce profili di contraddittorietà ed indeterminatezza del dettato normativo
laddove, dapprima, sembrerebbe disporre l'applicazione anche alle Regioni della
disciplina dei commi 1, 2 3 e 4 e poi, attraverso la disposizione del comma 10,
pare invece rendere applicabile agli enti regionali quella derogatoria prevista
dal comma 11.
Anche la Regione Umbria, come gli altri ricorrenti, deduce l'illegittimità
della norma impugnata in quanto disciplina la materia, ordinamento degli uffici
e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, oggi riservata alla
potestà legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma,
Cost.
Analoghi motivi di censura la ricorrente estende, ove ritenuto applicabile
anche alle Regioni, al comma 22 dell'art. 34 cit. nella parte in cui prevede
che le «altre amministrazioni pubbliche» sono tenute all'osservanza di quanto
in esso stabilito con riguardo al fatto che «per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento
delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003
secondo le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni».
1.6.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale conclude per
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza del ricorso con argomentazioni
analoghe a quelle spese avverso i ricorsi 14 e 15 del 2003.
1.7.- Anche la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 7 marzo 2003
(n. 25 del 2003), denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della
legge n. 289 del 2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 11, in riferimento all'art. 117 Cost., osservando che la norma impugnata, avente carattere
tipicamente ordinamentale ed organizzatorio, è come tale estranea al contenuto
proprio della legge finanziaria, che non può certo costituire per lo Stato, in
via sostitutiva, il titolo di competenza della sua legislazione in una materia
(l'ordinamento del personale regionale e l'organizzazione amministrativa) oggi
riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art.
117, quarto comma, Cost.
La disposizione censurata inoltre violerebbe il canone della ragionevolezza col
disporre il blocco delle assunzioni in una fase di completamento del processo
di decentramento e dopo che la Regione Emilia-Romagna è già intervenuta, sul piano del contenimento della spesa per il
personale, con una propria legge. V'è pertanto una lesione delle prerogative
legislative regionali non giustificabile con la riserva statale in relazione al
"sistema tributario e contabile dello Stato" (art. 117, secondo
comma, lettera e) o all'"armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" (art. 117,
terzo comma), posto che quelle denunciate non sono «norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio
pluriennale», ma si risolvono in misure tipicamente organizzatorie.
1.8.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2003 (n. 26 del 2003), anche la Regione Veneto denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, secondo e quarto comma, e 118, Cost.
La norma impugnata, ad avviso della ricorrente, comprime l'autonomia regionale
in ordine alle esigenze organizzative, fissandone a priori i parametri e
prescindendo da ogni valutazione della concreta realtà regionale: ciò in
violazione dei principî di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della
p.a. (art. 97 Cost.).
Inoltre, la norma impugnata disciplina la materia dell'ordinamento del
personale regionale, che è oggi riservata alla potestà legislativa esclusiva
delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., né, comunque,
avrebbe il tratto della normativa di principio, contenendo invece disposizioni
di dettaglio che fissano criteri connotati da considerevole rigidità. Non vale
infine a sanare l'illegittimità costituzionale la previsione dell'accordo tra
Governo, Regioni ed autonomie locali.
1.8.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, spiegando difese analoghe a quelle
articolate avverso i ricorsi 14 e 15 del 2003.
2.- Con tre distinti ricorsi (iscritti ai nn. 31, 32 e 33 del registro ricorsi
del 2004), le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna hanno promosso giudizio
di legittimità costituzionale, tra altre norme, dell'articolo 3, commi 53, 54,
55, 58, 60, 61 e 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004).
Dispone l'art. 3, comma 53, riformulando l'art. 34, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che «per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, (...) è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie
protette (...). Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore della presente legge».
Il comma 54 prevede una deroga al divieto di cui al comma 53, nei limiti di una
spesa annua lorda pari a 260 milioni di euro, per assunzioni di personale,
necessario per soddisfare indilazionabili esigenze di servizio e previo
esperimento delle procedure di mobilità, in favore (tra altri) degli "enti
pubblici non economici".
Il comma 55 descrive le procedure di autorizzazione alle assunzioni in deroga
di cui al comma precedente, ed il comma 56 prevede, per quel che qui interessa,
che "per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del
Servizio sanitario nazionale (...) si applicano le disposizioni di cui al comma
60".
Il comma 60 riproduce, pressoché letteralmente, con riguardo al 2004, quanto
l'art. 34, comma 11, della legge n. 289 del 2002 disponeva per il 2003,
precisando che le disposizioni di cui al comma 53 e quelle «dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003» trovano «applicazione
in via provvisoria e fino all'emanazione» dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dal medesimo comma 60.
Il comma 61 proroga di un anno i termini di validità delle graduatorie per le
assunzioni presso amministrazioni pubbliche soggette, per il 2004, a limitazioni delle assunzioni ed il comma 65 fissa, "per le amministrazioni di cui al
comma 53", limiti di spesa per il personale a tempo determinato precisando
che "le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei
confronti delle Regioni ...".
2.1.- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 (n. 31 del 2004), la Regione Marche denuncia l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 117,
commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119 Cost., dell'art. 3, commi 53, 60 e 65,
della legge n. 350 del 2003, muovendo censure analoghe a quelle spiegate col
ricorso n. 14 del 2003 avverso le corrispondenti disposizioni della legge n.
289 del 2002, come parzialmente riformulata dalla legge finanziaria per l'anno
2004.
2.1.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata in parte inammissibile e per il resto infondata.
In particolare, non sussisterebbe l'interesse della Regione a censurare il
comma 65, posto che esso potrebbe avere rilievo solo per la parte in cui pone
limiti di spesa che, tuttavia, per espressa previsione, «non trovano
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali».
Con riguardo invece ai commi 53 e 60, essi trovano la loro ratio nel «concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica», che si radica nell'art. 119 Cost. Quest'ultima norma si salderebbe a
sua volta con la previsione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che
riserva allo Stato una fondamentale materia definibile come «governo
dell'economia nazionale».
Inoltre, nel porre il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato
durante l'anno 2004, la norma censurata avrebbe carattere generale e di
principio, ancorché sia di per sé self-executing.
2.2.- Con ricorso notificato il 26 febbraio 2004 (n. 32 del 2004), la Regione Toscana denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 350 del
2003, limitatamente ai commi 53, 54, 55, 60 e 61, in riferimento all'art. 117 Cost., anch'essa muovendo censure analoghe a quelle spiegate col
ricorso n. 15 del 2003 avverso le corrispondenti disposizioni della legge n.
289 del 2002, come parzialmente riformulate dalla legge finanziaria per il
2004.
2.2.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale nel chiedere che la
questione sia dichiarata in parte inammissibile e per il resto infondata,
articola difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 31 del 2004.
2.3.- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 (n. 33 del 2004), anche la Regione Emilia-Romagna denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 350
del 2003, limitatamente ai commi 53, 58 e 60, in riferimento all'art. 117 Cost. ed al canone della ragionevolezza, anch'essa riproponendo
censure analoghe a quelle spiegate col ricorso n. 25 del 2003 avverso il
sistema delle corrispondenti disposizioni della legge n. 289 del 2002 su cui le
odierne norme hanno parzialmente inciso.
3.- Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie le Regioni Marche,
Toscana, Campania, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto, ribadendo le argomentazioni
svolte, rispettivamente, a sostegno dei ricorsi numeri 14, 15, 21, 22, 25 e 26
del 2003 proposti avverso l'art. 34 della legge n. 289 del 2002, e le Regioni
Marche, Toscana e Emilia-Romagna per ribadire le argomentazioni svolte a
sostegno dei ricorsi n. 31, 32 e 33 del 2004 proposti avverso l'art. 3, commi
53 e seguenti, della legge n. 350 del 2003.
In particolare, la Regione Umbria (reg. ric. n. 22 del 2003) precisa che il
proprio interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
34 della legge n. 289 del 2002 è limitato al solo periodo per il quale questa
ha trovato applicazione, posto che l'art. 1, comma 3, del d.P.C.m. 12 settembre
2003, emanato in attuazione dell'art. 34, comma 11, ha escluso, limitatamente al regime delle assunzioni, «le regioni e i rispettivi enti strumentali
e dipendenti delle medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano
lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali», tra i quali
è la ricorrente con riguardo al periodo che va dal 12 settembre al 31 dicembre
2003.
L'Avvocatura generale dello Stato, a sua volta, ha depositato memorie a
confutazione dei ricorsi.
In particolare, con riguardo ai ricorsi delle Regioni Marche (n. 14 del 2003 e
n. 31 del 2004), Piemonte (n. 18 del 2003), Valle d'Aosta (n. 19 del 2003),
Campania (n. 21 del 2003), Umbria ( n. 22 del 2003), Emilia-Romagna (n. 25 del
2003 e n. 33 del 2004) la difesa erariale chiede che venga pronunciata la
cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse delle
ricorrenti, sia con riguardo alle censure che investono l'art. 34 della legge
n. 289 del 2002, sia relativamente alla totalità delle doglianze formulate nei
ricorsi numeri 31 e 33 del 2004, tenuto conto, in riferimento alla prima
questione, che il 12 settembre 2003 sono stati pubblicati due decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 34 cit., in
conformità del raggiunto accordo tra Stato e Regioni del 19 giugno 2003, l'uno relativo alle amministrazioni regionali ed alle aziende sanitarie e l'altro agli enti
locali e, con riferimento alla seconda, è stato perfezionato analogo accordo
del 20 maggio 2004 sulla cui base è in via di emanazione altro decreto
presidenziale. L'adesione a questi accordi, ad avviso della deducente, sarebbe
infatti oggettivamente incompatibile con il permanere delle doglianze.
4.- Le Regioni Piemonte (dichiarando di non avere più interesse alla decisione)
e Valle d'Aosta (giusta delibera della Giunta) hanno rinunciato ai ricorsi
(rispettivamente n. 18 e n. 19 del 2003) da esse proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente ai ricorsi nn. 18 e 19 del 2003 delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta per rinuncia.
2.- Sempre in via preliminare, va disposta - per la parte in cui investono, con
censure largamente coincidenti, l'art. 34 della legge n. 289 del 2002, e
riservando ad altre pronunce la decisione per la parte in cui investono altre
norme della citata legge - la riunione dei ricorsi numeri 14, 15, 21, 22, 25 e
26 del 2003, attesa l'evidente comunanza di oggetto e di questioni.
Analogo provvedimento di riunione si impone per i ricorsi numeri 31, 32 e 33
del 2003 per la parte in cui tutti investono, con argomentazioni
sostanzialmente analoghe, l'art. 3, commi 53-65, della legge n. 350 del 2003,
riservando a distinte pronunce la decisione per la parte in cui investono altre
disposizioni della citata legge.
La sostanziale coincidenza del contenuto normativo investito dai ricorsi numeri
14, 15, 21, 22, 25 e 26 del 2003 e dai ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004,
rende manifesta l'opportunità della loro decisione con unica sentenza.
3.- Le censure mosse nei confronti dell'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13 e
22, della legge n. 289 del 2002 devono essere respinte.
Se è vero, infatti, che l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), richiamato dal comma 1, fa riferimento anche alle
Regioni, è d'altra parte vero che il comma 10 dispone espressamente che alle
Regioni si applicano - in luogo dei commi ad esso precedenti - le disposizioni
del comma 11 (il quale, come si dirà, dispone autonomamente circa
l'applicabilità dei commi 1, 2, 3 e 4).
Il comma 13, a sua volta, esclude esplicitamente che la limitazione
(riguardante l'assunzione di personale a tempo determinato) in esso prevista si
applichi alle Regioni.
Il comma 22, infine, non contiene alcun esplicito obbligo (in particolare, di
riduzione del personale non inferiore all'uno per cento) delle Regioni (alle
quali non può certamente riferirsi la generica locuzione "enti pubblici
non economici"), ma contiene esclusivamente la previsione che "le
altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento
di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica". E' appena il caso di
rilevare che tale previsione costituisce un principio di "coordinamento
della finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.) che la legislazione
statale è certamente legittimata a fissare, e che non limita in alcun modo
l'autonomia regionale riguardo ai concreti strumenti (adeguamento delle proprie
"politiche di reclutamento del personale") attraverso i quali
quell'obiettivo ("contenimento della spesa") può essere raggiunto.
4.- Le censure mosse al comma 11 sono fondate nei limiti di seguito precisati.
Non è fondata la censura volta a contestare che la legge statale possa
prevedere meccanismi e procedure - ed in particolare l'«accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata» -,
volti a far sì che vi sia il «concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica», e possa inoltre prevedere che
quanto previsto in quell'accordo sia trasfuso in un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che fissi «per le amministrazioni regionali, per le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli
altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003».
Tale previsione, infatti, costituisce puntuale attuazione del precetto
costituzionale che attribuisce alla legge statale il compito di provvedere al
"coordinamento della finanza pubblica": compito legittimamente
assolto coinvolgendo nell'individuazione dei «criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato» le Regioni e le autonomie locali e, poi, cristallizzando
in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'accordo che fissa
quei criteri e limiti.
La circostanza che il medesimo comma 11 disponga che «fino all'emanazione dei
decreti (...) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4» - e cioè
il «divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato»,
fatte salve le eccezioni ivi previste - non costituisce violazione di alcuna
norma costituzionale: si tratta, infatti, non solo di un divieto temporalmente
limitato, ma anche e soprattutto di un divieto funzionalmente collegato
all'accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata, quale strumento
destinato a disciplinare, con il concorso delle autonomie regionali e locali,
la materia delle assunzioni del personale a tempo indeterminato. E' evidente
che, in assenza di quel temporaneo divieto, le finalità perseguite con
l'accordo sarebbero frustrate se, nelle more, le Regioni e gli enti locali
potessero procedere, senza limiti di sorta, alle assunzioni ritenute opportune:
come è evidente che l'intervento della legge statale in senso limitativo
dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali non è meno legittimo per ciò
che il divieto da essa posto è assoluto, ma la sua legittimità va affermata
considerando il carattere strumentale di quel temporaneo divieto ai fini della
efficacia ed effettività della futura disciplina che scaturirà in sede di
Conferenza unificata.
Altrettanto ovvio è che in sede di accordo ben possono essere individuati
profili della disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 (rideterminazione delle piante
organiche nel rispetto del "principio della invarianza della spesa" e
loro tendenziale "congelamento") da applicare alle Regioni ed agli
enti locali, e che anche tali contenuti dell'accordo raggiunto in sede di
Conferenza unificata ben possono essere trasfusi nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Le medesime ragioni, che impongono il rigetto delle censure mosse alle
disposizioni del comma 11 fin qui esaminate, comportano l'accoglimento di
quelle rivolte alla previsione per cui le assunzioni a tempo indeterminato,
«fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere
contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002».
Si tratta, infatti, di una disposizione che non si limita a fissare un
principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pone un precetto
specifico e puntuale sull'entità della copertura delle vacanze verificatesi nel
2002, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per cento: precetto
che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, si risolve in
una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione
della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e
degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad
esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388
del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non
imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere
quegli obiettivi.
5.- Quanto ai ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004 valgono mutatis mutandis -
attesa la sostanziale identità di disciplina recata dall'art. 3, commi 53-60,
della legge n. 350 del 2003 - le medesime conclusioni appena esposte con riguardo
all'art. 34 della legge n. 289 del 2002.
Va quindi ribadito che né il comma 53 (ove è previsto il divieto di assunzioni
a tempo indeterminato) né i commi 54 e 55 (che disciplinano deroghe, e relative
procedure, a quel divieto) riguardano, in quanto tali, le Regioni, come
chiarisce l'ultimo alinea del comma 58 stabilendo che «per le regioni e le
autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale (...) si
applicano le disposizioni del comma 60».
Analoga esplicita previsione è contenuta nel comma 65 (limiti all'assunzione di personale a tempo determinato), mentre implicita, ma inequivoca, è l'estraneità delle Regioni a quanto dispone il comma 61 in ordine alla proroga del termine di validità delle graduatorie, dal momento che la norma riguarda esclusivamente "le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni".
Respinte, pertanto, le censure che investono i commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65,
occorre passare all'esame di quelle che concernono il comma 60: norma pressoché
identica a quella contenuta nel comma 11 dell'art. 34 della legge n. 289 del
2002, e per la quale vale quanto si è precisato supra, n. 4, ribadendo
l'infondatezza delle censure relative alla parte in cui si prevede che
l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata sia trasfuso in un d.P.C.m.
che fissi criteri e limiti delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché
l'infondatezza di quelle relative alla disposizione a tenore della quale «fino
all'emanazione dei decreti trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
53»; l'illegittimità costituzionale della disposizione a norma della quale le
assunzioni a tempo indeterminato «devono comunque essere contenute (...) entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dell'anno 2003».
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del 2003 nonché i ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004, e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni in tali ricorsi sollevate relativamente a norme diverse dall'art. 34 della legge n. 289 del 2002 e dall'art. 3, commi 53-65, della legge n. 350 del 2003;
dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui al ricorso n. 18 del 2003
proposto dalla Regione Piemonte e n. 19 del 2003 proposto dalla Regione Valle
d'Aosta;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 11, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), limitatamente alla parte in
cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere
contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002»;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in
riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della
Costituzione, nei confronti dell'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22 della
predetta legge n. 289 del 2002;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), limitatamente alla parte in
cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere
contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nei confronti
dell'art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, della suddetta legge n. 350 del
2003.